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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, TO
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1666/2023 depositato il 25/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210127613101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210127613101000, notificata il 14 dicembre 2022, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2016, deducendone l'illegittimità per intervenuto pagamento del tributo per omessa notifica degli atti presupposti e comunque per prescrizione, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e onorari da distrarre al difensore antistatario .
Lamenta altresì l'avvenuto pagamento del tributo richiesto, sebbene senza produrre documentazione idonea a comprovare tale assunto.
Si sono ritualmente costituite in giudizio sia la Regione Siciliana – Dipartimento delle Finanze e del Credito – che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le quali hanno eccepito, rispettivamente, la rituale notifica dell'avviso di accertamento e la non maturazione del termine prescrizionale, anche in forza della disciplina emergenziale legata alla sospensione dei termini prevista dagli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020).
La parte resistente ha prodotto l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2016 e la prova della sua notifica a mezzo posta, nonché la documentazione attestante l'esecutività del ruolo e la consegna dello stesso all'Agente della riscossione in data 10 maggio 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla doglianza circa l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata, essa risulta smentita dalla documentazione in atti: la Regione Siciliana ha prodotto l'avviso di accertamento n.
651174165223/2016 relativo alla tassa automobilistica 2016 e la prova della sua notifica in data 11.10.2019
a mezzo raccomandata, con ricezione da parte della contribuente.
Tale atto, regolarmente notificato, costituisce il fondamento giuridico e presupposto legittimo dell'iscrizione a ruolo, ed ha altresì efficacia interruttiva del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Quanto alla prescrizione dedotta dalla ricorrente, la stessa è infondata.
Il credito relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51,
D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3, D.L. n. 2/1986, conv. in L. n. 60/1986. Tuttavia, nel caso di specie, il termine decorre dalla data dell'ultima valida interruzione, rappresentata dalla notifica dell'avviso di accertamento intervenuta l'11 ottobre 2019. La cartella è stata poi notificata il 14 dicembre 2022.
Tra i due atti sono decorsi più di tre anni, ma va considerato che il termine è stato sospeso ex lege per un periodo pari a 1.057 giorni (dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e poi per effetto della proroga di due anni ex art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020), per effetto della normativa emergenziale da Covid-19. Pertanto, alla data della notifica della cartella, il termine prescrizionale non era decorso.
Infine, le generiche allegazioni circa un presunto pagamento già effettuato non sono assistite da alcuna prova documentale, né risulta che parte ricorrente abbia richiesto o ottenuto sgravio o definizione agevolata.
L'estratto cartella prodotto conferma, al contrario, la sussistenza del debito per l'importo complessivo di
€ 621,56.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 230,00 in faore di ciascuna parte resistente, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, TO
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1666/2023 depositato il 25/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210127613101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210127613101000, notificata il 14 dicembre 2022, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2016, deducendone l'illegittimità per intervenuto pagamento del tributo per omessa notifica degli atti presupposti e comunque per prescrizione, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e onorari da distrarre al difensore antistatario .
Lamenta altresì l'avvenuto pagamento del tributo richiesto, sebbene senza produrre documentazione idonea a comprovare tale assunto.
Si sono ritualmente costituite in giudizio sia la Regione Siciliana – Dipartimento delle Finanze e del Credito – che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le quali hanno eccepito, rispettivamente, la rituale notifica dell'avviso di accertamento e la non maturazione del termine prescrizionale, anche in forza della disciplina emergenziale legata alla sospensione dei termini prevista dagli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020).
La parte resistente ha prodotto l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2016 e la prova della sua notifica a mezzo posta, nonché la documentazione attestante l'esecutività del ruolo e la consegna dello stesso all'Agente della riscossione in data 10 maggio 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla doglianza circa l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata, essa risulta smentita dalla documentazione in atti: la Regione Siciliana ha prodotto l'avviso di accertamento n.
651174165223/2016 relativo alla tassa automobilistica 2016 e la prova della sua notifica in data 11.10.2019
a mezzo raccomandata, con ricezione da parte della contribuente.
Tale atto, regolarmente notificato, costituisce il fondamento giuridico e presupposto legittimo dell'iscrizione a ruolo, ed ha altresì efficacia interruttiva del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Quanto alla prescrizione dedotta dalla ricorrente, la stessa è infondata.
Il credito relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51,
D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3, D.L. n. 2/1986, conv. in L. n. 60/1986. Tuttavia, nel caso di specie, il termine decorre dalla data dell'ultima valida interruzione, rappresentata dalla notifica dell'avviso di accertamento intervenuta l'11 ottobre 2019. La cartella è stata poi notificata il 14 dicembre 2022.
Tra i due atti sono decorsi più di tre anni, ma va considerato che il termine è stato sospeso ex lege per un periodo pari a 1.057 giorni (dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e poi per effetto della proroga di due anni ex art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020), per effetto della normativa emergenziale da Covid-19. Pertanto, alla data della notifica della cartella, il termine prescrizionale non era decorso.
Infine, le generiche allegazioni circa un presunto pagamento già effettuato non sono assistite da alcuna prova documentale, né risulta che parte ricorrente abbia richiesto o ottenuto sgravio o definizione agevolata.
L'estratto cartella prodotto conferma, al contrario, la sussistenza del debito per l'importo complessivo di
€ 621,56.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 230,00 in faore di ciascuna parte resistente, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno