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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 10802/2024, tra nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Cinà, rappresentante e difensore;
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella Arcoleo, rappresentanti e difensori;
-resistente letti gli atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12/9/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed instaurato una convivenza more uxorio con (da novembre 2019 a maggio 2024), in costanza della quale Controparte_1
è nato il figlio (a Palermo il 7/7/2023). Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la Per_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio come indicato in ricorso.
Con memoria depositata il 24/2/2025, si è costituito , rappresentando Controparte_1
di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Scaduto il termine del 26/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto di recepire le condizioni tra le stesse concordate, di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente il 24/2/2025.
1 In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
• Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio, provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni, creando le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse (ad esempio salute, istruzione, ecc.), i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per il figlio. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata.
• Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso il domicilio della sig.ra Per_1 Pt_1 sito in Palermo (PA) alla Via Costantino n. 28.
• Fino al compimento del terzo anno di età di , il sig. eserciterà il proprio diritto Per_1 CP_1 di visita nei confronti del figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario: il martedì ed il venerdì pomeriggio di ciascuna settimana dalle ore 13:00 fino alle ore
19:00 (con prelevamento del minore a scuola). Il sig. inoltre, trascorrerà con il figlio CP_1 minore il sabato o la domenica (opzione da concordare tra le parti di settimana in settimana) di ciascuna settimana dalle ore 12:00 alle ore 19:00.
• Successivamente al compimento del terzo anno di età di , il sig. eserciterà il Per_1 CP_1 proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario: il martedì ed il venerdì pomeriggio di ciascuna settimana dalle ore 13:00 fino alle ore 19:00 (con prelevamento del minore a scuola). Il minore, inoltre, a week end alternati, potrà pernottare presso il domicilio paterno permanendo presso il padre dalle ore 16:00 del sabato pomeriggio fino alle ore 16:00 della domenica. Durante i week end in cui il minore pernotterà, invece, presso il domicilio materno, il sig. trascorrerà con il figlio minore il sabato o la CP_1 domenica (opzione da concordare tra le parti di settimana in settimana) dalle ore 12:00 alle ore
19:00.
• Per quanto riguarda le festività, si seguirà, salvo diverso accordo tra le parti, l'ordinario criterio dell'alternanza. Quanto alle vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, il figlio minore trascorrerà presso il domicilio paterno 10 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
2 • Le parti concordano che, salvo diverso accordo tra le stesse, ogni prelievo e riaccompagnamento del minore da parte del padre avverrà presso la portineria dello stabile ove risiede la sig.ra Pt_1 unitamente al figlio, sito in Palermo (PA) alla Via Costantino n. 28.
• Durante i giorni in cui il sig. non eserciterà il proprio diritto di visita, il predetto CP_1 potrà mettersi in contatto telefonico con il figlio minore almeno due volte al giorno.
• Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad CP_1 Pt_1
€ 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) e le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di quest'ultimo, e da intendersi secondo Protocollo in uso presso Codesto On. Tribunale, saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
• Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per il figlio sarà integralmente percepito da parte della sig.ra Pt_1
• Le parti concordano che le presenti pattuizioni avranno efficacia dalla sottoscrizione del presente accordo.”.
Tali condizioni pattizie non sono in contrasto con l'interesse preminente del minore e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 Controparte_1
all'affidamento e al mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]) Per_1
siano regolati alle condizioni di cui all'accordo depositato il 24/2/2025, come riportate in parte motiva;
2. compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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