CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2947/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10795/2018, emessa dal Tribunale di Napoli –
Sezione Distaccata di Ischia a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
95050/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Antonio Frallicciardi (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti a margine della citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) nella qualità di impresa designata alla Controparte_1 P.IVA_1
gestione dei sinistri a carico del FGVS, in persona dei legali rappresentanti dottori e , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Piezzi Controparte_2 Controparte_3
(C.F: in virtù di procura alle liti per notar del C.F._3 Per_1
18.12.2014 - rep. 18690530367
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' (P. Iva: ) in Controparte_4 P.IVA_2
persona del procuratore ad negotia dottor in forza di procura speciale CP_5
per notaio di Bologna n. 84762/8413 del 16.12.2016, Persona_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Aniello De Ruberto (C.F.:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._4
della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E
, residente in [...] CP_6
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a incidente stradale
Conclusioni: per l'appellante: “… accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della
“berlina di colore scuro” che, proveniente da Barano d'Ischia, il 05/06/2011 alle ore
5,00 circa in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo
l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano
d'Ischia, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta, intercettava la medesima traiettoria di transito dell'attore, e faceva perdere a quest'ultimo il controllo del proprio motociclo e lo faceva impattare prima nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta CT111KV che impegnava la corsia di marcia dello stesso e dopo al suolo.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo Ford Fiesta tg.ta CT111KV, per avere, in data
05/06/2011, alle ore 5.00 circa, sostato la suddetta autovettura in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale
“Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, in totale violazione e spregio delle norme in materia di circolazione stradale, in curva in zona dove è vietata la sosta e creato intralcio alla circolazione, responsabilità ravvisabile nell'aver posto un ostacolo imprevisto ed inevitabile al transito del e Parte_1
nell'aver ridotto, con tale ostacolo, la corsia di marcia dello stesso.
3. Per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (danno biologico, ITT, ITP, morale, vita di relazione, Parte_1
esistenziale, danni patrimoniali, per perdita di chance, lucro cessante, nulla eccettuato o escluso) mediante pagamento dell'importo di euro 162.188,99, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
nonché condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di chance ossia consistente nel mancato imbarco sulla Compagnia di navigazione Grimaldi Lines con qualifica di I° ufficiale di marina, nonché nel disagio subito durante l'imbarco del 03/03/2012 con la Compagnia Grimaldi Lines con qualifica di II° ufficiale, nonché al rimborso delle spese mediche risultanti dall'allegata documentazione, danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ed in conseguenza delle risultanze istruttorie, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi diritti ed onorari del presente procedimento da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario …”; per l'appellata - appellante incidentale “… conclude per il Controparte_1
rigetto delle avverse impugnazioni e per l'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla n.q. FGVS, con vittoria di spese di lite. Chiede Controparte_1
assegnarsi la causa a sentenza… ”; per l'appellata “…conclude perché l'appello principale Controparte_4
e quello incidentale, per quanto di ragione, siano dichiarati inammissibili ed infondati e quindi rigettati, con vittoria di spese del presente grado di giudizio…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 21.01.2013 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia -, le n.q. di Controparte_1
impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS e la
[...]
