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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8769 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13206/2024 promossa da
nato in [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Ahmed Jama Fairus ed elettivamente domiciliato in Torino, via E. Giachino, n. 82/B, presso lo studio del difensore
- ricorrente - contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Oggetto: diniego visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il ricorrente, cittadino somalo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie nata in [...] il [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per Controparte_2
l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto prot. n. 707/23 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala (Uganda) in data 22.09.2023. Tale diniego è stato emesso per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 28, 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/1998, dagli artt. 2 e 6 del d.p.r. n. 394/1999 e dall'allegato
A, punto 10 del Decreto interministeriale n. 850/2011 in combinazione con gli artt. 4, c. 2, lett. d) del d.lgs.
n. 286/1998 e 4 del d.p.r. n. 394/1999, e in particolare in quanto “Non è stato presentato il certificato di divorzio dal primo matrimonio del Sig. , come richiesto nel preavviso di rigetto notificato Parte_1 il 5 settembre 2023 e decorso il termine perentorio di 10 giorni”, provvedimento preceduto da preavviso di rigetto nel quale veniva richiesta la presentazione del “certificato di divorzio legalizzato e tradotto”. Il ricorrente ha lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare con la coniuge, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 28 e 29 TUI, ammettendo di aver divorziato dalla prima moglie Controparte_3
e sostenendo di non aver mai chiesto il ricongiungimento della medesima, ma unicamente della
[...] seconda moglie, conformemente a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 ter, TUI, con la conseguente irrilevanza del documento richiesto attestante il divorzio dalla prima.
Alla luce della sussistenza del proprio diritto a ricongiungersi con la (seconda) moglie, il ricorrente ha dunque dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e concluso chiedendo l'annullamento di tale diniego, con ordine di rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la medesima, nonché condanna della controparte al pagamento della somma di euro 250,00 ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo, nonché pronuncia risarcitoria, in misura da liquidarsi in via equitativa. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante rituale notifica in data 2.8.2024 del ricorso per l'udienza del 9.10.2024 e deve dichiararsi contumace.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 9.10.2024, rinviata al 29.1.2025 per la mancata prova della notifica e poi al 4.6.2025 per il mancato rispetto del termine a comparire, tutte svoltesi in modalità cartolare;
all'esito dell'ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente.
***
Il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi che seguono.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, come documentato in atti, il ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie, nulla osta che, verificati i relativi presupposti, gli è stato rilasciato dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena in data 25.05.2023. Dunque, in data 29.06.2023, i richiedenti si sono rivolti all'Ambasciata italiana a Kampala (Uganda), competente anche per le richieste di ricongiungimento dei cittadini somali, domandando il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente. Tuttavia, le competenti autorità consolari hanno emesso il sopra menzionato preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n.
241/1990 in data 6.09.2023, cui è seguita l'emissione del provvedimento impugnato il 22.9.2023, con la motivazione sopra riportata.
Ebbene, le conclusioni dell'Amministrazione resistente non appaiono condivisibili. Occorre preliminarmente precisare come la contestazione dell'Amministrazione non riguardi l'esistenza del vincolo matrimoniale in sé con la (seconda) moglie da ricongiungere, bensì la ammissibilità del ricongiungimento con la medesima per l'ordinamento italiano a causa della mancata dimostrazione della cessazione con divorzio del precedente vincolo matrimoniale del ricorrente. In effetti, il ricorrente non contesta di avere avuto una prima moglie, ma deduce di avere divorziato dalla medesima, per poi sposare la seconda moglie della quale chiede il ricongiungimento, per come documentato in atti (allegato n. 4) e non contestato dall'amministrazione resistente. A dimostrazione dell'intervenuto divorzio, il richiedente ha depositato in atti una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” sottoscritta in Italia innanzi a notaio il 12.9.2023 (allegato n. 8), documento che certamente non corrisponde al certificato di divorzio richiesto nel preavviso di rigetto, ma deve ritenersi comunque sufficiente ai fini del ricongiungimento della seconda moglie e, quindi, dell'accoglimento della domanda. Deve infatti ricordarsi la disciplina maggiormente favorevole che la normativa in materia di ricongiungimento familiare riserva all'odierno ricorrente, alla luce della sua qualità di titolare di protezione sussidiaria. In particolare, in considerazione delle probabili maggiori difficoltà che incontrano i titolari di protezione internazionale nelle relazioni con le autorità del proprio Paese d'origine, specialmente ai fini dell'ottenimento di documenti ufficiali atti a provare la propria condizione personale e familiare, l'art. 29 bis, c. 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 286/1998 espressamente statuisce che, per tali soggetti, “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. Alla luce di tale regime di favore e non essendo contestata l'esistenza e la validità del matrimonio con la seconda moglie da ricongiungere, appare dunque del tutto irragionevole ed irrilevante condizionare il rilascio del visto al deposito del certificato di divorzio dalla prima moglie, debitamente tradotto e legalizzato;
nel caso di specie, si tratta infatti del riconoscimento di diritti fondamentali della persona, quale quello al rispetto della vita e dell'unità familiare, come tutelati a livello costituzionale e di diritto interno, nonché dal diritto internazionale ed europeo recepito nell'ordinamento italiano, e in particolare dall'art. 8 CEDU, nel significato emerso dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quanto sopra, a maggior ragione, sulla base dell'art. 29, comma 1 ter, TUI, secondo il quale “Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale”, disposizione dalla quale può desumersi che la legge italiana vieta il ricongiungimento con un secondo coniuge non in assoluto, ma solo qualora lo straniero sia già convivente sul territorio italiano con un altro coniuge. Quanto alla normativa italiana in materia di ricongiungimento, la natura poligamica dell'unione non costituisce un ostacolo alla possibilità di esercitare tale diritto. Dunque, il ricongiungimento con un secondo coniuge non è vietato in sé, bensì nel solo caso in cui lo straniero già conviva sul territorio italiano con un altro coniuge. In sostanza, è vietato che due mogli di una stessa persona si trovino contemporaneamente in Italia a seguito di ricongiungimento, mentre nessuna norma vieta il ricongiungimento con una sola delle due (o più) mogli che il cittadino straniero abbia all'estero, posto che il matrimonio poligamico è tuttora praticato in molti Paesi.
Come condivisibilmente sostenuto dal difensore del ricorrente “la legge vieta l'ingresso per ricongiungimento familiare ad una seconda moglie dello straniero poligamo”, laddove l'unione poligamica è consentita dalla legge islamica vigente in Somalia (“La poligamia è consentita dalla Sharia. Il Codice della famiglia permette la poligamia in circostanze specifiche e limitate … La poligamia è consentita dal Codice di famiglia in circostanze specifiche e limitate e sotto la supervisione del tribunale. Tuttavia, nelle aree rurali è comune per gli uomini sposare quattro donne senza la supervisione del tribunale”, UNDP - United
Nations Development Programme, Somalia Gender Justice & The Law, 2018, https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Somalia%20Country%20Assessment%20-
%20English.pdf; “La poligamia è legale in Somalia;
un uomo può contrarre un secondo matrimonio solo con il permesso scritto del Tribunale distrettuale (Codice della famiglia, 1975)”, OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, SIGI - Social Institutions & Gender Index 2019 - Somalia, https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/SO.pdf; “La Somalia è caratterizzata da un pluralismo giuridico e i tribunali ufficiali funzionano parallelamente ad altri due sistemi giuridici: la legge consuetudinaria (xeer) e la legge islamica della Sharia”, , BTI 2022 Country Controparte_4
Report Somalia, 23 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2069667.html).
Anche ipotizzando, dunque, che il divorzio dalla prima moglie non sia intervenuto (in quanto ritenuto non provato), il ricorrente - di conseguenza da considerarsi poligamo in Somalia - ben potrebbe chiedere il ricongiungimento della moglie di cui al nulla osta in atti, considerato che il richiedente il ricongiungimento non risulta “regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale” e l'amministrazione resistente avrebbe pertanto dovuto rilasciare il visto anche in assenza del certificato di divorzio di cui al preavviso di rigetto.
