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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37492/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37492/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
. 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA Controparte_1
OR
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. MILILLI MAURIZIO oggi sostituito dall'avv. Messina Parte_1
Per . 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA Controparte_1
OR nessuno compare E' presente ai fini della pratica forense il dott Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37492/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILILLI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PORTA CALDARI, 26 66026 ORTONA presso il difensore avv. MILILLI MAURIZIO
ATTORE contro
. 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA Controparte_1
OR (C.F. ), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
MOTIVAZIONE DELLE DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta dal condomino Parte_1
avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del Condominio QUADR. 3
pagina 2 di 4 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA OR in data 8/02/2024 e
23/7/2024 ( doc 2).
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
Entrando nel merito.
L'attrice, lamenta l'assenza di regolare convocazione;
chiede , quindi l'annullamento delle delibere impugnate;
assume, infatti, di essere venuta a conoscenza , “in modo del tutto casuale in data 20/09/2024 di comunicazione immessa nella propria casella postale”.
Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, con assemblea straordinaria del
6/11/2024, l'assemblea ha revocato le delibere oggi impugnate, determinando così la cessazione della materia del contendere.
Tale dichiarazione non esime però il Giudice dalla pronuncia sulle spese processuali ove sul punto permanga il contrasto fra le parti, valutando, al riguardo, se sussistono giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
La disposizione del 6 comma dell'art. 1136 c.c , secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. deve essere ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (Cass. 2005/2042).
L'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati, fa carico al
, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità CP_1
dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo . (Cass. 2011/5254).
pagina 3 di 4 Inoltre, spetta all'amministratore di premurarsi con indagini suggerite dall'ordinaria diligenza, di avvisare anche i condomini che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale ( Cass. 2000/2457)
Nel caso in oggetto l'invito a partecipare all'assemblea, come da documentazione prodotta, è stato comunicato tardivamente all'attrice
Pertanto, essendo stata omessa la convocazione all'attrice ,l'impugnazione va accolta, e la delibera annullata.
Le delibere oggetto di impugnazione sono, pertanto, invalide.
In considerazione di quanto sopra esposto, ulteriori doglianze vengono assorbite.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere
2) condanna il . 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 Controparte_1
PESCHIERA OR a rifondere a le spese di giudizio, liquidate Parte_1
in euro € 518,00 per spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37492/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
. 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA Controparte_1
OR
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. MILILLI MAURIZIO oggi sostituito dall'avv. Messina Parte_1
Per . 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA Controparte_1
OR nessuno compare E' presente ai fini della pratica forense il dott Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37492/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILILLI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PORTA CALDARI, 26 66026 ORTONA presso il difensore avv. MILILLI MAURIZIO
ATTORE contro
. 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA Controparte_1
OR (C.F. ), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
MOTIVAZIONE DELLE DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta dal condomino Parte_1
avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del Condominio QUADR. 3
pagina 2 di 4 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 PESCHIERA OR in data 8/02/2024 e
23/7/2024 ( doc 2).
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
Entrando nel merito.
L'attrice, lamenta l'assenza di regolare convocazione;
chiede , quindi l'annullamento delle delibere impugnate;
assume, infatti, di essere venuta a conoscenza , “in modo del tutto casuale in data 20/09/2024 di comunicazione immessa nella propria casella postale”.
Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, con assemblea straordinaria del
6/11/2024, l'assemblea ha revocato le delibere oggi impugnate, determinando così la cessazione della materia del contendere.
Tale dichiarazione non esime però il Giudice dalla pronuncia sulle spese processuali ove sul punto permanga il contrasto fra le parti, valutando, al riguardo, se sussistono giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
La disposizione del 6 comma dell'art. 1136 c.c , secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. deve essere ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (Cass. 2005/2042).
L'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati, fa carico al
, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità CP_1
dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo . (Cass. 2011/5254).
pagina 3 di 4 Inoltre, spetta all'amministratore di premurarsi con indagini suggerite dall'ordinaria diligenza, di avvisare anche i condomini che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale ( Cass. 2000/2457)
Nel caso in oggetto l'invito a partecipare all'assemblea, come da documentazione prodotta, è stato comunicato tardivamente all'attrice
Pertanto, essendo stata omessa la convocazione all'attrice ,l'impugnazione va accolta, e la delibera annullata.
Le delibere oggetto di impugnazione sono, pertanto, invalide.
In considerazione di quanto sopra esposto, ulteriori doglianze vengono assorbite.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere
2) condanna il . 3 LOTTO 2 VIA FRATELLI CERVI 16 Controparte_1
PESCHIERA OR a rifondere a le spese di giudizio, liquidate Parte_1
in euro € 518,00 per spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4