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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2024, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ferreri Presidente dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 736/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTANNI Parte_1 C.F._1
CRISTIANA ( ) e dall'avv. GUCCIONE MARGHERITA, C/O STUDIO AVV. C.F._2
GUCCIONE VIA S.CUORE 171 MODICA;
, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA
SACRO CUORE, 171 97015 MODICA.
APPELLANTE/I contro
IN PERS.DEL LEG.RAPPR.P.T. CON SEDE Controparte_1
LEGALE IN RAGUSA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALANITRO ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI,225 C/O AVV. N. SALANITRO CATANIApresso il difensore avv.
SALANITRO UGO ANTONINO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione in fatto e diritto
In fatto
Con ordinanza n. 5737/22 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 2505/19 pronunziata dalla
Corte di appello di Catania e rinviato ad altra sezione della medesima Corte di appello.
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato il 9.5.2022 ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
392 c.p.c.
La vicenda oggetto di causa può essere, in sintesi, ricostruita come segue.
Con atto di citazione del 29.7.2005, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo di intrattenere il rapporto di conto corrente n. 139815, ancora attivo al Controparte_1 momento dell'introduzione del giudizio;
lamentando che nel corso del rapporto era stata applicata sino al 31.3.2000 la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
chiedendo la nullità di siffatta clausola sino al 31.3.2000 e di conseguenza la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito.
La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, rilevando l'inammissibilità della CP_1
domanda perché proposta in corso di rapporto e la sua infondatezza.
Disposta una TU contabile, il perito incaricato ha acquisito la documentazione offerta dalle parti ed ha elaborato tre distinte ipotesi di ricalcolo del saldo del rapporto muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dallo sino alla data dell'ultimo estratto conto Pt_1
prodotto (31.12.2004).
Il Tribunale di Ragusa, ex Tribunale di Modica, con la sentenza n. 75\2014 del 28.1.2014, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che la mancata tempestiva produzione dei documenti contrattuali non consentiva di dimostrarne la fondatezza, “segnatamente quanto alle clausole contrattuali applicabili al rapporto”.
Con atto di appello del 3.2.2015, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ragusa n. Parte_1
75\2014, rilevando che la stessa era erronea sotto due profili: in primo luogo, in quanto la sussistenza del rapporto contrattuale e delle relative clausole era dimostrata dalla mancata contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte della banca e dalla produzione degli estratti conto trimestrali;
in secondo luogo, in quanto la sentenza era da censurare perché non si era attenuta al petitum, in violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo interpretato la domanda come se riferita a poste successive al 2000, ritenendo perciò rilevante la mancata produzione contrattuale.
L'appellante ha, quindi, concluso insistendo per la declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche e chiedendo la condanna della banca alla rettifica del saldo mediante restituzione della somma di
44.165,13 euro, così come calcolata dal TU, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte di appello di Catania con sentenza n. 2505 del 14.11.2019 ha rigettato tutti i motivi di impugnazione. In via preliminare ha ritenuto che la domanda di ripetizione dell'indebito fosse ammissibile, in quanto la sentenza di prima grado non era stata oggetto di impugnazione su questo pagina 2 di 9 specifico profilo. Contestualmente ha ritenuto che fosse inammissibile la domanda di accertamento del saldo del conto corrente, in quanto proposta per la prima volta in appello.
La domanda di ripetizione è stata considerata infondata sulla base di due distinti motivi: in primo luogo, per la mancanza degli estratti conto relativi all'ultima parte del rapporto;
in secondo luogo, confermando la sentenza di primo grado, la Corte ha rilevato che “la mancata produzione del contratto di conto corrente rappresenta ulteriore, insuperabile, ostacolo all'attendibile rideterminazione del saldo del conto (non essendo a ciò sufficiente la sola eliminazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale per il periodo individuato dall'attore posto che occorre poi applicare tutte le altre condizioni contrattuali, interessi, spese, cms, ecc., rimaste ignote a causa della mancanza di contratto)” .
ha proposto due motivi di ricorso in Cassazione. Con il primo, ha lamentato l'omessa Parte_1
decisione sulla domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali. Con il secondo, ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza che ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito, sostenendo l'irrilevanza della mancata produzione degli estratti conti aventi ad oggetto la parte del rapporto precedente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con ordinanza 5737 del 22.2.22 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, in quanto “alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, per documentare l'indebito non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti conto, ma è sufficiente la produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse non dovute (…). Nel caso in specie, pur mancando gli estratti conto degli ultimi quattro mesi, sono stati prodotti tutti gli estratti conto dei periodi in cui sarebbe maturato l'indebito”, cassando la sentenza di merito con rinvio.
