Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 114/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 114/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 344/2020 pubblicata il 03/10/2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 222/15 R.G., avente ad oggetto: merito possessorio
TRA
TR NN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIGUORI MICHELE e dell'avv. PETRELLA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA MARRA N.10 86035 LARINO presso i difensori
APPELLANTE
E
CI EP (C.F. [...]),
CI LU,(C.F [...]), con il patrocinio dell'avv. URBANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA JOVINE N. 11 86035 LARINO presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/1/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante PE, gli avv.ti Michele Liguori e Matteo Petrella chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. in accoglimento del proposto appello, accertare e dichiarare l'avvenuto spoglio o quanto meno la molestia da parte di CC LU e CC EP del possesso del sig. PE NN sulla parte del terreno in Larino (CB), località Monte, in catasto in catasto al foglio 52, p.lle 90, 30, 44, 19, 18, 144 e 74, confinante lungo il lato ovest con le particelle 65, 109 e 147 di proprietà dei sigg. CC EP e CC LU;
2. in accoglimento del proposto appello, accertato che lo spoglio e/o la molestia dei sigg. CC LU e CC EP ha causato un danno in re ipsa al sig. PE NN, condannare i resistenti, in solido, a risarcire a PE NN il danno patrimoniale, ex art. 2043 c.c., derivante
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3. in accoglimento del proposto appello, accertato che dallo spoglio dei sigg. CC LU e CC EP, avvenuto in modo violento, sia derivato al sig. PE NN un patema d'animo, condannare in solido i sigg. CC LU e CC EP a corrispondere, ex art. 2059 c.c., al sig. PE NN, il risarcimento del danno morale insito nel fatto illecito, posto in essere dai resistenti, la cui quantificazione si lascia all'equa determinazione del Tribunale adito ex art. 1226 e 2056 c.c.
4. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati CC, l'avv. URBANO ANTONIO chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal sig. PE NN, per le ragioni indicate nell'atto di costituzione in appello, avverso la sentenza n. 344/2020 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 02/10/2020 e pubblicata in data 03/10/2020 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 222/2015;
- nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal sig. PE NN, perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 344/2020 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 02/10/2020 e pubblicata in data 03/10/2020 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 222/2015, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro i sigg. CC EP e CC LU, per i motivi esposti nella comparsa in appello.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, e accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 1168 cc depositato il 4/6/14 NN TR proponeva domanda nei confronti di EP CI e LU CC esponendo: che il ricorrente, dopo la morte del padre, PE NI, avvenuta nel 2010, aveva continuato a possedere una fascia di terreno sita in Larino contrada Monte, a confine con la proprietà dei signori CC, provvedendo al taglio periodico della vegetazione e a depositare suddetta area materiali di vario genere;
nel dicembre del 2013 i CC avevano arbitrariamente infisso nel terreno del ricorrente dei pali in cemento, affermando che quello era il confine tra i fondi e avevano intimato al PE di non oltrepassare il nuovo confine, giustificando detto comportamento per la presenza di una sentenza del Pretore di Larino di regolamento di confine, sentenza appellata ed il cui procedimento di secondo grado era stato dichiarato estinto;
tanto premesso, chiedeva di essere reintegrato nel possesso della fascia di terreno della quale era stato spogliato;
si costituivano i CC, chiedendo il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc;
il tribunale di Larino, con ordinanza interdittale in data 11/11/2014, accoglieva il ricorso e ordinava a CC EP a CC LU di reintegrare nel termine di 20 giorni dalla comunicazione PE NN nel possesso della fascia di terreno larga da un massimo di metri lineari due ad un minimo di metri lineari 0,50 lungo il confine posto sul lato ovest tra le particelle a confine, nonché alla rimozione dei pali di cemento infissi nel dicembre 2013 e di astenersi dal diffidare PE NN dall'accedere sul detto terreno sino al confine materializzato dal dottor agronomo Pasquale Sale;
con ricorso depositato in data 27/11/2014 i CC proponevano reclamo;
costituitosi, il PE chiedeva il rigetto del reclamo, in quanto infondato;
il collegio con ordinanza del 09/01/2015, in accoglimento del reclamo, rigettava il ricorso possessorio avanzato dal PE,
Pag. 2 a 5 dichiarando integralmente compensate le spese di procedimento;
