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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2000/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4349/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via S. Girardi N. 15 80074 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 701622 TARI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 704248 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2169/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.2.2025 alla SO.G.E.T. S.P.A. - Società di Società_2 e Tributi S.p.A. e al
Comune di Casamicciola Terme Capezza Silvestro ha impugnato il sollecito di pagamento TARI n.
701622/2024 notificato in data 10.12.2024 relativo all'annualità 2017 per l'importo di euro 615,77, comprensivo di sanzioni ed interessi e il sollecito di pagamento TARI n. 704248/2024 notificato in data
10.12.2024 relativo all'annualità 2016 per l'importo di euro 92,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione del credito tributario;
il difetto di legittimazione della SO.G.E.T. S.P.A. e il difetto di motivazione dell'atto.
Si è costituita la SO.G.E.T. S.P.A., Società di Gestione di Entrate e Società_3, Concessionaria della riscossione
Tributi per conto del Comune di Casamicciola Terme contestando le eccezioni proposte da parte ricorrente.
Si è costituita l'Ader eccependo la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, attività devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Nel merito ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 6.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento TARI n. 701622/2024 notificato in data 10.12.2024 relativo all'annualità 2017 per l'importo di euro 615,77, comprensivo di sanzioni ed interessi e il sollecito di pagamento TARI n. 704248/2024 notificato in data 10.12.2024 relativo all'annualità 2016 per l'importo di euro 92,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti ed in particolare contesta quanto risulta dall'atto impugnato in ordine agli avvisi di accertamento n. 404851220000387546 del 18.10.2022 indicato nell'atto relativo a TARI 2017 e n. 404851210000390290 del 17.12.2021 indicato nell'atto impugnato relativo a TARI 2016 trattandosi di atti mai notificati.
Conseguentemente rileva che gli atti impugnati, relativi all'omesso pagamento della “TARI” annualità
2016-2017 sarebbero illegittimi essendo ormai estinto il diritto di credito vantato dagli Enti resistenti nei suoi confronti per intervenuta prescrizione.
In via subordinata il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza delle Amministrazioni finanziarie dal diritto di riscossione dei tributi locali di cui alle intimazioni di pagamento indicate in premessa, alla luce della decorrenza del termine quinquennale previsto dalle norme di Legge (comma 161 dell'art. 1, l. 296 del 2006).
In proposito ha evidenziato che gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti notificando al contribuente un avviso di accertamento e che lo stesso deve essere notificato “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso in esame, tra la data di debenza del tributo e la data di notifica delle intimazioni/solleciti (10.12.2024)
è, ampiamente, decorso il termine quinquennale di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, per l'accertamento del tributo da parte dell'Ente, delle somme dovute per le violazioni previste dalla predetta Legge.
La SO.G.E.T. S.P.A., Società di Gestione di Entrate e Società_3, Concessionaria della riscossione Tributi per conto del Comune di Casamicciola Terme nelle sue controdeduzioni ha rilevato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo testualmente “il ricorrente non ha specificato né documentato in alcun modo la data esatta di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare “…atto notificato il
22.07.2025”.
In proposito va subito chiarito che il ricorrente ha indicato la data del 10.12.2024 come data di notifica dell'atto impugnato e il ricorso risulta notificato alle parti in data 7.2.2025 pertanto è del tutto infondata l'eccezione sollevata dalla resistente.
La resistente SO.G.E.T. ha inoltre asserito che gli atti impugnati sono stati regolarmente preceduti dagli avvisi di accertamento ignorati dal ricorrente ed in particolare:
1) per la TARI 2016 (sollecito n. 704248-2022)
- Avviso di Accertamento n. 404851210000390290 del 17.12.2021 notificato il 29/03/2022 a mezzo pec;
2) per la TARI 2017 (sollecito n. 701622-2022)
- Avviso di Accertamento n. 404851220000387546 del 18.10.2022 notificato il 24/03/2023 la mancata opposizione a tali atti ha determinato il consolidamento del debito tributario e dunque l
'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito, ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti.
Il ricorso è fondato per l'omessa produzione di documentazione da parte della resistente che si è limitata ad allegare solo una pec indirizzata a affissioni. Email_4 dalla quale non si evince alcunché atteso che il ricorrente è una persona fisica che non svolge attività d'impresa o professionale e, come tale, non ha alcun obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, né risulta titolare di un domicilio digitale iscritto in pubblici elenchi (INI-PEC).
La documentazione prodotta dalla resistente sono del tutto privi di valore probatorio anche perché privi di tutta la documentazione sottesa (relate e prova di invio raccomandata) e di ogni allegato. Le comunicazioni si limitano a menzionare numeri di protocollo interni (B924_17032022_1, B924_22032023_4, ecc.) e i relativi numeri di affissione.
In assenza della produzione in giudizio di tutti i documenti necessari e sottesi, è materialmente impossibile verificare la correttezza del procedimento notificatorio e pertanto, la mancata notifica degli avvisi di accertamento ha un effetto dirimente sulla pretesa creditoria, determinandone l'estinzione per decadenza e prescrizione così assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la resistente SO.G.E.T. al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro
400,00 oltre CUT in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4349/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via S. Girardi N. 15 80074 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 701622 TARI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 704248 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2169/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.2.2025 alla SO.G.E.T. S.P.A. - Società di Società_2 e Tributi S.p.A. e al
Comune di Casamicciola Terme Capezza Silvestro ha impugnato il sollecito di pagamento TARI n.
701622/2024 notificato in data 10.12.2024 relativo all'annualità 2017 per l'importo di euro 615,77, comprensivo di sanzioni ed interessi e il sollecito di pagamento TARI n. 704248/2024 notificato in data
10.12.2024 relativo all'annualità 2016 per l'importo di euro 92,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione del credito tributario;
il difetto di legittimazione della SO.G.E.T. S.P.A. e il difetto di motivazione dell'atto.
Si è costituita la SO.G.E.T. S.P.A., Società di Gestione di Entrate e Società_3, Concessionaria della riscossione
Tributi per conto del Comune di Casamicciola Terme contestando le eccezioni proposte da parte ricorrente.
Si è costituita l'Ader eccependo la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, attività devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Nel merito ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 6.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento TARI n. 701622/2024 notificato in data 10.12.2024 relativo all'annualità 2017 per l'importo di euro 615,77, comprensivo di sanzioni ed interessi e il sollecito di pagamento TARI n. 704248/2024 notificato in data 10.12.2024 relativo all'annualità 2016 per l'importo di euro 92,61, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti ed in particolare contesta quanto risulta dall'atto impugnato in ordine agli avvisi di accertamento n. 404851220000387546 del 18.10.2022 indicato nell'atto relativo a TARI 2017 e n. 404851210000390290 del 17.12.2021 indicato nell'atto impugnato relativo a TARI 2016 trattandosi di atti mai notificati.
Conseguentemente rileva che gli atti impugnati, relativi all'omesso pagamento della “TARI” annualità
2016-2017 sarebbero illegittimi essendo ormai estinto il diritto di credito vantato dagli Enti resistenti nei suoi confronti per intervenuta prescrizione.
In via subordinata il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza delle Amministrazioni finanziarie dal diritto di riscossione dei tributi locali di cui alle intimazioni di pagamento indicate in premessa, alla luce della decorrenza del termine quinquennale previsto dalle norme di Legge (comma 161 dell'art. 1, l. 296 del 2006).
In proposito ha evidenziato che gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti notificando al contribuente un avviso di accertamento e che lo stesso deve essere notificato “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso in esame, tra la data di debenza del tributo e la data di notifica delle intimazioni/solleciti (10.12.2024)
è, ampiamente, decorso il termine quinquennale di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, per l'accertamento del tributo da parte dell'Ente, delle somme dovute per le violazioni previste dalla predetta Legge.
La SO.G.E.T. S.P.A., Società di Gestione di Entrate e Società_3, Concessionaria della riscossione Tributi per conto del Comune di Casamicciola Terme nelle sue controdeduzioni ha rilevato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo testualmente “il ricorrente non ha specificato né documentato in alcun modo la data esatta di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare “…atto notificato il
22.07.2025”.
In proposito va subito chiarito che il ricorrente ha indicato la data del 10.12.2024 come data di notifica dell'atto impugnato e il ricorso risulta notificato alle parti in data 7.2.2025 pertanto è del tutto infondata l'eccezione sollevata dalla resistente.
La resistente SO.G.E.T. ha inoltre asserito che gli atti impugnati sono stati regolarmente preceduti dagli avvisi di accertamento ignorati dal ricorrente ed in particolare:
1) per la TARI 2016 (sollecito n. 704248-2022)
- Avviso di Accertamento n. 404851210000390290 del 17.12.2021 notificato il 29/03/2022 a mezzo pec;
2) per la TARI 2017 (sollecito n. 701622-2022)
- Avviso di Accertamento n. 404851220000387546 del 18.10.2022 notificato il 24/03/2023 la mancata opposizione a tali atti ha determinato il consolidamento del debito tributario e dunque l
'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito, ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti.
Il ricorso è fondato per l'omessa produzione di documentazione da parte della resistente che si è limitata ad allegare solo una pec indirizzata a affissioni. Email_4 dalla quale non si evince alcunché atteso che il ricorrente è una persona fisica che non svolge attività d'impresa o professionale e, come tale, non ha alcun obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, né risulta titolare di un domicilio digitale iscritto in pubblici elenchi (INI-PEC).
La documentazione prodotta dalla resistente sono del tutto privi di valore probatorio anche perché privi di tutta la documentazione sottesa (relate e prova di invio raccomandata) e di ogni allegato. Le comunicazioni si limitano a menzionare numeri di protocollo interni (B924_17032022_1, B924_22032023_4, ecc.) e i relativi numeri di affissione.
In assenza della produzione in giudizio di tutti i documenti necessari e sottesi, è materialmente impossibile verificare la correttezza del procedimento notificatorio e pertanto, la mancata notifica degli avvisi di accertamento ha un effetto dirimente sulla pretesa creditoria, determinandone l'estinzione per decadenza e prescrizione così assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la resistente SO.G.E.T. al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro
400,00 oltre CUT in favore del difensore dichiaratosi antistatario.