In conclusione, dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del visto, deve ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la (seconda) moglie. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala, con ordine a parte resistente di rilasciare il visto di ingresso in favore della moglie medesima.
Come domandato inoltre sin dall'atto introduttivo, potendosi ritenere che la richiesta di parte ricorrente non sia manifestamente iniqua, anche in ragione della contumacia dell'amministrazione resistente, deve essere fissata ex art. 614 bis cpc la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del visto per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente, decorso il periodo di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento a cura della parte vittoriosa.
Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, peraltro formulata in maniera estremamente generica.
È bene ricordare che, per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede – affinchè possa ravvisarsi un illecito aquiliano - l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che presuppone uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa. In particolare “Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo - in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla
P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi
l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa” (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500; da ultimo Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23170 del 31/10/2014).
Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve allegarne e provarne il fondamento, quindi in particolare, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché della colpa o dell dolo dell'amministrazione. Alla luce di ciò, non può affatto ritenersi che il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nel caso di specie possa essere considerato colpevole secondo i parametri sopra indicati, dovendosi escludere che essa sia venuta meno a quei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono orientarne l'azione e la domanda di risarcimento del danno deve pertanto essere respinta, non ravvisandosi in capo all'Amministrazione nel caso di specie il requisito soggettivo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono porsi a carico dell'Amministrazione resistente contumace, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso prot. n. 707/23 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala (Uganda) in data 22.09.2023, relativo alla coniuge del ricorrente, nata in [...] il [...], nonché di ogni provvedimento Controparte_2 ad esso conseguente;
-ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di nata in [...] il Controparte_2 17.5.1993, per ricongiungimento familiare al coniuge nato in [...] il Parte_1
1.10.1990 (c.f. ); C.F._1
-visto l'art. 614 bis cpc, fissa in euro 100,00 la somma dovuta da parte resistente in favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo nel rilascio del visto di cui al punto precedente, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento a cura del ricorrente;
-rigetta la domanda di condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno;
-condanna l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 7.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13206/2024 promossa da
nato in [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Ahmed Jama Fairus ed elettivamente domiciliato in Torino, via E. Giachino, n. 82/B, presso lo studio del difensore
- ricorrente - contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Oggetto: diniego visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il ricorrente, cittadino somalo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie nata in [...] il [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per Controparte_2
l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto prot. n. 707/23 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala (Uganda) in data 22.09.2023. Tale diniego è stato emesso per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 28, 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/1998, dagli artt. 2 e 6 del d.p.r. n. 394/1999 e dall'allegato
A, punto 10 del Decreto interministeriale n. 850/2011 in combinazione con gli artt. 4, c. 2, lett. d) del d.lgs.
n. 286/1998 e 4 del d.p.r. n. 394/1999, e in particolare in quanto “Non è stato presentato il certificato di divorzio dal primo matrimonio del Sig. , come richiesto nel preavviso di rigetto notificato Parte_1 il 5 settembre 2023 e decorso il termine perentorio di 10 giorni”, provvedimento preceduto da preavviso di rigetto nel quale veniva richiesta la presentazione del “certificato di divorzio legalizzato e tradotto”. Il ricorrente ha lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare con la coniuge, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 28 e 29 TUI, ammettendo di aver divorziato dalla prima moglie Controparte_3
e sostenendo di non aver mai chiesto il ricongiungimento della medesima, ma unicamente della
[...] seconda moglie, conformemente a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 ter, TUI, con la conseguente irrilevanza del documento richiesto attestante il divorzio dalla prima.
Alla luce della sussistenza del proprio diritto a ricongiungersi con la (seconda) moglie, il ricorrente ha dunque dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e concluso chiedendo l'annullamento di tale diniego, con ordine di rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la medesima, nonché condanna della controparte al pagamento della somma di euro 250,00 ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo, nonché pronuncia risarcitoria, in misura da liquidarsi in via equitativa. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante rituale notifica in data 2.8.2024 del ricorso per l'udienza del 9.10.2024 e deve dichiararsi contumace.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 9.10.2024, rinviata al 29.1.2025 per la mancata prova della notifica e poi al 4.6.2025 per il mancato rispetto del termine a comparire, tutte svoltesi in modalità cartolare;
all'esito dell'ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente.
