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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
Dottor Corrado Croci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1353/2023 e promosso da:
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti A. Domenicali e P. Faretra;
[...]
- parte appellante -
Contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_2 CP_3
Avv.ti L. Rovetta e G. Perone;
- parte appellata–
-
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di Novara n. 632/2023.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in accoglimento del proposto ricorso in appello
(omissis) annullare e/o riformare la sentenza n. 632/2023 emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di
Novara e contestualmente pubblicata, all'esito del procedimento giurisdizionale n. 2214/2021
pagina 1 di 10 R.G. e, per l'effetto, annulla integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 1507 del 2 settembre 2021 del;
Controparte_2 condannare il alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del Controparte_2 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, secondo i vigenti parametri di cui al DM 44/2014, nonché del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello qui adita voglia accogliere le seguenti conclusioni
In via cautelare (omissis) nel merito rigettare l'appello perché palesemente infondato alla stregua di quanto sopra evidenziato.
Con refusione delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, rimborso del contributo unificato ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Novara.
Materia del contendere e motivi della decisione
1.Con ordinanza n. 1507/2021 del 2.9.21, il ingiungeva a e Controparte_2 Parte_2 [...]
nelle rispettive qualità, il pagamento della somma di euro 78.018,50 (oltre Parte_1 spese procedurali) a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 5 della l. Regionale n. 9/2016 e cioè per avere il trasgressore utilizzato apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 rd
1931/773 in un locale ubicato ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale.
Il provvedimento amministrativo era conseguente all'accertamento effettuato in data 5.7.21 dagli
Agenti del Comando di Polizia che, recatisi presso la Sala Bingo di cui è titolare la società CP_4
[...
avevano accertato che all'interno dei locali erano funzionanti n. 39 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. a) e b) del r.d. 1931 n. 733 e che 9 clienti erano intenti a giocare.
Poiché la predetta sala si trovava a meno di 500 metri da luoghi sensibili (Compro Oro, Chiesa,
Scuola dell'Infanzia, filiale della Banca Intesa Sanpaolo), era integrata la violazione di cui ll'art. 5 della l. Regione Piemonte 2016 n. 9 e con la predetta ordinanza n. 1507/2021 veniva irrogata la sanzione di cui all'art. 11 della stessa legge (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 6 mila per ogni apparecchio per il gioco e la chiusura del medesimo mediante sigillo).
1.1. Avverso detta ordinanza proponeva opposizione ex artt. 22 della l. 1981 n. 689 e 6 del d. lgs.
2011 n. 150 in proprio e quale l.r. di chiedendone Parte_1 CP_1
l'annullamento. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Con la sentenza n. 632/2023 qui impugnata il Tribunale di Novara rigettava l'opposizione, condannando parte ricorrente a rimborsare al le spese di lite (euro 6.307,00, Controparte_2 oltre accessori). pagina 2 di 10 Il Tribunale rigettava le difese di parte ricorrente afferenti (i) la violazione dell'art. 1, comma 2 della l. 1981 n. 689 (principio del tempus regit actum), atteso che la legge regionale 2016 n. 6, in vigore al momento del fatto era stata abrogata e sostituita dalla l. regionale n. 19/21, in vigore al momento di emissione della sanzione, (ii) la violazione dell'art. 7 CEDU, stante la piena equiparabilità tra illecito penale e illecito amministrativo e (iii) la violazione dell'art. 5 della l. 2016
n. 9 in quanto il non aveva mai provveduto ad informare che gli stessi si Controparte_2 trovavano troppo vicini a chi gestiva sole giochi e, richiamata la giurisprudenza di questa Corte di
Appello, rilevava:
-che la LR 2021 n. 19 non aveva reso lecita la condotta per cui era causa ma, al contrario, si poneva in continuità con la precedente normativa, continuando a prevedere divieti di installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del rd 1931 n. 773 e di esercizio della relativa attività in prossimità di luoghi specificamente indicati qualificati come sensibili;
-che l'art. 26 della L.R. 2021 n. 19 non aveva inteso introdurre una sanatoria né un trattamento privilegiato per i titolari delle case da gioco esonerandoli dal rispetto delle distanze stabilite dalla nuova sola normativa, avendo solo inteso “consentire a coloro che al momento dell'entrata in vigore della l. 2016 n. 9 avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa”;
-che in ogni caso, anche a ritenere il nuovo regime normativo più favorevole, non poteva trovare applicazione il principio di prospettato da parte ricorrente atteso che in materia di sanzioni amministrative l'art. 1 della legge 1981 n. 689 era in equivoco nell'affermare che in tema di sanzioni amministrative non trovava applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole;
-che la sanzione oggetto del giudizio non aveva natura punitiva: “la sua qualificazione giuridica è di illecito amministrativo, la sua funzione è di mera prevenzione della diffusione del gioco
d'azzardo; il massimo della sanzione pecuniaria è pari a euro 6.000,00, importo di modesta entità, la cui efficacia afflittiva è ben lontana rispetto a quella degli importi sopra richiamati”;
-che rimaneva irrilevante la circostanza che nel caso di specie la sanzione complessiva ammontasse ad euro 78 mila, posto che tale somma era ottenuta moltiplicando la sanzione di euro 2 mila (minimo edittale) per ciascuno dei 39 apparecchi da gioco rinvenuti presso l'attività del ricorrente;
-che la normativa violata espressamente individuava i luoghi ritenuti sensibili e non poneva in capo al alcun obbligo di ricognizione;
nel caso di specie, peraltro, i punti sensibili posti a CP_2 ridosso della sala giochi erano plurimi e ben riconoscibili e non era stata nemmeno dedotta la impossibilità di riconoscere in concreto la tipologia di attività ivi svolta.
