Sentenza 30 giugno 2006
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione, nel caso in cui l'opponente non compaia alla prima udienza senza allegare o provare un legittimo impedimento, il giudice, a norma dell'art. 23, comma 5 della legge n. 689 del 1981, deve pronunciare immediatamente la convalida del provvedimento, essendo esclusa l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2006, n. 15086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15086 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TR EN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli avvocati GOBBI Vittorio, VITTORIO DURANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TORINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2790/2002 del Giudice di Pace di TORINO, depositata il 17/04/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/04/2006 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2001 Di TR EN proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Torino del 9 settembre 2001, che aveva respinto il ricorso amministrativo avverso il verbale n. ATX0000063464 dell'11 giugno 2000 della Polstrada di Torino per eccesso di velocità.
Si costituiva il Prefetto di Torino e veniva disposta la prova per teste in persona del vice ispettore della Polstrada GA Gaetano, componente della pattuglia e sottoscrittore del verbale. Con sentenza del 20 marzo 2002 il Giudice di Pace di Torino respingeva il ricorso, osservando che l'audizione personale era stata richiesta per la verifica del sistema di appostamento, non disposta, che non era possibile sindacare le modalità organizzative del servizio e che la sigla sul verbale comportava solo una mera irregolarità ed, eventualmente, un errore di forma. Ricorre la Di TR con 5 motivi, non ha svolto difese il Prefetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 309 c.p.c., e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Nessuna delle parti ritualmente costituite era comparsa all'udienza del 20 marzo 2003, sicché il Giudice non avrebbe potuto trattenere la causa a sentenza, ma avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha dedotto, a pagina sei, che nell' ultima udienza non si erano presentati ne' la ricorrente, ne' il Sig. IA (delegato del legale) ne' l'avv. Durante, ma era comparso solo il funzionario della polizia stradale Sig. IU, che aveva depositato la documentazione concernente il ricorso. Questa Corte Suprema ha statuito che, nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione, nel caso in cui l'opponente non compaia alla prima udienza senza allegare o provare un legittimo impedimento il Giudice, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, deve pronunciare immediatamente la convalida del provvedimento, essendo esclusa l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. (Cass. 26 novembre 1993 n. 11730). Nel caso di mancata comparizione ad una udienza successiva deve applicare l'art. 309 c.p.c. (Cass. 4 giugno 1996 n. 5123). Nella fattispecie, risulta alle pagine tre e quattro della sentenza, che nella prima udienza non erano comparsi ne' la ricorrente ne' il suo legale avv. Massimo Durante ma si era presentato il sig. IA LU, assumendo di essere delegato del legale della ricorrente. Accertato che il IA non era in possesso di alcun titolo professionale per sostituire l'avv. Durante, avendo la ricorrente scelto di fruire dell'assistenza tecnica di un patrocinatore legale, quest'ultimo non poteva delegare persona non abilitata all'esercizio della professione e non iscritta all'ordine forense. Il Giudice, al fine di ottenere i dovuti chiarimenti, disponeva una nuova udienza per la comparizione della ricorrente personalmente o del suo legale ed in tale occasione l'avv. Durante produceva mandato a firma della cliente che delegava, in caso di impedimento personale o del legale, il sig. IA.
Veniva disposta ed espletata prova per testi.
Il Giudice ordinava la produzione di tutta la documentazione ed invitava ancora una volta il sig. IA ad avvertire la sig.ra Di TR di comparire personalmente alla nuova udienza fissata, cosa che non avveniva.
Osserva questa Corte Suprema che il Giudice di Pace avrebbe potuto già alla prima udienza, a seguito della mancata comparizione personale della ricorrente e del suo legale, ed in presenza solo di un preteso delegato non rituale, dichiarare inammissibile il ricorso. Avendo disposto espressamente la comparizione personale della parte ad una udienza successiva, nella quale, in mancanza della stessa o di un suo rappresentante, era comparso solo il funzionario della Polizia stradale che aveva depositato la documentazione, poteva trattenere la causa in decisione.
Il IU, anche se formai mente non rappresentava in giudizio l'amministrazione, svolgeva di fatto funzioni delegate per il deposito della documentazione e la particolarità del rito, unitamente all'inerzia del ricorrente, consentiva gli ulteriori incombenti.
Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7, con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Essendo stata l'udienza disertata da entrambe le parti e non essendo il IU dotato di potere rappresentativo, la lettura del dispositivo in udienza "tamquam non esset".
La censura è infondata per quanto dedotto in relazione al motivo precedente ed alla possibilità del Giudice di introitare la causa, stante l'assenza della ricorrente o di un suo delegato, nonostante la disposta comparizione personale, e la presenza di un delegato dell'amministrazione per il deposito della documentazione. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per omessa pronuncia su una domanda proposta dalla parte, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Deduce che il Giudice non si è pronunziato sulla richiesta di applicazione del minimo edittale.
La censura è infondata in quanto la mancata comparizione personale e la decisione di respingere il ricorso "in toto" esimeva dal pronunziarsi su richieste subordinate, implicitamente rigettate. Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S., comma 1, nonché insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
La Di TR "aveva espressamente chiesto di essere personalmente udita, al fine di partecipare al procedimento amministrativo, in relazione all'attività di verifica che ella domandava al prefetto in ordine alla congruità dei motivi addotti dall'organo di polizia stradale per il mancato fermo del trasgressore".
La censura è infondata.
La sentenza ha richiamato, a pagina sette, la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema sull'insindacabilità dei sistemi organizzativi predisposti per il controllo su strada ed ha dedotto, che non avendo il Prefetto ritenuto di disporre alcuna verifica, non aveva convocato la parte, che aveva chiesto l'audizione solo su tale punto.
La motivazione appare ineccepibile, non prevedendo l'ordinamento l'audizione per una pretesa verifica in contraddittorio della congruità dei motivi addotti per il mancato fermo del trasgressore. Questa Corte ha statuito, invero, che il verbale deve indicare i motivi della mancata contestazione immediata ma che le scelte organizzative dell'amministrazione non sono sindacabili dal Giudice ("ex plurimis" Cass. 4 maggio 2005 n. 9222, Cass. 14 febbraio 2005 n. 8077, Cass. 1 marzo 2002 n. 3017 Cass. 29 marzo 2001 n. 4571). Col quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e falsa applicazione dell'art. 204
C.d.S., comma 1, nonché insufficiente e/o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Di TR aveva avanzato dubbi sulla paternità della sottoscrizione del verbale, mentre l'ordinanza ingiunzione del Prefetto non aveva dato una risposta adeguata.
La censura è infondata.
La sentenza ha richiamato la deposizione del teste GA circa la riferibilità del verbale allo stesso ed al suo collaboratore AC, componente della pattuglia, concludendo per la mera irregolarità di eventuali errori di forma che non inficiavano il contenuto sostanziale del verbale.
Nè in questa sede vengono proposti argomenti per superare quanto dedotto in sentenza.
In definitiva il ricorso va interamente rigettato, mentre la mancata costituzione dell'amministrazione esime dalla pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2006