A seguito della cassazione con rinvio il giudizio di appello è stato riassunto da , il Parte_1
quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attorea e tenuto conto della motivazione di accoglimento del ricorso per cassazione espresso dalla Suprema Corte e sopra riportata:
a) ritenere e dichiarare nulle, per violazione dell'art. 1283 c.c., le clausole del contratto di conto corrente bancario n. 136815 intestato al sig. , in forza delle quali la Parte_1 [...]
, fino al 31 marzo 2000, ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi Controparte_1
a debito del correntista e a quella annuale degli interessi a credito;
b) conseguentemente, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito convenuto alla rettifica del saldo mediante la restituzione di € 44.165,36 in favore dell'attore, somma determinata dal TU quale differenza tra il saldo risultante dagli estratti contro prodotti e quello ottenuto escludendo la capitalizzazione degli interessi fino al 31 marzo 2000 o, in alternativa, alla rettifica del saldo mediante il pagamento di quell'altra somma che sarà ritenuta giusta dalla Corte d'Appello adita, cui aggiungere gli interessi legali dovuti;
c) con condanna della pagina 3 di 9 al rimborso di tutte le spese spese sostenute dall'attore anche per la Controparte_1
redazione della perizia di parte a firma della dott.ssa per come documentate in atti;
Persona_1
ifo, per come documentate in atti;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio primo e secondo grado, del giudizio di legittimità, la cui liquidazione è stata dalla Suprema Corte rimessa a codesta Corte, nonché del presente grado di giudizio , comprese le spese di c.t.u. ed il rimborso dei
C.U.”.
Si è costituita la appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello. CP_1
In diritto
Il motivo di appello sul quale questa Corte è oggi chiamata a pronunziare a seguito del rinvio disposto dal giudice di legittimità è quello sopra riferito, esposto nelle conclusioni dell'appellante in riassunzione.
La domanda proposta da nel primo grado di giudizio era volta ad ottenere la Parte_1 declaratoria di nullità della clausola contrattuale che prevedeva, in violazione dell'art.1283 cc, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e quella annuale degli interessi attivi sino al
31.3.2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000) e la conseguente condanna della banca alla ripetizione delle somme trattenute indebitamente.
Il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda per mancata produzione dei contratti bancari.
Con il motivo di appello oggetto di scrutinio lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Parte_1
Tribunale.
La cognizione del giudice di rinvio è, come noto, vincolata dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che è, dunque, opportuno ricordare.
Nella specie, la Corte di Cassazione, con riguardo alla mancata produzione integrale degli estratti conto, ribadendo quanto già affermato in altre occasione, ha precisato che “per documentare l'indebitum perceptum da parte della non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti CP_1
conto ma è sufficiente la produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (Cass. n.24948/17, 25373/19, v. Cass.20621/21 secondo cui per documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione, on è necessario la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio – come nella specie -). Nel caso di specie, pur mancando gli estratti conto degli ultimi quattro mesi del rapporto bancario, sono, tuttavia, stati prodotti tutti gli estratti conto del periodo nel quale sarebbe maturato l'indebito richiesto dal ricorrente, così che pagina 4 di 9 erroneamente la Corte d'appello di Catania ha preteso la produzione degli estratti conto anche degli ultimi quattro mesi del rapporto non utili per la richiesta avanzata dal correntista”.
Alla luce del principio di diritto sopra esposto questa Corte osserva quanto segue.
Risulta non contestato che ha intrattenuto e, verosimilmente, intrattiene ancora (nulla, Parte_1
infatti, è dato sapere in ordine alla chiusura del rapporto) un contratto di conto corrente acceso presso la in data anteriore al 1.10.1992 (data del primo degli estratti conto Controparte_1
prodotti), non contrattualizzato. Per come accertato dal TU nominato nel corso del giudizio di primo grado, soltanto nel corso del rapporto il correntista ha sottoscritto una serie di contratti (in particolare, in data 03.11.1992, 26.01.1994 e 03.10.1995), tutti contenenti la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
dal 01.04.2000 (data di entrata in vigore della
Delibera CICR) la banca, pur in assenza di specifica pattuizione scritta, ha iniziato ad applicare la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità trimestrale;
infine, nel contratto sottoscritto in data 08.07.2003 dallo è stata espressamente prevista la capitalizzazione Pt_1
reciproca degli interessi con identica periodicità.
La problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso e noto revirement della giurisprudenza della Corte regolatrice.
Il Supremo Collegio per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1998 n. 12675 e Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1997 n. 3296).
Successivamente, con un orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass. civ. sez. I, 23 marzo 1999 n. 2374, in Foro it. 1999, I, 1153) e rapidamente consolidatosi (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096, in Giust. civ. 1999, I, 1585; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507, in Corr. giur. 1999, 1485, nonché, da ultimo, Cass. civ. sez. I, 20 agosto 2003 n. 12222; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2002 n. 8442, in Giust. civ. 2002, I, 2109; Cass., s.u., 21095/04), nel rivisitare l'argomento che occupa, la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.
Sul punto, la giurisprudenza di merito, con orientamento dal quale non v'è ragione di discostarsi, ha seguito in numerose sentenze l'iter argomentativo seguito dalla Corte nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontroversa affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a pagina 5 di 9 negare che “le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine”, concretandosi le stesse in mere prassi negoziali “cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.
Può così conclusivamente ritenersi che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis” (cfr. Cass. civ. sez. III,
30 marzo 1999 n. 3096 cit., in motivazione).
Tanto premesso, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al rapporto di conto corrente possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sì che la stessa, in quanto affetta da nullità assoluta, suscettibile di rilievo officioso da parte dell'organo decidente, non andrebbe, comunque, presa in considerazione ai fini della determinazione del credito vantato dalla banca.
In punto di diritto va, però, ricordato che per il periodo successivo a luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi) ( cfr. art. 25, comma 3
d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993 , c.d. T:U. Bancario;
Delibera CICR9.22000 ;
Corte Cast. 425/2000).
pagina 6 di 9 Più in particolare, con l'art.25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120 T.U.B. e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342; giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che < contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, è stato dichiarato illegittimo per eccesso dì delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale).
Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Questa Corte, in sintonia con orientamento già espresso in numerose decisioni dalla giurisprudenza di merito ritiene corretta e condivisibile l'applicabilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e purchè la stessa sia stata prevista in contratto ( cfr. Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008,
Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006 Per_2
Giudice Marcheggiani;
più recentemente Tribunale Venezia sent. 518 del 7 Marzo 2014). Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia appena citata: " Con il venir meno dell'art. 25
D.Lgs. 342/1999, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dell'art. 7 della delibera
CICR9.2.2000, atto di normazione secondaria, finalizzato ad attuarlo;
di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 ( ormai travolto ) della delibera CICR del 9.2.2000 . Peraltro, laddove non volesse seguirsi tale orientamento (condiviso — si ripete — da questo giudice ) va osservato che coglie nel segno anche un secondo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito: in particolare si sostiene che, pur se voglia considerarsi non caducato l'art. 7, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso pagina 7 di 9 cliente, approvazione in caso " di peggioramento" imposta dallo stesso articolo 7; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione (Tribunale Padova 27.4.2008; Tribunale Torino 5.10.2007; Tribunale Venezia
22.1.2005; Tribunale Mondovì 17.2.2009; Tribunale Savona 11.9.2012; Tribunale Novara 1.10.2012:;
Tribunale Treviso 10.6.2013 : tutte in )”. (v. Tribunale di Piacenza, 27 ottobre 2014, n. Parte_2
757. Estensore Picciau).
Tenendo conto del superiore orientamento giurisprudenziale e di quanto affermato dal giudice di legittimità nella pronuncia di rinvio va dichiarata la nullità della clausola che prevedeva, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi applicata fino al 31.3.2000 al rapporto intrattenuto dallo . Sebbene, per come appena sopra esposto, soltanto in data 8.7.2003 Pt_1
l'appellante ha sottoscritto un contratto con il quale veniva pattuita espressamente la capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità, il ricalcolo del saldo va effettuato sino al 1.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR), per come richiesto dall'appellante in citazione.
Pertanto, dichiarata la nullità ex art.1283 cc della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, occorre procedere al ricalcolo del saldo fino al 31.3.2000, muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente prodotto dallo ed espungendo gli effetti della Pt_1
capitalizzazione. Ne consegue che, richiamando i conteggi e le conclusioni rassegnate dal TU, alla data del 31.12.2004 (data dell'ultimo estratto conto prodotto), il saldo del rapporto n.139815 intestato a non era pari a -€.49.203,50 (per come risultante dagli estratti conto), ma alla minor Parte_1
somma di -€.44.165,36 (v. TU). La mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo
1.4/16.8.2005 non assume rilievo per le motivazioni esposte dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n.5737/22, che ha cassato con rinvio la sentenza n.2505/19.
Ritiene questa Corte che la domanda di accertamento, implicitamente contenuta nella domanda di ripetizione di indebito, atteso che l'accoglimento di quest'ultima presuppone inevitabilmente l'accertamento del saldo del rapporto previa espunzione degli effetti provocati dall'applicazione di clausole nulle, sia l'unica meritevole di accoglimento, dovendosi, invece, rigettare la domanda di ripetizione, sulla ammissibilità della quale non può dirsi formato alcun giudicato, attesa la pronuncia di rigetto adottata da questa Corte con la sentenza n.2505/19. Nella specie, infatti, lo , nell'atto di Pt_1
citazione del giudizio di primo grado, ha espressamente affermato che il rapporto intrattenuto con la banca era ancora aperto. La pendenza del rapporto, sulla cui eventuale successiva chiusura nulla è stato dedotto, preclude l'accoglimento della domanda di ripetizione atteso che soltanto conclusosi il rapporto pagina 8 di 9 il cliente può pretendere dalla banca la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, questa Corte accerta che alla data del
31.12.2004 (data dell'ultimo estratto conto prodotto) il conto corrente n.139815 intestato a Pt_1
presentava un saldo passivo pari a -€.44.165,36.
[...]
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico della banca appellata quelle liquidate in favore del TU nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
1) dichiara la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
2) accerta che alla data del 31.12.2004 il conto corrente n.139815 intestato a Parte_1
presentava un saldo passivo pari a -€.44.165,36;
3) rigetta la domanda di ripetizione di indebito;
4) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
5) pone definitivamente a carico della banca appellata il pagamento delle somme liquidate in favore del
TU nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, il 13.6.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ferreri Presidente dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 736/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTANNI Parte_1 C.F._1
CRISTIANA ( ) e dall'avv. GUCCIONE MARGHERITA, C/O STUDIO AVV. C.F._2
GUCCIONE VIA S.CUORE 171 MODICA;
, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA
SACRO CUORE, 171 97015 MODICA.
APPELLANTE/I contro
IN PERS.DEL LEG.RAPPR.P.T. CON SEDE Controparte_1
LEGALE IN RAGUSA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALANITRO ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI,225 C/O AVV. N. SALANITRO CATANIApresso il difensore avv.
SALANITRO UGO ANTONINO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione in fatto e diritto
In fatto
Con ordinanza n. 5737/22 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 2505/19 pronunziata dalla
Corte di appello di Catania e rinviato ad altra sezione della medesima Corte di appello.
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato il 9.5.2022 ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
392 c.p.c.
La vicenda oggetto di causa può essere, in sintesi, ricostruita come segue.
Con atto di citazione del 29.7.2005, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo di intrattenere il rapporto di conto corrente n. 139815, ancora attivo al Controparte_1 momento dell'introduzione del giudizio;
lamentando che nel corso del rapporto era stata applicata sino al 31.3.2000 la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
chiedendo la nullità di siffatta clausola sino al 31.3.2000 e di conseguenza la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito.
La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, rilevando l'inammissibilità della CP_1
domanda perché proposta in corso di rapporto e la sua infondatezza.
Disposta una TU contabile, il perito incaricato ha acquisito la documentazione offerta dalle parti ed ha elaborato tre distinte ipotesi di ricalcolo del saldo del rapporto muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dallo sino alla data dell'ultimo estratto conto Pt_1
prodotto (31.12.2004).
Il Tribunale di Ragusa, ex Tribunale di Modica, con la sentenza n. 75\2014 del 28.1.2014, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che la mancata tempestiva produzione dei documenti contrattuali non consentiva di dimostrarne la fondatezza, “segnatamente quanto alle clausole contrattuali applicabili al rapporto”.
