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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2509/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI ANNALISA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA P. BORSELLINO N. 2,
GG IL;
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO GG IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 16/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 23/07/2025, Parte_1
esponeva che le condizioni del divorzio tra lo stesso e la ex coniuge
[...] CP_1
pagina 1 di 5 - regolate dalla sentenza di questo Tribunale n. 1288/2022 pubblicata il 07/12/2022 - CP_1
avevano previsto a carico del l'obbligo di corrispondere alla ex moglie Parte_1 CP_1
un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 600,00 oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie. Chiedeva la revoca del contributo di mantenimento per il primogenito Per_1
(nato il [...]), allegando che quest'ultimo fosse divenuto economicamente
[...]
autosufficiente, ed una riduzione dell'assegno di mantenimento per il secondo figlio
(nato il [...]). Per_2
La convenuta rimaneva contumace. Controparte_1
Ciò posto, le domande del ricorrente sono fondate.
Sono stati escussi come testi i due figli.
Il primogenito , che ha l'età di 23 anni, ha dichiarato di aver Persona_3 terminato il suo percorso di studi da circa tre anni, e di lavorare presso la pizzeria del padre, ricevendo da quest'ultimo, oltre a circa 800 euro al mese per l'attività lavorativa prestata in pizzeria, anche il pagamento della benzina relativa all'autovettura in uso al figlio stesso, pari ad
€ 150,00 mensili: “lavoro nella pizzeria di mio padre, come mansione chiudo i cartoni delle pizze e lavoro anche alla cassa;
a volte lavoro al mattino, altre volte lavoro alla sera, ed altre volte ancora lavoro sia mattina che sera;
sono diplomato all'istituto tecnico, ho terminato gli studi circa tre anni fa;
mio padre mi corrisponde, per il mio lavoro in pizzeria, 200 euro a settimana;
inoltre, mi paga la benzina della macchina che utilizzo, e la benzina che mi paga ammonta a 150 euro al mese, la macchina è intestata a lui;
di regola pranzo da mia mamma, a volte quando finisco tardi di lavorare mi fermo in pizzeria anche a mangiare, mio fratello va nella pizzeria di mio padre anche meno di me” (verbale d'udienza del 16/12/2025).
Tenuto conto che il primo figlio ha terminato gli studi da diverso tempo, e si è inserito nel mondo del lavoro prestando presso la pizzeria del padre attività lavorativa retribuita, deve essere revocato il contributo paterno di mantenimento, dovendosi ritenere che il figlio secondo i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Persona_1
Cass. civ., sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183), sia divenuto economicamente autosufficiente.
Parimenti deve essere accolta la domanda del ricorrente di riduzione ad € 150,00 mensili dell'assegno di mantenimento per l'altro figlio . Per_2
pagina 2 di 5 Quest'ultimo, che ha l'età di 18 anni, pur frequentando l'ultimo anno della scuola alberghiera, ha di recente mostrato una certa capacità lavorativa in settore peraltro coerente rispetto al proprio percorso di studi, e tale capacità lavorativa, pur non rendendolo del tutto autosufficiente sul piano economico, va comunque considerata ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento a carico del genitore non convivente, in aggiunta al fatto che anche il figlio
, così come il primogenito, riceve dal padre 150 euro al mese per la benzina Per_2 dell'autovettura in uso al figlio, oltre a 40 euro a settimana per il lavoro prestato di regola il lunedì presso la pizzeria del padre, e 150 euro a settimana per il lavoro svolto in altra pizzeria nei fine settimana;
sul punto il figlio , anch'egli escusso come teste, ha infatti Per_2 dichiarato all'udienza del 16/12/2025: “confermo che mio padre paga la benzina della macchina che io utilizzo in via esclusiva, la benzina che mi paga ammonta a 150 euro al mese;
lavoro il fine settimana in una pizzeria diversa da quella di mio padre e lavoro lì il venerdì, il sabato e la domenica, condisco le pizze, mi pagano settimanalmente 150 euro a settimana;
di regola pranzo da mia madre o a scuola, per cena o mi fermo da mia madre , oppure qualche volta capita che vado da mio padre in pizzeria e mi fermo lì anche a mangiare. Di regola il lunedì sera di ciascuna settimana lavoro da mio padre nella sua pizzeria e mio padre mi corrisponde 40 euro a serata” (verbale d'udienza del 16/12/2025).