pagina 3 di 10 2. Con tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della decisione Parte_1 del primo giudice come riportato in epigrafe.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e richiamando la motivazione Controparte_2 del primo giudice per ciascun motivo di appello.
Con ordinanza 9.5.24 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza appellata.
3. All'udienza del giorno 4.3.25, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo deliberato in camera di consiglio.
4. I motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui afferma che “La sanzione è stata correttamente emessa in applicazione della legge vigente all'epoca in cui la condotta è stata tenuta, restando irrilevante che detta legge non fosse più in vigore al momento dell'irrogazione della sanzione”.
Ad avviso di parte appellante tale statuizione si pone in contrasto con il principio del “tempus regit actum” che informa l'art. 1, comma 2 della l. 1981 n. 689 (“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e nei tempi in esse considerati”), con la conseguenza che
– seppure l'illecito era stato posto in essere sotto il vigore della L.R 2016 n.
9 - avrebbe dovuto farsi riferimento alla LR 2021 n. 19, in vigore al momento dell'applicazione della sanzione.
Replica parte appellata rilevando che in materia di illeciti amministrativi l'adozione del principio di legalità risultante dalla l. 1981 n. 689 comporta l'assoggettamento di una azione alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole.
Sotto altro profilo, parte appellante censura la sentenza del Tribunale laddove ha affermato che
“diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la sopravvenuta Legge Regionale n.
19/2021 non ha reso lecita la condotta per cui è causa” e prospetta che il nuovo art. 16 della LR
2021 n. 19 prevede l'applicazione del cd distanziometro solo ed esclusivamente per le nuove aperture di esercizio e non per la prosecuzione dell'attività di gioco negli esercizi che, alla data del
19 maggio 2016, erano già in attività.
Replica parte appellante ricordando la giurisprudenza di questa Corte, osservando che il comma 3 dell'art. 26 rinvia all'art. 23 (che disciplina l'impianto sanzionatorio per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 2 sulle distanze – in particolare la violazione del distanziometro - è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2 mila a euro 6 mila)
e che il comma 4 dell'art. 26 “in base al quale le disposizioni di cui all'art. comma 2 (sulle distanze) non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze di cui ai commi 1
e 2 non può che significare che, al momento della presentazione delle istanze per la re installazione degli apparecchi già detenuti al 19.5.2016, l'interessato deve invece rispettare le pagina 4 di 10 distanze di cui all'art. 16 comma 2…: è evidente che la disposizione invocata da Controparte consenta ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali che, alla data del 19 maggio 2016 avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco (in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili) di chiedere di reinstallarli, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché sia rispettato l'art. 16, comma 2, disciplinante le distanze dai luoghi sensibili, quest'ultimi ridotti rispetto all'originaria previsione normativa”.
4.2.Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto la natura sostanzialmente punitiva delle sanzioni amministrative., con conseguente violazione dell'art. 7 CEDU in quanto “anche laddove si volesse ritenere che il principio del tempus regit actum consenta di applicare la normativa previgente contenuta nella LR
Piemonte n. 9/16, si deve ritenere applicabile l'art. 7 CEDU … che, secondo consolidata giurisprudenza stabilisce, con rifermento alle sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente punitiva, l'applicazione retroattiva della disciplina abrogatrice del precetto o comunque più favorevole”.
Replica parte appellata osservando che tale contestazione è del tutto irrilevante ed inammissibile non avendo la nuova legge consentito l'utilizzo libero degli apparecchi di gioco e comunque - come si evince anche dalla giurisprudenza CEDU e nazionale (costituzionale, di legittimità e di merito e amministrativa) – “nel caso di specie ove la norma prevede un importo massimo di euro 6.000,00, deve essere esclusa la natura penale della sanzione, applicata nel suo importo minimo (euro
2.000,00) per ogni apparecchio”.