***
Il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi che seguono.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, come documentato in atti, il ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie, nulla osta che, verificati i relativi presupposti, gli è stato rilasciato dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena in data 25.05.2023. Dunque, in data 29.06.2023, i richiedenti si sono rivolti all'Ambasciata italiana a Kampala (Uganda), competente anche per le richieste di ricongiungimento dei cittadini somali, domandando il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente. Tuttavia, le competenti autorità consolari hanno emesso il sopra menzionato preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n.
241/1990 in data 6.09.2023, cui è seguita l'emissione del provvedimento impugnato il 22.9.2023, con la motivazione sopra riportata.
Ebbene, le conclusioni dell'Amministrazione resistente non appaiono condivisibili. Occorre preliminarmente precisare come la contestazione dell'Amministrazione non riguardi l'esistenza del vincolo matrimoniale in sé con la (seconda) moglie da ricongiungere, bensì la ammissibilità del ricongiungimento con la medesima per l'ordinamento italiano a causa della mancata dimostrazione della cessazione con divorzio del precedente vincolo matrimoniale del ricorrente. In effetti, il ricorrente non contesta di avere avuto una prima moglie, ma deduce di avere divorziato dalla medesima, per poi sposare la seconda moglie della quale chiede il ricongiungimento, per come documentato in atti (allegato n. 4) e non contestato dall'amministrazione resistente. A dimostrazione dell'intervenuto divorzio, il richiedente ha depositato in atti una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” sottoscritta in Italia innanzi a notaio il 12.9.2023 (allegato n. 8), documento che certamente non corrisponde al certificato di divorzio richiesto nel preavviso di rigetto, ma deve ritenersi comunque sufficiente ai fini del ricongiungimento della seconda moglie e, quindi, dell'accoglimento della domanda. Deve infatti ricordarsi la disciplina maggiormente favorevole che la normativa in materia di ricongiungimento familiare riserva all'odierno ricorrente, alla luce della sua qualità di titolare di protezione sussidiaria. In particolare, in considerazione delle probabili maggiori difficoltà che incontrano i titolari di protezione internazionale nelle relazioni con le autorità del proprio Paese d'origine, specialmente ai fini dell'ottenimento di documenti ufficiali atti a provare la propria condizione personale e familiare, l'art. 29 bis, c. 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 286/1998 espressamente statuisce che, per tali soggetti, “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. Alla luce di tale regime di favore e non essendo contestata l'esistenza e la validità del matrimonio con la seconda moglie da ricongiungere, appare dunque del tutto irragionevole ed irrilevante condizionare il rilascio del visto al deposito del certificato di divorzio dalla prima moglie, debitamente tradotto e legalizzato;
nel caso di specie, si tratta infatti del riconoscimento di diritti fondamentali della persona, quale quello al rispetto della vita e dell'unità familiare, come tutelati a livello costituzionale e di diritto interno, nonché dal diritto internazionale ed europeo recepito nell'ordinamento italiano, e in particolare dall'art. 8 CEDU, nel significato emerso dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quanto sopra, a maggior ragione, sulla base dell'art. 29, comma 1 ter, TUI, secondo il quale “Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale”, disposizione dalla quale può desumersi che la legge italiana vieta il ricongiungimento con un secondo coniuge non in assoluto, ma solo qualora lo straniero sia già convivente sul territorio italiano con un altro coniuge. Quanto alla normativa italiana in materia di ricongiungimento, la natura poligamica dell'unione non costituisce un ostacolo alla possibilità di esercitare tale diritto. Dunque, il ricongiungimento con un secondo coniuge non è vietato in sé, bensì nel solo caso in cui lo straniero già conviva sul territorio italiano con un altro coniuge. In sostanza, è vietato che due mogli di una stessa persona si trovino contemporaneamente in Italia a seguito di ricongiungimento, mentre nessuna norma vieta il ricongiungimento con una sola delle due (o più) mogli che il cittadino straniero abbia all'estero, posto che il matrimonio poligamico è tuttora praticato in molti Paesi.
Come condivisibilmente sostenuto dal difensore del ricorrente “la legge vieta l'ingresso per ricongiungimento familiare ad una seconda moglie dello straniero poligamo”, laddove l'unione poligamica è consentita dalla legge islamica vigente in Somalia (“La poligamia è consentita dalla Sharia. Il Codice della famiglia permette la poligamia in circostanze specifiche e limitate … La poligamia è consentita dal Codice di famiglia in circostanze specifiche e limitate e sotto la supervisione del tribunale. Tuttavia, nelle aree rurali è comune per gli uomini sposare quattro donne senza la supervisione del tribunale”, UNDP - United
Nations Development Programme, Somalia Gender Justice & The Law, 2018, https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Somalia%20Country%20Assessment%20-
%20English.pdf; “La poligamia è legale in Somalia;
un uomo può contrarre un secondo matrimonio solo con il permesso scritto del Tribunale distrettuale (Codice della famiglia, 1975)”, OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, SIGI - Social Institutions & Gender Index 2019 - Somalia, https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/SO.pdf; “La Somalia è caratterizzata da un pluralismo giuridico e i tribunali ufficiali funzionano parallelamente ad altri due sistemi giuridici: la legge consuetudinaria (xeer) e la legge islamica della Sharia”, , BTI 2022 Country Controparte_4
Report Somalia, 23 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2069667.html).
Anche ipotizzando, dunque, che il divorzio dalla prima moglie non sia intervenuto (in quanto ritenuto non provato), il ricorrente - di conseguenza da considerarsi poligamo in Somalia - ben potrebbe chiedere il ricongiungimento della moglie di cui al nulla osta in atti, considerato che il richiedente il ricongiungimento non risulta “regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale” e l'amministrazione resistente avrebbe pertanto dovuto rilasciare il visto anche in assenza del certificato di divorzio di cui al preavviso di rigetto.
In conclusione, dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del visto, deve ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la (seconda) moglie. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala, con ordine a parte resistente di rilasciare il visto di ingresso in favore della moglie medesima.
Come domandato inoltre sin dall'atto introduttivo, potendosi ritenere che la richiesta di parte ricorrente non sia manifestamente iniqua, anche in ragione della contumacia dell'amministrazione resistente, deve essere fissata ex art. 614 bis cpc la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del visto per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente, decorso il periodo di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento a cura della parte vittoriosa.
Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, peraltro formulata in maniera estremamente generica.
È bene ricordare che, per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede – affinchè possa ravvisarsi un illecito aquiliano - l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che presuppone uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa. In particolare “Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo - in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla
P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi
l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa” (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500; da ultimo Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23170 del 31/10/2014).
Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve allegarne e provarne il fondamento, quindi in particolare, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché della colpa o dell dolo dell'amministrazione. Alla luce di ciò, non può affatto ritenersi che il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nel caso di specie possa essere considerato colpevole secondo i parametri sopra indicati, dovendosi escludere che essa sia venuta meno a quei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono orientarne l'azione e la domanda di risarcimento del danno deve pertanto essere respinta, non ravvisandosi in capo all'Amministrazione nel caso di specie il requisito soggettivo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono porsi a carico dell'Amministrazione resistente contumace, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso prot. n. 707/23 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala (Uganda) in data 22.09.2023, relativo alla coniuge del ricorrente, nata in [...] il [...], nonché di ogni provvedimento Controparte_2 ad esso conseguente;
-ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di nata in [...] il Controparte_2 17.5.1993, per ricongiungimento familiare al coniuge nato in [...] il Parte_1
1.10.1990 (c.f. ); C.F._1
-visto l'art. 614 bis cpc, fissa in euro 100,00 la somma dovuta da parte resistente in favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo nel rilascio del visto di cui al punto precedente, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento a cura del ricorrente;
-rigetta la domanda di condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno;
-condanna l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 7.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla