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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8224/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8224/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Piccioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Firenze (FI), Viale
Matteotti n.9 (pec: ; Email_1
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Moscatelli e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Valentina Alessia Sala ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detti difensori in
Giussano (MB), via Prealpi, 13/a.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, "…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta, nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi effetto ed efficacia il
Decreto Ingiuntivo n. 2607/2022 (R.G. n. 5424/22) del 2/8/2022, emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese Parte_1 ed onorari…”; parte opposta, “Nel merito: - respingere le domande tutte così come formulate ed avanzate dall'attrice opponente nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta e, conseguentemente, dichiarare la sig.ra obbligata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 10.000,00.= per sorte Parte_1 capitale, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre alla somma di € 945,50.= oltre accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nel procedimento monitorio, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In subordine, e nella sola e non creduta ipotesi di revoca del decreto pagina 1 di 7 ingiuntivo di cui è causa: - accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, che la sig.ra e la sig.ra CP_1 hanno stipulato un contratto di prestito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1813 c.c., avente Parte_1 ad oggetto la somma di € 10.000,00.=, per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione Parte_1 immediata, ovvero nel termine indicato dal Giudice ex art. 1817 c.c., dell'intero importo prestato, pari ad €
10.000,00.= per sorte capitale, oltre agli interessi legali dalla dovuto al saldo effettivo, oltre alla somma di €
945,50.= oltre accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nel procedimento monitorio, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata Accertata e dichiarata
l'avvenuta dazione della complessiva somma di € 10.000,00.= da parte della sig.ra in favore della CP_1 sig.ra condannare quest'ultima alla integrale restituzione della predetta somma trattenuta Parte_1 senza giusta causa, oltre agli interessi legali dalla dovuto al saldo effettivo. Con ogni più ampia declaratoria del caso. In via istruttoria: …”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2607/22 emesso da questo Tribunale in data 02.08.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 10.000,00 (oltre accessori), in adempimento del pretesto contratto CP_1 di mutuo asseritamente stipulato tra le medesime parti (cfr. atto di citazione).
A fondamento dell'opposizione, senza negare l'elargizione della somma di denaro Parte_1 in questione (avvenuta mediante due bonifici bancari ciascuno dell'importo di € 5.000), ha negato che tra le parti si sia concluso un rapporto di mutuo e ha affermato l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di restituzione a suo carico.
In breve, secondo l'opponente i due bonifici in esame, come i successivi effettuati per la Pt_1 complessiva somma di € 55.000,00 (versata dall'opposta mediante quattro bonifici bancari, doc. 7; ed oggetto della domanda di pagamento svolta dall'opposta nel diverso procedimento conclusosi con l'ordinanza 08.05.2023 di questo Tribunale, allegata al doc. 12), sono stati eseguiti da parte opposta a titolo di “finanziamento”/“conferimento soci” della/per la società , e, in particolare, quelli CP_2 oggetto del presente giudizio, per sostenere i costi dell'atto notarile di costituzione della società
[...]
e le spese di avvio di detta società (cfr. atto di citazione). CP_3
Si è costituita in giudizio che, contestate in toto le ragioni di opposizione, ha domandato CP_1 di confermare, previa concessione della provvisoria esecuzione, il decreto opposto e di rigettare l'opposizione. In particolare, ha chiesto di condannare alla restituzione CP_1 Parte_1 dell'importo pari ad € 10.000 (oltre accessori), sostenendo di averle erogato detta somma a titolo di mutuo e l'inadempimento dell'opponente al conseguente obbligo di restituzione. A conferma della tesi sostenuta, parte opposta ha evidenziato che le causali dei due bonifici bancari eseguiti recano le pagina 2 di 7 seguenti diciture: il primo “prestito per apertura società” ed il secondo “prestito x inizio attività” (doc. 1 fasc.mon). Ancora l'opposta ha negato che le parti avessero concordato “il possibile ingresso nella compagine sociale da parte della sig.ra perché l'idea della sig.ra era quella di avviare una società Pt_2 Pt_1 che potesse costituire la futura attività imprenditoriale di famiglia, dato che le figlie della sig.ra all'epoca, Pt_1 non avevano ancora una situazione lavorativa stabile” (cfr. comparsa di costituzione).
Disattesa la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale di l'interrogatorio libero di e l'escussione dei testimoni indicati dalle Parte_1 CP_1 stesse parti.
Dopodiché, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti, va rammentato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuta, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi il diritto alla vantata restituzione. Infatti,
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna del denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La dazione di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, da parte dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa azionata;
onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le altre, cfr. Cass. n 30944/2018, n.
35959/21).
D'altra parte, la Suprema Corte di Cassazione ha anche statuito che il rigetto della domanda di restituzione deve essere argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle pagina 3 di 7 circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra, evidenziando che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che autorizzi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Pertanto, allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. n. 8829/2023).
In tal quadro di riferimento, reputa questo Giudice, da un lato, che parte opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante e che, di contro, parte opponente abbia fornito validi elementi a sostegno della tesi prospettata.
In particolare, risultano avvalorate dalle stesse dichiarazioni rese dall'opposta durante CP_1
l'udienza del 18 gennaio 2024, le seguenti circostanze: - tra le odierne parti vi era un accordo
(“progetto”) per costituire una società (da “intestare”, in un secondo momento, alle rispettive figlie); - tale società è stata costituita;
- l'opposta, pur non potendo figurare come socia (cfr. “io lavoravo da un'altra parte al momento non avrei potuto entrare in azienda come socia”), ha finanziato la società e ha conferito il proprio apporto in termini operativi/decisionali nella stessa società; - a seguito di
“dissapori” sorti tra le parti, l'opposta ha detto all'opponente “di continuare nell'azienda” e di restituirle quanto aveva “investito” (cfr. verbale di causa del 18.01.2024).
Inoltre, la ricostruzione dei rapporti tra le parti nei termini prospettati da parte opponente risulta in linea con quanto è emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio.
A riguardo, il testimone ha riferito di essere stato coinvolto da prima Testimone_1 CP_1 nelle operazioni di costituzione della società (cfr. anche messaggio whatsapp doc.2 opponente e deposizione dello stesso testimone) e poi nella gestione della stessa società. In particolare, e per quel che rileva nella specie, il predetto testimone, in risposta al cap. 2 della seconda memoria, ai sensi dell'allora vigente art. 183 cpc di parte opposta, ha negato la circostanza (“Vero che, nelle circostanze di fatto di cui al capitolo precedente, la sig.ra e la sig.ra hanno concluso CP_1 Parte_1 verbalmente un contratto di mutuo della somma di € 10.000,00.=?”) e ha riferito che “che nell'ambito delle CP_ attività per la costituzione della società la signora attendeva un bonifico dalla signora e ha poi Pt_1
pagina 4 di 7 aggiunto (in risposta la successivo capitolo di prova) che detto bonifico “serviva per pagare le spese relative alla costituzione della società”. Ancora, lo stesso testimone ha poi confermato di essere stato contattato da , la quale gli avrebbe riferito che “doveva fare una società con un'altra persona”, CP_1
e di aver appreso successivamente che “si trattava della signora . Infine, il testimone Parte_1 ha poi detto di aver partecipato con l'opponente e l'opposta all'incontro presso la banca per l'apertura del conto corrente della società neocostituita (cfr. verbale di causa del 18.01.2024).
In merito, all' incontro avvenuto in banca per l'apertura del conto corrente della società la CP_2 testimone , dipendente del Banco BPM, ha riferito: - che l'appuntamento per Testimone_2
l'incontro in questione è stato concordato telefonicamente dal signor - che all'incontro erano Tes_1 presenti oltre all'opponente, l'opposta ed il predetto - di aver trattato le condizioni di Tes_1 apertura del conto corrente con tutti e tre i partecipanti all'incontro; - che “siccome era anomalo che fossero in tre e la società fosse solo della signora (Bongi)”, di aver “chiesto spiegazioni della loro presenza ed il CP_ signor disse che si sarebbe occupato di gestire la parte amministrativa e la signora che avrebbe Tes_1 voluto partecipare a quella società in quel momento, ma non poteva farlo” e poi ha aggiunto che “Io ho percepito che si stesse separando con il marito o che ci fosse qualcosa in famiglia e che non poteva fare dei passi. CP_ Sistemato quello lei avrebbe potuto lavorare con la Anche la mi disse che aveva del know how da Pt_1 portare in azienda” (ed ancora in punto in altra parte della deposizione ha ribadito “io posso solo CP_ confermare che non poteva figurare nella società in quel momento all'atto della costituzione”, cfr. verbale di causa del 04.04.2024).
Dalla deposizione resa da , figlia dell'opposta, è emerso che le parti “volevano iniziare Testimone_3 un'attività insieme …una società insieme”; in particolare, sul punto, la testimone, che ha lavorato nella società ha riferito: “Siccome mia mamma aveva sempre il suo lavoro, la apre la società e so CP_2 Pt_1 che mia mamma le inviava dei soldi. I soldi mia mamma li inviava per la società. La società era di Bongi e so che mia mamma collaborava. Mia mamma si occupava della parte contabile perché l'idea era quella di entrare in società...So che l'idea di mia madre e della era quella che la società in futuro sarebbe passata a me ed alla Pt_1 figlia della signora (cfr. verbale 18.01.2024). Pt_1
La testimone , figlia di parte opponente, e dipendente della neocostituita società Tes_4 CP_4
[..
ha confermato, tra gli altri aspetti, il diretto coinvolgimento di nella gestione delle CP_1
“parte amministrativa contabile” e nelle scelte inerenti la (cfr. verbale 18.01.2024). CP_3
Ciò posto, è poi documentato in causa che: - in data 16.03.2021, è stata costituita la società "
[...]
, nella quale compare quale unico socio (cfr. atto di Controparte_5 Parte_1 costituzione); - la stessa opponente ha saldato le spese per le competenze del notaio incaricato (dal signor doc.2 opponente) di redigere l'atto di costituzione della predetta società (doc. 4 Tes_1
pagina 5 di 7 opponente); - oltre ai bonifici oggetto della presente vertenza, parte opposta ha eseguito, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021, altri quattro bonifici per finanziare la società (doc.7 CP_2 opponente); - con messaggio whatsapp ha scritto, in riferimento al secondo bonifico di CP_1 cui è causa, “socia ti ho fatto il bonifico di 5000 al limite lunedì se ti è arrivato versa tutto altrimenti lo fai dopo…” (doc 8 opponente); - aveva una sede operativa a SI (doc. 13); - con missiva CP_3 inviata tramite i legali, racc. a.r. 11.10.2021 (doc. 9) l'opposta ha chiesto direttamente e
“personalmente” alla la restituzione dell'intera somma versata pari ad € 65.000,00 Parte_1
(comprensiva di € 10.000,00 versati sul conto personale della e di € 55.000,00 versati, invece, sul Pt_1 conto corrente di ). CP_2
In definitiva ed in considerazione del quadro probatorio sopra descritto, reputa questo Giudice che abbia fornito validi elementi per ritenere plausibile la giustificazione causale data ai Parte_1 bonifici in questione (eseguiti secondo la stessa “al solo preciso e precipuo scopo di “finanziare” la costituenda società”); e che, dall'altra parte, invece, l'opposta abbia omesso di dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e quindi dell'obbligazione, gravante su parte opponente, di restituire la somma in questione.