Con atto di appello del 3.2.2015, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ragusa n. Parte_1
75\2014, rilevando che la stessa era erronea sotto due profili: in primo luogo, in quanto la sussistenza del rapporto contrattuale e delle relative clausole era dimostrata dalla mancata contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte della banca e dalla produzione degli estratti conto trimestrali;
in secondo luogo, in quanto la sentenza era da censurare perché non si era attenuta al petitum, in violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo interpretato la domanda come se riferita a poste successive al 2000, ritenendo perciò rilevante la mancata produzione contrattuale.
L'appellante ha, quindi, concluso insistendo per la declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche e chiedendo la condanna della banca alla rettifica del saldo mediante restituzione della somma di
44.165,13 euro, così come calcolata dal TU, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte di appello di Catania con sentenza n. 2505 del 14.11.2019 ha rigettato tutti i motivi di impugnazione. In via preliminare ha ritenuto che la domanda di ripetizione dell'indebito fosse ammissibile, in quanto la sentenza di prima grado non era stata oggetto di impugnazione su questo pagina 2 di 9 specifico profilo. Contestualmente ha ritenuto che fosse inammissibile la domanda di accertamento del saldo del conto corrente, in quanto proposta per la prima volta in appello.
La domanda di ripetizione è stata considerata infondata sulla base di due distinti motivi: in primo luogo, per la mancanza degli estratti conto relativi all'ultima parte del rapporto;
in secondo luogo, confermando la sentenza di primo grado, la Corte ha rilevato che “la mancata produzione del contratto di conto corrente rappresenta ulteriore, insuperabile, ostacolo all'attendibile rideterminazione del saldo del conto (non essendo a ciò sufficiente la sola eliminazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale per il periodo individuato dall'attore posto che occorre poi applicare tutte le altre condizioni contrattuali, interessi, spese, cms, ecc., rimaste ignote a causa della mancanza di contratto)” .
ha proposto due motivi di ricorso in Cassazione. Con il primo, ha lamentato l'omessa Parte_1
decisione sulla domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali. Con il secondo, ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza che ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito, sostenendo l'irrilevanza della mancata produzione degli estratti conti aventi ad oggetto la parte del rapporto precedente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con ordinanza 5737 del 22.2.22 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, in quanto “alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, per documentare l'indebito non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti conto, ma è sufficiente la produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse non dovute (…). Nel caso in specie, pur mancando gli estratti conto degli ultimi quattro mesi, sono stati prodotti tutti gli estratti conto dei periodi in cui sarebbe maturato l'indebito”, cassando la sentenza di merito con rinvio.
A seguito della cassazione con rinvio il giudizio di appello è stato riassunto da , il Parte_1
quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attorea e tenuto conto della motivazione di accoglimento del ricorso per cassazione espresso dalla Suprema Corte e sopra riportata:
a) ritenere e dichiarare nulle, per violazione dell'art. 1283 c.c., le clausole del contratto di conto corrente bancario n. 136815 intestato al sig. , in forza delle quali la Parte_1 [...]
, fino al 31 marzo 2000, ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi Controparte_1
a debito del correntista e a quella annuale degli interessi a credito;
b) conseguentemente, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito convenuto alla rettifica del saldo mediante la restituzione di € 44.165,36 in favore dell'attore, somma determinata dal TU quale differenza tra il saldo risultante dagli estratti contro prodotti e quello ottenuto escludendo la capitalizzazione degli interessi fino al 31 marzo 2000 o, in alternativa, alla rettifica del saldo mediante il pagamento di quell'altra somma che sarà ritenuta giusta dalla Corte d'Appello adita, cui aggiungere gli interessi legali dovuti;
c) con condanna della pagina 3 di 9 al rimborso di tutte le spese spese sostenute dall'attore anche per la Controparte_1
redazione della perizia di parte a firma della dott.ssa per come documentate in atti;
Persona_1
ifo, per come documentate in atti;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio primo e secondo grado, del giudizio di legittimità, la cui liquidazione è stata dalla Suprema Corte rimessa a codesta Corte, nonché del presente grado di giudizio , comprese le spese di c.t.u. ed il rimborso dei
C.U.”.
Si è costituita la appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello. CP_1
In diritto
Il motivo di appello sul quale questa Corte è oggi chiamata a pronunziare a seguito del rinvio disposto dal giudice di legittimità è quello sopra riferito, esposto nelle conclusioni dell'appellante in riassunzione.
