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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1256/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per interdizione instaurato da
PUBBLICO SEDE Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
DEPEDER GIANFRANCO
INTERDICENDA
CONCLUSIONI
Per il P.M. ricorrente: accoglimento del ricorso.
Per la interdicenda: rigetto della domanda di sua interdizione e revoca della figura dell'Amministratore di Sostegno con conseguente eventuale mantenimento della attuale figura di ADS.
Chiede venga disposta l'audizione delle seguenti persone, informate sul suo stato psico – fisico e che si ritiene possano portare elementi utili ad un efficace inquadramento della questione: -Luogotenente Carichi Speciali CP_2
dei NAS di Trento;
, dei NAS di Trento;
amica da Persona_1 Testimone_1
una vita della sig.ra residente a [...] – tel. 348 4762629; CP_1
Chiede infine l'acquisizione dei fascicoli penali del 2018 e del 2023, dei quali non si dispone di numero di R.G.N.R., dai quali si potrà ricavare la vera personalità e capacità della sig.ra . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, il Pubblico Ministero chiedeva fosse dichiarata l'interdizione della sig.ra nata a [...] il Controparte_1
01.04.1963, con amministrazione di sostegno il dott. rilevando Persona_2 che la predetta “risulta in una situazione di infermità mentale tale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi e quindi nelle condizioni previste dall'art. 414 c.c. per la nomina di un tutore che possa assisterla nella tutela dei propri interessi”, con conseguente sostituzione dell'amministrazione di sostegno, di cui all'esito positivo della procedura, ha chiesto la revoca.
Si costituiva in giudizio la interdicenda a mezzo difensore, concludendo per il rigetto della domanda di interdizione e revoca della figura dell'Amministratore di
Sostegno, con conseguente eventuale mantenimento della attuale figura di ADS.
All'udienza del 18.7.2024 si procedeva all'audizione dell'interdicenda, Contr dell' dott. e dello psichiatra curante, dott. e all'esito Per_2 Per_3
veniva disposta CTU per valutare le condizioni di salute della sig.ra e CP_1
fornire ogni elemento di valutazione sulla necessità di sostegno nella gestione della sua attività patrimoniale e personale.
In data 24.10.2024veniva depositata relazione peritale e all'udienza del
12.2.2025, sulle conclusioni rassegante dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 Non ritiene il Tribunale che possa essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero alla luce delle conclusioni inequivoche, e non contestate dalle parti, del nominato
CTU, il quale ha espressamente dichiarato che “la signora CP_1
presenta un disturbo bipolare di tipo due ben compensato e ben
[...]
curato, ha manifestato ottime competenze personali sia per quanto riguarda la cura della persona che del suo patrimonio. Non necessita di alcun sostegno né di inserimento in qualsivoglia struttura psichiatrica. Gli aspetti caratteriali che sono alla base delle sue condotte inadeguate possono trovare giovamento unicamente da un trattamento psicoterapeutico di supporto mentre eventuali provvedimenti medico-legali, quali la nomina di ADS, di un curatore o di un tutore, possono solo esacerbare la sua reattività senza darle alcun reale beneficio. La perizianda è stata resa edotta della piena imputabilità rispetto a suoi comportamenti configurabili come reato.”.
Del resto, negli stessi termini si erano espressi nel corso dell'udienza del 18 Contr luglio 2024 e nel corso dei lavori peritali, sia l' dott. sia il medico Per_2
curante della sig.ra dott. entrambi evidenziando che le CP_1 Per_3
richieste inappropriate della signora dal punto di vista della forma traggono origine dal suo “temperamento impulsivo ed impetuoso”, ma che in ogni caso la donna è in grado di gestire in autonomia la sua vita quotidiana.
Per le ragioni sopra esposte, l'istanza di interdizione deve essere rigettata, con la precisazione, come già fatto dal CTU nel corso dei lavori peritali, che essendo stata riconosciuta la piena imputabilità della sig.ra la stessa per il futuro CP_1
non andrà esente da responsabilità penale per le eventuali condotte illecite che porrà in essere e che sono state segnalate anche nel corso del presente procedimento.
Va inoltre disposto che la presente decisione e la relazione del CTU dott. siano comunicate a cura della Cancelleria al Giudice tutelare che Per_4 segue l'ADS della sig.ra per quanto previsto dall'art. 413 c.c. CP_1
Pag. 3 di 4 Attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis.52 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e istanza:
1) rigetta l'istanza di interdizione avanzata dalla Procura della Repubblica di
Trento con ricorso in data 22 maggio 2024;
2) dispone la comunicazione della presente decisione, oltre che la relazione del
CTU dott. al Giudice tutelare che segue l'ADS della sig.ra Per_4 CP_1
per quanto previsto dall'art. 413 c.c.;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1256/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per interdizione instaurato da
PUBBLICO SEDE Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
DEPEDER GIANFRANCO
INTERDICENDA
CONCLUSIONI
Per il P.M. ricorrente: accoglimento del ricorso.
