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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.6.2025
Causa n. 904 / 2024
PIASENTE /ITALIALOGISTIK S.R.L.
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Chies e il ricorrente personalmente e per la parte convenuta l'Avv. Cugola
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito, nessuno presente,
pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 11.6.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 904 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
29/04/2024
da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LANDO GIAMPAOLO e dell'avv. CHIES ALBERTO
Contro
ITALIALOGISTIK S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CUGOLA GIORGIO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.4.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio la società Italialogistik S.r.l. esponendo di essere stato assunto dalla convenuta con decorrenza dal 13/06/2023 con contratto a tempo determinato avente scadenza al 31/07/2023 e con qualifica di operaio di quinto livello C.C.N.L. trasporto merci e logistica e con mansioni di magazziniere;
che il rapporto di lavoro proseguiva di fatto sino al
13/09/2023; che in data 13/09/2023 il legale rappresentante della società
convenuta, sig. gli aveva contestato verbalmente una Persona_1
presunta lamentela da parte della società committente e lo aveva allontanato dal posto di lavoro dicendogli che era licenziato;
di avere inviato
1 in data 15/09/2023 un certificato di malattia con la diagnosi di positività al
Covid 19; che il 18 settembre 2023 il sig. gli aveva risposto con Per_1
un messaggio telefonico dicendogli che il certificato inviato dal ricorrente non aveva alcuna validità, poiché doveva ritenersi licenziato già dal mercoledì 13/09/2023; di aver sollecitato l'invio di una lettera di conferma del licenziamento ed il titolare della società convenuta gli aveva trasmesso la comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro;
di aver sollecitato nuovamente in data 23/10/2023 l'invio della lettera di licenziamento al fine di poter percepire il trattamento di disoccupazione;
che gli aveva trasmesso una lettera di licenziamento retrodatata al Per_1
13/09/2023; di avere impugnato in data 10/11/2023 il licenziamento e successivamente con lettera 18/04/2024 il contratto a tempo determinato e la presunta proroga.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse accertato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 30/08/2023 ovvero in subordine dal 01/01/2024
in quanto la proroga doveva considerarsi illegittima. Il rapporto di lavoro era proseguito di fatto oltre il termine di scadenza naturale del contratto a tempo determinato. Inoltre, il ricorrente chiedeva accertarsi l'inefficacia/nullità del licenziamento intimato in forma verbale o comunque per fatti concludenti in data 13/09/2023. Il ricorrente contestava l'esistenza di una lettera di licenziamento al momento del colloquio e la mancanza di data certa della lettera inviata successivamente in data 23/10/2023 e comunque chiedeva accertarsi inoltre l'inefficacia/nullità del licenziamento successivamente intimato in forma scritta in quanto finalizzato a convalidare un atto nullo. In via subordinata chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento successivamente intimato in forma scritta, che dissimulava un
2 licenziamento intimato per motivi disciplinari senza preventiva contestazione dell'addebito e comunque sosteneva che il fatto posto alla base del licenziamento doveva ritenersi insussistente per violazione dei criteri di scelta e delle esigenze tecnico produttive. Il ricorrente chiedeva pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione effettiva nel limite minimo di 5 mensilità. In
subordine chiedeva accertarsi il diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del
TFR. In via ulteriormente subordinata chiedeva accertarsi l'illegittimità del recesso ante tempus prima della scadenza naturale fissata in data
31/12/2023, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
La società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo che la proroga del contratto a tempo determinato poteva essere stipulata per iscritto ovvero verbalmente e che la comunicazione della proroga era stata effettuata regolarmente in data 28/07/2023, prima della scadenza del 31/07/2023. Per
quanto riguarda il licenziamento la società convenuta valorizzava la conversazione WhatsApp intercorsa tra il ricorrente e il legale rappresentante di parte convenuta, nella quale il lavoratore dichiarava di aver smarrito la lettera delle “vs dimissioni”. La lettera venne rinviata in data
28 ottobre 2023 e il lavoratore ringraziò il sig per questo nuovo Per_1
invio. La società convenuta deduceva l'esistenza di un giustificato motivo per la risoluzione anticipata del rapporto dalla società committente all'appaltatrice e a sua volta da quest'ultima alla società convenuta. CP_1
La società convenuta esponeva che a seguito della notifica del
3 pignoramento presso terzi da parte di creditori del lavoratore, quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di dimettersi e successivamente aveva chiesto di essere licenziato per poter usufruire della Naspi.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il giudice ammetteva la prova testimoniale limitatamente al capitolo di prova di parte convenuta, diretto a dimostrare l'intervenuto accordo verbale per la proroga del contratto oltre il termine di scadenza naturale.
All'udienza del 10/12/2024 veniva sentito il teste indicato dalla parte convenuta. La difesa di parte ricorrente chiedeva l'acquisizione di tabulati telefonici al fine di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni del testimone.
