Decreto presidenziale 17 maggio 2022
Sentenza 26 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2023, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 02150/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01955/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2019, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Calogero Ubaldo Marino, Giuseppe Bisso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- delle note -OMISSIS- di rigetto delle istanze di condono edilizio.
- delle note -OMISSIS- di rigetto delle perizie giurate inerenti alle suddette istanze di sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I. ricorrenti agiscono per l’annullamento delle note -OMISSIS-, con le quali il Comune di Palermo ha espresso il diniego sulle istanze di condono edilizio dai medesimi presentate.
Espongono di essere comproprietari di un immobile a quattro elevazioni fuori terra, sito in Palermo -OMISSIS-, realizzato in assenza di titolo edilizio sull’appezzamento di terreno che era di proprietà del loro padre, rispetto al quale il -OMISSIS- hanno presentato domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 724/1994.
A distanza di più di venti anni dalla presentazione di tale domanda di condono, il Comune con nota del -OMISSIS- ha inoltrato una richiesta di integrazione documentale e perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, sulle dimensioni e consistenza dell’opera in sanatoria e sullo stato dei lavori, con l’indicazione, per ogni singola unità immobiliare, delle superfici utili dell’opera abusivamente realizzata e del volume dell’opera.
Gli esponenti hanno riscontrato la richiesta di integrazione, trasmettendo copia del versamento a titolo di oblazione dichiarato a saldo e copia del certificato di idoneità sismica con visto di deposito del Genio Civile.
Con nota del -OMISSIS- l’amministrazione ha tuttavia comunicato il preavviso di diniego delle domande di sanatoria per carenza documentale. Il -OMISSIS- i deducenti hanno formulato, nelle more della divisione ereditaria delle unità immobiliari, una richiesta di proroga per l’integrazione documentale, trasmettendo poi la perizia giurata.
Il Comune ha tuttavia respinto le istanze di condono, lamentando carenze documentali e rappresentando l’insanabilità dell’opera in quanto “ nello specifico non risulta definita la situazione proprietaria pertanto ad oggi l’intero immobile risulta ancora proprietà indivisa ed il volume realizzato supera quindi il limite dei 750 mc. consentiti dall’art. 39 comma 1 della l. 724/94 per singola istanza di condono ”.
Con successive note del -OMISSIS- l’amministrazione ha dichiarato l’improcedibilità delle perizie giurate prodotte dai ricorrenti sulla scorta delle medesime ragioni già espresse nei dinieghi di condono.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità delle determinazioni avversate per violazione della L. n. 241/990, della L. n. 724/1994 e del principio del legittimo affidamento.
2. Resiste il Comune di Palermo.
3. All’udienza del 23 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Con le prime due censure, suscettibili di trattazione congiunta, gli esponenti denunciano la violazione delle garanzie procedimentali, poiché il Comune avrebbe ignorato quanto dagli stessi comunicato in ordine all’avvio del procedimento volto alla divisione ereditaria dell’immobile, indicando, inoltre, per la prima volta nelle avversate determinazioni di diniego la circostanza ostativa della proprietà indivisa e del volume realizzato superiore al limite dei 750 mc consentiti dall’art. 39 comma 1 L. n. 724/1994. Inoltre gli esponenti il -OMISSIS-, prima dell’adozione delle determinazioni impugnate, hanno trasmesso all’amministrazione resistente tutta la documentazione attestante il versamento degli oneri concessori, la regolarizzazione dell’allaccio fognario del fabbricato nonché la dichiarazione sostitutiva sull’assenza di carichi pendenti.
L’assunto va disatteso.
Dalle emergenze documentali risulta che note del -OMISSIS-, notificate il -OMISSIS-, il l’amministrazione comunale ha richiesto agli esponenti l’integrazione di una serie di documenti necessari per l’istruttoria delle istanze di condono ex art. 39 L. n. 724/1994, da produrre entro tre mesi dalla notifica a pena di improcedibilità delle domande ma il deposito di tale integrazione è risultato tuttavia tardivo, in quanto avvenuto oltre il perentorio termine di novanta giorni, nonché parziale.
4.2. Priva di fondamento è anche la denunciata violazione del principio di legittimo affidamento, poiché pur in presenza di interventi edilizi abusivi risalenti, il mero decorso del tempo e la mancanza di una precedente contestazione non possono da soli radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al responsabile dell'abuso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 marzo 2022, n. 1959).
5. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Comune, quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.