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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4353/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 4353/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MARCUCCIO Parte_1
MARIANGELA;
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 9.01.2023, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 4891/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il 12.05.2023 e notificata il 18.05.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 39425/2022 elevato, nei suoi confronti, dal Comando di Polizia Municipale del
Comune appellato per violazione dell'art.142 comma 8 C.d.S.
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito il il quale ha contestato nel Controparte_1
merito i motivi di appello ed ha concluso, quindi, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa;
la stessa, in fine, è stata trattenuta per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante il carico di ruolo del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può
1 essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della prima decisione Pt_1
per aver il Giudice ritenuto infondato gli originari motivi di opposizione, terzo e quarto (avente ad oggetto l'omessa taratura ed omologazione dell'apparecchiatura adoperata), ritenendo che l'ente avesse fornito prova dell'avvenuta taratura, nulla precisando circa la prova dell'omologazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, chiamata a dirimere la controversa parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchiato, ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Orbene, tanto chiarito in diritto, nella specie va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di isulta essere stata solo approvata CP_1
(cfr. decreto Prot. n. 5298 del 27.10.2011, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione.
Ne consegue, in definitiva, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale, pertanto, deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del secondo motivo di appello, sono logicamente assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 4891/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il
[...]
12.05.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4891/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Lecce, depositata il 12.05.2023, annulla il verbale di contestazione n.
39425/2022 elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 8.01.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 4353/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MARCUCCIO Parte_1
MARIANGELA;
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 9.01.2023, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 4891/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il 12.05.2023 e notificata il 18.05.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 39425/2022 elevato, nei suoi confronti, dal Comando di Polizia Municipale del
Comune appellato per violazione dell'art.142 comma 8 C.d.S.
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito il il quale ha contestato nel Controparte_1
merito i motivi di appello ed ha concluso, quindi, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa;
la stessa, in fine, è stata trattenuta per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante il carico di ruolo del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può
1 essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della prima decisione Pt_1
per aver il Giudice ritenuto infondato gli originari motivi di opposizione, terzo e quarto (avente ad oggetto l'omessa taratura ed omologazione dell'apparecchiatura adoperata), ritenendo che l'ente avesse fornito prova dell'avvenuta taratura, nulla precisando circa la prova dell'omologazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, chiamata a dirimere la controversa parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchiato, ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Orbene, tanto chiarito in diritto, nella specie va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di isulta essere stata solo approvata CP_1
(cfr. decreto Prot. n. 5298 del 27.10.2011, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione.
Ne consegue, in definitiva, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale, pertanto, deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del secondo motivo di appello, sono logicamente assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 4891/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il
[...]
12.05.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4891/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Lecce, depositata il 12.05.2023, annulla il verbale di contestazione n.
39425/2022 elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 8.01.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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