Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 22/2025 P.U.
PROMOSSO DA
IZ S.p.A., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Andrea Davide Arnaldi, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
SIVA S.R.L., [02183150024], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Milano e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Fabio Cesare che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di SIVA S.R.L..
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 5.2.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SIVA S.R.L.;
• fissata udienza di comparizione al 26.3.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione,
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
notifica avvenuta in data 17.2.2025, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
• la parte resistente si è costituita, chiedendo in via preliminare un differimento dell'udienza al fine di consentire la pubblicazione sul Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive formulata dalla società convenuta nell'ambito della composizione negoziata avviata il 24.3.25. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale era situata in Mornago sino al 6.3.2025. Il trasferimento della sede legale da Mornago a Milano, posto in essere in data 6.3.2025, è irrilevante ai fini della competenza essendo intervenuto successivamente al deposito del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e segnatamente l'attività di produzione e commercio di tessili, filati e affini, in particolare pizzi, nonché confezioni di manufatti tessili, sia in proprio che per conto terzi.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto creditore ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i. Al riguardo si osserva che non è necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che il creditore che chiede l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale sia munito di titolo esecutivo, essendo sufficiente che risulti titolare di un diritto di credito, da accertarsi incidentalmente1. Al riguardo si osserva che la documentazione prodotta in giudizio dalla società IZ PA è idonea a comprovare le ragioni di credito dell'istante per il complessivo importo di euro 85.728,50. ZV ha, infatti, depositato le fatture telematiche, gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto che comprovano il sorgere del rapporto contrattuale con Siva, avente ad oggetto la fornitura dei prodotti indicati negli ordini di acquisto, e la sua effettiva esecuzione (cfr. documenti di trasporto). Le contestazioni sollevate dalla convenuta sull'inidoneità di tale documentazione sono generiche, così come del tutto generico è il disconoscimento effettuato dalla convenuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non avendo la convenuta spiegato perché le copie prodotte in giudizio non sarebbero conformi all'originale.
• Infondata risulta, inoltre, l'eccezione sollevata dalla convenuta in punto mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte del legale rappresentante della ZV come richiesto dall'art. 40, secondo comma, CCII. La norma invocata, infatti, è relativa unicamente alla
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diversa fattispecie in cui sia la stessa società a chiedere l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti.
• Infondata risulta inoltre l'eccezione sollevata dalla convenuta per cui non vi sarebbe certezza in ordine al soggetto legittimato a ricevere il pagamento, avendo la convenuta ricevuto, per le ragioni di credito vantate dalla ricorrente, richieste di pagamento da parte di Allianz PA. Al riguardo si osserva che dalla documentazione prodotta emerge chiaramente come il soggetto titolare delle ragioni di credito sia l'attuale ricorrente Pzival, che ha conferito mandato ad Allianz Spa unicamente per il recupero del credito vantato.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 85728,50, e risultano affidati al Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per € 205.492,18.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da SIVA S.R.L., mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai Bilanci acquisiti:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 10.359,042 già nel solo anno 2022;
2) emergono ricavi lordi di € 8.465.328 già nel solo anno 2022;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 8.218.886,00.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dalle stesse dichiarazioni della convenuta che non ha contestato, nel merito, il proprio stato di insolvenza, ma ha chiesto, unicamente, la concessione di un rinvio avendo la stessa depositato in data 24.3.2025 l'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi con richiesta di applicazione di misure protettive. Tale rinvio non può essere concesso poiché, secondo quanto previsto dall'art. 18 CCII, il divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale scatta
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unicamente con la pubblicazione dell'istanza medesima nel Registro Imprese, pubblicazione, ad oggi, pacificamente non effettuata. È evidente che non può essere concesso un rinvio a favore della convenuta al fine di consentirle di beneficiare di un divieto poiché lo stesso non risulta ancora effettivo;
2) dallo stato di inattività della società, la quale risulta aver ceduto interamente la propria azienda con atto sottoscritto in data 31.12.2024 ad un canone mensile di euro 12.500,00. Tale importo risulta inidoneo a far fronte, nell'immediato, al pagamento dei debiti indicati a bilancio come esigibili a breve (i soli debiti indicati verso le banche ammontano ad euro 2.497.129);
3) dai dati di bilancio (anno 2023) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare una perdita di esercizio di euro 3.445.975,00 e un patrimonio netto negativo per euro 1.276.476,00.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SIVA S.R.L.,
[02183150024] NOMINA Giudice Delegato il Dott. Lualdi Marco.
NOMINA Curatore il Dott. PAOLA MARTORANA, [[...]], con studio in
Milano, via C. Freguglia n. 2.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 08/07/2025 alle ore
10:30, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla legittimazione del creditore ad avanzare domanda di fallimento ex art. 6 L.F. - richiamabile per evidente sovrapponibilità dei concetti anche nell'ambito delle procedure rientranti nella disciplina del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza - la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521, nonché Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827 e Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n.
23494). La Cassazione ha precisato che con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore intende indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva.