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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
La Corte, premesso che l'udienza del 16 maggio 2025 è stata sostituita
dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., provvede
come di seguito:
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 852/2020 R.G. vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Andrea Fazio e Luigi Giacomo Messina
Appellante
e
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bertolino
Appellata
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con Parte_1
1 atto di citazione del 17.6.2020 avverso la sentenza n. 869/2019 del Tribunale
di Marsala resa il 14.10.2019 e in parziale riforma di detta sentenza:
compensa le spese del primo grado di giudizio, e pone definitivamente a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidati come in atti;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di 2/3 delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, compensando il restante terzo,
liquidate nell'intero in € 3.300,00 per compensi, oltre spese anticipate,
rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 17 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.6.2020, ha proposto appello, Parte_1
affidato a diversi ordini di doglianze, avverso la sentenza 869/2019 resa il
14/10/2019 dal Tribunale di Marsala, con cui il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., dichiarando l'inefficacia del precetto notificato da
[...]
e fondato su mutuo ipotecario, limitatamente Controparte_2
all'importo degli interessi moratori, scaduti e a scadere, rilevando la nullità
della relativa clausola.
Col gravame, ha contestato il percorso motivazionale seguito Parte_1
2 dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle censure formulate nel corso del primo grado di giudizio.
Costituendosi, la ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato CP_2
in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disattesa l'istanza ex art. 183 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, la causa, differita l'udienza collegiale al 16/5/2025 per provvedere ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., viene in decisione sulle conclusioni delle parti come da rispettive note di trattazione scritta.
*****
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame va solo parzialmente accolto, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame
ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, giacché l'impugnazione contiene
(come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere in toto l'opposizione) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Accedendo al merito, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, mancando il piano di ammortamento, o quantomeno della clausola sul tasso di interesse, siccome
3 parametrato all'indice Euribor. Rileva, altresì, altra ragione di nullità del mutuo, richiamando la consulenza di parte depositata, stante il superamento del tasso soglia, dovendosi includere nel calcolo relativo la penale di estinzione anticipata, e rilevando in ogni caso la nullità della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi per la presenza della c.d. opzione floor.
Ebbene, quanto al piano di ammortamento, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'odierno appellante fosse, sin dal momento della stipulazione, a conoscenza dell'ammontare delle singole rate. Difatti, lo stesso ha depositato, unitamente alla citazione in opposizione a precetto, il testo del contratto di mutuo con relativi allegati (cfr.
all. 6), il quale in calce comprende il piano di ammortamento denominato “di rientro”. A ciò si aggiunga che il medesimo appellante, in seno alla citazione in appello, specificamente pag. 40, fa specifico riferimento proprio al piano di ammortamento contenuto all'allegato 6 della propria produzione.
Solo per completezza, si evidenza che la giurisprudenza di legittimità,
chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del piano di ammortamento, ha chiarito che “non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS. UU.
n. 15130/2024).
Per quanto attiene al presunto anatocismo degli interessi, solo accennato in atto di appello, deve disattendersi la censura, rilevando che sul punto la
4 giurisprudenza di legittimità, da ultimo, chiarisce “si devono preliminarmente
illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di
ammortamento "alla francese", definito come il "più diffuso in Italia" nelle
disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". Esso è caratterizzato dal
fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano
che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una
quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte
dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul
capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla
differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della
quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota
interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il
rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così
via”. Ciò premesso, la Suprema Corte statuisce che “al riguardo sono
pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui "non può ritenersi
sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del
tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di
ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale
5 asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte
a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.
Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con
l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui "Va aggiunto,
come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero
finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale
residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di
interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283
c.c." (Cass. n. 13144/2023).” In conclusione, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo e le censure sul punto vanno quindi disattese.
Avuto, poi, riguardo all'indeterminatezza del tasso di interesse parametrato all'indice Euribor, vale richiamare recente arresto della Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “affinché possa
ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta
'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della
concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti
sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non
negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda
avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di
mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la
prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto,
fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole
6 della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore
dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia
inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero
riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo
sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non
alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in
ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione
della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far
riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno
abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi
immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo
contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno
consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano
avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In
mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una
consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo
(cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto
proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.
41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingresso
tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle
clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor,
occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita
(evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo
dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in
7 questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo
obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in
concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non
sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del
contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale,
ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno
avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando:
a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello
(nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea)
abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero
tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso,
come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale
alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso
di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le
conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul
complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione
automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.”
(Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, che questo Collegio ritiene di condividere, emerge la infondatezza delle allegazioni dell'appellante sul punto, atteso che nulla viene addotto sullo specifico contratto a monte, né
sulle conseguenze concrete sul contratto (di mutuo) a valle e sul ruolo della
Banca appellata.
E ancora, sulla doglianza attinente alla clausola floor, trova conferma in
8 questa sede quanto correttamente statuito dal Giudice di prime cure. Difatti,
dalla lettura del contratto, nonché dalle relative condizioni economiche allegate allo stesso, non si rinviene alcuna pattuizione in tal senso. A ciò si aggiunga che, anche di recente, ancora la Suprema Corte ha ribadito che la clausola floor, in quanto relativa alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva, non può qualificarsi di per sé come vessatoria ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, non emergendo l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi laddove il contratto esplichi il momento in cui si applica il tasso ancorato all'Euribor e quello in cui si applica il tasso floor. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio, dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (Cass. SS.
UU. n. 5657/2023 e Cass. n. 1942/2025).
Infine, quanto all'inclusione della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del teg ai fini del superamento del tasso soglia usura, appena richiamata in questa sede dall'appellante, vale premettere (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus
poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
9 A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla rilevanza di siffatta commissione ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), questa Corte ha evidenziato che avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito, di cui all'art. 644 c.p.”. Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno, anche se comunque prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà
10 applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il
TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo. Infine, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la
natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della
verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà
dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità del mutuo, per mancanza di causa, poiché stipulato al solo fine di ripianare il saldo debitore del contratto di conto corrente. In punto di diritto, giova premettere che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Pertanto, “il mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e
11 strutturali che segnano una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale
è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c.
(v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua
classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo
del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato,
Cass. n. 1369/16)” (Cass. n. 9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata,
rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo
risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati
al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la
quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla
sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il
mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a
corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato,
mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione
al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio
l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge
pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi
concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere
direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del
mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva,
12 non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore
sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della
somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse
agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020).
Ancora, la Suprema Corte si è espressa in ordine ai requisiti in presenza dei quali è possibile ravvisare un collegamento negoziale, stabilendo che
“affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non
è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il
collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè
che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo)
nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare
i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se
la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi
potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei
contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro”
(Cass. n. 9475/2022).
Infine, da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente
nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,
sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse
siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie
nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti
dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche
13 ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio),
in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce
valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025).
Per tali ragioni, il contratto di mutuo oggetto di causa deve ritenersi valido,
così come statuito dal Giudice di prime cure, dovendosi ritenere perfezionata la traditio delle somme mutuate.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza invocando l'applicazione della sanzione della nullità a tutte le clausole riguardanti gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori. In definitiva, mira a far accertare la gratuità del mutuo, avendo già il giudice di prime cure, appunto acclarando la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora, siccome contemplante tasso maggiore di quello soglia di riferimento (usura cd.
originaria), disatteso la domanda per il resto;
ciò perché, così compendiando il motivo di gravame sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, mentre per quanto previsto dall'art. 1815 c.c. nessun interesse sarebbe dovuto.
Invero, e contrariamente a quanto addotto dall'appellante, deve convenirsi con quanto prospettato dal Tribunale, che si è soffermato sulla diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto:
“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo
1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che
14 superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento
del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
Questi essendo i riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima
– che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti'
antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi degli appellanti, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né in questo senso può
leggersi la sentenza di Cassazione n. 350/2013, evocata dagli appellanti in prime cure), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII
29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità
espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, come evidenziato dal Tribunale, il primo
15 rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento;
è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La
valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è
assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282
c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^ c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi richiamare, su questi aspetti, l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermato appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che “la disciplina
antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del
contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
16 operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi
moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m.,
più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per
il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove i decreti ministeriali non
rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta
il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione
ivi prevista".”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo
il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della
predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e
preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la
conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi
lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale
si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non
può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a
colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora,
all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo
(inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale,
donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito
(cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso
principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”. Da tali
17 considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Alla luce di quanto osservato, le censure dell'appellante sul punto sono destituite di fondamento.
Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza in punto di spese di lite e spese CTU, avendole il Tribunale poste a suo carico,
nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione. Questa censura è
fondata: difatti, stante l'esito complessivo del giudizio, che ha visto confermato il precetto ma solo in parte, non poteva dirsi pienamente soccombente (cfr. ad es. Cassazione civile sez. I 2/1/2025 n. 27). Pt_1
Ricorrevano perciò i presupposti per la integrale compensazione, ponendosi a carico di entrambe le parti i costi della consulenza contabile espletata
(liquidate come da decreto in atti), e in questi termini va riformata la statuizione su questo specifico capo, confermandosi per il resto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'appellante, potendosi perciò compensare per un terzo;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 17 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
18
dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., provvede
come di seguito:
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 852/2020 R.G. vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Andrea Fazio e Luigi Giacomo Messina
Appellante
e
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bertolino
Appellata
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con Parte_1
1 atto di citazione del 17.6.2020 avverso la sentenza n. 869/2019 del Tribunale
di Marsala resa il 14.10.2019 e in parziale riforma di detta sentenza:
compensa le spese del primo grado di giudizio, e pone definitivamente a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidati come in atti;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di 2/3 delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, compensando il restante terzo,
liquidate nell'intero in € 3.300,00 per compensi, oltre spese anticipate,
rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 17 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.6.2020, ha proposto appello, Parte_1
affidato a diversi ordini di doglianze, avverso la sentenza 869/2019 resa il
14/10/2019 dal Tribunale di Marsala, con cui il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., dichiarando l'inefficacia del precetto notificato da
[...]
e fondato su mutuo ipotecario, limitatamente Controparte_2
all'importo degli interessi moratori, scaduti e a scadere, rilevando la nullità
della relativa clausola.
Col gravame, ha contestato il percorso motivazionale seguito Parte_1
2 dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle censure formulate nel corso del primo grado di giudizio.
Costituendosi, la ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato CP_2
in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disattesa l'istanza ex art. 183 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, la causa, differita l'udienza collegiale al 16/5/2025 per provvedere ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., viene in decisione sulle conclusioni delle parti come da rispettive note di trattazione scritta.
*****
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame va solo parzialmente accolto, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame
ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, giacché l'impugnazione contiene
(come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere in toto l'opposizione) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Accedendo al merito, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, mancando il piano di ammortamento, o quantomeno della clausola sul tasso di interesse, siccome
3 parametrato all'indice Euribor. Rileva, altresì, altra ragione di nullità del mutuo, richiamando la consulenza di parte depositata, stante il superamento del tasso soglia, dovendosi includere nel calcolo relativo la penale di estinzione anticipata, e rilevando in ogni caso la nullità della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi per la presenza della c.d. opzione floor.
Ebbene, quanto al piano di ammortamento, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'odierno appellante fosse, sin dal momento della stipulazione, a conoscenza dell'ammontare delle singole rate. Difatti, lo stesso ha depositato, unitamente alla citazione in opposizione a precetto, il testo del contratto di mutuo con relativi allegati (cfr.
all. 6), il quale in calce comprende il piano di ammortamento denominato “di rientro”. A ciò si aggiunga che il medesimo appellante, in seno alla citazione in appello, specificamente pag. 40, fa specifico riferimento proprio al piano di ammortamento contenuto all'allegato 6 della propria produzione.
Solo per completezza, si evidenza che la giurisprudenza di legittimità,
chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del piano di ammortamento, ha chiarito che “non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS. UU.
n. 15130/2024).
Per quanto attiene al presunto anatocismo degli interessi, solo accennato in atto di appello, deve disattendersi la censura, rilevando che sul punto la
4 giurisprudenza di legittimità, da ultimo, chiarisce “si devono preliminarmente
illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di
ammortamento "alla francese", definito come il "più diffuso in Italia" nelle
disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". Esso è caratterizzato dal
fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano
che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una
quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte
dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul
capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla
differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della
quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota
interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il
rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così
via”. Ciò premesso, la Suprema Corte statuisce che “al riguardo sono
pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui "non può ritenersi
sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del
tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di
ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale
5 asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte
a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.
Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con
l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui "Va aggiunto,
come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero
finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale
residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di
interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283
c.c." (Cass. n. 13144/2023).” In conclusione, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo e le censure sul punto vanno quindi disattese.
Avuto, poi, riguardo all'indeterminatezza del tasso di interesse parametrato all'indice Euribor, vale richiamare recente arresto della Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “affinché possa
ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta
'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della
concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti
sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non
negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda
avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di
mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la
prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto,
fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole
6 della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore
dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia
inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero
riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo
sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non
alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in
ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione
della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far
riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno
abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi
immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo
contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno
consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano
avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In
mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una
consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo
(cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto
proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.
41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingresso
tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle
clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor,
occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita
(evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo
dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in
7 questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo
obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in
concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non
sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del
contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale,
ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno
avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando:
a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello
(nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea)
abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero
tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso,
come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale
alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso
di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le
conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul
complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione
automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.”
(Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, che questo Collegio ritiene di condividere, emerge la infondatezza delle allegazioni dell'appellante sul punto, atteso che nulla viene addotto sullo specifico contratto a monte, né
sulle conseguenze concrete sul contratto (di mutuo) a valle e sul ruolo della
Banca appellata.