4.3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha osservato come la normativa regionale espressamente individui i luoghi ritenuti sensibili e non ponga a carico del alcun onere ricognitivo CP_2
Replica parte appellata osservando che non si rinviene nel testo della normativa regionale alcuna disposizione che imponga al di effettuare una mappatura dei luoghi sensibili (già CP_2 espressamente individuata nella stessa) né che subordini l'entrata in vigore della nuova disciplina ad un simile adempimento.
Sotto altro profilo, parte appellante sostiene che, in base alla giurisprudenza amministrativa,
l'applicazione delle disciplina regionale di cui è diretta attuazione il provvedimento oggetto di causa finisce per svuotare l'esercizio della libertà di iniziativa economica di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Replica parte appellata rilevando – da un lato – che la giurisprudenza amministrativa, anche da ultimo ha affermato il contrario e si è pronunciata per la legittimità delle varie leggi regionali che prevedono la necessità del rispetto di distanze dai luoghi sensibili (da ultimo, Consiglio di Stato
14.2.24 n. 1476 e giurisprudenza amministrativa citata) e – dall'altro – che come ha osservato il primo giudice, i luoghi sensibili posti a ridosso della sala giochi erano plurimi e ben riconoscibili. pagina 5 di 10 5. Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione siano infondati e che l'appello debba essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5.1. Sul primo e secondo motivo di appello da esaminarsi congiuntamente.
Come già da tempo affermato da questa Corte di Appello (ex multis, sent. n. 81/2022) e anche recentemente ribadito, la LR Piemonte n. 19 del 2021 non ha effetto retroattivo sulle violazioni già accertate.
La LR n. 19 del 2021 si pone infatti nell'ottica di continuità rispetto alla precedente normativa perché anch'essa prevede, come quella, dei divieti di installazione di apparecchi e di esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in prossimità a luoghi qualificati come
"sensibili". Rispetto alla normativa pregressa di cui alla L.R. Piemonte n. 9 del 2016 (art. 5 -
Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) è stata ridotta la distanza minima dai luoghi sensibili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (da 500 a 400 metri) e sono stati espunti o modificati alcuni dei luoghi sensibili prima rilevanti (che nella L.R. n. 9 del 2016 comprendevano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione per giovani e adulti, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, i movicentro e le stazioni ferroviarie).
L'articolo 25 della Legge Regionale n. 19 del 2021 abroga espressamente la Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9.
L'art. 26 (Norma finale) stabilisce (per quanto qui interessa) che:
“
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla
L.R. n. 9 del 2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18.
3. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5. pagina 6 di 10
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2”. [seguono i commi
5 e 6 privi di rilievo ai fini di causa].
L'art. 26 sopra riportato non ha affatto il significato di esonerare i soggetti indicati nei commi 1 e
2 dalle disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili previste dall'art. 16 comma 2, L. n. 19 del 2021 e dall'art. 5 L. n. 9 del 2016.
È vero che i primi due commi della norma stabiliscono che la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 9 del 2016 non sia equiparata a nuova installazione e che i titolari degli esercizi pubblici e commerciali e i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano appunto procedere alla loro reinstallazione (previa, peraltro, istanza al soggetto competente da inoltrare entro il 31.12.2021)
– tuttavia - il comma 3 prevede anche che alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano non solo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 sulle limitazioni orarie, ma anche quelle di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'art. 23 comma 1 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze, appunto) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 R.D.
773/1931 nonché con la chiusura temporanea dell'esercizio da 5 a 10 giorni. Inoltre, l'art. 26 comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze) non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2 e tale statuizione non può che significare che al momento della presentazione di quelle istanze per la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al 19.05.2016 l'interessato che pure sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, deve anche essere a distanza regolamentare dai luoghi sensibili secondo le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (che per un verso ha ridotto la distanza per i comuni più grandi e per altro verso ha ridotto il numero di luoghi sensibili), perché il dovere di rispetto delle distanze (e le relative sanzioni) non si applica soltanto ove tale distanza sia venuta meno per fatti che siano intervenuti dopo la presentazione dell'istanza
(ove, per esempio, venga installata una postazione bancomat a distanza inferiore a quella di legge dopo che il soggetto interessato aveva già presentato l'istanza per la reinstallazione nel rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2).
Pertanto, la circostanza che l'art. 16 riporti nella rubrica il riferimento alle "nuove aperture di esercizi" non è decisiva per escluderne l'applicazione anche agli esercizi in essere e a quelli contemplati nell'art. 26.
Tale ultima norma ha infatti inteso consentire a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della
L. n. 9 del 2016, avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa senza che tale facoltà, peraltro soggetta non casualmente a specifica istanza, contempli una libertà di reinstallazione senza rispetto di alcuna distanza da luoghi pagina 7 di 10 sensibili, né quella di cui alla precedente legge (per il passato) né quella stabilita dalla nuova disposizione (per il futuro).
