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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Barca Parte_1
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Torchia CP_1
appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere il presente gravame e, in riforma della sentenza n. 569/21, emessa dal
Tribunale di Paola, accertare e dichiarare che la responsabilità nella produzione del sinistro de quo
è da ascriversi, viceversa, unicamente ed esclusivamente, o in via concorrente, al sig. , CP_1 per tutti i motivi esposti nell'appello, per l'effetto rigettando ogni domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell' e/o con proporzionale riduzione dell'eccessiva ed ingiusta somma Parte_1
complessiva liquidata dal primo giudice, con ogni effetto discendente anche con riferimento alle spese e competenze di lite, di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: “nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società in quanto infondato Parte_1 sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, contraddistinta con il n. 569/21, emessa dal Tribunale di Paola, in data 03.08.21, e depositata in Cancelleria in pari data;
condannare, infine, parte appellante alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, ai sensi del D.M.
n.140/12”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, l' al fine di CP_1 Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi in data
02.01.10, alle ore 15.45 circa, sulla SS 283, Km. 4+400.
Esponeva, al riguardo: che mentre si trovava alla guida dell'autovettura Nissan, targata
AO229196, di proprietà dell' , a causa di una sostanza viscida Parte_2
ed oleosa presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, perdeva il controllo dell'auto ed impattava contro il muro di delimitazione della strada;
che riportava gravi lesioni personali ed anche l'autovettura subiva diversi danni;
che nel giudizio, svoltosi dinanzi al GdP di Cetraro, per i danni al veicolo, definito con sentenza n. 17/2011, veniva accertata l'esclusiva responsabilità dell' Parte_1
nel sinistro in questione;
chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta, ex art. 2051 c.c., per violazione degli obblighi di custodia, vigilanza e manutenzione della strada, al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 26.000.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la ricorrenza del caso fortuito, idoneo ad Parte_1
escludere qualsivoglia addebito a suo carico;
nonché, il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'incidente stradale, verificatosi per la condotta di guida imprudente ed imperita. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, comunque, in subordine, la declaratoria del concorso colposo del conducente del veicolo.
Il giudizio istruito con prova testi e c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 569/21, pubblicata il 03.08.21, il Tribunale di Paola accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di €. 9.995,14, Parte_1
oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi che di Parte_1
seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza appellata.
Con ordinanza del 01.06.22, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.09.23, rimettendo all'esito la valutazione della richiesta di rinnovazione della c.t.u.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 03.10.23.
Nessuna delle parti provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, l' censura la sentenza laddove il giudice di prime cure, Parte_1
interpretando erroneamente le risultanze istruttorie, ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., sulla base delle deposizioni, rese dai testi e . Tes_1 Tes_2
Ebbene, la deposizione del primo teste sarebbe inammissibile poiché avrebbe espresso una valutazione soggettiva e tecnica laddove ha riferito di un incidente, avvenuto il giorno precedente - nel quale sarebbe rimasta coinvolta l'autovettura di un suo conoscente (peraltro, senza fornirne le generalità, o indicare il modello dell'auto) - affermando: “ritengo che tale incidente si è verificato a causa del manto stradale viscido, stante la presenza di chiazze di olio (tipo bolle); preciso che quel giorno pioveva”.
Parimenti inammissibile sarebbe la deposizione del teste - coinvolto Testimone_3 anch'egli nel sinistro per cui è causa - ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un interesse diretto e concreto ad un determinato esito del giudizio, avendo riferito di essere sbandato con la macchina provocando danni alla stessa, oltre che alla persona che viaggiava con lui sull'auto.
Inoltre, vi sarebbe una palese ed evidente contraddizione riguardo alle condizioni della strada, non colta dal Tribunale, poiché, mentre il parla di “manto stradale (che) si presentava Tes_2 viscido e con la presenza di pietrisco” l'altro teste, riferisce di “chiazze di olio” tipo bolle, e non di pietrisco.
Infine, dal tenore letterale della deposizione del sembrerebbe che egli sia Tes_2 sopraggiunto pochi minuti dopo l'incidente, avendo dichiarato: “viaggiavo a poca distanza rispetto all'auto di parte attrice e comunque tengo a precisare di aver visto l'auto di parte attrice sul lato sinistro della carreggiata incastrata nel guard rail”; aggiungendo: “dai segni constatati sui luoghi di causa posso affermare che parte attrice si è dapprima schiantata sul muro e poi sul guard rail”, quindi, egli avrebbe solo dedotto la dinamica dell'occorso con tutto ciò che consegue in termini di attendibilità e valenza probatoria.
La contraddittorietà della testimonianza del apparirebbe ancor più palese alla luce Tes_2
di quanto emerso dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Paola, intervenuti successivamente all'occorso. Infatti, in detta relazione si dà atto che la prima autovettura a sbandare, Fiat Multipla, era proprio quella guidata dal e solo “successivamente” giungeva l'autovettura Nissan, Tes_2
condotta dal , che finiva fuori strada. CP_1 Gli operanti, peraltro, non hanno rilevato alcuna presenza di sostanza oleosa sull'asfalto, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai predetti conducenti, ossia di essere “scivolati da soli
a causa del manto stradale viscido”.
I testi, inoltre, hanno riferito che il giorno dell'incidente pioveva, per cui verosimilmente l'asfalto era scivoloso a causa della pioggia e, comunque, non consentiva una buona aderenza dei veicoli al fondo stradale.
Ulteriori elementi di contraddizione si coglierebbero anche con riferimento alla richiamata sentenza n. 17/11, emessa dal Giudice di Pace di Cetraro, nel giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura, nonché alle deposizioni rese in quella sede.
La statuizione contenuta nella predetta sentenza apparirebbe frutto di una valutazione apodittica laddove il giudicante richiama, genericamente, una “molteplicità di cause incardinate” per sinistri avvenuti nel tratto di strada teatro del sinistro, in tal modo fondando la decisione sulla propria scienza privata, e non già “iuxta alligata ac probata”.
Inoltre, non chiarirebbe l'origine dell'evento dannoso, infatti la responsabilità è stata attribuita all'ente proprietario per il materiale adoperato per asfaltare il luogo teatro dell'evento per poi, invece, ricondurla alla presenza di sostanze oleose.
Le deposizioni rese, innanzi al GdP di Cetraro, peraltro, sarebbero contraddittorie: il
, infatti, ha dichiarato di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale dopo il , Tes_2 CP_1
contrariamente a quanto riportato dai Carabinieri;
il teste si è limitato a riferire Testimone_4
che, dopo essere accorsi sui luoghi di causa, è stato sparso del talco assorbente, circostanza, ovvia dopo un sinistro nel quale erano rimaste coinvolte due autovetture che, presumibilmente, avevano perso sostanze oleose o gasolio a seguito dell'urto.
Lo stesso teste ha specificato, poi, che alla fine del 2009 l' aveva provveduto a fresare il Pt_1
manto stradale ritenendo che fosse presente un'anomalia dello stesso, tuttavia, dopo detta operazione,
l'asfalto non presentava alcuna anomalia e dunque le macchie presenti erano da ascrivere proprio ai mezzi transitanti sulla strada.
In definitiva - prosegue l'appellante - i dati obiettivi acquisiti al giudizio sarebbero rappresentati dalla testimonianza di , cantoniere il quale ha riferito circostanze Testimone_5 Pt_1 fondamentali ai fini della decisione e, in particolare, che il giorno dell'incidente “pioveva” e “che il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente è in discesa (…) e vi è una curva a destra” precisando, altresì, che: “le condizioni del piano viabile erano buone ed erano segnalate: curva a destra, divieto di sorpasso e limite di velocità di 50 km/h (…) prima dell'incidente ho partecipato io stesso al giro di sorveglianza ed ho constatato che non vi erano chiazze di gasolio sul piano viabile e prima non si erano verificati altri incidenti”. La circostanza di aver riferito che in quella occasione non era stato sparso talco, di per sé non sarebbe sufficiente a sminuire il valore del dichiarato testimoniale potendo tale dimenticanza ascriversi al tempo intercorso tra il sinistro e la sua audizione;
tant'è che l'altro teste Pt_1 [...]
, ha specificato anch'egli di non ricordare se nell'occasione avessero sparso talco assorbente Tes_6
sul manto stradale.
La testimonianza resa da quest'ultimo, sarebbe genuina ed immune da censure, e confermerebbe quanto dichiarato dal teste;
egli, infatti, ha dichiarato che pioveva, sia al Tes_5 momento dell'incidente, che all'atto del suo arrivo sul luogo del sinistro e che “l'attore procedeva in discesa e sul tratto di strada ove si è verificato l'incidente vi è una curva a destra”, specificando che
“il piano viabile al momento del sinistro era in buone condizioni e vi era segnaletica verticale (curva
a dx;
divieto di sorpasso e limite di velocità di 50 km/h), nonché segnaletica verticale integrativa ai margini della carreggiata”.