La revoca del contributo paterno di mantenimento del primo figlio e la riduzione ad € 150,00 mensili dell'assegno mensile di mantenimento previsto per il secondo figlio, devono farsi decorrere dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (nella specie depositata in data 23/07/2025) ; ciò in adesione a quanto affermato dalla Cassazione in tema di modifica delle condizioni economiche di divorzio, ed in linea di continuità con l'orientamento espresso anche di recente da questo stesso Tribunale, secondo cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale, ed il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo. In mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali, gli effetti della decisione di revisione decorrono pertanto dalla data della domanda di modificazione, non potendo invece avere pagina 3 di 5 decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
16173 del 30/07/2015; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021; di recente, T.
Reggio Emilia, Sez. I, sentenza n. 273/2025 del 20/03/2025).
Quanto alla domanda del ricorrente, precisata all'udienza del 16/12/2025, di versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore del figlio , la domanda è Per_2
inammissibile.
Costituisce infatti principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non possa essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della prole stessa.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il previgente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, la corresponsione di detto contributo al figlio ne presuppone la domanda in giudizio, essendo imprescindibile anche sul punto l'osservanza del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.
( cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
25300 del 11/11/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24316 del 28/10/2013, secondo cui «..La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere..» ).
Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità della formulazione di una domanda giudiziale da parte del figlio maggiorenne, si vedano, tra le tante: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 25300 dell'11/11/2013, nonché Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021, la quale ha ribadito il principio secondo cui, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non possa pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo.
pagina 4 di 5 Tanto premesso ed evidenziato, nel caso di specie il figlio maggiorenne non solo Per_2
non è intervenuto nel giudizio non formulando quindi alcuna domanda, ma ha assunto nel giudizio stesso la qualità di teste.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta alla convenuta contumace, e si liquidano in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, nei valori minimi ivi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della ridotta attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di questo Tribunale n.
1288/2022 pubblicata il 07/12/2022, revoca, a decorrere dalla domanda (23/07/2025), il contributo di mantenimento del figlio e riduce, sempre con decorrenza dal Persona_1
23/07/2025, l'assegno mensile di mantenimento previsto per il figlio , che il padre è Per_2
tenuto a versare alla madre, ad € 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici TA;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso a Reggio Emilia nella camera di consiglio della prima sezione civile il 18 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2509/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI ANNALISA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA P. BORSELLINO N. 2,
GG IL;
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO GG IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 16/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 23/07/2025, Parte_1
esponeva che le condizioni del divorzio tra lo stesso e la ex coniuge
[...] CP_1
pagina 1 di 5 - regolate dalla sentenza di questo Tribunale n. 1288/2022 pubblicata il 07/12/2022 - CP_1
avevano previsto a carico del l'obbligo di corrispondere alla ex moglie Parte_1 CP_1
un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 600,00 oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie. Chiedeva la revoca del contributo di mantenimento per il primogenito Per_1
(nato il [...]), allegando che quest'ultimo fosse divenuto economicamente
[...]
autosufficiente, ed una riduzione dell'assegno di mantenimento per il secondo figlio
(nato il [...]). Per_2
La convenuta rimaneva contumace. Controparte_1
Ciò posto, le domande del ricorrente sono fondate.
Sono stati escussi come testi i due figli.
Il primogenito , che ha l'età di 23 anni, ha dichiarato di aver Persona_3 terminato il suo percorso di studi da circa tre anni, e di lavorare presso la pizzeria del padre, ricevendo da quest'ultimo, oltre a circa 800 euro al mese per l'attività lavorativa prestata in pizzeria, anche il pagamento della benzina relativa all'autovettura in uso al figlio stesso, pari ad
€ 150,00 mensili: “lavoro nella pizzeria di mio padre, come mansione chiudo i cartoni delle pizze e lavoro anche alla cassa;
a volte lavoro al mattino, altre volte lavoro alla sera, ed altre volte ancora lavoro sia mattina che sera;
sono diplomato all'istituto tecnico, ho terminato gli studi circa tre anni fa;
mio padre mi corrisponde, per il mio lavoro in pizzeria, 200 euro a settimana;
inoltre, mi paga la benzina della macchina che utilizzo, e la benzina che mi paga ammonta a 150 euro al mese, la macchina è intestata a lui;
di regola pranzo da mia mamma, a volte quando finisco tardi di lavorare mi fermo in pizzeria anche a mangiare, mio fratello va nella pizzeria di mio padre anche meno di me” (verbale d'udienza del 16/12/2025).
Tenuto conto che il primo figlio ha terminato gli studi da diverso tempo, e si è inserito nel mondo del lavoro prestando presso la pizzeria del padre attività lavorativa retribuita, deve essere revocato il contributo paterno di mantenimento, dovendosi ritenere che il figlio secondo i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Persona_1
Cass. civ., sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183), sia divenuto economicamente autosufficiente.
Parimenti deve essere accolta la domanda del ricorrente di riduzione ad € 150,00 mensili dell'assegno di mantenimento per l'altro figlio . Per_2
pagina 2 di 5 Quest'ultimo, che ha l'età di 18 anni, pur frequentando l'ultimo anno della scuola alberghiera, ha di recente mostrato una certa capacità lavorativa in settore peraltro coerente rispetto al proprio percorso di studi, e tale capacità lavorativa, pur non rendendolo del tutto autosufficiente sul piano economico, va comunque considerata ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento a carico del genitore non convivente, in aggiunta al fatto che anche il figlio
, così come il primogenito, riceve dal padre 150 euro al mese per la benzina Per_2 dell'autovettura in uso al figlio, oltre a 40 euro a settimana per il lavoro prestato di regola il lunedì presso la pizzeria del padre, e 150 euro a settimana per il lavoro svolto in altra pizzeria nei fine settimana;
sul punto il figlio , anch'egli escusso come teste, ha infatti Per_2 dichiarato all'udienza del 16/12/2025: “confermo che mio padre paga la benzina della macchina che io utilizzo in via esclusiva, la benzina che mi paga ammonta a 150 euro al mese;
lavoro il fine settimana in una pizzeria diversa da quella di mio padre e lavoro lì il venerdì, il sabato e la domenica, condisco le pizze, mi pagano settimanalmente 150 euro a settimana;
di regola pranzo da mia madre o a scuola, per cena o mi fermo da mia madre , oppure qualche volta capita che vado da mio padre in pizzeria e mi fermo lì anche a mangiare. Di regola il lunedì sera di ciascuna settimana lavoro da mio padre nella sua pizzeria e mio padre mi corrisponde 40 euro a serata” (verbale d'udienza del 16/12/2025).
La revoca del contributo paterno di mantenimento del primo figlio e la riduzione ad € 150,00 mensili dell'assegno mensile di mantenimento previsto per il secondo figlio, devono farsi decorrere dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (nella specie depositata in data 23/07/2025) ; ciò in adesione a quanto affermato dalla Cassazione in tema di modifica delle condizioni economiche di divorzio, ed in linea di continuità con l'orientamento espresso anche di recente da questo stesso Tribunale, secondo cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale, ed il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo. In mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali, gli effetti della decisione di revisione decorrono pertanto dalla data della domanda di modificazione, non potendo invece avere pagina 3 di 5 decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
16173 del 30/07/2015; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021; di recente, T.
Reggio Emilia, Sez. I, sentenza n. 273/2025 del 20/03/2025).
Quanto alla domanda del ricorrente, precisata all'udienza del 16/12/2025, di versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore del figlio , la domanda è Per_2
inammissibile.
Costituisce infatti principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non possa essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della prole stessa.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il previgente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, la corresponsione di detto contributo al figlio ne presuppone la domanda in giudizio, essendo imprescindibile anche sul punto l'osservanza del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.
( cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
25300 del 11/11/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24316 del 28/10/2013, secondo cui «..La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere..» ).
Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità della formulazione di una domanda giudiziale da parte del figlio maggiorenne, si vedano, tra le tante: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 25300 dell'11/11/2013, nonché Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021, la quale ha ribadito il principio secondo cui, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non possa pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo.
pagina 4 di 5 Tanto premesso ed evidenziato, nel caso di specie il figlio maggiorenne non solo Per_2
non è intervenuto nel giudizio non formulando quindi alcuna domanda, ma ha assunto nel giudizio stesso la qualità di teste.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta alla convenuta contumace, e si liquidano in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, nei valori minimi ivi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della ridotta attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di questo Tribunale n.
1288/2022 pubblicata il 07/12/2022, revoca, a decorrere dalla domanda (23/07/2025), il contributo di mantenimento del figlio e riduce, sempre con decorrenza dal Persona_1
23/07/2025, l'assegno mensile di mantenimento previsto per il figlio , che il padre è Per_2
tenuto a versare alla madre, ad € 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici TA;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso a Reggio Emilia nella camera di consiglio della prima sezione civile il 18 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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