Dunque, la nuova normativa, in continuità rispetto a quella del 2016, stabilisce anch'essa limiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), nonché alla installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 in rapporto alla prossimità con luoghi sensibili specificamente elencati, e l'art. 26 non ha inteso né introdurre una "sanatoria" per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa né riservare ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 un trattamento privilegiato, esonerandoli dal rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma Così chiariti i rapporti tra le LR 2016 e 2021, deve essere aggiunto che parte appellante non ha neppure dedotto quale sarebbe il trattamento in bonam partem che avrebbe dovuto trovare applicazione in base alla nuova normativa. In proposito, va ricordato che gli apparecchi per il gioco erano collocati a distanza inferiore da quella prevista dalla
L. 2016 (anche) dalla filiale di un istituto bancario (Intesa Sanpaolo) e da un Compro Oro luoghi sensibili ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2016 e tuttora contemplati come tali dalla Legge
Regionale n. 19 del 1921. Le suddette distanze erano inferiori al limite minimo previsto dalla
Legge del 2016 (500 metri) e non vi è prova e neppure allegazione che le stesse non restino inferiori al limite minimo previsto della Legge del 2021 (400 metri). Infine, la Legge Regionale n.
19 del 2021 non ha modificato la sanzione amministrativa pecuniaria (che continua ad essere determinata in una somma da 2.000,00 a 6.000,00 euro).
Quanto alla prospettazione afferente la natura sostanzialmente penale della sanzione pecuniaria amministrativa irrogata, la Corte condivide le motivazioni del primo giudice ed osserva che secondo consolidata giurisprudenza della Corte EDU, una sanzione amministrativa prevista dalla normativa nazionale costituisce una sanzione penale solo quando persegua una finalità repressiva e presenti un elevato grado di severità.
Il che non è nel caso di specie.
Le finalità della 2016 e della 2021 (cfr. rispettivi articoli 1) non sono di Parte_3 Parte_3 natura repressiva, ma sono volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e la formazione delle nuove generazione, promuovendo interventi finalizzati a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, a diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione al contenuto dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza e a rafforzare l'uso del gioco misurato, responsabile e consapevole.
Neppure può ritenersi che la sanzione pecuniaria presenti un elevato grado di afflittività e tale da poter essere considerata sostanzialmente penale;
come già esposto, la sanzione prevista dalle due
LR è modulabile tra un minimo di euro 2000 e un massimo di euro 6000, è stata applicata nella misura minima e l'importo complessivo dipende dal numero di apparecchi reperito dai verbalizzanti. pagina 8 di 10 5.2.Quanto sopra, che comporta il rigetto dei primi due motivi di appello, comporta anche il rigetto del terzo motivo.
La n. 9/2016 (così come quella del 2021) indica chiaramente quali sono i luoghi Parte_3 rispetto ai quali gli apparecchi da gioco devono trovarsi a distanza, nonché la distanza ed il modo per determinarla (“misurata in base al percorso pedonale più breve”. A fronte di tale livello di specificità e chiarezza del precetto normativo, non si ravvisano ostacoli ad affermarne la natura
“self-executing”. Peraltro, l'applicazione di una norma chiara e specifica - di per sé, in linea di principio, conforme ai principi di legittimo affidamento, trasparenza e certezza giuridica, oltre che di innegabile assenza di qualunque “effetto sorpresa” - spiega e giustifica la mancata previsione legislativa di un obbligo dell'amministrazione di adottare una preventiva mappatura dei luoghi o un ordine preventivo di rimozione degli apparecchi da gioco, essendo invece onere dell'esercente verificare il rispetto delle distanze (e delle altre norme, come il divieto di occultamento dalla vista dall'esterno del locale da gioco di cui al comma 3 dell'art. 16 della LR 2021 n. 19).
Resta solo da aggiungere che anche il profilo afferente il contrasto della normativa in discorso con il principio di libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantito non è fondato atteso che le norme della LR Piemonte non impediscono e non svuotano di contenuto la libertà di iniziativa economica nel settore di intervento ma lo regolamentano come previsto dal comma 2 dello stesso art. 41 della Costituzione.
6. L'appello deve dunque essere respinto e le spese del grado, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (d.m. 2014 n. 155 e smi, scaglione da euro 52.000 a euro 260.000, valori medi per le prime due fasi, valori minimi per la fase decisionale) vanno poste a carico di8
in proprio e nella qualità. Oltre alle spese, deve essere corrisposto a Parte_1 Parte_1 parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art.
2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali (cd. propine), sia da ritenersi al lordo, pagina 9 di 10 ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che
l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1353/2023 R.G., proposta da in proprio e nella qualità nei confronti del Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 632/2023 emessa in data 3.10.23 dal Tribunale di Novara, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide;
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante , in proprio e nella qualità, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del grado, in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro
7440, 00 oltre spese generali;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile della Corte d'Appello in data
4.3.25
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
Dottor Corrado Croci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1353/2023 e promosso da:
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti A. Domenicali e P. Faretra;
[...]
- parte appellante -
Contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_2 CP_3
Avv.ti L. Rovetta e G. Perone;
- parte appellata–
-
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di Novara n. 632/2023.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in accoglimento del proposto ricorso in appello
(omissis) annullare e/o riformare la sentenza n. 632/2023 emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di
Novara e contestualmente pubblicata, all'esito del procedimento giurisdizionale n. 2214/2021
pagina 1 di 10 R.G. e, per l'effetto, annulla integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 1507 del 2 settembre 2021 del;
Controparte_2 condannare il alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del Controparte_2 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, secondo i vigenti parametri di cui al DM 44/2014, nonché del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello qui adita voglia accogliere le seguenti conclusioni
In via cautelare (omissis) nel merito rigettare l'appello perché palesemente infondato alla stregua di quanto sopra evidenziato.
Con refusione delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, rimborso del contributo unificato ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Novara.
Materia del contendere e motivi della decisione
1.Con ordinanza n. 1507/2021 del 2.9.21, il ingiungeva a e Controparte_2 Parte_2 [...]
nelle rispettive qualità, il pagamento della somma di euro 78.018,50 (oltre Parte_1 spese procedurali) a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 5 della l. Regionale n. 9/2016 e cioè per avere il trasgressore utilizzato apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 rd
1931/773 in un locale ubicato ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale.
Il provvedimento amministrativo era conseguente all'accertamento effettuato in data 5.7.21 dagli
Agenti del Comando di Polizia che, recatisi presso la Sala Bingo di cui è titolare la società CP_4
[...
avevano accertato che all'interno dei locali erano funzionanti n. 39 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. a) e b) del r.d. 1931 n. 733 e che 9 clienti erano intenti a giocare.
Poiché la predetta sala si trovava a meno di 500 metri da luoghi sensibili (Compro Oro, Chiesa,
Scuola dell'Infanzia, filiale della Banca Intesa Sanpaolo), era integrata la violazione di cui ll'art. 5 della l. Regione Piemonte 2016 n. 9 e con la predetta ordinanza n. 1507/2021 veniva irrogata la sanzione di cui all'art. 11 della stessa legge (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 6 mila per ogni apparecchio per il gioco e la chiusura del medesimo mediante sigillo).
1.1. Avverso detta ordinanza proponeva opposizione ex artt. 22 della l. 1981 n. 689 e 6 del d. lgs.
2011 n. 150 in proprio e quale l.r. di chiedendone Parte_1 CP_1
l'annullamento. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Con la sentenza n. 632/2023 qui impugnata il Tribunale di Novara rigettava l'opposizione, condannando parte ricorrente a rimborsare al le spese di lite (euro 6.307,00, Controparte_2 oltre accessori). pagina 2 di 10 Il Tribunale rigettava le difese di parte ricorrente afferenti (i) la violazione dell'art. 1, comma 2 della l. 1981 n. 689 (principio del tempus regit actum), atteso che la legge regionale 2016 n. 6, in vigore al momento del fatto era stata abrogata e sostituita dalla l. regionale n. 19/21, in vigore al momento di emissione della sanzione, (ii) la violazione dell'art. 7 CEDU, stante la piena equiparabilità tra illecito penale e illecito amministrativo e (iii) la violazione dell'art. 5 della l. 2016
n. 9 in quanto il non aveva mai provveduto ad informare che gli stessi si Controparte_2 trovavano troppo vicini a chi gestiva sole giochi e, richiamata la giurisprudenza di questa Corte di
Appello, rilevava:
-che la LR 2021 n. 19 non aveva reso lecita la condotta per cui era causa ma, al contrario, si poneva in continuità con la precedente normativa, continuando a prevedere divieti di installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del rd 1931 n. 773 e di esercizio della relativa attività in prossimità di luoghi specificamente indicati qualificati come sensibili;
-che l'art. 26 della L.R. 2021 n. 19 non aveva inteso introdurre una sanatoria né un trattamento privilegiato per i titolari delle case da gioco esonerandoli dal rispetto delle distanze stabilite dalla nuova sola normativa, avendo solo inteso “consentire a coloro che al momento dell'entrata in vigore della l. 2016 n. 9 avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa”;
-che in ogni caso, anche a ritenere il nuovo regime normativo più favorevole, non poteva trovare applicazione il principio di prospettato da parte ricorrente atteso che in materia di sanzioni amministrative l'art. 1 della legge 1981 n. 689 era in equivoco nell'affermare che in tema di sanzioni amministrative non trovava applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole;
-che la sanzione oggetto del giudizio non aveva natura punitiva: “la sua qualificazione giuridica è di illecito amministrativo, la sua funzione è di mera prevenzione della diffusione del gioco
d'azzardo; il massimo della sanzione pecuniaria è pari a euro 6.000,00, importo di modesta entità, la cui efficacia afflittiva è ben lontana rispetto a quella degli importi sopra richiamati”;
-che rimaneva irrilevante la circostanza che nel caso di specie la sanzione complessiva ammontasse ad euro 78 mila, posto che tale somma era ottenuta moltiplicando la sanzione di euro 2 mila (minimo edittale) per ciascuno dei 39 apparecchi da gioco rinvenuti presso l'attività del ricorrente;
-che la normativa violata espressamente individuava i luoghi ritenuti sensibili e non poneva in capo al alcun obbligo di ricognizione;
nel caso di specie, peraltro, i punti sensibili posti a CP_2 ridosso della sala giochi erano plurimi e ben riconoscibili e non era stata nemmeno dedotta la impossibilità di riconoscere in concreto la tipologia di attività ivi svolta.
pagina 3 di 10 2. Con tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della decisione Parte_1 del primo giudice come riportato in epigrafe.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e richiamando la motivazione Controparte_2 del primo giudice per ciascun motivo di appello.
Con ordinanza 9.5.24 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza appellata.
3. All'udienza del giorno 4.3.25, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo deliberato in camera di consiglio.
4. I motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui afferma che “La sanzione è stata correttamente emessa in applicazione della legge vigente all'epoca in cui la condotta è stata tenuta, restando irrilevante che detta legge non fosse più in vigore al momento dell'irrogazione della sanzione”.
Ad avviso di parte appellante tale statuizione si pone in contrasto con il principio del “tempus regit actum” che informa l'art. 1, comma 2 della l. 1981 n. 689 (“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e nei tempi in esse considerati”), con la conseguenza che
– seppure l'illecito era stato posto in essere sotto il vigore della L.R 2016 n.
9 - avrebbe dovuto farsi riferimento alla LR 2021 n. 19, in vigore al momento dell'applicazione della sanzione.
Replica parte appellata rilevando che in materia di illeciti amministrativi l'adozione del principio di legalità risultante dalla l. 1981 n. 689 comporta l'assoggettamento di una azione alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole.
Sotto altro profilo, parte appellante censura la sentenza del Tribunale laddove ha affermato che
“diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la sopravvenuta Legge Regionale n.
19/2021 non ha reso lecita la condotta per cui è causa” e prospetta che il nuovo art. 16 della LR
2021 n. 19 prevede l'applicazione del cd distanziometro solo ed esclusivamente per le nuove aperture di esercizio e non per la prosecuzione dell'attività di gioco negli esercizi che, alla data del
19 maggio 2016, erano già in attività.
Replica parte appellante ricordando la giurisprudenza di questa Corte, osservando che il comma 3 dell'art. 26 rinvia all'art. 23 (che disciplina l'impianto sanzionatorio per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 2 sulle distanze – in particolare la violazione del distanziometro - è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2 mila a euro 6 mila)
e che il comma 4 dell'art. 26 “in base al quale le disposizioni di cui all'art. comma 2 (sulle distanze) non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze di cui ai commi 1
e 2 non può che significare che, al momento della presentazione delle istanze per la re installazione degli apparecchi già detenuti al 19.5.2016, l'interessato deve invece rispettare le pagina 4 di 10 distanze di cui all'art. 16 comma 2…: è evidente che la disposizione invocata da Controparte consenta ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali che, alla data del 19 maggio 2016 avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco (in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili) di chiedere di reinstallarli, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché sia rispettato l'art. 16, comma 2, disciplinante le distanze dai luoghi sensibili, quest'ultimi ridotti rispetto all'originaria previsione normativa”.
4.2.Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto la natura sostanzialmente punitiva delle sanzioni amministrative., con conseguente violazione dell'art. 7 CEDU in quanto “anche laddove si volesse ritenere che il principio del tempus regit actum consenta di applicare la normativa previgente contenuta nella LR
Piemonte n. 9/16, si deve ritenere applicabile l'art. 7 CEDU … che, secondo consolidata giurisprudenza stabilisce, con rifermento alle sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente punitiva, l'applicazione retroattiva della disciplina abrogatrice del precetto o comunque più favorevole”.
Replica parte appellata osservando che tale contestazione è del tutto irrilevante ed inammissibile non avendo la nuova legge consentito l'utilizzo libero degli apparecchi di gioco e comunque - come si evince anche dalla giurisprudenza CEDU e nazionale (costituzionale, di legittimità e di merito e amministrativa) – “nel caso di specie ove la norma prevede un importo massimo di euro 6.000,00, deve essere esclusa la natura penale della sanzione, applicata nel suo importo minimo (euro
2.000,00) per ogni apparecchio”.