il collegio rilevava che nella controversia si doveva prescindere da qualsiasi questione di natura petitoria e che, pertanto, del tutto irrilevanti dovevano considerarsi argomentazioni rispettivamente avanzate dalle parti circa alla formale appartenenza della proprietà del terreno in contestazione;
tenuto conto delle contrastanti risultanze processuali, non poteva ritenersi univocamente dimostrata la sussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile in capo a PE NN;
i testi di parte ricorrente SE, NC e NE risultavano di scarsa attendibilità; in particolare la SE, moglie del ricorrente, e NE, fidanzato della figlia del ricorrente;
le dichiarazioni rese dagli informatori di parte resistente, AP, TA e PI, contrastavano quelle rese dagli informatori di parte ricorrente;
per nulla pacifico poteva considerarsi sino alla data del 15/12/13 il possesso da parte del PE della fascia di terreno in contestazione, sull'assunto che erano state depositate delle fascine, peraltro in una porzione assai limitata di terreno;
doveva anche essere rilevata la contraddittorietà della dichiarazione resa dalla SE in ordine passaggio sul terreno limitrofo alla strada;
con ricorso ex articolo 703 u.c. cpc depositato in data 06/03/2015 il PE chiedeva che fosse accertato e dichiarato lo spoglio o quantomeno la molestia da parte di CC LU e CC EP del possesso del signor PE NN sulla parte del terreno in contestazione, con condanna dei resistenti a risarcire il danno patrimoniale ex art. 2043 cc derivante dal mancato godimento del bene a causa dello spoglio subito e con condanna dei convenuti al risarcimento del danno morale insito nel fatto illecito;
i resistenti, costituendosi, contestavano la ricostruzione della vicenda, sia in punto di fatto, che in punto di diritto;
contestavano l'ordinanza del primo giudice, sostenendo la correttezza della decisione assunta in sede di reclamo dal collegio, della quale chiedevano la conferma;
eccepivano il difetto di legittimazione passiva parziale, in quanto il PE aveva formulato la propria domanda comprendendo particelle che non confinano con la proprietà CC, con conseguente vizio di nullità della citazione in punto di editio actionis;
veniva disposta consulenza tecnico d'ufficio al fine di accertare il reale confine tra i fondi e la sua corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione in atti e dagli atti catastali;
il Tribunale di Larino, con sentenza n. 344/2020 pubblicata il 03/10/2020, rigettava la domanda proposta da PE NN, condannando parte ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di lite e ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
il tribunale rilevava che, come era risultato dalla consulenza tecnica espletata, nella domanda erano ricomprese le particelle 90, 34 e 44, rispetto alle quali andava dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti;
nel merito il tribunale rilevava che nella formazione del convincimento del giudice, nell'ambito del merito possessorio, il giudice poteva utilizzare le risultanze istruttorie acquisite nella fase interdittale;
rilevava che nel giudizio possessorio assumeva rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, così che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione era sufficiente un possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché avesse i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non avvenisse esercitato per tolleranza dell'avente diritto;
eventuali titoli di proprietà, di diritto reale o diritto personale di godimento, potevano venire in rilievo solo ad colorandam possessionem; il tribunale, confermando quanto già rilevato in sede di reclamo dal collegio, riteneva che, all'esito delle escussioni dei testimoni ascoltati nella fase interdittale, non era emersa la prova certa del possesso in capo al PE;
le dichiarazioni testimoniali erano del tutto inconciliabili tra loro e avevano dato luogo a un quadro probatorio del tutto incerto;
in difetto di elementi sicuri che consentissero di privilegiare l'una o l'altra delle due versioni dei fatti, tali incertezze non potevano che riversare i propri effetti sfavorevoli a carico di chi proponeva la domanda, sul quale grava l'onere della prova dei fatti allegati in ricorso;
non rilevanti ai fini decisori erano le lettere di diffida inviate dal legale dei CC nel 1990, nel 1992 e nel 2002, non solo perché ex latere actoris, ma soprattutto perché risalenti nel tempo rispetto all'epoca il presunto spoglio e perché tali diffide apparivano sorreggere la versione dei fatti rappresentata dai CC, secondo la quale questi ultimi avevano nel tempo difeso i confini accertati nella pronuncia giudiziale, opponendosi a tentativi di sovversione degli stessi da parte del PE;
riguardo alla dedotta apposizione di fascine di legno andava rilevata l'inattendibilità del testimone, che era la moglie del ricorrente;
come condivisibilmente affermato dal collegio in sede di reclamo, le fascine erano
Pag. 3 a 5 collocate su una porzione circoscritta e non assurgevano a elemento decisivo in relazione all'intera porzione di terreno in contestazione.