Per la interdicenda: rigetto della domanda di sua interdizione e revoca della figura dell'Amministratore di Sostegno con conseguente eventuale mantenimento della attuale figura di ADS.
Chiede venga disposta l'audizione delle seguenti persone, informate sul suo stato psico – fisico e che si ritiene possano portare elementi utili ad un efficace inquadramento della questione: -Luogotenente Carichi Speciali CP_2
dei NAS di Trento;
, dei NAS di Trento;
amica da Persona_1 Testimone_1
una vita della sig.ra residente a [...] – tel. 348 4762629; CP_1
Chiede infine l'acquisizione dei fascicoli penali del 2018 e del 2023, dei quali non si dispone di numero di R.G.N.R., dai quali si potrà ricavare la vera personalità e capacità della sig.ra . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, il Pubblico Ministero chiedeva fosse dichiarata l'interdizione della sig.ra nata a [...] il Controparte_1
01.04.1963, con amministrazione di sostegno il dott. rilevando Persona_2 che la predetta “risulta in una situazione di infermità mentale tale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi e quindi nelle condizioni previste dall'art. 414 c.c. per la nomina di un tutore che possa assisterla nella tutela dei propri interessi”, con conseguente sostituzione dell'amministrazione di sostegno, di cui all'esito positivo della procedura, ha chiesto la revoca.
Si costituiva in giudizio la interdicenda a mezzo difensore, concludendo per il rigetto della domanda di interdizione e revoca della figura dell'Amministratore di
Sostegno, con conseguente eventuale mantenimento della attuale figura di ADS.
All'udienza del 18.7.2024 si procedeva all'audizione dell'interdicenda, Contr dell' dott. e dello psichiatra curante, dott. e all'esito Per_2 Per_3
veniva disposta CTU per valutare le condizioni di salute della sig.ra e CP_1
fornire ogni elemento di valutazione sulla necessità di sostegno nella gestione della sua attività patrimoniale e personale.
In data 24.10.2024veniva depositata relazione peritale e all'udienza del
12.2.2025, sulle conclusioni rassegante dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 Non ritiene il Tribunale che possa essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero alla luce delle conclusioni inequivoche, e non contestate dalle parti, del nominato
CTU, il quale ha espressamente dichiarato che “la signora CP_1
presenta un disturbo bipolare di tipo due ben compensato e ben
[...]
curato, ha manifestato ottime competenze personali sia per quanto riguarda la cura della persona che del suo patrimonio. Non necessita di alcun sostegno né di inserimento in qualsivoglia struttura psichiatrica. Gli aspetti caratteriali che sono alla base delle sue condotte inadeguate possono trovare giovamento unicamente da un trattamento psicoterapeutico di supporto mentre eventuali provvedimenti medico-legali, quali la nomina di ADS, di un curatore o di un tutore, possono solo esacerbare la sua reattività senza darle alcun reale beneficio. La perizianda è stata resa edotta della piena imputabilità rispetto a suoi comportamenti configurabili come reato.”.
Del resto, negli stessi termini si erano espressi nel corso dell'udienza del 18 Contr luglio 2024 e nel corso dei lavori peritali, sia l' dott. sia il medico Per_2
curante della sig.ra dott. entrambi evidenziando che le CP_1 Per_3
richieste inappropriate della signora dal punto di vista della forma traggono origine dal suo “temperamento impulsivo ed impetuoso”, ma che in ogni caso la donna è in grado di gestire in autonomia la sua vita quotidiana.
Per le ragioni sopra esposte, l'istanza di interdizione deve essere rigettata, con la precisazione, come già fatto dal CTU nel corso dei lavori peritali, che essendo stata riconosciuta la piena imputabilità della sig.ra la stessa per il futuro CP_1
non andrà esente da responsabilità penale per le eventuali condotte illecite che porrà in essere e che sono state segnalate anche nel corso del presente procedimento.
Va inoltre disposto che la presente decisione e la relazione del CTU dott. siano comunicate a cura della Cancelleria al Giudice tutelare che Per_4 segue l'ADS della sig.ra per quanto previsto dall'art. 413 c.c. CP_1
Pag. 3 di 4 Attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis.52 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e istanza:
1) rigetta l'istanza di interdizione avanzata dalla Procura della Repubblica di
Trento con ricorso in data 22 maggio 2024;
2) dispone la comunicazione della presente decisione, oltre che la relazione del
CTU dott. al Giudice tutelare che segue l'ADS della sig.ra Per_4 CP_1
per quanto previsto dall'art. 413 c.c.;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4