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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 133/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1 Busto Arsizio, via della Repubblica nr. 15
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 4.6.2025, ai Parte_1 sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Persona_1 nominato in data 23.10.2024 dall'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Varese.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e CAMERA DI COMMERCIO. Controparte_2 CP_3
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Busto Arsizio e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 10), illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 9) ed espone le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Relazione dell'O.C.C. pag. 4;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente che ha dichiarato di non riuscire a far fronte ai debiti contratti per un importo complessivo di euro 66.375,90 avendo quale unico attivo disponibile il solo reddito da lavoro dipendente;
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• La parte ricorrente mette a disposizione la quota parte del proprio reddito da lavoro dipendente indicata in euro 400,00 mensili;
• Il fabbisogno economico mensile e di sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare a carico, indicato in € 1.360,00, mensili risulta congruo a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE);
• Ritenuto che alla luce delle spese indicate, del reddito percepito mensilmente dal ricorrente come risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2023 e 2024 (circa euro 1.300,00 mensili) e del reddito percepito dalla sig.ra , Controparte_4 facente parte del nucleo familiare del ricorrente (circa euro 600,00 mensili) l'importo che può essere trattenuto dal ricorrente in quanto funzionale al mantenimento suo e della sua famiglia ammonta ad euro 900,00 mensili;
• Precisato che nella per la nomina del Liquidatore secondo quanto previsto dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. è possibile nominare un soggetto diverso dall'OCC. In questo caso, il Liquidatore dovrà essere scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
]. Parte_1 C.F._1 NOMINA Giudice Delegato il Dott.ssa Maria Elena Ballarini NOMINA Liquidatore il Dott. Andrea Schiavinato, con studio in Canegrate, Via Este n. 2
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove Parte_1 non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 24/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 900,00. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 24.10.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva..
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 3
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 133/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1 Busto Arsizio, via della Repubblica nr. 15
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 4.6.2025, ai Parte_1 sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Persona_1 nominato in data 23.10.2024 dall'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Varese.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e CAMERA DI COMMERCIO. Controparte_2 CP_3
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Busto Arsizio e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 10), illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 9) ed espone le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Relazione dell'O.C.C. pag. 4;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente che ha dichiarato di non riuscire a far fronte ai debiti contratti per un importo complessivo di euro 66.375,90 avendo quale unico attivo disponibile il solo reddito da lavoro dipendente;
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• La parte ricorrente mette a disposizione la quota parte del proprio reddito da lavoro dipendente indicata in euro 400,00 mensili;
• Il fabbisogno economico mensile e di sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare a carico, indicato in € 1.360,00, mensili risulta congruo a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE);
• Ritenuto che alla luce delle spese indicate, del reddito percepito mensilmente dal ricorrente come risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2023 e 2024 (circa euro 1.300,00 mensili) e del reddito percepito dalla sig.ra , Controparte_4 facente parte del nucleo familiare del ricorrente (circa euro 600,00 mensili) l'importo che può essere trattenuto dal ricorrente in quanto funzionale al mantenimento suo e della sua famiglia ammonta ad euro 900,00 mensili;
• Precisato che nella per la nomina del Liquidatore secondo quanto previsto dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. è possibile nominare un soggetto diverso dall'OCC. In questo caso, il Liquidatore dovrà essere scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
]. Parte_1 C.F._1 NOMINA Giudice Delegato il Dott.ssa Maria Elena Ballarini NOMINA Liquidatore il Dott. Andrea Schiavinato, con studio in Canegrate, Via Este n. 2
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove Parte_1 non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 24/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 900,00. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 24.10.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva..
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 3