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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 19.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematica- Parte_1 mente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Claudio Santini, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti depositata tele- Controparte_1 maticamente insieme alla costituzione in appello, dagli avvocati Maurizio Marazza, Marco Ma- razza e Domenico De Feo, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6319/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, se- zione lavoro e pubblicata in data 16.6.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 19.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. adiva il Tribunale di Roma esponendo che: (a) il Tribunale di Roma, Parte_1 con sentenza n. 8071/2019, pubblicata il 26.9.2019 e pronunciata nel contraddittorio con
[...]
aveva così statuito: « a) dichiara che il ricorrente subisce un demansiona- Controparte_2 mento illecito dal maggio 2015; b) condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente in mansioni inquadrabili al 5° livello del CCNL;
c) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.616,00 oltre alla rivalutazione Istat dall'ottobre 2016 al soddisfo e della somma di € 15.000,00 oltre alla rivalu- tazione Istat dal febbraio 2016 al soddisfo»; (b) la datrice di lavoro non aveva impugnato detta decisione, che pertanto era divenuta res iudicata; (c) allo stesso tempo, Controparte_1 non lo aveva reintegrato nelle mansioni, così continuando a perpetrare in suo danno la de- qualificazione professionale. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni: « 1) Accertare e dichiarare che la dal Controparte_3
14.10.2016 ha declassato e mutato illegittimamente le mansioni affidate al sig. Parte_1 in sede di assunzione, in violazione del divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. e delle previsioni del c.c.n.l. di categoria;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente dal 14.10.2016 è stato adibito
a mansioni inferiori a quelle da ultimo ricoperte di assistente ad attività specialistiche in viola- zione dell'art. 2013 cod. civ. e comunque inferiori alla qualifica di impiegato inquadrato al 5° livello del c.c.n.l. telecomunicazioni;
3) Ordinare al datore di lavoro di Controparte_1 reintegrare il ricorrente nelle mansioni di livello 5° del c.c.n.l. di categoria, precedentemente svolte, di assistente ad attività specialistiche e/o a mansioni equivalenti e/o a mansioni com- patibili con la qualifica di impiegato di 5° livello posseduta dal ricorrente;
4) Accertare e dichia- rare che il sig. , in conseguenza dell'accertato demansionamento, ha diritto ad Parte_1 essere risarcito per la prolungata e sistematica dequalificazione e per l'effetto 5) Condannare la società convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni subiti e subendi, conseguenza diretta
e/o indiretta del demansionamento, del mancato utilizzo della sua esperienza lavorativa (c.d. danno alla professionalità) per l'illegittima condotta aziendale nella misura da stabilirsi equita- tivamente tenuto conto della durata del demansionamento, nel 100% della retribuzione lorda per tutto il periodo del demansionamento avvenuto dal 14.10.2016 ad oggi, astrattamente spettante o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi rivaluta- zione monetaria come per legge;
6) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere risarcito di tutti i danni alla sua integrità psico-fisica; 7) Conseguentemente condannare la società convenuta al risarcimento del danno alla professionalità e a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione, nessuno escluso) ingiustamente patiti dal ricorrente, che eventualmente sarà accertato anche attraverso CTU che sin d'ora si richiede;
8) Condannare la società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance da liquidare equitativamente dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e riva- lutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo».
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe indicata, nella resistenza di Controparte_1
così statuiva: « Ogni altra istanza respinta, accerta e dichiara che il ricorrente è stato
[...] adibito a mansioni inferiori alla qualifica di impiegato inquadrato al 5° livello ccnl telecomuni- cazioni e ordina alla di reintegrare il ricorrente nelle mansioni di 5° Controparte_1
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livello CCNL telecomunicazioni, precedentemente svolte, di assistente ad attività specialisti- che e/o a mansioni equivalenti e/o a mansioni compatibili con la qualifica di impiegato di 5° livello posseduta dal ricorrente».
interpone appello contro questa decisione, dolendosi della reiezione Parte_1 delle domande risarcitorie da lui formulate in primo grado e chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso del loro integrale accoglimento. resiste all'impugnazione, argomentando sull'infondatezza delle Controparte_1 singole censure e chiedendo la reiezione dell'appello.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.12.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La sentenza impugnata prende le mosse dal rilievo per cui la sentenza già intercorsa tra le parti - ossia la n. 8071/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma pubblicata il 26.9.2019, della quale è dimostrato nelle forme dell'art. 124 att. c.p.c. il passaggio in giudicato (doc. 13 fasc. I grado ), peraltro pacifico tra le parti - «ha accertato la sussistenza di un illecito Pt_1 demansionamento operato dalla datrice di lavoro ai danni dello scrivente (sic!) ricorrente».
Tanto premesso, il giudice di prime cure, sulla base delle prove offerte dalle parti nel presente giudizio, ha accertato che «nonostante la pubblicazione della sopra richiamata sen- tenza n. 8071/2019 del 26.09.2019, alcuna modifica delle descritte condizioni lavorative del ricorrente si è verificata almeno fino al 30.09.2020», poiché quantomeno sino a tale data il lavoratore ha continuato a svolgere quelle stesse mansioni già ritenute dequalificanti dalla pregressa decisione intervenuta inter partes.