4.3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha osservato come la normativa regionale espressamente individui i luoghi ritenuti sensibili e non ponga a carico del alcun onere ricognitivo CP_2
Replica parte appellata osservando che non si rinviene nel testo della normativa regionale alcuna disposizione che imponga al di effettuare una mappatura dei luoghi sensibili (già CP_2 espressamente individuata nella stessa) né che subordini l'entrata in vigore della nuova disciplina ad un simile adempimento.
Sotto altro profilo, parte appellante sostiene che, in base alla giurisprudenza amministrativa,
l'applicazione delle disciplina regionale di cui è diretta attuazione il provvedimento oggetto di causa finisce per svuotare l'esercizio della libertà di iniziativa economica di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Replica parte appellata rilevando – da un lato – che la giurisprudenza amministrativa, anche da ultimo ha affermato il contrario e si è pronunciata per la legittimità delle varie leggi regionali che prevedono la necessità del rispetto di distanze dai luoghi sensibili (da ultimo, Consiglio di Stato
14.2.24 n. 1476 e giurisprudenza amministrativa citata) e – dall'altro – che come ha osservato il primo giudice, i luoghi sensibili posti a ridosso della sala giochi erano plurimi e ben riconoscibili. pagina 5 di 10 5. Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione siano infondati e che l'appello debba essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5.1. Sul primo e secondo motivo di appello da esaminarsi congiuntamente.
Come già da tempo affermato da questa Corte di Appello (ex multis, sent. n. 81/2022) e anche recentemente ribadito, la LR Piemonte n. 19 del 2021 non ha effetto retroattivo sulle violazioni già accertate.
La LR n. 19 del 2021 si pone infatti nell'ottica di continuità rispetto alla precedente normativa perché anch'essa prevede, come quella, dei divieti di installazione di apparecchi e di esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in prossimità a luoghi qualificati come
"sensibili". Rispetto alla normativa pregressa di cui alla L.R. Piemonte n. 9 del 2016 (art. 5 -
Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) è stata ridotta la distanza minima dai luoghi sensibili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (da 500 a 400 metri) e sono stati espunti o modificati alcuni dei luoghi sensibili prima rilevanti (che nella L.R. n. 9 del 2016 comprendevano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione per giovani e adulti, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, i movicentro e le stazioni ferroviarie).
L'articolo 25 della Legge Regionale n. 19 del 2021 abroga espressamente la Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9.
L'art. 26 (Norma finale) stabilisce (per quanto qui interessa) che:
“
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla
L.R. n. 9 del 2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18.
3. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5. pagina 6 di 10
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2”. [seguono i commi
5 e 6 privi di rilievo ai fini di causa].
L'art. 26 sopra riportato non ha affatto il significato di esonerare i soggetti indicati nei commi 1 e
2 dalle disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili previste dall'art. 16 comma 2, L. n. 19 del 2021 e dall'art. 5 L. n. 9 del 2016.
È vero che i primi due commi della norma stabiliscono che la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 9 del 2016 non sia equiparata a nuova installazione e che i titolari degli esercizi pubblici e commerciali e i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano appunto procedere alla loro reinstallazione (previa, peraltro, istanza al soggetto competente da inoltrare entro il 31.12.2021)
– tuttavia - il comma 3 prevede anche che alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano non solo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 sulle limitazioni orarie, ma anche quelle di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'art. 23 comma 1 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze, appunto) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 R.D.
773/1931 nonché con la chiusura temporanea dell'esercizio da 5 a 10 giorni. Inoltre, l'art. 26 comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze) non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2 e tale statuizione non può che significare che al momento della presentazione di quelle istanze per la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al 19.05.2016 l'interessato che pure sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, deve anche essere a distanza regolamentare dai luoghi sensibili secondo le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (che per un verso ha ridotto la distanza per i comuni più grandi e per altro verso ha ridotto il numero di luoghi sensibili), perché il dovere di rispetto delle distanze (e le relative sanzioni) non si applica soltanto ove tale distanza sia venuta meno per fatti che siano intervenuti dopo la presentazione dell'istanza
(ove, per esempio, venga installata una postazione bancomat a distanza inferiore a quella di legge dopo che il soggetto interessato aveva già presentato l'istanza per la reinstallazione nel rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2).
Pertanto, la circostanza che l'art. 16 riporti nella rubrica il riferimento alle "nuove aperture di esercizi" non è decisiva per escluderne l'applicazione anche agli esercizi in essere e a quelli contemplati nell'art. 26.
Tale ultima norma ha infatti inteso consentire a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della
L. n. 9 del 2016, avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa senza che tale facoltà, peraltro soggetta non casualmente a specifica istanza, contempli una libertà di reinstallazione senza rispetto di alcuna distanza da luoghi pagina 7 di 10 sensibili, né quella di cui alla precedente legge (per il passato) né quella stabilita dalla nuova disposizione (per il futuro).