e, premesso di essere proprietario del motociclo Honda SH tg.to Controparte_4 DT16964, assicurato presso la Agenzia di Ischia, numero di Controparte_7
polizza 00081905206473, esponeva che: in data 5.6.2011, alle ore 5,00 circa, si trovava a bordo del detto motociclo, in Barano d'Ischia alla via V. Di GL e improvvisamente, mentre effettuava una curva, un'autovettura tipo berlina, di colore scuro, sopraggiungeva a velocità elevata in discesa e, nell'affrontare il medesimo tratto curvilineo, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta;
che, con tale imprudente manovra, il conducente dell'auto berlina di colore scuro intercettava la medesima traiettoria di transito di esso istante, il quale, tentando di evitare l'impatto con la suddetta autovettura, si spostava verso destra cercando di non perdere il controllo del veicolo ma, non riuscendo a trovare idoneo spazio nella propria corsia, impattava nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta
CT111KV, assicurata con la , che impegnava la corsia di marcia Controparte_8
dello stesso;
dopo l'urto esso istante rovinava al suolo e perdeva i sensi;
la Ford
Fiesta era parcheggiata lungo il ciglio della strada suddetta, precisamente, in un tratto curvilineo cieco ed occupava la corsia di marcia di esso istante;
esso istante dopo l'urto perdeva i sensi e veniva soccorso da alcune persone del posto, che provvedevano a chiamare i soccorsi ed a prestare l'aiuto necessario sino all'arrivo di questi ultimi;
che esso istante veniva trasportato presso l'Ospedale A. Rizzoli di
Lacco Ameno dove gli riscontravano lesioni gravi e si rendeva necessario il ricovero in codice rosso presso una struttura adeguata in terraferma (Loreto Mare di Napoli); in seguito al sinistro, la P.G. del Commissariato di Ischia provvedeva a sottoporre a sequestro l'autovettura Ford Fiesta tg.ta CT111KV di proprietà di CP_6
nonché ad elevare allo stesso verbale di contravvenzione in quanto la suddetta autovettura, nel momento del sinistro, era parcheggiata in divieto di sosta in una curva cieca creando intralcio alla circolazione;
dopo l'urto, il ciclomotore di esso istante riportava ingenti danni all'asse della ruota anteriore, alla forcella, al cerchio anteriore, al disco del freno, allo scudo ed al parafango, alla marmitta, al paravento ed altri danni;
esso istante, in data 30.5.2011, aveva conseguito la licenza di 1° ufficiale di coperta e, in data 8.6.2012, proprio durante il ricovero ospedaliero, veniva convocato per un imbarco dalla società di navigazione Grimaldi Lines, imbarco mai avvenuto a causa delle condizioni psico-fisiche, perdendo l'opportunità di imbarcarsi con qualifica di 1° ufficiale di coperta con la società Grimaldi per i successivi mesi;
solo in data 3.3.2012 esso istante poteva perfezionare un nuovo rapporto di lavoro con la società di navigazione Grimaldi, ma esclusivamente con la qualifica di II° ufficiale e tale periodo di imbarco, per le condizioni psico-fisiche e per il grado in cui fu assunto (II ufficiale), era stato molto difficile e disagevole, indispensabile in quanto esso istante era da poco diventato padre di una bimba concepita pochi giorni prima dell'incidente e il giovane nucleo familiare necessitava di un reddito idoneo a vivere decorosamente;
esso istante, in data 4.6.2011 veniva a conoscenza, che aveva concepito un figlio con la compagna, e non era stato possibile Persona_3
partecipare alle prime settimane del concepimento, momento unico ed irripetibile nella vita di un giovane padre, in quanto il giorno successivo veniva ricoverato in seguito al sinistro, in stato di coma e si risvegliava dopo 17 giorni;
dalla dinamica del sinistro era evidente che la responsabilità era da ascriversi, in solido o per quanto di ragione, alla condotta del conducente dell'auto “tipo berlina di colore scuro” non identificato, il quale, invadendo la corsia di marcia opposta incrociava la traiettoria di guida di esso istante, regolarmente in transito nella propria corsia, facendolo rovinare al suolo dopo aver impattato contro la Ford Fiesta tg.ta CT111KV parcheggiata in divieto di sosta ed alla condotta del conducente dell'auto modello Ford Fiesta tg.ta
CT111KV che, sostando nella suddetta area, aveva rappresentato un ostacolo inevitabile per esso istante che transitava regolarmente nella sua corsia di marcia e tentava di evitare l'impatto con la berlina;
il conducente della “berlina di colore scuro” non era stato mai identificato nonostante avesse presentato “atto di denunzia- querela contro ignoti” del 30.7.2011 presso il Commissariato di P.S. di Ischia, procedimento conclusosi con richiesta di archiviazione;
esso istante, a seguito del sinistro, ebbe a patire un lungo periodo di ITT ed ITP ed era residuata un'invalidità permanente che, tenuto conto dell'età e delle gravi e particolari lesioni patite, nonché delle limitazioni funzionali quali ipoacusia dell'orecchio sinistro con perdita di circa 40 decibel alle frequenze da 500 a 3000 hz ed ipo-anosmia post - traumatica (perdita totale della percezione di odori e sapori) che aveva annullato la percezione di odori e sapori, era da valutare nella misura percentuale di punti non inferiori a 15% .
