Art. 10.
Il Ministro per la grazia e giustizia e' tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonche' sui criteri seguiti in ordine alla priorita' di attuazione dei lavori stessi
Il Ministro per la grazia e giustizia e' tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonche' sui criteri seguiti in ordine alla priorita' di attuazione dei lavori stessi