Dunque, la nuova normativa, in continuità rispetto a quella del 2016, stabilisce anch'essa limiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), nonché alla installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 in rapporto alla prossimità con luoghi sensibili specificamente elencati, e l'art. 26 non ha inteso né introdurre una "sanatoria" per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa né riservare ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 un trattamento privilegiato, esonerandoli dal rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma Così chiariti i rapporti tra le LR 2016 e 2021, deve essere aggiunto che parte appellante non ha neppure dedotto quale sarebbe il trattamento in bonam partem che avrebbe dovuto trovare applicazione in base alla nuova normativa. In proposito, va ricordato che gli apparecchi per il gioco erano collocati a distanza inferiore da quella prevista dalla
L. 2016 (anche) dalla filiale di un istituto bancario (Intesa Sanpaolo) e da un Compro Oro luoghi sensibili ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2016 e tuttora contemplati come tali dalla Legge
Regionale n. 19 del 1921. Le suddette distanze erano inferiori al limite minimo previsto dalla
Legge del 2016 (500 metri) e non vi è prova e neppure allegazione che le stesse non restino inferiori al limite minimo previsto della Legge del 2021 (400 metri). Infine, la Legge Regionale n.
19 del 2021 non ha modificato la sanzione amministrativa pecuniaria (che continua ad essere determinata in una somma da 2.000,00 a 6.000,00 euro).
Quanto alla prospettazione afferente la natura sostanzialmente penale della sanzione pecuniaria amministrativa irrogata, la Corte condivide le motivazioni del primo giudice ed osserva che secondo consolidata giurisprudenza della Corte EDU, una sanzione amministrativa prevista dalla normativa nazionale costituisce una sanzione penale solo quando persegua una finalità repressiva e presenti un elevato grado di severità.
Il che non è nel caso di specie.
Le finalità della 2016 e della 2021 (cfr. rispettivi articoli 1) non sono di Parte_3 Parte_3 natura repressiva, ma sono volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e la formazione delle nuove generazione, promuovendo interventi finalizzati a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, a diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione al contenuto dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza e a rafforzare l'uso del gioco misurato, responsabile e consapevole.
Neppure può ritenersi che la sanzione pecuniaria presenti un elevato grado di afflittività e tale da poter essere considerata sostanzialmente penale;
come già esposto, la sanzione prevista dalle due
LR è modulabile tra un minimo di euro 2000 e un massimo di euro 6000, è stata applicata nella misura minima e l'importo complessivo dipende dal numero di apparecchi reperito dai verbalizzanti. pagina 8 di 10 5.2.Quanto sopra, che comporta il rigetto dei primi due motivi di appello, comporta anche il rigetto del terzo motivo.
La n. 9/2016 (così come quella del 2021) indica chiaramente quali sono i luoghi Parte_3 rispetto ai quali gli apparecchi da gioco devono trovarsi a distanza, nonché la distanza ed il modo per determinarla (“misurata in base al percorso pedonale più breve”. A fronte di tale livello di specificità e chiarezza del precetto normativo, non si ravvisano ostacoli ad affermarne la natura
“self-executing”. Peraltro, l'applicazione di una norma chiara e specifica - di per sé, in linea di principio, conforme ai principi di legittimo affidamento, trasparenza e certezza giuridica, oltre che di innegabile assenza di qualunque “effetto sorpresa” - spiega e giustifica la mancata previsione legislativa di un obbligo dell'amministrazione di adottare una preventiva mappatura dei luoghi o un ordine preventivo di rimozione degli apparecchi da gioco, essendo invece onere dell'esercente verificare il rispetto delle distanze (e delle altre norme, come il divieto di occultamento dalla vista dall'esterno del locale da gioco di cui al comma 3 dell'art. 16 della LR 2021 n. 19).
Resta solo da aggiungere che anche il profilo afferente il contrasto della normativa in discorso con il principio di libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantito non è fondato atteso che le norme della LR Piemonte non impediscono e non svuotano di contenuto la libertà di iniziativa economica nel settore di intervento ma lo regolamentano come previsto dal comma 2 dello stesso art. 41 della Costituzione.
6. L'appello deve dunque essere respinto e le spese del grado, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (d.m. 2014 n. 155 e smi, scaglione da euro 52.000 a euro 260.000, valori medi per le prime due fasi, valori minimi per la fase decisionale) vanno poste a carico di8
in proprio e nella qualità. Oltre alle spese, deve essere corrisposto a Parte_1 Parte_1 parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art.
2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali (cd. propine), sia da ritenersi al lordo, pagina 9 di 10 ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che
l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1353/2023 R.G., proposta da in proprio e nella qualità nei confronti del Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 632/2023 emessa in data 3.10.23 dal Tribunale di Novara, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide;
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante , in proprio e nella qualità, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del grado, in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro
7440, 00 oltre spese generali;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile della Corte d'Appello in data
4.3.25
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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