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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2024, avente ad oggetto “Separazione personale coniugi”,
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Romito Guendalina
Ricorrente
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 3.01.2024, chiedeva la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Cerignola in CP_1 data 7.04.1989, precisando che dall' unione coniugale erano nati i figli (il 28.04.1990) Per_1
e (il 29.10.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti e deducendo Per_2 che il matrimonio era entrato in crisi nel 2017, con conseguente e definitiva cessazione della convivenza e del rapporto matrimoniale tra i coniugi.
Oltre alla pronuncia di separazione, la ricorrente chiedeva di disporre in suo favore un assegno di mantenimento a carico del resistente, nella misura ritenuta equa di giustizia dal Tribunale, specificando che nulla andava statuito in punto di assegnazione della casa familiare.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2024 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - il precedente Giudice istruttore, con ordinanza del
20.04.2024, dichiarava la contumacia del resistente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, constatata la mancanza di istanze istruttorie, fissava l'udienza per la remissione della causa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
– l'odierno giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 11.09.2024) rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
******
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, dunque, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
2 Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, sulla quale il matrimonio è fondato.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sul mantenimento del coniuge
Riguardo all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente in proprio favore, occorre evidenziare che i presupposti che lo giustificano sono comunemente individuati nell'indisponibilità in capo al richiedente di redditi adeguati a conservare un tenore di vita comparabile con quello goduto in costanza di matrimonio e nella sproporzione fra le capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi.
La ratio che giustifica il riconoscimento del contributo per il mantenimento del coniuge a cui non è addebitata la separazione nel periodo successivo alla separazione è quella di conservare il più possibile gli effetti del precedente matrimonio compatibili con il nuovo regime di vita coniugale in modo da evitare che il soggetto economicamente più debole, in quanto non percettore di reddito adeguato, veda peggiorare le proprie condizioni rispetto a quelle anteriormente godute.
Si impone, pertanto, alla parte richiedente di fornire allegazione e prova delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, della indisponibilità di redditi o altri mezzi economici diversi dal reddito dell'altro coniuge sufficienti a conservare quel tenore di vita, ed infine della persistenza di una sproporzione reddituale fra le due parti, desumibile non solo dalle dichiarazioni reddituali, ma da ogni altro elemento utile a ricostruire in modo attendibile la condizione economica della parte che si assume obbligata (cfr. Cass. 12 giugno
2006, n. 13592; Cass. 17 febbraio 1987, n. 1691).
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a dichiarare di essere nulla tenente e di non avere redditi, senza fornire, però, alcun elemento atto a ricostruire le capacità anche solo potenziali del nucleo familiare in costanza di matrimonio e a dimostrare la sussistenza di un'attuale capacità di reddito del coniuge . CP_1
Deve concludersi, dunque, per il rigetto della richiesta economica avanzata dalla ricorrente.
Non vi sono ulteriori questioni sulle quali statuire essendo i figli nati dall'unione coniugale maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state proposte ulteriori domande.
3 Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e l'esito del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , in atti meglio CP_1 Parte_1 generalizzati, sposatisi in Cerignola (FG) in data 7.04.1989 (atto n. 44, parte II, serie A, anno
1989);
- rigetta la domanda diretta ad ottenere l'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- dichiara compensate le spese di lite;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Foggia, 19.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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