Il giudice non accoglieva la richiesta e fissava l'udienza di discussione con termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 11/06/2025 la causa veniva discussa e il giudice pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati
2. La prima questione da dirimere è quella concernente la legittimità
della proroga del contratto a tempo determinato stipulato dalle parti.
Il contratto (doc. 1 ricorrente) era stato sottoscritto con scadenza fissata al 31/07/2023. È pacifico che il ricorrente ha proseguito il rapporto di lavoro sino al 13/09/2023.
3. Il ricorrente, alla luce del noto principio “iura novit curia”, si è limitato a dedurre la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro senza un accordo né verbale né scritto con la società convenuta e da questo fatto ha fatto discendere, quale conseguenza automatica, la
4 illegittimità della proroga e la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro da contratto a termine ha contratto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie nella normativa applicabile “ratione temporis”.
5. L'art. 22 del dlg. 81/2015 disciplina l'ipotesi della continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine. La norma in esame prevede che, fermi i limiti di durata massima di cui al all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro
è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%
fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore. La trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato si verifica soltanto qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6
mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi.
6. Nel caso in esame, il contratto stipulato dalle parti aveva una durata originaria inferiore ai 6 mesi e la prestazione lavorativa è proseguita pacificamente sino al 13/09/2023 e quindi oltre il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza naturale del contratto. Pertanto la fattispecie oggetto di causa rientra astrattamente nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato per effetto della prosecuzione del rapporto.
7. La parte convenuta allega che la prosecuzione del rapporto non è
avvenuta in via di fatto, ma per effetto di una proroga legittimamente disposta ai sensi dell'art. 21 comma 1 del dlg. 81/2015.
5 8. L'art. 21 comma 1 del Dlg 81/2025 prevede che il contratto a termine può essere prorogato, entro i limiti numerici e temporali fissati nella norma in esame, purché “con il consenso del lavoratore”. La parte convenuta sostiene che il consenso del lavoratore può essere espresso anche in forma verbale, non essendo richiesta nella norma in esame la consacrazione dell'accordo di proroga in forma scritta.
9. La parte convenuta invoca la giurisprudenza della Cassazione (cfr.
in particolare sentenza n. 1058/2016 e 8443/2020) secondo la quale
L'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo "ratione temporis"
applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto
a tempo determinato, ma, in tale evenienza, il successivo art. 5,
prescrive maggiorazioni retributive e, ove la prosecuzione del
rapporto oltre il termine iniziale o successivamente prorogato superi,
a seconda dell'ipotesi, di venti o trenta giorni la durata iniziale del
contratto, la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato,
fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni
obiettive che giustifichino la proroga, sicché la suddetta disposizione,
inserendosi in un complessivo articolato regime probatorio e
sanzionatorio, corredato da limiti temporali massimi, non si pone in
contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, che, come affermato dalla Corte di Giustizia
(sentenza 26 gennaio 2012, C-586/10), mira a limitare il ricorso a
una successione di contratti o rapporti a tempo determinato
attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'adozione di almeno una delle misure in essa enunciato”
10. La parte ricorrente sostiene che tali precedenti non si attaglino alla fattispecie in esame, poiché la S.C. nelle decisioni suddette si è
6 pronunciata sull'interpretazione della disciplina, non più in vigore,
contenuta nel Dlg 368/2001.
11. Tale argomentazione non è condivisibile. Infatti il legislatore nel disciplinare la proroga del contratto a termine ha utilizzato rispettivamente nell'art. 4 dlg 368/2001 e nell'art. 21 dlg 81/2015 le medesime espressioni, limitandosi a richiedere che la proroga avvenga “con il consenso del lavoratore”.
12. La Cassazione ha giustificato con argomenti condivisibili la mancata previsione della forma scritta per la proroga. La S.C. ha valorizzato in tal senso la presenza di una serie di meccanismi sanzionatori collegati sia alla prosecuzione di fatto del rapporto sia ai limiti fissati per il numero e la durata complessiva delle proroghe. Le
considerazioni sulla ratio a cui si è ispirato il legislatore nella previsione di una deformalizzazione del consenso alla proroga mantengono validità anche con riferimento alla nuova disciplina contenuta nell'art. 22 del Dlg 81/2015.
13. Ciò premesso, la parte ricorrente ha provato di avere ricevuto il consenso alla proroga del contratto mediante la testimonianza resa dal sig. dipendente del Consorzio Seven che si riporta di Tes_1
seguito: io lavoro a Oppeano. La società convenuta è una
consorziata del Consorzio Seven. A Oppeano abbiamo un
magazzino di logistica, in cui opera la società Italialogistik. Io sono
referente di impianto nel senso che il consorzio prende in appalto un
lavoro e lo affida ad una consorziata, in questo caso Italialogistik, io
mi interfaccio con il referente di impianto della committente, che al
magazzino di Oppeano è stata la società Tosano sino a fine 2023.