Tali accertamenti in fatto, che sono il presupposto della statuizione di condanna «a rein- tegrare il ricorrente nelle mansioni di 5° livello CCNL telecomunicazioni, precedentemente svolte, di assistente ad attività specialistiche e/o a mansioni equivalenti e/o a mansioni com- patibili con la qualifica di impiegato di 5° livello posseduta dal ricorrente», non sono impugnati con appello incidentale dalla datrice di lavoro, sicché su di essi, appellando il lavoratore solo sul diniego di risarcimento del danno, deve ritenersi formato il giudicato interno.
3. Tanto precisato, la decisione impugnata resiste alle censure dell'appellante nella parte in cui ha respinto, per ritenuto difetto di prova, sia la domanda risarcitoria volta al ristoro del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psicofisica del prestatore d'opera e sia quella volta al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance.
3.1. L'appellante, infatti, dopo aver lungamente ricordato e riportato in appello molteplici decisioni giurisprudenziali in punto di risarcimento del danno conseguente a dequalificazione professionale, in sintesi addebita alla decisione impugnata il mancato ricorso alla prova pre- suntiva e di non essersi avveduta che nella specie non ci si trovava di fronte ad un nuovo e
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diverso demansionamento ma al contrario alla mera prosecuzione della dequalificazione pro- fessionale già iniziata nel 2016 ed accertata per effetto del precedente giudicato.
Le argomentazioni dell'appellante non sono idonee a contraddire la sentenza appellata, laddove ha ritenuto non provato il danno da perdita di chance.
La chance, infatti, null'altro rappresenta se non la rilevante possibilità di conseguire un risultato utile, sicché il lavoratore che ne assuma la lesione deve in primo luogo allegare in che cosa consisterebbe detto risultato utile e da quali elementi fattuali possa desumersi che esso sarebbe stato molto probabilmente raggiunto in difetto dell'inadempimento della
contro
- parte.
L'appello, invece, è del tutto silente sia sul primo e sia sul secondo punto, tanto che dalla sua lettura non è dato comprendere neppure quale chance (ovvero, la chance di conse- guire cosa) sarebbe stata negata al lavoratore, con il corollario per cui detta censura risulta in definitiva inidonea a contraddire la sentenza gravata, non indicando gli elementi di fatto, in ipotesi non valutati dal primo giudice, che ne incrinerebbero il fondamento logico giuridico.
Neppure il richiamo al precedente giudicato giova all'appellante, perché la sentenza n.
8071/2019 del 26.09.2019 aveva respinto, in relazione al periodo di dequalificazione profes- sionale protrattosi dal maggio 2015 quanto meno all'ottobre 2016 (limite temporale dell'accer- tamento operato da quel giudice), la domanda avente ad oggetto il risarcimento di tale speci- fico pregiudizio, così in sostanza accertandone l'insussistenza in tale lasso temporale.
3.2. Considerazioni simili valgono per la censura diretta a lamentare la reiezione del capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico, poiché anche in tal caso l'appellante si limita a meri richiami giurisprudenziali e a mere considerazioni generali, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della decisione gravata che ha respinto tale pretesa sul rilievo per cui «il sig. non ha in alcun modo dedotto di aver contratto Pt_1 una nuova patologia, a far data dalla pubblicazione della sentenza n. 8071/2019, in relazione alle denunziate condizioni di lavoro, né ha prodotto una certificazione attestante l'aggrava- mento delle sue condizioni».
L'affermazione del primo giudice, poi, è indubbiamente condivisibile, sol che si rifletta che la pregressa sentenza pronunciata inter partes già aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico da inabilità permanente, così ristorando tutte le possibili conseguenze future della lesione all'integrità psicofisica derivanti dalla patita patologia, tale che un'ulteriore pre- tesa risarcitoria necessariamente presuppone in primo luogo la dimostrazione o di un aggra- vamento della medesima malattia già riconosciuta o l'insorgenza di una nuova patologia op-
pure ancora il verificarsi di nuovi e distinti periodi di inabilità temporanea, assoluta o parziale.
Tali circostanze di fatto non sono state né allegate né provate dall'appellante, sicché retta- mente il primo giudice ha respinto la corrispondente pretesa.
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4. La sentenza appellata, invece, non si sottrae alle censure rivolte le nell'impugnazione nella parte in cui ha respinto le ulteriori pretese risarcitorie fondate sull'avvenuta protrazione della patita dequalificazione professionale.
In primo grado, infatti, aveva dedotto che l'inottemperanza datoriale Parte_1 all'ordine giudiziale di reintegra nelle mansioni e quindi l'ulteriore protrarsi della dequalifica- zione gli aveva cagionato sia un danno patrimoniale concretizzantesi (oltre alla già esaminata perdita di chance) anche in un impoverimento della capacità professionale acquisita e in una mancata acquisizione di una maggiore capacità (pag. 10 del ricorso di primo grado) e sia un pregiudizio di natura non patrimoniale consistente in una lesione della propria immagine (ivi)
e in un danno esistenziale declinato come «umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all'immagine del dipendente sul luogo del lavoro» (cfr. pag. 12 del ricorso di primo grado).
La prova presuntiva, erroneamente non valutata dalla decisione gravata, consente di ritenere dimostrato l'uno e l'altro pregiudizio.
La sentenza gravata ha accertato, senza impugnazione ad opera delle parti, che il la- voratore, dalla novembre 2016 e quanto meno sino al settembre 2020, «ha continuato a svol- gere mansioni riferibili alla c.d. “normalizzazione», consistenti, come si apprende dalla deci- sione di prime cure e dalla pregressa pronunciata inter partes, nella mera apertura di buste e plichi, nel togliere le spillette dal loro contenuto (reclami dei clienti) e nella fotocopia di detti reclami e dei documenti allegati.
Allo stesso tempo, la sentenza oggi gravata e la pregressa passata in giudicato consen- tono di ritenere provato che detta dequalificazione professionale si sia protratta per oltre cin- que anni, ossia dal maggio 2015 quanto meno al settembre 2020.
Le mansioni in concreto affidate al lavoratore, poi, come efficacemente e condivisibil- mente rileva la citata sentenza n. 8071/2019, sono riconducibili al 2° livello CCNL, laddove l'appellante, in ragione del suo inquadramento, avrebbe dovuto essere assegnato alle man- sioni proprie del 5° livello, che comprende una pluralità di attività caratterizzate da elevate competenze specialistiche.
La notevole durata del demansionamento, la natura routinaria e banale dei compiti affi- dati e l'elevata specializzazione delle mansioni sottratte costituiscono elementi fattuali dai quali trarre la prova presuntiva del pregiudizio alla professionalità del prestatore d'opera.
Allo stesso tempo, può ritenersi dimostrata la lesione alla personalità morale ed alla dignità del lavoratore.
La già citata sentenza n. 8071/2019, infatti, aveva accertato che il demansionamento subito sino al novembre 2016 aveva provocato un danno non patrimoniale consistente nella lesione della dignità del lavoratore che quel giudice ha ritenuto di risarcire equitativamente
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con una somma pari al 30% della retribuzione mensile per ogni mese di protrazione del de- mansionamento.
Il rapporto causale tra dequalificazione professionale e lesione della dignità del presta- tore d'opera costituisce dato fattuale definitivamente accertato per effetto dell'intervenuto giu- dicato.
Tale lesione, proprio in base a quel criterio presuntivo della cui omessa valutazione si duole l'appellante, ben può ritenersi ulteriormente aggravata dal protrarsi del demansiona- mento ed in particolare dalla persistente adibizione proprio a quei compiti che già la prece- dente sentenza aveva ritenuto lesivi della personalità morale del dipendente.
Ne consegue che, in riforma della decisione impugnata, la domanda volta ad ottenere il ristoro di detti pregiudizi deve essere accolta, dovendo liquidarsi il relativo risarcimento in via necessariamente equitativa (in ragione della natura del bene interesse leso), tenendo pre- sente sia che il protrarsi della dequalificazione comporta con il passare del tempo un aggra- vamento della lesione (nel senso che il pregiudizio patito si aggrava progressivamente in mi- sura più che proporzionale al protrarsi della lesione e della condotta inadempiente) e sia che nella specie deve aversi riguardo unicamente al lasso temporale dal dicembre 2016 (il pre- gresso giudicato ha risarcito il danno patito fino all'ottobre 2016) al settembre 2020, che rap- presenta, seconda quanto si legge nell'atto di appello, il momento di cessazione della condotta lesiva (cfr. pag. 8 appello).
Il risarcimento di detto pregiudizio, dunque, ben può essere liquidato seguendo lo stesso criterio adottato dalla pregressa sentenza n. 8071/2019 (una quota parte percentuale della retribuzione mensile moltiplicato per ogni mese di avvenuta dequalificazione), tenendo però conto del fatto che esso si è protratto per ulteriori 47 mesi, ossia dal 1.11.2016 al 30.9.2020.
Ne consegue, dunque, che, alla luce delle retribuzione mensile quale accertata dalla sentenza n. 8071/2019 (l'appellante non produce buste paga più recenti), appare equo liqui- dare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 50.625,00
(determinata all'attualità e già comprensiva degli interessi compensativi) - corrispondente ad un valore medio del 43,08% della retribuzione mensile (pari a € 2.500,00), calcolato sulla base di coefficienti via via crescenti e variabili dal 35% al 45% di detta retribuzione -, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza.
5. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza gravata parzialmente riformata come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, fermo restando che l'accoglimento solo parziale delle pretese risarcitorie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, nella mi- sura di un terzo per quelle di appello e nella già ritenuta misura della metà per quelle del giudizio innanzi al Tribunale, la cui liquidazione merita conferma in questa sede.
PQM
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La Corte così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gra- vata, che nel resto conferma anche quanto alla regolamentazione delle spese di lite, con- danna a pagare a la somma di € 50.625,00, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza;
B) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 6.900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, così condannando l'appellata alla refusione dei residui due terzi, da distrarsi.
Roma il 19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Guido Rosa
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