La domanda proposta da nel primo grado di giudizio era volta ad ottenere la Parte_1 declaratoria di nullità della clausola contrattuale che prevedeva, in violazione dell'art.1283 cc, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e quella annuale degli interessi attivi sino al
31.3.2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000) e la conseguente condanna della banca alla ripetizione delle somme trattenute indebitamente.
Il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda per mancata produzione dei contratti bancari.
Con il motivo di appello oggetto di scrutinio lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Parte_1
Tribunale.
La cognizione del giudice di rinvio è, come noto, vincolata dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che è, dunque, opportuno ricordare.
Nella specie, la Corte di Cassazione, con riguardo alla mancata produzione integrale degli estratti conto, ribadendo quanto già affermato in altre occasione, ha precisato che “per documentare l'indebitum perceptum da parte della non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti CP_1
conto ma è sufficiente la produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (Cass. n.24948/17, 25373/19, v. Cass.20621/21 secondo cui per documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione, on è necessario la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio – come nella specie -). Nel caso di specie, pur mancando gli estratti conto degli ultimi quattro mesi del rapporto bancario, sono, tuttavia, stati prodotti tutti gli estratti conto del periodo nel quale sarebbe maturato l'indebito richiesto dal ricorrente, così che pagina 4 di 9 erroneamente la Corte d'appello di Catania ha preteso la produzione degli estratti conto anche degli ultimi quattro mesi del rapporto non utili per la richiesta avanzata dal correntista”.
Alla luce del principio di diritto sopra esposto questa Corte osserva quanto segue.
Risulta non contestato che ha intrattenuto e, verosimilmente, intrattiene ancora (nulla, Parte_1
infatti, è dato sapere in ordine alla chiusura del rapporto) un contratto di conto corrente acceso presso la in data anteriore al 1.10.1992 (data del primo degli estratti conto Controparte_1
prodotti), non contrattualizzato. Per come accertato dal TU nominato nel corso del giudizio di primo grado, soltanto nel corso del rapporto il correntista ha sottoscritto una serie di contratti (in particolare, in data 03.11.1992, 26.01.1994 e 03.10.1995), tutti contenenti la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
dal 01.04.2000 (data di entrata in vigore della
Delibera CICR) la banca, pur in assenza di specifica pattuizione scritta, ha iniziato ad applicare la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità trimestrale;
infine, nel contratto sottoscritto in data 08.07.2003 dallo è stata espressamente prevista la capitalizzazione Pt_1
reciproca degli interessi con identica periodicità.
La problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso e noto revirement della giurisprudenza della Corte regolatrice.
Il Supremo Collegio per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1998 n. 12675 e Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1997 n. 3296).
Successivamente, con un orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass. civ. sez. I, 23 marzo 1999 n. 2374, in Foro it. 1999, I, 1153) e rapidamente consolidatosi (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096, in Giust. civ. 1999, I, 1585; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507, in Corr. giur. 1999, 1485, nonché, da ultimo, Cass. civ. sez. I, 20 agosto 2003 n. 12222; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2002 n. 8442, in Giust. civ. 2002, I, 2109; Cass., s.u., 21095/04), nel rivisitare l'argomento che occupa, la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.
Sul punto, la giurisprudenza di merito, con orientamento dal quale non v'è ragione di discostarsi, ha seguito in numerose sentenze l'iter argomentativo seguito dalla Corte nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontroversa affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a pagina 5 di 9 negare che “le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine”, concretandosi le stesse in mere prassi negoziali “cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.
Può così conclusivamente ritenersi che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis” (cfr. Cass. civ. sez. III,
30 marzo 1999 n. 3096 cit., in motivazione).
Tanto premesso, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al rapporto di conto corrente possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sì che la stessa, in quanto affetta da nullità assoluta, suscettibile di rilievo officioso da parte dell'organo decidente, non andrebbe, comunque, presa in considerazione ai fini della determinazione del credito vantato dalla banca.
In punto di diritto va, però, ricordato che per il periodo successivo a luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi) ( cfr. art. 25, comma 3
d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993 , c.d. T:U. Bancario;
Delibera CICR9.22000 ;
Corte Cast. 425/2000).
pagina 6 di 9 Più in particolare, con l'art.25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120 T.U.B. e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342; giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che < contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, è stato dichiarato illegittimo per eccesso dì delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale).
Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Questa Corte, in sintonia con orientamento già espresso in numerose decisioni dalla giurisprudenza di merito ritiene corretta e condivisibile l'applicabilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e purchè la stessa sia stata prevista in contratto ( cfr. Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008,
Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006 Per_2
Giudice Marcheggiani;
più recentemente Tribunale Venezia sent. 518 del 7 Marzo 2014). Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia appena citata: " Con il venir meno dell'art. 25
D.Lgs. 342/1999, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dell'art. 7 della delibera
CICR9.2.2000, atto di normazione secondaria, finalizzato ad attuarlo;
di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 ( ormai travolto ) della delibera CICR del 9.2.2000 . Peraltro, laddove non volesse seguirsi tale orientamento (condiviso — si ripete — da questo giudice ) va osservato che coglie nel segno anche un secondo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito: in particolare si sostiene che, pur se voglia considerarsi non caducato l'art. 7, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso pagina 7 di 9 cliente, approvazione in caso " di peggioramento" imposta dallo stesso articolo 7; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione (Tribunale Padova 27.4.2008; Tribunale Torino 5.10.2007; Tribunale Venezia
22.1.2005; Tribunale Mondovì 17.2.2009; Tribunale Savona 11.9.2012; Tribunale Novara 1.10.2012:;
Tribunale Treviso 10.6.2013 : tutte in )”. (v. Tribunale di Piacenza, 27 ottobre 2014, n. Parte_2
757. Estensore Picciau).
Tenendo conto del superiore orientamento giurisprudenziale e di quanto affermato dal giudice di legittimità nella pronuncia di rinvio va dichiarata la nullità della clausola che prevedeva, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi applicata fino al 31.3.2000 al rapporto intrattenuto dallo . Sebbene, per come appena sopra esposto, soltanto in data 8.7.2003 Pt_1
l'appellante ha sottoscritto un contratto con il quale veniva pattuita espressamente la capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità, il ricalcolo del saldo va effettuato sino al 1.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR), per come richiesto dall'appellante in citazione.
Pertanto, dichiarata la nullità ex art.1283 cc della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, occorre procedere al ricalcolo del saldo fino al 31.3.2000, muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente prodotto dallo ed espungendo gli effetti della Pt_1
capitalizzazione. Ne consegue che, richiamando i conteggi e le conclusioni rassegnate dal TU, alla data del 31.12.2004 (data dell'ultimo estratto conto prodotto), il saldo del rapporto n.139815 intestato a non era pari a -€.49.203,50 (per come risultante dagli estratti conto), ma alla minor Parte_1
somma di -€.44.165,36 (v. TU). La mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo
1.4/16.8.2005 non assume rilievo per le motivazioni esposte dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n.5737/22, che ha cassato con rinvio la sentenza n.2505/19.
Ritiene questa Corte che la domanda di accertamento, implicitamente contenuta nella domanda di ripetizione di indebito, atteso che l'accoglimento di quest'ultima presuppone inevitabilmente l'accertamento del saldo del rapporto previa espunzione degli effetti provocati dall'applicazione di clausole nulle, sia l'unica meritevole di accoglimento, dovendosi, invece, rigettare la domanda di ripetizione, sulla ammissibilità della quale non può dirsi formato alcun giudicato, attesa la pronuncia di rigetto adottata da questa Corte con la sentenza n.2505/19. Nella specie, infatti, lo , nell'atto di Pt_1
citazione del giudizio di primo grado, ha espressamente affermato che il rapporto intrattenuto con la banca era ancora aperto. La pendenza del rapporto, sulla cui eventuale successiva chiusura nulla è stato dedotto, preclude l'accoglimento della domanda di ripetizione atteso che soltanto conclusosi il rapporto pagina 8 di 9 il cliente può pretendere dalla banca la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, questa Corte accerta che alla data del
31.12.2004 (data dell'ultimo estratto conto prodotto) il conto corrente n.139815 intestato a Pt_1
presentava un saldo passivo pari a -€.44.165,36.
[...]
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico della banca appellata quelle liquidate in favore del TU nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
1) dichiara la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
2) accerta che alla data del 31.12.2004 il conto corrente n.139815 intestato a Parte_1
presentava un saldo passivo pari a -€.44.165,36;
3) rigetta la domanda di ripetizione di indebito;
4) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
5) pone definitivamente a carico della banca appellata il pagamento delle somme liquidate in favore del
TU nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, il 13.6.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
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