Né può pervenirsi ad una diversa valutazione sulla base delle (sole) causali inserite dalla stessa opposta sulle distinte dei due bonifici (con il primo “prestito per apertura società” e con il successivo
“prestito per inizio attività”). Trattandosi di distinte compilate unilateralmente della stessa parte opposta e nelle quali, peraltro, vi è un preciso riferimento anche alla finalità dell'erogazione: diretta a sovvenzionare la costituzione della società.
Non porta a diversa conclusione neppure la circostanza che i due bonifici siano stati eseguiti sul conto corrente personale dell'opponente, in quanto è emerso che l'opposta non voleva apparire nella società
e che si sia occupata di saldare il compenso del notaio e le spese di avvio CP_2 Parte_1 della società. Peraltro, è anche emerso che, quando l'opposta ha disposto il primo bonifico, la società non aveva ancora un conto corrente;
e che, quando ha disposto il secondo bonifico (doc. 8 CP_2 opponente), il conto corrente della società non risultava ancora operativo (nella distinta allegata sono registrate le seguenti operazioni iniziali: in data 22.04.2021 “saldo iniziale”; in data 23.04.2021
“addebito del canone” ed in data 26.04.2021 “versamento…” , doc. 6 e messaggio whatsapp doc. 8).
Del resto, come già precisato, le prove orali non hanno fornito qualsivoglia elemento a dimostrazione della fondatezza della pretesa ingiunta;
e nulla è stato allegato a dimostrazione dei pretesi accordi tra le parti in merito alla restituzione delle somme consegnate.
Quindi, non avendo parte opposta fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda formulata ed essendo emersi indizi significativi nel senso della dazione di quelle somme di denaro a titolo di pagina 6 di 7 partecipazione dell'opposta alle spese per la costituzione delle società l'opposizione deve CP_2 essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto
Attesa la natura del caso esaminato, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al
R.G. n. 8224/22, per le ragioni indicate in motivazione:
- Accoglie i motivi di opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2607/2022 emesso da questo Tribunale in data 02.08.2022;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8224/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Piccioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Firenze (FI), Viale
Matteotti n.9 (pec: ; Email_1
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Moscatelli e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Valentina Alessia Sala ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detti difensori in
Giussano (MB), via Prealpi, 13/a.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, "…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta, nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi effetto ed efficacia il
Decreto Ingiuntivo n. 2607/2022 (R.G. n. 5424/22) del 2/8/2022, emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese Parte_1 ed onorari…”; parte opposta, “Nel merito: - respingere le domande tutte così come formulate ed avanzate dall'attrice opponente nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta e, conseguentemente, dichiarare la sig.ra obbligata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 10.000,00.= per sorte Parte_1 capitale, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre alla somma di € 945,50.= oltre accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nel procedimento monitorio, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In subordine, e nella sola e non creduta ipotesi di revoca del decreto pagina 1 di 7 ingiuntivo di cui è causa: - accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, che la sig.ra e la sig.ra CP_1 hanno stipulato un contratto di prestito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1813 c.c., avente Parte_1 ad oggetto la somma di € 10.000,00.=, per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione Parte_1 immediata, ovvero nel termine indicato dal Giudice ex art. 1817 c.c., dell'intero importo prestato, pari ad €
10.000,00.= per sorte capitale, oltre agli interessi legali dalla dovuto al saldo effettivo, oltre alla somma di €
945,50.= oltre accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nel procedimento monitorio, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata Accertata e dichiarata
l'avvenuta dazione della complessiva somma di € 10.000,00.= da parte della sig.ra in favore della CP_1 sig.ra condannare quest'ultima alla integrale restituzione della predetta somma trattenuta Parte_1 senza giusta causa, oltre agli interessi legali dalla dovuto al saldo effettivo. Con ogni più ampia declaratoria del caso. In via istruttoria: …”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2607/22 emesso da questo Tribunale in data 02.08.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 10.000,00 (oltre accessori), in adempimento del pretesto contratto CP_1 di mutuo asseritamente stipulato tra le medesime parti (cfr. atto di citazione).
A fondamento dell'opposizione, senza negare l'elargizione della somma di denaro Parte_1 in questione (avvenuta mediante due bonifici bancari ciascuno dell'importo di € 5.000), ha negato che tra le parti si sia concluso un rapporto di mutuo e ha affermato l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di restituzione a suo carico.
In breve, secondo l'opponente i due bonifici in esame, come i successivi effettuati per la Pt_1 complessiva somma di € 55.000,00 (versata dall'opposta mediante quattro bonifici bancari, doc. 7; ed oggetto della domanda di pagamento svolta dall'opposta nel diverso procedimento conclusosi con l'ordinanza 08.05.2023 di questo Tribunale, allegata al doc. 12), sono stati eseguiti da parte opposta a titolo di “finanziamento”/“conferimento soci” della/per la società , e, in particolare, quelli CP_2 oggetto del presente giudizio, per sostenere i costi dell'atto notarile di costituzione della società
[...]
e le spese di avvio di detta società (cfr. atto di citazione). CP_3
Si è costituita in giudizio che, contestate in toto le ragioni di opposizione, ha domandato CP_1 di confermare, previa concessione della provvisoria esecuzione, il decreto opposto e di rigettare l'opposizione. In particolare, ha chiesto di condannare alla restituzione CP_1 Parte_1 dell'importo pari ad € 10.000 (oltre accessori), sostenendo di averle erogato detta somma a titolo di mutuo e l'inadempimento dell'opponente al conseguente obbligo di restituzione. A conferma della tesi sostenuta, parte opposta ha evidenziato che le causali dei due bonifici bancari eseguiti recano le pagina 2 di 7 seguenti diciture: il primo “prestito per apertura società” ed il secondo “prestito x inizio attività” (doc. 1 fasc.mon). Ancora l'opposta ha negato che le parti avessero concordato “il possibile ingresso nella compagine sociale da parte della sig.ra perché l'idea della sig.ra era quella di avviare una società Pt_2 Pt_1 che potesse costituire la futura attività imprenditoriale di famiglia, dato che le figlie della sig.ra all'epoca, Pt_1 non avevano ancora una situazione lavorativa stabile” (cfr. comparsa di costituzione).
Disattesa la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale di l'interrogatorio libero di e l'escussione dei testimoni indicati dalle Parte_1 CP_1 stesse parti.
Dopodiché, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti, va rammentato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuta, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi il diritto alla vantata restituzione. Infatti,
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna del denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La dazione di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, da parte dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa azionata;
onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le altre, cfr. Cass. n 30944/2018, n.
35959/21).
D'altra parte, la Suprema Corte di Cassazione ha anche statuito che il rigetto della domanda di restituzione deve essere argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle pagina 3 di 7 circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra, evidenziando che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che autorizzi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Pertanto, allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. n. 8829/2023).
In tal quadro di riferimento, reputa questo Giudice, da un lato, che parte opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante e che, di contro, parte opponente abbia fornito validi elementi a sostegno della tesi prospettata.
In particolare, risultano avvalorate dalle stesse dichiarazioni rese dall'opposta durante CP_1
l'udienza del 18 gennaio 2024, le seguenti circostanze: - tra le odierne parti vi era un accordo
(“progetto”) per costituire una società (da “intestare”, in un secondo momento, alle rispettive figlie); - tale società è stata costituita;
- l'opposta, pur non potendo figurare come socia (cfr. “io lavoravo da un'altra parte al momento non avrei potuto entrare in azienda come socia”), ha finanziato la società e ha conferito il proprio apporto in termini operativi/decisionali nella stessa società; - a seguito di
“dissapori” sorti tra le parti, l'opposta ha detto all'opponente “di continuare nell'azienda” e di restituirle quanto aveva “investito” (cfr. verbale di causa del 18.01.2024).
Inoltre, la ricostruzione dei rapporti tra le parti nei termini prospettati da parte opponente risulta in linea con quanto è emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio.
A riguardo, il testimone ha riferito di essere stato coinvolto da prima Testimone_1 CP_1 nelle operazioni di costituzione della società (cfr. anche messaggio whatsapp doc.2 opponente e deposizione dello stesso testimone) e poi nella gestione della stessa società. In particolare, e per quel che rileva nella specie, il predetto testimone, in risposta al cap. 2 della seconda memoria, ai sensi dell'allora vigente art. 183 cpc di parte opposta, ha negato la circostanza (“Vero che, nelle circostanze di fatto di cui al capitolo precedente, la sig.ra e la sig.ra hanno concluso CP_1 Parte_1 verbalmente un contratto di mutuo della somma di € 10.000,00.=?”) e ha riferito che “che nell'ambito delle CP_ attività per la costituzione della società la signora attendeva un bonifico dalla signora e ha poi Pt_1
pagina 4 di 7 aggiunto (in risposta la successivo capitolo di prova) che detto bonifico “serviva per pagare le spese relative alla costituzione della società”. Ancora, lo stesso testimone ha poi confermato di essere stato contattato da , la quale gli avrebbe riferito che “doveva fare una società con un'altra persona”, CP_1
e di aver appreso successivamente che “si trattava della signora . Infine, il testimone Parte_1 ha poi detto di aver partecipato con l'opponente e l'opposta all'incontro presso la banca per l'apertura del conto corrente della società neocostituita (cfr. verbale di causa del 18.01.2024).
In merito, all' incontro avvenuto in banca per l'apertura del conto corrente della società la CP_2 testimone , dipendente del Banco BPM, ha riferito: - che l'appuntamento per Testimone_2
l'incontro in questione è stato concordato telefonicamente dal signor - che all'incontro erano Tes_1 presenti oltre all'opponente, l'opposta ed il predetto - di aver trattato le condizioni di Tes_1 apertura del conto corrente con tutti e tre i partecipanti all'incontro; - che “siccome era anomalo che fossero in tre e la società fosse solo della signora (Bongi)”, di aver “chiesto spiegazioni della loro presenza ed il CP_ signor disse che si sarebbe occupato di gestire la parte amministrativa e la signora che avrebbe Tes_1 voluto partecipare a quella società in quel momento, ma non poteva farlo” e poi ha aggiunto che “Io ho percepito che si stesse separando con il marito o che ci fosse qualcosa in famiglia e che non poteva fare dei passi. CP_ Sistemato quello lei avrebbe potuto lavorare con la Anche la mi disse che aveva del know how da Pt_1 portare in azienda” (ed ancora in punto in altra parte della deposizione ha ribadito “io posso solo CP_ confermare che non poteva figurare nella società in quel momento all'atto della costituzione”, cfr. verbale di causa del 04.04.2024).
Dalla deposizione resa da , figlia dell'opposta, è emerso che le parti “volevano iniziare Testimone_3 un'attività insieme …una società insieme”; in particolare, sul punto, la testimone, che ha lavorato nella società ha riferito: “Siccome mia mamma aveva sempre il suo lavoro, la apre la società e so CP_2 Pt_1 che mia mamma le inviava dei soldi. I soldi mia mamma li inviava per la società. La società era di Bongi e so che mia mamma collaborava. Mia mamma si occupava della parte contabile perché l'idea era quella di entrare in società...So che l'idea di mia madre e della era quella che la società in futuro sarebbe passata a me ed alla Pt_1 figlia della signora (cfr. verbale 18.01.2024). Pt_1
La testimone , figlia di parte opponente, e dipendente della neocostituita società Tes_4 CP_4
[..
ha confermato, tra gli altri aspetti, il diretto coinvolgimento di nella gestione delle CP_1
“parte amministrativa contabile” e nelle scelte inerenti la (cfr. verbale 18.01.2024). CP_3
Ciò posto, è poi documentato in causa che: - in data 16.03.2021, è stata costituita la società "
[...]
, nella quale compare quale unico socio (cfr. atto di Controparte_5 Parte_1 costituzione); - la stessa opponente ha saldato le spese per le competenze del notaio incaricato (dal signor doc.2 opponente) di redigere l'atto di costituzione della predetta società (doc. 4 Tes_1
pagina 5 di 7 opponente); - oltre ai bonifici oggetto della presente vertenza, parte opposta ha eseguito, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021, altri quattro bonifici per finanziare la società (doc.7 CP_2 opponente); - con messaggio whatsapp ha scritto, in riferimento al secondo bonifico di CP_1 cui è causa, “socia ti ho fatto il bonifico di 5000 al limite lunedì se ti è arrivato versa tutto altrimenti lo fai dopo…” (doc 8 opponente); - aveva una sede operativa a SI (doc. 13); - con missiva CP_3 inviata tramite i legali, racc. a.r. 11.10.2021 (doc. 9) l'opposta ha chiesto direttamente e
“personalmente” alla la restituzione dell'intera somma versata pari ad € 65.000,00 Parte_1
(comprensiva di € 10.000,00 versati sul conto personale della e di € 55.000,00 versati, invece, sul Pt_1 conto corrente di ). CP_2
In definitiva ed in considerazione del quadro probatorio sopra descritto, reputa questo Giudice che abbia fornito validi elementi per ritenere plausibile la giustificazione causale data ai Parte_1 bonifici in questione (eseguiti secondo la stessa “al solo preciso e precipuo scopo di “finanziare” la costituenda società”); e che, dall'altra parte, invece, l'opposta abbia omesso di dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e quindi dell'obbligazione, gravante su parte opponente, di restituire la somma in questione.
Né può pervenirsi ad una diversa valutazione sulla base delle (sole) causali inserite dalla stessa opposta sulle distinte dei due bonifici (con il primo “prestito per apertura società” e con il successivo
“prestito per inizio attività”). Trattandosi di distinte compilate unilateralmente della stessa parte opposta e nelle quali, peraltro, vi è un preciso riferimento anche alla finalità dell'erogazione: diretta a sovvenzionare la costituzione della società.
Non porta a diversa conclusione neppure la circostanza che i due bonifici siano stati eseguiti sul conto corrente personale dell'opponente, in quanto è emerso che l'opposta non voleva apparire nella società
e che si sia occupata di saldare il compenso del notaio e le spese di avvio CP_2 Parte_1 della società. Peraltro, è anche emerso che, quando l'opposta ha disposto il primo bonifico, la società non aveva ancora un conto corrente;
e che, quando ha disposto il secondo bonifico (doc. 8 CP_2 opponente), il conto corrente della società non risultava ancora operativo (nella distinta allegata sono registrate le seguenti operazioni iniziali: in data 22.04.2021 “saldo iniziale”; in data 23.04.2021
“addebito del canone” ed in data 26.04.2021 “versamento…” , doc. 6 e messaggio whatsapp doc. 8).
Del resto, come già precisato, le prove orali non hanno fornito qualsivoglia elemento a dimostrazione della fondatezza della pretesa ingiunta;
e nulla è stato allegato a dimostrazione dei pretesi accordi tra le parti in merito alla restituzione delle somme consegnate.
Quindi, non avendo parte opposta fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda formulata ed essendo emersi indizi significativi nel senso della dazione di quelle somme di denaro a titolo di pagina 6 di 7 partecipazione dell'opposta alle spese per la costituzione delle società l'opposizione deve CP_2 essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto
Attesa la natura del caso esaminato, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al
R.G. n. 8224/22, per le ragioni indicate in motivazione:
- Accoglie i motivi di opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2607/2022 emesso da questo Tribunale in data 02.08.2022;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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