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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13815/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nata il [...] in [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 26.7.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
Nel merito in via principale:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello Sta-to civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
- Disporre
l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento delle stesse presso la madre ove manterranno la residenza anagrafica;
- Disporre che a carico di ciascuna delle Parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza delle figlie siano corrisposti ai genitori al 50%;
- Disporre che il padre possa incontrare le figlie un pomeriggio infrasettimanale, in giorno da individuarsi dal Tribunale, e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 (predi- sposizione atti per PCT).
In via istruttoria:
Si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione dell'elenco degli istituti di credito con cui la Sig.ra intrattiene rapporti contrattuali e CP_1 quindi ordinare agli Istituto di credito così individuati, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni.
Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Fiscale e tributaria sui redditi della Sig.ra CP_1
.
[...]
Si chiede che venga ordinato alla convenuta l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi, buste paga ed estratti conto bancari”.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano in data 29.09.2015 Parte_1 CP_1 in EL KELAA DES SRAGHNA - MAROCCO
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 736 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30.07.2016 in TORINO e il Persona_1 Persona_2
18.06.2020 in TORINO.
Con ricorso depositato il 26.07.2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, in via temporanea ed urgente, di autorizzare i coniugi a vivere separati;
chiedeva di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento e la residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minori rassegnato in sede di ricorso;
chiedeva disporsi a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
chiedeva, infine, disporsi che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza delle figlie venissero corrisposti ai genitori al 50%. Nel merito, nonché in via principale, chiedeva, formulando anche istanze istruttorie, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minori rassegnato in sede di ricorso;
chiedeva disporsi a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
chiedeva, infine, disporsi che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza delle figlie venissero corrisposti ai genitori al
50%.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 4.2.2025. All'udienza del 4.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. All'esito, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni richieste dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di condizioni che rispettano il principio della bigenitorialità e adeguati tempi di frequentazione della prole con ciascun genitore.
Anche le richieste formulate dalla parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni sono meritevoli di essere accolte, tenuto altresì conto delle condizioni di salute in cui versa la parte ricorrente: invero, il signor è disoccupato sin dal 2012 ed è un soggetto invalido affetto da patologie Pt_1 neurologiche peggiorate anche a seguito di un incidente stradale e assume quotidianamente una terapia farmacologica (cfr. docc. 3 e 4 di parte ricorrente).
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento delle stesse presso la madre ove manterranno la residenza anagrafica;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li tiene con sé e dispone a carico di ciascuna delle Parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa del 15.3.2016;
Dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa incontrare le figlie un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi salvo diverso accordo il mercoledì e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13815/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nata il [...] in [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 26.7.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
Nel merito in via principale:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello Sta-to civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
- Disporre
l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento delle stesse presso la madre ove manterranno la residenza anagrafica;
- Disporre che a carico di ciascuna delle Parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa vigente presso il Foro di Torino;
- Disporre che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza delle figlie siano corrisposti ai genitori al 50%;
- Disporre che il padre possa incontrare le figlie un pomeriggio infrasettimanale, in giorno da individuarsi dal Tribunale, e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 (predi- sposizione atti per PCT).
In via istruttoria:
Si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione dell'elenco degli istituti di credito con cui la Sig.ra intrattiene rapporti contrattuali e CP_1 quindi ordinare agli Istituto di credito così individuati, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni.
Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Fiscale e tributaria sui redditi della Sig.ra CP_1
.
[...]
Si chiede che venga ordinato alla convenuta l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi, buste paga ed estratti conto bancari”.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano in data 29.09.2015 Parte_1 CP_1 in EL KELAA DES SRAGHNA - MAROCCO
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 736 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30.07.2016 in TORINO e il Persona_1 Persona_2
18.06.2020 in TORINO.
Con ricorso depositato il 26.07.2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, in via temporanea ed urgente, di autorizzare i coniugi a vivere separati;
chiedeva di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento e la residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minori rassegnato in sede di ricorso;
chiedeva disporsi a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
chiedeva, infine, disporsi che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza delle figlie venissero corrisposti ai genitori al 50%. Nel merito, nonché in via principale, chiedeva, formulando anche istanze istruttorie, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minori rassegnato in sede di ricorso;
chiedeva disporsi a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
chiedeva, infine, disporsi che gli assegni famigliari, l'assegno unico e le altre forme di provvidenza ed assistenza riconosciute per la presenza delle figlie venissero corrisposti ai genitori al
50%.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 4.2.2025. All'udienza del 4.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. All'esito, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni richieste dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di condizioni che rispettano il principio della bigenitorialità e adeguati tempi di frequentazione della prole con ciascun genitore.
Anche le richieste formulate dalla parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni sono meritevoli di essere accolte, tenuto altresì conto delle condizioni di salute in cui versa la parte ricorrente: invero, il signor è disoccupato sin dal 2012 ed è un soggetto invalido affetto da patologie Pt_1 neurologiche peggiorate anche a seguito di un incidente stradale e assume quotidianamente una terapia farmacologica (cfr. docc. 3 e 4 di parte ricorrente).
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni e autorizzare dei coniugi a vivere separati;
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ed il collocamento delle stesse presso la madre ove manterranno la residenza anagrafica;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li tiene con sé e dispone a carico di ciascuna delle Parti l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative alla prole come da Protocollo d'intesa del 15.3.2016;
Dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa incontrare le figlie un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi salvo diverso accordo il mercoledì e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.