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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2192/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11.46 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- L'avv. Silvia Deplano, in sostituzione dell'avv. Roberto Cao, procuratore di parte attrice- opposta, la quale conferma le conclusioni ed insiste sull'accoglimento delle domande come precisate nelle memorie depositate in data 08.11.2024 e nel verbale dell'udienza del
15.01.2025.
- L'avv. Mirko Polli, procuratore di parte convenuta-opponente, il quale richiama i propri atti difensivi e le conclusioni ivi rassegnate;
si riserva di depositare istanza di liquidazione delle spese poiché la SI è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1
Alle ore 11.56 autorizza i difensori delle parti ad allontanarsi dall'aula d'udienza, i quali prestano il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, e si ritira in Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 14.40, all'esito della Camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 14.43.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 26 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2192/2024 promossa da:
, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 C.F._1 nella Via Tuveri n. 54/b, presso lo studio dell'avv. Roberto Cao che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti resa in foglio separato
ATTORE-Opposto contro
, (C.F. ), con domicilio eletto in Selargius (CA) via Controparte_1 C.F._2
San Martino n. 191, presso lo studio dell'Avv. Mirko Polli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA-Opponente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 12 del contratto di locazione, ovvero per la non scarsa importanza dell'inadempimento della parte conduttrice, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- chiede la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere fino al rilascio dell'immobile;
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
Nell'interesse del convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis,
pagina 2 di 5 rigettare la richiesta di pronuncia delle risoluzione del contratto di locazione ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 12 del contratto di locazione in quanto infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con contratto di locazione sottoscritto il 01/04/2022, il signor concedeva in Parte_1
locazione ad uso abitativo, in favore del signor , l'immobile sito in Quartu Sant'Elena Parte_2
(CA) nella Via Claudio Monteverdi n. 60, piano S1, individuato al N.C.E.U. di Quartu Sant'Elena al
Foglio 29, Part. 2216 sub. 11, cat. C/2, classe 5.
Il contratto, regolarmente registrato in data 1/04/2022 al n.1470 serie 3T, avrebbe dovuto avere la durata di due anni, decorrenti dal 01/04/2022.
Il canone mensile di locazione è stato convenuto in euro 450,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre agli oneri condominiali determinati in misura forfettaria pari ad
€.20,00 mensili.
Nel gennaio del 2023, decedeva il conduttore sig. e dunque, ai sensi di legge, subentrava Parte_2 nel detto contratto il coniuge superstite, l'odierna convenuta . Controparte_1
Lamentando il mancato pagamento dell'importo di € 1.300,00 per canoni di locazione (quasi tre canoni) ed € 467,16 per oneri condominiali, il signor ha intimato alla conduttrice lo Parte_1
sfratto per morosità, citandola contestualmente innanzi a questo tribunale per ottenere la convalida dello sfratto.
Nell'atto di citazione il locatore ha inoltre eccepito la violazione dell'art. 5 del contratto di locazione che dispone espressamente che: “Il locale si concede esclusivamente per uso cantina. E' fatto espresso divieto al Conduttore di mutare la destinazione d'uso dell'immobile”.
L'intimata, costituitasi a mezzo del suo difensore, si è opposta alla convalida dello sfratto adducendo la scarsa importanza dell'inadempimento nonché l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento per cambio di destinazione dell'immobile.
L'intimante in udienza ha insistito per il rilascio dell'immobile locato.
All'esito dell'udienza, è stata accolta l'istanza il rilascio dell'immobile ed è stato disposto il mutamento del rito con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie integrative e documenti.
È stato espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione.
La causa è stata perciò istruita con produzioni documentali e con l'assunzione di una testimonianza dedotta dalla convenuta-opponente.
Con note depositate in data 08.11.2024, parte attrice-opposta ha rinunciato all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 5 del contratto di locazione per cambio di destinazione;
eccezione, peraltro, risultata infondata anche a seguito della testimonianza resa dal signor escusso Testimone_1
pagina 3 di 5 all'udienza del 15 gennaio 2025.
Parte attrice ha invece inistito nella dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione in ragione della persistente morosità (canoni ed oneri accessori) della sig.ra in violazione Controparte_1 dell'art. 12 (rif. art. 3 e relativo al pagamento del canone entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese).
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
*****
La domanda di risoluzione proposta dall'attore è risultata fondata per i seguenti motivi.
Dai documenti prodotti, e per stessa ammissione della convenuta-opponente, emerge che quest'ultima, alla notifica dell'atto di intimazione, non aveva pagato quasi tre mensilità del canone di locazione e non aveva versato gli oneri condominiali, per un importo certo e complessivo, alla data di notifica dell'atto di citazione, pari ad €.1.767,16, corrispondente all'importo di € 1.300,00 per canoni di locazione (quasi tre canoni) ed €.467,16 per oneri condominiali.
Inoltre, parte attrice ha allegato che la convenuta, pur continuando a detenere l'immobile, ha omesso il pagamento di tutti i canoni successivi alla notifica dell'atto di citazione per la convalida dello sfratto, nonché degli oneri condominiali, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle relative somme maturate e che matureranno fino al rilascio dell'immobile.
Parte convenuta, dal canto suo, non ha offerto la prova di avere eseguito l'obbligazione principale a suo carico, ossia il pagamento dei canoni di locazione, nonostante abbia continuato a detenere l'immobile.
Conseguentemente deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti a cagione dell'inadempimento del conduttore, stante la gravità del suo inadempimento in ragione del combinato disposto degli artt.5 legge 392/1978, 1587 c.c., 1453 e 1455 c.c., nonché della richiamata clausola risolutiva espressa di cui all'art 12 (in riferimento all'art 3) del contratto di locazione, considerato anche che l'inadempimento, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, ha avuto ad oggetto tre canoni di locazione ed oneri condominiali.
La SI deve essere, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma complessiva di €.3.647,16, di cui €.3.100,00, a titolo di canoni di locazione maturati ad oggi, ed
€.547,16, per oneri condominiali ad oggi dovuti.
Per il caso in cui il rilascio dovesse avvenire successivamente alla notifica della presente sentenza, è dovuto alla parte attrice, quale risarcimento danni per occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 1591
c.c., il pagamento dell'importo pari al canone mensile (euro 450,00) ed oneri condominiali (euro 20,00) per ciascun mese ed a far data dal primo giorno di occupazione abusiva dopo la notifica della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del pagina 4 di 5 valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria svolta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01/04/2022 tra il signor Parte_1
e il signor a cui è subentrata ex lege la SI , registrato in
[...] Parte_2 Controparte_1
data 01/04/2022, a cagione del grave inadempimento di quest'ultima;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_3
€.3.647,16 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori ad oggi maturati;
3) condanna, inoltre, la convenuta al pagamento dell'importo di euro 470,00 per ciascun mese ed a far data dal primo giorno di occupazione abusiva dopo la notifica della presente sentenza;
4) condanna alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 1.366,61, di cui €. 1.278,00 per competenze del difensore ed euro 88,61 per spese vive documentate, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2192/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11.46 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- L'avv. Silvia Deplano, in sostituzione dell'avv. Roberto Cao, procuratore di parte attrice- opposta, la quale conferma le conclusioni ed insiste sull'accoglimento delle domande come precisate nelle memorie depositate in data 08.11.2024 e nel verbale dell'udienza del
15.01.2025.
- L'avv. Mirko Polli, procuratore di parte convenuta-opponente, il quale richiama i propri atti difensivi e le conclusioni ivi rassegnate;
si riserva di depositare istanza di liquidazione delle spese poiché la SI è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1
Alle ore 11.56 autorizza i difensori delle parti ad allontanarsi dall'aula d'udienza, i quali prestano il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, e si ritira in Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 14.40, all'esito della Camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 14.43.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 26 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2192/2024 promossa da:
, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 C.F._1 nella Via Tuveri n. 54/b, presso lo studio dell'avv. Roberto Cao che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti resa in foglio separato
ATTORE-Opposto contro
, (C.F. ), con domicilio eletto in Selargius (CA) via Controparte_1 C.F._2
San Martino n. 191, presso lo studio dell'Avv. Mirko Polli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA-Opponente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 12 del contratto di locazione, ovvero per la non scarsa importanza dell'inadempimento della parte conduttrice, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- chiede la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere fino al rilascio dell'immobile;
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
Nell'interesse del convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis,
pagina 2 di 5 rigettare la richiesta di pronuncia delle risoluzione del contratto di locazione ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 12 del contratto di locazione in quanto infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con contratto di locazione sottoscritto il 01/04/2022, il signor concedeva in Parte_1
locazione ad uso abitativo, in favore del signor , l'immobile sito in Quartu Sant'Elena Parte_2
(CA) nella Via Claudio Monteverdi n. 60, piano S1, individuato al N.C.E.U. di Quartu Sant'Elena al
Foglio 29, Part. 2216 sub. 11, cat. C/2, classe 5.
Il contratto, regolarmente registrato in data 1/04/2022 al n.1470 serie 3T, avrebbe dovuto avere la durata di due anni, decorrenti dal 01/04/2022.
Il canone mensile di locazione è stato convenuto in euro 450,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre agli oneri condominiali determinati in misura forfettaria pari ad
€.20,00 mensili.