Noi avevamo preso anche un lavoro per Tosano presso la loro
7 logistica di Cerea. Il mio referente in italialogistik era il signor
. Ho conosciuto il ricorrente che lavorava per la convenuta Per_1
al magazzino di Cerea, lui faceva carico e scarico prevalentemente.
Io facevo i colloqui per l'assunzione del personale delle consorziate
e quindi abbiamo passato il suo nominativo al sig. , che ha Per_1
fatto l'assunzione a tempo determinato sino al 31.7.2023. Il sig.
mi chiamava quando aveva il personale in scadenza e io Per_1
chiamavo il cliente per sapere se il committente era soddisfatto del
lavoro in generale e io facevo i turni per la settimana entrante. Io ho
chiamato EN circa una settimana – dieci giorni prima della
scadenza del suo contratto per sapere se era interessato a
proseguire. Io ho chiamato il ricorrente per telefono e lui mi ha detto
che andava bene. Ho comunicato questa cosa a perché Per_1
facesse le pratiche per la proroga del contratto. Il ricorrente ha
proseguito a lavorare a Cerea. Io chiamavo anche altri dipendenti
con contratto in scadenza per l'eventuale prosecuzione perché
dovevo predisporre i turni settimanali e quindi sapere chi fosse in
servizio. Io ho chiamato il ricorrente con il mio telefono cellulare
(utenza n. 348-2934963, gestore Wind).
14. Non vi sono elementi che facciano dubitare della attendibilità del testimone indicato dalla parte convenuta. Inoltre il suo ruolo nel
Consorzio Seven, di cui fa parte la società convenuta, e la sua presenza sul cantiere e il contatto diretto con i lavoratori impegnati nell'appalto giustificano l'incarico verbale affidato dal legale rappresentante della convenuta per raccogliere il consenso del lavoratore. Quanto dichiarato dal testimone trova poi conferma nella successiva e tempestiva comunicazione Unilav effettuata dalla
8 società convenuta effettuata il 28/7/2023 e cioè prima della scadenza originaria del contratto (31.7.2023)
15. Ciò posto, deve essere disattesa la richiesta di accertamento della trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato. Di
conseguenza devono essere disattese anche le domande di parte ricorrente dirette ad accertare l'inefficacia/illegittimità del licenziamento quale atto di recesso da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
16. In via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del recesso ante tempus rispetto alla scadenza naturale del contratto prorogato al 31.12.2013.
17. Come è noto, il recesso nel contratto a termine è regolato dall'art. 2119 c..c. ed è quindi consentito in via anticipata solo in presenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto. Inoltre il recesso non è
regolato dalla disciplina in materia di licenziamenti e quindi può
anche essere comunicato verbalmente. Quindi non hanno rilevanza le eccezioni di parte ricorrente sulla comunicazione verbale del recesso in data 13.9.2025. Ai fini della decisione ciò che rileva è che il rapporto si è risolto per volontà unilaterale del datore di lavoro e si
è interrotto di fatto il 13.9.2023.
18. La parte convenuta ha dedotto, quale motivo del licenziamento, fatti che possono integrare il giustificato motivo oggettivo nel rapporto a tempo indeterminato. Si tratta infatti di allegazioni concernenti la progressiva riduzione, sino all'azzeramento, dei servizi commissionati al consorzio appaltatore e della relativa CP_1
fatturazione. Tali eventi rientrano nel rischio di impresa, valutabile dal datore di lavoro al momento della stipula del contratto e
9 successivamente in sede di proroga. Come si è detto l'art. 2119 c.c.
contempla esclusivamente il recesso anticipato per giusta causa e cioè con eventi che non consentano la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.
19. La società convenuta è tenuta pertanto a risarcire il danno subito dal lavoratore, corrispondente alle retribuzioni perdute dalla data del recesso sino alla scadenza del termine prorogato al 31.12.2023. Il
ricorrente ha indicato in € 2.225,00 la retribuzione utile ai fini del TFR
quale parametro per il risarcimento del danno. Tale indicazione non
è stata contestata dalla società convenuta. La società convenuta deve pertanto essere condannata a pagare alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di € 7.935,83, previo proporzionamento dell'importo mensile per il mese di settembre,
lavorato e retribuito in parte sino al 13.9.2023
(2225/30gg*17gg=1260,83)
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura della causa, del valore (dichiarato in ricorso come indeterminabile) e dell'attività svolta. La soccombenza reciproca, con il rigetto della domanda principale, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi. I difensori di parte ricorrente hanno chiesto la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del recesso comunicato dalla parte convenuta al ricorrente il 13.9.2023 e condanna la convenuta a versare al ricorrente a titolo di risarcimento
10 del danno per l'anticipata risoluzione del contratto a termine la somma di € 7.935,83 oltre agli interessi sulle some rivalutate come per legge;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Dichiara compensate nella misura di due terzi le spese di lite, liquidate per l'intero in € 6.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb.
forf. 15%, e condanna la società convenuta a rifondere la residua quota di un terzo alla parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Verona, 11.6.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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