Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1950, n. 1165
Articolo 2Articolo 4
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28 febbraio 1951
Art. 3.
Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai Comuni.
Lo Stato ha tuttavia la facolta' di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sara' determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1951
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