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo all'automobile “tipo berlina di colore scuro” non identificata e all'automobile Ford
Fiesta targata CT111KT nell'occasione in sosta vietata, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “
1. accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della “berlina di colore scuro che, proveniente da Barano d'Ischia, il
5.6.2010 alle ore 5,00 circa in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta, intercettava la medesima traiettoria di transito dell'attore, e faceva perdere a quest'ultimo il controllo del proprio motociclo e lo faceva impattare prima nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta CT111KV che impegnava la corsia di marcia dello stesso e dopo al suolo.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo
Ford Fiesta tg.ta CT111KV, per avere, in data 5.6.2011, alle ore 5.00 circa, sostato la suddetta autovettura in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione
Ischia-Barano d'Ischia, in totale violazione e spregio delle norme in materia di circolazione stradale, in curva in zona dove è vietata la sosta e creato intralcio alla circolazione, responsabilità ravvisabile nell'aver posto un ostacolo imprevisto ed inevitabile al transito del e nell'aver ridotto, con tale ostacolo, la corsia Parte_1
di marcia dello stesso.
3. Per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (danno biologico, ITT, ITP, morale, vita Parte_1
di relazione, esistenziale, danni patrimoniali, per perdita di chance, lucro cessante, nulla eccettuato o escluso) mediante pagamento dell'importo di euro 162.188,99, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
nonché condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di chance ossia consistente nel mancato imbarco sulla Compagnia di navigazione Grimaldi Lines con qualifica di I° ufficiale di marina, nonché nel disagio subito durante l'imbarco del 3.3.2012 con la Compagnia Grimaldi Lines con qualifica di II° ufficiale, nonché al rimborso delle spese mediche risultanti dall'allegata documentazione, danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ed in conseguenza delle risultanze istruttorie, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo …”.
Si costituivano le nella richiamata qualità, che Controparte_4
resistevano chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_4
e, in via subordinata, di dichiarare il concorso colposo del danneggiato e del conducente del veicolo non identificato nella determinazione del danno ex art. 1227
c.c., riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dei danni che dovesse essere riconosciuto all'attore.
Integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile anche ai sensi della L.
990/69, quale proprietario del veicolo Ford targato CT111KV, CP_6
venivano concessi i termini ex art. 1836 co. c.p.c.
Ammessa ed espletata prova per testi, all'esito, veniva ammessa CTU medico – legale nonché CTU tecnica per accertare le modalità del sinistro e stimare i danni occorsi al motociclo.
All'udienza del 12.12.2018, i procuratori costituiti discutevano la causa che ai sensi dell'art. 281 sexties c.p.c. veniva decisa dal Tribunale che così statuiva:
“1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte attrice.
2) Dichiara il concorso di colpa tra l'attore ed il proprietario dell'autovettura pirata.
3) Condanna la convenuta in persona del legale rapp.te CP_4 Controparte_1
p.t. al pagamento della somma di € 849,70 per ITT ed ITP, così come sopra indicato, il danno biologico in € 7.419,79 ed i danni tecnici in € 1.994,50. A tutte le somme vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione dalla domanda giudiziale al soddisfo.
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio così di seguito specificate: € 200,00 per spese vive, oltre ai compensi ex D.M. 55/14 € 2.617,50 il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi al legale di parte attorea dichiaratosi antistatario.