Orbene, inspiegabilmente, il giudice di prime cure ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei suddetti testi in quanto in contraddizione con quanto riferito da e , oltre che dai Tes_4 Tes_2
Carabinieri di Paola, relativamente al verificarsi di altri sinistri il giorno dell'incidente subito dal
. CP_1
Invero, nel rapporto dei CC non si leggerebbe affatto che il giorno dell'occorso vi sarebbero stati altri incidenti, oltre quello concomitante del e del;
inoltre, il non ha Tes_2 CP_1 Tes_2
riferito di altri incidenti, oltre quello concomitante accaduto a lui e al . CP_1
L'incidente, peraltro, è avvenuto in un tratto di strada in forte discesa con segnaletica di limite di velocità di 50 km/h, in condizioni meteorologiche ottimali e in ore diurne.
Inoltre, poco prima dell'occorso, la squadra di sorveglianza dell' era passata per il Pt_1
quotidiano giro di sorveglianza, non rinvenendo alcun tipo di macchia e/o insidia (cfr. dep. ). Tes_5
Altrettanto erronea sarebbe la pronuncia impugnata, laddove il Tribunale ritiene sussistente, in subordine, anche una responsabilità, ex art. 2043 c.c. affermando: “…ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche laddove si ritenesse applicabile l'art. 2043 c.c., in luogo dell'art. 2051 c.c. Non potrebbe, infatti, che ritenersi ugualmente sussistente la responsabilità dell' stante la Parte_1 prova fornita dall'attore, sia dell'esistenza dell'insidia stradale, sia della colpa della società convenuta, anche in ragione dell'inutile trascorrere tra l'insorgere della situazione di pericolo ed il verificarsi dell'incidente di un lasso di tempo ragionevolmente opportuno per rimuovere o, quantomeno, segnalare lo stesso pericolo”.
Invero, la presunta “insidia” non sarebbe stata provata dal danneggiato, in alcun modo;
inoltre, ancorché, per assurdo, provata, di per sé sola non sarebbe stata sufficiente a determinare un giudizio di responsabilità, in quanto, sarebbe stato indispensabile fornire la prova del nesso di causalità, affinché la situazione di pericolo non fosse una mera “occasio iuris”.
Infine, la sentenza in questione sarebbe erronea anche laddove ha escluso il concorso colposo del Caputo: “né, a dispetto di quanto asserito (e non provato) dalla società convenuta, risulta dal compendio istruttorio in atti che l'attore abbia in qualche modo contribuito al verificarsi dell'incidente stradale, tenendo una condotta di guida imprudente ed imperita, anche viaggiando ad una velocità sostenuta. Invero, alcunché si evince in tal senso dagli atti di causa (anche considerato il verificarsi di plurimi sinistri nello stesso posto, sicché presumibilmente tutti i conducenti delle auto in essi coinvolte avrebbero dovuto tenere una condotta di guida negligente e disattenta) e, comunque, occorre evidenziare la peculiare conformazione del tratto stradale in questione (in curva ed in discesa) e l'assenza di segnali attestati la presenza di una situazione di pericolo”.
Orbene, il limite di velocità nel tratto di strada in questione era di 50 km/h, ma detto limite vigerebbe in presenza di condizioni meteo ottimali (di giorno e in assenza di pioggia, con traffico veicolare normale); mentre, nelle condizioni esistenti al momento dell'occorso (pioggia in atto), quel limite “standard” si abbasserebbe, quantomeno, a 40 km/h; a tal riguardo, l'art. 141 C.d.S. comma 3, elenca una serie di situazioni in cui la velocità deve essere particolarmente adeguata allo stato dei luoghi, indipendentemente dal limite di velocità imposto e dall'intensità del traffico veicolare.
2.- Con un secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovo della c.t.u.; nonché, sulle relative contestazioni.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il consulente non avrebbe risposto alle puntuali osservazioni alla bozza, limitandosi a poche righe ove ha ribadito le proprie conclusioni.