E ancora, sulla doglianza attinente alla clausola floor, trova conferma in
8 questa sede quanto correttamente statuito dal Giudice di prime cure. Difatti,
dalla lettura del contratto, nonché dalle relative condizioni economiche allegate allo stesso, non si rinviene alcuna pattuizione in tal senso. A ciò si aggiunga che, anche di recente, ancora la Suprema Corte ha ribadito che la clausola floor, in quanto relativa alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva, non può qualificarsi di per sé come vessatoria ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, non emergendo l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi laddove il contratto esplichi il momento in cui si applica il tasso ancorato all'Euribor e quello in cui si applica il tasso floor. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio, dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (Cass. SS.
UU. n. 5657/2023 e Cass. n. 1942/2025).
Infine, quanto all'inclusione della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del teg ai fini del superamento del tasso soglia usura, appena richiamata in questa sede dall'appellante, vale premettere (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus
poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
9 A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla rilevanza di siffatta commissione ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), questa Corte ha evidenziato che avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito, di cui all'art. 644 c.p.”. Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno, anche se comunque prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà
10 applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il
TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo. Infine, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la
natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della
verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà
dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità del mutuo, per mancanza di causa, poiché stipulato al solo fine di ripianare il saldo debitore del contratto di conto corrente. In punto di diritto, giova premettere che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Pertanto, “il mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e
11 strutturali che segnano una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale
è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c.
(v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua
classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo
del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato,
Cass. n. 1369/16)” (Cass. n. 9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata,
rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo
risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati
al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la
quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla
sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il
mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a
corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato,
mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione
al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio
l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge
pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi
concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere
direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del
mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva,
12 non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore
sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della
somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse
agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020).
Ancora, la Suprema Corte si è espressa in ordine ai requisiti in presenza dei quali è possibile ravvisare un collegamento negoziale, stabilendo che
“affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non
è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il
collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè
che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo)
nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare
i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se
la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi
potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei
contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro”
(Cass. n. 9475/2022).
Infine, da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente
nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,
sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse
siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie
nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti
dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche
13 ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio),
in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce
valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025).
Per tali ragioni, il contratto di mutuo oggetto di causa deve ritenersi valido,
così come statuito dal Giudice di prime cure, dovendosi ritenere perfezionata la traditio delle somme mutuate.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza invocando l'applicazione della sanzione della nullità a tutte le clausole riguardanti gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori. In definitiva, mira a far accertare la gratuità del mutuo, avendo già il giudice di prime cure, appunto acclarando la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora, siccome contemplante tasso maggiore di quello soglia di riferimento (usura cd.
originaria), disatteso la domanda per il resto;
ciò perché, così compendiando il motivo di gravame sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, mentre per quanto previsto dall'art. 1815 c.c. nessun interesse sarebbe dovuto.
Invero, e contrariamente a quanto addotto dall'appellante, deve convenirsi con quanto prospettato dal Tribunale, che si è soffermato sulla diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto:
“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo
1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che
14 superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento
del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
Questi essendo i riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima
– che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti'
antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi degli appellanti, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né in questo senso può
leggersi la sentenza di Cassazione n. 350/2013, evocata dagli appellanti in prime cure), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII
29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità
espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, come evidenziato dal Tribunale, il primo
15 rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento;
è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La
valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è
assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282
c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^ c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi richiamare, su questi aspetti, l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermato appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che “la disciplina
antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del
contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
16 operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi
moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m.,
più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per
il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove i decreti ministeriali non
rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta
il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione
ivi prevista".”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo
il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della
predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e
preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la
conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi
lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale
si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non
può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a
colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora,
all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo
(inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale,
donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito
(cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso
principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”. Da tali
17 considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Alla luce di quanto osservato, le censure dell'appellante sul punto sono destituite di fondamento.
Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza in punto di spese di lite e spese CTU, avendole il Tribunale poste a suo carico,
nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione. Questa censura è
fondata: difatti, stante l'esito complessivo del giudizio, che ha visto confermato il precetto ma solo in parte, non poteva dirsi pienamente soccombente (cfr. ad es. Cassazione civile sez. I 2/1/2025 n. 27). Pt_1
Ricorrevano perciò i presupposti per la integrale compensazione, ponendosi a carico di entrambe le parti i costi della consulenza contabile espletata
(liquidate come da decreto in atti), e in questi termini va riformata la statuizione su questo specifico capo, confermandosi per il resto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'appellante, potendosi perciò compensare per un terzo;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 17 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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