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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 327/2021 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Gangi, Via Torino n. 113 presso lo studio dell'Avv. Gandolfo
Blando che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in CP_2
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 16.02.2021 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo di essere imprenditore agricolo individuale e coltivatore diretto e che in data 10.08.2020 era rimasto vittima di un infortunio mentre svolgeva la sua attività di coltivatore agricolo, conveniva in giudizio l' chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 10.08.2020 al
04.09.2020 e la condanna al pagamento della somma di € 798,48 per detta inabilità, oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2 La causa istruita con prova per testi, all'udienza del 18.12.2023 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto precisato il ricorso non può trovare accoglimento.
Era onere del ricorrente provare l'infortunio sul lavoro occorso e le modalità in cui si sarebbe verificato e che aveva diritto al riconoscimento dell'inabilità
pag. 3 temporanea assoluta al lavoro dal 10.08.2020 al 04.09.2020, assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.-.
Ed invero, ai sensi della norma in esame, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Il signor non ha in alcun modo provato i fatti posti a fondamento della Pt_1
domanda avanzata.
Le prove testimoniali non sono riuscite a sopperire alla carenza probatoria in merito all'infortunio sul lavoro del 10.08.2020, in quanto i testi escussi hanno solo dichiarato e confermato la circostanza che il ricorrente aveva una mano sanguinante, che era stato accompagnato al Pronto Soccorso e che aveva riferito di essersi ferito con il trattore.
Il teste ha dichiarato “…..ricordo che quel pomeriggio del 10 Testimone_1
agosto 2020, ero nell'abitazione con mia figlia e stavo preparando i pomodori per il
giorno dopo, quando è arrivato mio marito che si teneva la mano destra sanguinante e
mi chiedeva di accompagnarlo al pronto soccorso;
io ho prima di tutto avvolto la mano
sanguinante in un panno bianco e poi ho portato mio marito al P.S. di Nicosia dove ha
ricevuto le cure;
non conosco la dinamica dell'incidente; non so dove è rimasta la
pag. 4 trattrice, ma posso confermare che mio marito è tornato a casa a piedi;
mio marito in
macchina quando andavamo in ospedale mi ha raccontato che una sponda del rimorchio
del trattore gli era caduta sulla mano provocando delle ferite”.
Anche l'altro teste ha confermato le superiori circostanze, Testimone_2
dichiarando “…..confermo che nel pomeriggio del 10 agosto 2020, passando davanti la
sua abitazione, ho visto il Sig. con la mano sanguinante avvolta in Parte_1
un panno;
non ricordo quale mano era;
il giorno dopo l'accaduto il Sig. mi ha Pt_1
raccontato di essersi ferito con la sponda del rimorchio del trattore mentre toglieva il
concime; preciso che nel mese di agosto siamo soliti togliere il concime;
ho visto che la
moglie e la figlia si mettevano in macchina per accompagnare il sig. al Pronto Pt_1
Soccorso; non so in quale Presidio Ospedaliero…..”.
Nessuno dei testi escussi ha dichiarato in quali circostanze di tempo, di luogo e con quali modalità l'infortunio si sarebbe verificato.
Alla luce delle evidenze documentali e testimoniali il signor non ha Pt_1
fornito la prova di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data
10.08.2020 e che il trauma contusivo al terzo e quarto dito della mano sinistra era stato causati dall'esercizio dell'attività di lavoro agricolo, così come non è
stato provato che l'infortunio lamentato sia stato cagionato dal cedimento della sovrasponda del lato destro del rimorchio annesso al trattore.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte ricorrente pag. 5 discende il rigetto del ricorso.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
pag. 6 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 327/2021 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Gangi, Via Torino n. 113 presso lo studio dell'Avv. Gandolfo
Blando che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in CP_2
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 16.02.2021 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo di essere imprenditore agricolo individuale e coltivatore diretto e che in data 10.08.2020 era rimasto vittima di un infortunio mentre svolgeva la sua attività di coltivatore agricolo, conveniva in giudizio l' chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 10.08.2020 al
04.09.2020 e la condanna al pagamento della somma di € 798,48 per detta inabilità, oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2 La causa istruita con prova per testi, all'udienza del 18.12.2023 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto precisato il ricorso non può trovare accoglimento.
Era onere del ricorrente provare l'infortunio sul lavoro occorso e le modalità in cui si sarebbe verificato e che aveva diritto al riconoscimento dell'inabilità
pag. 3 temporanea assoluta al lavoro dal 10.08.2020 al 04.09.2020, assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.-.
Ed invero, ai sensi della norma in esame, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Il signor non ha in alcun modo provato i fatti posti a fondamento della Pt_1
domanda avanzata.
Le prove testimoniali non sono riuscite a sopperire alla carenza probatoria in merito all'infortunio sul lavoro del 10.08.2020, in quanto i testi escussi hanno solo dichiarato e confermato la circostanza che il ricorrente aveva una mano sanguinante, che era stato accompagnato al Pronto Soccorso e che aveva riferito di essersi ferito con il trattore.
Il teste ha dichiarato “…..ricordo che quel pomeriggio del 10 Testimone_1
agosto 2020, ero nell'abitazione con mia figlia e stavo preparando i pomodori per il
giorno dopo, quando è arrivato mio marito che si teneva la mano destra sanguinante e
mi chiedeva di accompagnarlo al pronto soccorso;
io ho prima di tutto avvolto la mano
sanguinante in un panno bianco e poi ho portato mio marito al P.S. di Nicosia dove ha
ricevuto le cure;
non conosco la dinamica dell'incidente; non so dove è rimasta la
pag. 4 trattrice, ma posso confermare che mio marito è tornato a casa a piedi;
mio marito in
macchina quando andavamo in ospedale mi ha raccontato che una sponda del rimorchio
del trattore gli era caduta sulla mano provocando delle ferite”.
Anche l'altro teste ha confermato le superiori circostanze, Testimone_2
dichiarando “…..confermo che nel pomeriggio del 10 agosto 2020, passando davanti la
sua abitazione, ho visto il Sig. con la mano sanguinante avvolta in Parte_1
un panno;
non ricordo quale mano era;
il giorno dopo l'accaduto il Sig. mi ha Pt_1
raccontato di essersi ferito con la sponda del rimorchio del trattore mentre toglieva il
concime; preciso che nel mese di agosto siamo soliti togliere il concime;
ho visto che la
moglie e la figlia si mettevano in macchina per accompagnare il sig. al Pronto Pt_1
Soccorso; non so in quale Presidio Ospedaliero…..”.
Nessuno dei testi escussi ha dichiarato in quali circostanze di tempo, di luogo e con quali modalità l'infortunio si sarebbe verificato.
Alla luce delle evidenze documentali e testimoniali il signor non ha Pt_1
fornito la prova di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data
10.08.2020 e che il trauma contusivo al terzo e quarto dito della mano sinistra era stato causati dall'esercizio dell'attività di lavoro agricolo, così come non è
stato provato che l'infortunio lamentato sia stato cagionato dal cedimento della sovrasponda del lato destro del rimorchio annesso al trattore.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte ricorrente pag. 5 discende il rigetto del ricorso.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
pag. 6 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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