In particolare, la valutazione del danno biologico, nella misura del 5% di I.P., sarebbe eccessiva, in rapporto all'obiettività descritta dallo stesso ctu che, viceversa, avrebbe dovuto condurre a ben diverse conclusioni.
Ed invero, la valutazione delle patologie residuate in capo all'odierno appellato “politrauma contusivo, trauma discorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo al ginocchio sinistro e destro, trauma discorsivo caviglia dx” non sarebbero supportate da documentazione sanitaria.
In particolare, un trauma contusivo, in assenza di alterazioni articolari - che nella fattispecie non risultano documentate - guarirebbe senza lasciare alcun postumo invalidante.
Ed ancora, il trauma discorsivo alla caviglia destra, sulla base di quanto riferito dallo stesso consulente d'ufficio non sarebbe stato minimamente preso in considerazione, ai fini della valutazione del 5% di IP;
si legge, infatti, a pagina 5, della relazione peritale che “è presente a livello dell'articolazione della caviglia dx una leggera tumefazione che non è stata pesa in considerazione nella valutazione del danno stesso, in quanto attualmente asintomatica” e ciò renderebbe ancor più incomprensibile la percentuale di invalidità permanente riconosciuta.
L'ausiliare, dunque, avrebbe stimato una semplice cervicalgia post traumatica nella misura del 5% di IP, richiamando, a supporto di tale valutazione i baremés medico legali in cui detta patologia viene stimata al massimo nella misura del 2% di IP.
Di fatto, con la riforma del 2012, ogni menomazione con sintomatologia dolorosa o algico- disfunzionale, quindi, riferite dal periziato, non possono più essere valutate per la quantificazione del danno e ciò vale, in particolare, per gli “esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo”, dove la “persistente rachialgia ” e la “limitazione antalgica” sono ovviamente una componente della menomazione che viene riferita dal leso che non può essere obiettivata dal medico-legale.
Parimenti, per “i postumi soggettivi del trauma cranico”, tabellati dal 2% al 4%, e per gli “esiti dolorosi di lesioni” di ginocchio e caviglia, tabellati sino al 3%.
L'appellante chiede, pertanto, il rinnovo della c.t.u.
1.-1 La prima doglianza non ha pregio.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia e di riparto dell'onere probatorio.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis,
Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo, inoltre, all'eventuale incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n. 26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà dunque comunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Pertanto, è alla luce di detti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
La dinamica del sinistro, per come esposta nell'atto introduttivo del giudizio, è stata confermata dalla prova orale;
in particolare il teste - come correttamente rilevato Testimone_3
dal Tribunale di Paola - ha precisato “di avere avuto contezza diretta del medesimo incidente in quanto viaggiava con la sua auto (anch'essa sbandata) a poca distanza rispetto a quella condotta dall'attore. In particolare, ha riferito che l'autovettura con alla guida è sbandata, CP_1
schiantandosi prima contro il muro e poi sul guardrail, affermando, altresì, che suoi luoghi di causa non vi era alcun segnale indicante l'esistenza di un pericolo sulla strada, essendo comparsa tale segnaletica solo dopo 6/7 giorni dal verificarsi del sinistro”.
Si legge, infatti, nella sua deposizione: “anche io sono sbandato con la macchina;
confermo che il manto stradale si presentava viscido e con la presenza di pietrisco. Sui luoghi di causa non vi era alcuna segnaletica indicante l'esistenza di un pericolo sulla strada”.
Relativamente a detta testimonianza, l'appellante ne rileva l'inammissibilità ex art. 246 c.p.c.; tuttavia, detta eccezione è tardiva in quanto non sollevata, ritualmente, nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. all'esito dell'escussione dei testi, sicché deve intendersi sanata.
La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che la nullità della testimonianza, resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr.
Cass. S.U. n. 9456/23; Cass. n. 26044/23).
L'altro teste, , ha dichiarato: “posso riferire che in data 01 gennaio 2010, Testimone_7
sul tratto di strada oggetto di causa, si è verificato un incidente in cui è rimasta coinvolta l'auto di un mio conoscente e tanto posso riferire in quanto nella suddetta data, nel primo pomeriggio, mi trovavo sui medesimi luoghi. Ritengo che tale incidente si sia verificato a causa del manto stradale che si presentava viscido, stante la presenza di chiazze di olio tipo bolle. Preciso che quel giorno pioveva.
Ebbene, tale precisazione non può essere ritenuta espressione di un giudizio o di una valutazione, essendo evidente che il teste ne ha avuto contezza, personalmente, ed abbia ritenuto che l'incidente si sia verificato a causa di chiazze d'olio sul manto stradale, comunque, presenti il giorno antecedente il sinistro per cui è causa.
Priva di pregio si appalesa, inoltre, la censura di inattendibilità dei suddetti testi per avere, il primo, riferito che “il manto stradale si presentava viscido e con la presenza di pietrisco”; mentre, il secondo, che vi erano “chiazze di olio tipo bolle”, atteso che si tratta di differenze poco significative e che, comunque, il giorno del sinistro pioveva - per come emerso pacificamente - e dunque è verosimile che ci fosse anche presenza di pietrisco.
Parimenti, ininfluente ai fini di causa è il rilievo che il teste sarebbe sopraggiunto Tes_2 pochi minuti dopo l'incidente. Invero, quest'ultimo ha dichiarato quanto segue: “viaggiavo a poca distanza rispetto all'auto di parte attrice e comunque tengo a precisare di aver visto l'auto di parte attrice sul lato sinistro della carreggiata incastrata nel guard rail…dai segni constatati sui luoghi di causa, posso affermare che parte attrice si è dapprima schiantata sul muro e poi sul guard rail”.
Ciò che rileva maggiormente, peraltro, è il fatto che il testimone abbia confermato che il manto stradale si presentava viscido, tanto che anche la sua autovettura aveva subito uno sbandamento (cfr. la deposizione sopra riportata).
Il che rende poco rilevante, anche, stabilire se il sopraggiungesse rispetto al Caputo Tes_2
- come sembra evincersi dalla testimonianza - o viceversa, se la prima autovettura a sbandare fosse stata quella del suddetto teste, come riportato nella relazione dei Carabinieri, dalla quale, peraltro, si trae riscontro del fatto che questi fosse transitato con la sua autovettura sul luogo dell'incidente e fosse sbandato, similmente a quanto accaduto all'appellato.
Anche le censure relative al richiamo da parte del Tribunale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cetraro, nonché alle deposizioni rese in quel giudizio, sono prive di pregio atteso che il giudicante ha, giustamente, precisato che trattasi di prove atipiche che ben possono essere valutate, unitamente alle altre risultanze istruttorie, ai fini del proprio convincimento.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha statuito che: “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (ex multis, Cass. n. 2947/23; n.9507/23).
Pertanto, correttamente il Tribunale - esaminati i verbali delle prove testimoniali assunte innanzi al GdP di Cetraro - ha rilevato che il teste , oltre a confermare le circostanze Testimone_3
oggetto di prova del presente giudizio, ha riferito di “ricordare che in seguito al sinistro subito da
si erano fermate diverse persone dicendo che nei giorni precedenti vi erano verificati CP_1
altri incidenti stradali per la stessa causa (ovvero per la presenza sul manto stradale di una sostanza viscida)”.
Tale circostanza risulta confermata dai testi dell' e Pt_1 Testimone_8 Testimone_4
i quali hanno riferito che in seguito al sinistro era stato sparso del talco sul manto stradale per assorbire il gasolio presente, riversato presuntivamente da veicoli pesanti in transito. Ed è proprio dal raffronto tra dette deposizioni e quanto dichiarato, nel presente giudizio, da dai testi e - dipendenti intervenuti sui luoghi di causa - che Testimone_5 Testimone_9 Pt_1
il Tribunale ha giustamente ritenuto inattendibili le loro deposizioni.
Si legge al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata: “questi ultimi, infatti, precisando che il tratto stradale ove si è verificato l'incidente, nel senso di marcia percorso dall'attore, è in discesa e vi è una curva a destra, hanno affermato di ricordare che in occasione del loro intervento non è stato sparso talco assorbente (così riferendo circostanze diverse rispetto a quelle dichiarate da - anch'egli intervenuto sui luoghi di causa - nel corso del Testimone_4
giudizio celebrato presso il GdP di Cetraro) ed, altresì, che il giorno in cui è avvenuto il sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore non si erano verificati altri incidenti (così contravvenendo non solo
a quanto riferito dal teste , ma anche a quanto indicato nella relazione di servizio Testimone_3
redatta dai Carabinieri di Paola); nonché hanno riferito di un asserito giro di sorveglianza fatto prima dell'incidente nel corso del quale non sarebbe stata riscontrata alcuna macchia di gasolio sul manto stradale (di cui, comunque, non vi è alcun riscontro documentale)”.