Nel gennaio del 2023, decedeva il conduttore sig. e dunque, ai sensi di legge, subentrava Parte_2 nel detto contratto il coniuge superstite, l'odierna convenuta . Controparte_1
Lamentando il mancato pagamento dell'importo di € 1.300,00 per canoni di locazione (quasi tre canoni) ed € 467,16 per oneri condominiali, il signor ha intimato alla conduttrice lo Parte_1
sfratto per morosità, citandola contestualmente innanzi a questo tribunale per ottenere la convalida dello sfratto.
Nell'atto di citazione il locatore ha inoltre eccepito la violazione dell'art. 5 del contratto di locazione che dispone espressamente che: “Il locale si concede esclusivamente per uso cantina. E' fatto espresso divieto al Conduttore di mutare la destinazione d'uso dell'immobile”.
L'intimata, costituitasi a mezzo del suo difensore, si è opposta alla convalida dello sfratto adducendo la scarsa importanza dell'inadempimento nonché l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento per cambio di destinazione dell'immobile.
L'intimante in udienza ha insistito per il rilascio dell'immobile locato.
All'esito dell'udienza, è stata accolta l'istanza il rilascio dell'immobile ed è stato disposto il mutamento del rito con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie integrative e documenti.
È stato espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione.
La causa è stata perciò istruita con produzioni documentali e con l'assunzione di una testimonianza dedotta dalla convenuta-opponente.
Con note depositate in data 08.11.2024, parte attrice-opposta ha rinunciato all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 5 del contratto di locazione per cambio di destinazione;
eccezione, peraltro, risultata infondata anche a seguito della testimonianza resa dal signor escusso Testimone_1
pagina 3 di 5 all'udienza del 15 gennaio 2025.
Parte attrice ha invece inistito nella dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione in ragione della persistente morosità (canoni ed oneri accessori) della sig.ra in violazione Controparte_1 dell'art. 12 (rif. art. 3 e relativo al pagamento del canone entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese).
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
*****
La domanda di risoluzione proposta dall'attore è risultata fondata per i seguenti motivi.
Dai documenti prodotti, e per stessa ammissione della convenuta-opponente, emerge che quest'ultima, alla notifica dell'atto di intimazione, non aveva pagato quasi tre mensilità del canone di locazione e non aveva versato gli oneri condominiali, per un importo certo e complessivo, alla data di notifica dell'atto di citazione, pari ad €.1.767,16, corrispondente all'importo di € 1.300,00 per canoni di locazione (quasi tre canoni) ed €.467,16 per oneri condominiali.
Inoltre, parte attrice ha allegato che la convenuta, pur continuando a detenere l'immobile, ha omesso il pagamento di tutti i canoni successivi alla notifica dell'atto di citazione per la convalida dello sfratto, nonché degli oneri condominiali, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle relative somme maturate e che matureranno fino al rilascio dell'immobile.
Parte convenuta, dal canto suo, non ha offerto la prova di avere eseguito l'obbligazione principale a suo carico, ossia il pagamento dei canoni di locazione, nonostante abbia continuato a detenere l'immobile.
Conseguentemente deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti a cagione dell'inadempimento del conduttore, stante la gravità del suo inadempimento in ragione del combinato disposto degli artt.5 legge 392/1978, 1587 c.c., 1453 e 1455 c.c., nonché della richiamata clausola risolutiva espressa di cui all'art 12 (in riferimento all'art 3) del contratto di locazione, considerato anche che l'inadempimento, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, ha avuto ad oggetto tre canoni di locazione ed oneri condominiali.
La SI deve essere, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma complessiva di €.3.647,16, di cui €.3.100,00, a titolo di canoni di locazione maturati ad oggi, ed
€.547,16, per oneri condominiali ad oggi dovuti.
Per il caso in cui il rilascio dovesse avvenire successivamente alla notifica della presente sentenza, è dovuto alla parte attrice, quale risarcimento danni per occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 1591
c.c., il pagamento dell'importo pari al canone mensile (euro 450,00) ed oneri condominiali (euro 20,00) per ciascun mese ed a far data dal primo giorno di occupazione abusiva dopo la notifica della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del pagina 4 di 5 valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria svolta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01/04/2022 tra il signor Parte_1
e il signor a cui è subentrata ex lege la SI , registrato in
[...] Parte_2 Controparte_1
data 01/04/2022, a cagione del grave inadempimento di quest'ultima;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_3
€.3.647,16 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori ad oggi maturati;
3) condanna, inoltre, la convenuta al pagamento dell'importo di euro 470,00 per ciascun mese ed a far data dal primo giorno di occupazione abusiva dopo la notifica della presente sentenza;
4) condanna alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 1.366,61, di cui €. 1.278,00 per competenze del difensore ed euro 88,61 per spese vive documentate, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
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