NN TR proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 2/4/21 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella domanda introduttiva del giudizio di merito possessorio, come meglio riportate in epigrafe;
si costituivano gli appellati CC, contestando l'inammissibilità ex art. 342 cp dell'appello e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 18/1/24, resa all'esito dell'udienza del 17/1/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, NN TR lamenta l'erronea pronuncia sul parziale difetto di legittimazione passiva dei CI per non essere proprietari delle particelle 90, 34 e 44 menzionate dal ricorrente;
si contesta che la materia del contendere non è la regolazione del confine, ma lo spoglio e la molestia subiti dal PE.
Il motivo è del tutto infondato.
È incontestato il fatto che le particelle sopra indicate siano di proprietà di terzi;
è del tutto inverosimile che i CC abbiano posto in essere azioni di spoglio anche in relazione alla fascia di terreno del ricorrente al confine con proprietà di terzi;
la domanda di reintegrazione andrebbe a riguardare porzioni di terreno non ricollegabili al possesso dei bucci, esercitato presumibilmente sulle particelle di terreno di loro proprietà.
4. Con il secondo motivo si contesta l'erroneo convincimento sulla mancanza di prova del possesso o del compossesso.
L'appellante contesta che i CC avevano apposto arbitrariamente i termini lapidei;
come si evinceva dalle fotografie in atti i pali in cemento erano stati affissi anche sulla strada che conduce all'abitazione del PE;
la prova dell'istallazione dei pali in cemento era data dalle foto, dalla consulenza del geometra di ED, dalle testimonianze del geometra ED e del geom. Verratti e dalla lettera del legale dei CC, che faceva riferimento all'apposizione di una rete;
l'apposizione delle fascine di legno era confermata dai testi NC e Di ED, indifferenti;
le dichiarazioni degli informatori non erano inconciliabili tra di loro;
l'appellante contesta che, qualora non fosse stata raggiunta la prova del possesso, doveva essere ritenuta la sussistenza di una situazione di compossesso della striscia di terreno.
Il motivo è infondato.
Osserva la corte che non è contestata l'apposizione dei pali e dei termini lapidei da parte dei CC;
il Tribunale, confermando quanto già rilevato dal Collegio in sede di reclamo, ha rilevato che non è emersa la prova certa circa il precedente possesso del PE della porzione del terreno sulla quale sono stati apposti i termini lapidei e i pali, motivazione che deve essere pienamente condivisa
Pag. 4 a 5 in questa sede.
Ne consegue che tutte le allegazioni circa l'apposizione dei pali e dei termini lapidei non rilevano ai fini della prova del precedente possesso della fascia di terreno in esame;
quanto al riferimento alle missive del legale degli appellati, devono essere pienamente condivise le argomentazioni del Tribunale, sia in relazione al fatto che le stesse sono risalenti nel tempo rispetto al momento del lamentato spoglio, sia per il fatto che comprovano la circostanza che nel tempo vi sia stata sempre una contesa tra le parti circa il confine tra i fondi e il possesso della striscia di terreno oggetto di lite.
Deve essere anche pienamente confermata la rilevata inconciliabilità delle dichiarazioni rese dagli informatori, avuto riguardo al fatto che gli informatori di parte resistente hanno reso dichiarazioni di segno contrario rispetto alle allegazioni di parte ricorrente e alle dichiarazioni degli informatori di parte ricorrente, e tenuto conto anche della rilevata inattendibilità di alcuno degli informatori di parte ricorrente ( la moglie e il fidanzato della figlia).
Anche le contestazioni relative all'apposizione delle fascine di legna sono infondate, tenuto conto del fatto preliminare ed assorbente che detta apposizione riguarda una minima porzione di terreno, del tutto irrilevante rispetto all'intera estensione della fascia di terreno in contestazione, fatta salva sempre la rilevata inattendibilità dell'informatore, moglie del ricorrente.
Deve pure essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le pedane di legno siano state apposte dai CC verosimilmente a protezione del possesso dell'area di terreno in contestazione.
Infine, va rilevato che la contestazione relativa alla sussistenza di un compossesso, dedotta per la prima volta in appello, è del tutto infondata, tenuto conto del fatto che sia parte ricorrente che parte resistente, durante il corso di tutte le fasi del procedimento di primo grado hanno rispettivamente dedotto la sussistenza di un possesso esclusivo contrastante con il possesso esclusivo vantato dalla controparte;
del resto la domanda proposta riguarda la reintegra nel possesso esclusivo e non già nel compossesso.
5. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TR NN, avverso la sentenza n. 344/2020 pubblicata il 03/10/2020 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna TR NN al pagamento, in favore di CI EP e di CC LU delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.915,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 10/01/2025. Il Presidente Dr. Maria Grazia D'Errico Il Consigliere est. Dr. Gianfranco Placentino
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