Art. 3.
Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai Comuni.
Lo Stato ha tuttavia la facolta' di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sara' determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.
Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai Comuni.
Lo Stato ha tuttavia la facolta' di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sara' determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.