Infondata si appalesa, altresì, la censura secondo cui il giudice di prime cure avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistente anche una responsabilità, ex art. 2043 c.c. in capo all' invero, Pt_1
dalle risultanze istruttorie - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - è emersa pacificamente la prova “sia dell'esistenza dell'insidia stradale, sia della colpa della società convenuta, anche in ragione dell'inutile trascorrere tra l'insorgere della situazione di pericolo ed il verificarsi dell'incidente di un lasso di tempo ragionevolmente opportuno per rimuovere o, quantomeno, segnalare lo stesso pericolo”.
Infine, quanto alla mancata valutazione di un eventuale concorso colposo del , nella CP_1 causazione dell'occorso, la Corte condivide in toto la motivazione, resa sul punto, laddove si legge:
“né, a dispetto di quanto asserito (e non provato) dalla società convenuta, risulta dal compendio istruttorio in atti che l'attore abbia in qualche modo contribuito al verificarsi dell'incidente stradale, tenendo una condotta di guida imprudente ed imperita, anche viaggiando ad una velocità sostenuta.
Invero, alcunché si evince in tal senso dagli atti di causa (anche considerato il verificarsi di plurimi sinistri nello stesso posto, sicché presumibilmente tutti i conducenti delle auto in essi coinvolte avrebbero dovuto tenere una condotta di guida negligente e disattenta) e, comunque, occorre evidenziare la peculiare conformazione del tratto stradale in questione (in curva ed in discesa) e
l'assenza di segnali attestati la presenza di una situazione di pericolo”.
Dunque, correttamente, il primo giudice ha affermato la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'appellante, non avendo dato prova del fatto che il sinistro si è verificato per “caso fortuito, del tutto eccezionale, non prevedibile e non evitabile, anche ponendo in essere la più diligente e tempestiva attività di vigilanza e manutenzione”.
2.-1 Parimenti infondata è la seconda doglianza.
La Corte condivide gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto congruamente motivata e fondata su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, anche alla luce della risposta alle osservazioni del consulente di parte dell' Parte_1
Orbene, il c.t.u. ha accertato che, in conseguenza dei fatti di causa, il ha riportato le CP_1
seguenti lesioni: “esiti di distorsione al rachide cervicale, esiti di trauma contusivo alle ginocchia trauma distorsivo caviglia destra”, lesioni, che hanno comportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, nella misura del 5%, nonché 18 gg. di ITT e 30 gg. di ITP, nella misura del
50%.
La valutazione del danno nella misura del 5% , appare corretta alla luce di quanto precisato dal c.t.u. ossia che: “i postumi di carattere permanente consistono nel persistere della sintomatologia vertiginosa e cefalalgica, dovuta agli esiti del trauma cervicale, e nel persistere della sintomatologia algica a livello del ginocchio destro e del malleolo tibiale destro, con lieve limitazione dei movimenti di flesso-estensione; persiste inoltre una lieve riduzione dei movimenti di flessione del ginocchio destro” e che “tutte le lesioni determinanti il danno biologico sono state accertate con esami radiografici e RMN”.
Infine, in risposta alle osservazioni del ctp dell' ha chiarito che la valutazione del danno Pt_1
è stata effettuata non sulla base di quanto riferito dal periziando, ma in base a dati oggettivi, quale la limitazione dei movimenti del capo e l'evidente positività del segno di Mc. per quanto Pt_3
riguarda il ginocchio destro, con limitazione alla massima flessione (v. pag.5 ctu).
Ha, poi, precisato che è presente a livello dell'articolazione della caviglia dx una leggera tumefazione che - correttamente - non ha preso in considerazione nella valutazione del danno in quanto attualmente asintomatica ed ha concluso che “la valutazione del 5 % rientra nell'ambito delle microlesioni ed è stata valutata tenendo conto dei parametri rilevati seguendo le indicazioni della
“guida orientativa per la valutazione del danno biologico “ di Persona_1 CP_2
”.
[...] Controparte_3
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la richiesta di rinnovo della c.t.u. deve essere rigettata.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €.
26.000) in favore di . CP_1 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 569/21, Parte_1 CP_1
pubblicata il 03,.08.21, emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellato che liquida in Parte_1 complessivi €.
2.906 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa,
c. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'12.02.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)