5) Pone le spese delle Ctu medica e tecnica al 50% in capo all'attore ed al 50% in capo alla convenuta . Controparte_4
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 12.12.2018, con citazione notificata in data 11 - 17.06.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 20.06.2019 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della “berlina di colore scuro” che, proveniente da Barano d'Ischia, il 05/06/2011 alle ore 5,00 circa in
Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta, intercettava la medesima traiettoria di transito dell'attore, e faceva perdere a quest'ultimo il controllo del proprio motociclo e lo faceva impattare prima nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta CT111KV che impegnava la corsia di marcia dello stesso e dopo al suolo.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo
Ford Fiesta tg.ta CT111KV, per avere, in data 05/06/2011, alle ore 5.00 circa, sostato la suddetta autovettura in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, in totale violazione e spregio delle norme in materia di circolazione stradale, in curva in zona dove è vietata la sosta e creato intralcio alla circolazione, responsabilità ravvisabile nell'aver posto un ostacolo imprevisto ed inevitabile al transito del e nell'aver ridotto, con tale Parte_1
ostacolo, la corsia di marcia dello stesso.
3. Per l'effetto, ,,,, condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (danno Parte_1
biologico, ITT, ITP, morale, vita di relazione, esistenziale, danni patrimoniali, per perdita di chance, lucro cessante, nulla eccettuato o escluso) mediante pagamento dell'importo di euro 162.188,99, il tutto coninteressi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
nonché condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di chance ossia consistente nel mancato imbarco sulla Compagnia di navigazione Grimaldi Lines con qualifica di I° ufficiale di marina, nonché nel disagio subito durante l'imbarco del 03/03/2012 con la Compagnia Grimaldi Lines con qualifica di II° ufficiale, nonché al rimborso delle spese mediche risultanti dall'allegata documentazione, danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ed in conseguenza delle risultanze istruttorie, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo…”.
Si costituivano le n.q. di impresa designata alla gestione dei Controparte_1
sinistri in carico al FGVS che resistevano al gravame chiedendone il rigetto e proponevano, nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… Accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza gravata e rigettando la domanda spiegata nel giudizio di primo grado dal sig. nei confronti della n.q. Parte_1 Controparte_1
FGVS siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. In linea gradata, riformare la sentenza impugnata dichiarando il concorso di colpa del sig. CP_6
nella produzione del sinistro, quantificando lo stesso in misura non inferiore
[...]
al 50% e riducendo l'importo del risarcimento da porre a carico della
[...]
n.q. FGVS. Conseguentemente, condannare il sig. CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore della n.q. FGVS della somma di euro Controparte_1 15.278,86, oltre interessi dalla percezione dell'indennizzo al saldo, ovvero dei differenti importi che dovessero risultare dovuti all'esito della decisione…”.
Si costituiva anche resistendo al gravame e chiedendone Controparte_4
il rigetto.
Alla prima udienza di comparizione del 22.11.2019 la causa veniva rinviata al
18.09.2020 per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 29.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024. depositava comparsa conclusionale il 27.8.2024, mentre Controparte_1 [...]
il 20.9.2024. Controparte_4
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 31.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 31.01.2025, la causa veniva riservata in decisione
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento della domanda attorea, così statuito: “…
Sulle eccezioni mosse da parte convenuta circa il ritardo con cui fu presentata querela contro ignoti secondo i dettati della Suprema Corte non può essere accolta:
“NEL CASO DI SINISTRO STRADALE CAUSATO DA VEICOLO NON
IDENTIFICATO, L'OMESSA DENUNCIA DELL'ACCADUTO ALL'AUTORITÀ DI
POLIZIA OD INQUIRENTE NON È SUFFICIENTE, IN SÉ, A RIGETTARE LA
DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA
DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA;
ALLO STESSO MODO, LA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA O QUERELA
CONTRO
IG NON VALE, IN SÉ STESSA, A DIMOSTRARE CHE IL SINISTRO
SIA SENZ'ALTRO ACCADUTO. ENTRAMBE LE SUDDETTE CIRCOSTANZE
POSSONO, AL PIÙ, COSTITUIRE MERI INDIZI DELL'EFFETTIVO
AVVERAMENTO DEL SINISTRO” (CASS. N. 20066/2013; CFR. ANCHE CASS. N.
18532/2007 E CASS. N. 23434/2014).
Nel corso del giudizio furono ascoltati tra gli altri testimoni i Sigg.ri Tes_1
e Di GL Vincenzo riferirono nella loro testimonianza di aver visto,
[...]
perché presenti sul posto, un'auto tipo berlina scura invadere la corsia opposta su cui transitava il motorino ed urtava il mezzo che, successivamente, andava ad impattare sull'auto Ford Focus parcheggiata ai margini della strada.
Solo successivamente intervenivano le forze dell'ordine che constavano che il motorino era ancora a terra sul selciato, spostato rispetto al momento dell'incidente, vi era anche il casco precedentemente indossato dal guidatore, circostanza confermata dai testi ascoltati. Gli altri testimoni riferivano i fatti de relato perché non presenti al momento dell'impatto.
Sul rapporto delle forze dell'ordine intervenute nella relazione non vi sono indicati segni di frenata sulla strada da parte della vettura sconosciuta.
Nel corso del giudizio veniva nominato un consulente tecnico, Dott. , Persona_4
che redigeva il proprio elaborato rappresentando che i danni subiti dall'attore erano indicati in ITT 10 giorni ITP al 75% cinque giorni ITP al 50% trenta giorni ITP 25% trenta giorni. Indicava quale danno biologico nell'ordine del 12/13%.
Il Consulente tecnico nominato per l'esame della valutazione delle modalità del sinistro, OM. , rappresentava che l'andamento Controparte_9
discendente del tratto di strada che va da Barano verso Ischia, percorsa dall'auto pirata, avrebbe potuto indurre il guidatore dell'auto ad affrontare, a velocità sostenuta, il tratto di strada invadendo la corsia opposta, tanto da obbligare il
[...]
, per evitare l'impatto, a spostarsi verso destra, per poi impattare con Pt_1
l'autovettura Ford Focus in sosta. Fatto sta che la restrizione della corsia di marcia da parte dell'auto in sosta, l'invasione della corsia di marcia dell'attore da parte dell'auto pirata ed il manto stradale umido, così come indicato nel rapporto della volante del Commissariato di Ischia, abbia potuto far perdere il controllo del mezzo al ed impattare con la Ford Focus presente in sosta vietata. I danni Parte_1
riportati dal motociclo furono accertati dal Ctu e quantificati in € 2.188,99.
Alla luce di tutte le circostanze di fatto e delle prove addotte va indicato che vi è stato un concorso di colpa tra il guidatore del motociclo e l'auto pirata di cui né l'attore né i testimoni né le indagini delle Forze dell'ordine sono riusciti ad individuare.
Pertanto, i danni occorsi all'attore devono essere pagati dall' Controparte_4
quale Fondo Garanzia Vittime della Strada e vanno liquidati al 50% rispetto
[...]
alle relative consulenze mediche e tecniche eseguite in corso di causa, né può essere riconosciuta la patologia denominata anosmia non accertata dalla consulenza medica d'ufficio.
I danni tecnici vanno liquidati anch'essi nella misura del 50 % e quindi pari ad €
1.994,50 dalla domanda giudiziale al soddisfo con rivalutazione monetaria.
I danni fisici vanno liquidati ITT 10 giorni € 468,80 ITP al 75% cinque giorni €
175,80 ITP al 50% trenta giorni € 703,20 ITP 25% trenta giorni € 351,60 per un totale complessivo di € 1.699,40 diviso al 50% si liquidano € 849,70. A tale somma vanno aggiunti gli interessi dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
La CTU indicava quale danno biologico il 12/13% ed in conseguenza del concorso di colpa accertato va ridotto alla metà pari al 6% per cui vanno liquidate € 7.419,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambe le Ctu vanno ripartite al 50% tra l'attore e la Convenuta quale F.G.V.S. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura del 50%”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante si duole della valutazione delle risultanze istruttorie, come operata dal Tribunale per affermare la responsabilità concorsuale della medesima nella causazione del sinistro. A sostegno, il deduce che Parte_1
il Tribunale ha individuato, quale fonte principale per l'accertamento della dinamica, la perizia tecnica incorrendo in un errore d'interpretazione, siccome se compiutamente valutata, anche unitamente alle dichiarazioni dei diversi testi escussi e alla documentazione fotografica allegata alla “Relazione di servizio della PS” (da cui si evince chiaramente che l'impatto tra il motociclo del e la Ford Parte_1
parcheggiata avveniva nella parte posteriore della autovettura), avrebbe condotto ad una diversa conclusione;
che infatti, erroneamente il Tribunale ha probabilmente ritenuto (senza che ciò fosse mai emerso dalle risultanze istruttorie) che esso istante, nel momento dell'impatto con l'auto pirata, si trovasse in un punto in cui la sua corsia di marcia era ristretta dall'auto FORD parcheggiata in curva, e quindi, ancora erroneamente, ha ritenuto che esso istante avesse invaso la corsia di marcia opposta o quantomeno si fosse spostato verso la corsia opposta;
solo tale dinamica, mai emersa nel corso del giudizio, avrebbe, probabilmente, giustificato un grado di responsabilità in capo ad esso istante;
infatti, i fatti di causa, in coerenza con quanto accertato dal
CTU hanno evidenziato che esso istante, nel momento in cui l'auto CP_9
investitrice intercettava la sua traiettoria e lo investiva, si trovava regolarmente in transito nella propria corsia di marcia, non aveva alcun veicolo alla propria destra in sosta, posto che la Ford, su cui impattava definitivamente, era parcheggiata nella curva che seguiva il tratto di strada dove è avvenuto l'investimento; particolarmente dalle dichiarazioni dei testi e è emerso che esso Testimone_2 Testimone_1
istante, dopo essere stato investito dall'auto Berlina, perdeva il controllo del motociclo e, solo successivamente, impattava sul paraurti posteriore dell'auto Ford;
che si volesse seguire il ragionamento errato del Tribunale, e quindi considerare che esso istante all'atto del sinistro avesse la corsia di marcia occupata dal veicolo in sosta (Ford), l'impatto tra i due veicoli (motociclo attoreo e Ford in divieto di sosta) non sarebbe avvenuto tra la ruota anteriore del motociclo ed il paraurti posteriore della Ford bensì i due predetti veicoli si sarebbero urtati almeno sulla fiancata, circostanza non emersa in corso di causa;
anche il proprietario del veicolo in sosta, su strada pubblica, non è esente da responsabilità per il sinistro stradale;
il Tribunale è incorso in errore di valutazione non ritenendo superata in capo ad esso istante la presunzione di cui all'art. 2054, 2° Comma, C.C., seppur esso istante avesse tentato in tutti modi di evitare l'auto investitrice, di mantenere il controllo del proprio motociclo ma invano;
circostanza concorsuale unitamente alla condotta del conducente dell'auto pirata, nella causazione del sinistro, è riscontrabile esclusivamente nella condotta negligente del proprietario della Ford Focus parcheggiata in divieto di sosta;
che tale condotta ha impedito ad esso istante di avere spazio maggiore ed idoneo nella propria corsia al fine di evitare l'impatto; che, infatti, il teste ha riferito: “dopo quest'urto il conducente … cercava invano Tes_1
di mantenere l'equilibrio dello scooter ...” e il teste Di GL ha riferito: “... in particolare. La berlina investe il ciclomotore sebbene questi avesse cercato di evitare impatto;
il conducente del ciclomotore sbandava ma riusciva a tenere l'equilibrio; tuttavia, la spinta della berlina gli faceva cambiare traiettoria per cui il ciclomotore impattava contro la vettura in sosta nella sua parte posteriore …”.
Parte appellante conclude chiedendo che venga dichiarata la responsabilità concorsuale del conducente dell'auto berlina di colore scuro rimasta “non identificata” e del proprietario della Ford Tg. CT111KV.
Dal suo canto, le con il primo motivo del gravame proposto in via Controparte_1
incidentale, criticano la decisione del Tribunale di ritenere provata l'impossibilità incolpevole dell'identificazione del veicolo pirata, siccome la denuncia presentata dal
è tardiva, generica e non indica i testi presenti al sinistro. Le Parte_1 CP_1
assumono, poi, che la complessiva disamina dell'istruttoria effettuata dal
[...]
Tribunale è sommaria e superficiale, non essendo emersi in corso di causa elementi probatori atti ad avvalorare la tesi della presenza sui luoghi di un pirata della strada e della sua responsabilità nella produzione del sinistro;
che i testi e Di GL, Tes_1
rilasciando dichiarazioni assolutamente identiche, hanno descritto un evento completamente diverso da quello narrato nell'atto di citazione;
che, invero, secondo le dichiarazioni dei predetti, l'auto non identificata invadeva la corsia di marcia percorsa dal a bordo del proprio motociclo e lo urtava sbalzandolo Parte_1
contro l'auto Ford ferma in sosta;
invece, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è affermato che il non cadeva al suolo ma tentava di evitare l'urto Parte_1
spostandosi sulla destra e successivamente impattava contro l'auto Ford Focus ferma in divieto di sosta;
a detta del teste, però, l'urto con l'auto pirata vi fu e fu anche violento, al punto che “lo scooter sbandò a causa dell'urto e poi andò ad urtare un'auto in sosta, una Ford Focus, che si trovava parcheggiata sul lato destro e restringeva la corsia”; le due descrizioni dei fatti non coincidono, dal momento che un conto è lo spostamento effettuato volontariamente per evitare l'urto descritto nella citazione, altro è il violento impatto che sospinge il motociclo contro l'auto in sosta descritto dal testimone;
le dichiarazioni dei testimoni, oltre a contraddire gli assunti contenuti in citazione, risultano anche incompatibili con i danni accertati sul veicolo attoreo dal ctu tecnico nominato dal Tribunale;
se, infatti, vi fosse effettivamente stato l'urto con l'auto pirata di cui fanno menzione i testimoni, l'impatto avrebbe dovuto concretizzarsi sulla parte sinistra del motorino, in modo da spingere lo stesso verso il lato destro, come precisato dal e dal Di GL;
analizzando i danni Tes_1
riportati dallo scooter si evince che gli stessi sono tutti localizzati al lato destro ed alla parte anteriore e sono conseguenza dell'impatto contro l'auto Ford e della successiva caduta al suolo;
tanto dimostra che i testimoni non sono attendibili e che il sinistro non si è verificato con le modalità dagli stessi descritti e non è imputabile al conducente di un veicolo non identificato.
Le concludono chiedendo che venga accertata l'assenza di prova in ordine CP_1
alla imputabilità dell'evento al conducente di un veicolo sconosciuto ed alla oggettiva impossibilità della sua identificazione.
§ 6.
I detti gravami vanno valutati congiuntamente, siccome mirano a una riforma della gravata sentenza in punto di responsabilità del sinistro, che secondo il va Parte_1
imputata al veicolo parcheggiato, oltre a quello non identificato, mentre secondo le non va ricondotta a quest'ultimo. CP_1
Il motivo proposto dal è infondato, mentre merita accoglimento quello Parte_1
avanzato dalle CP_1 In seno agli atti difensivi di primo grado – cfr. in particolare pag. 2 e 5 dell'atto introduttivo - il , nel narrare la dinamica del sinistro, riferisce di aver Parte_1
impattato esclusivamente la vettura parcheggiata a seguito dell'invasione della corsia di marcia dal medesimo percorsa ad opera del veicolo non identificato;
l'invasione della corsia, invece, secondo le allegazioni dell'istante, lo hanno indotto, proprio al fine di evitare l'impatto, a spostarsi verso destra, impattando di conseguenza la vettura parcheggiata in un tratto di strada ove la sosta non era consentita.
Ciò posto, gli unici testi che hanno dichiarato di aver assistito all'incidente, come evidenziato dalle Generali, hanno riferito expressis verbis di un urto tra il veicolo pirata e il motociclo condotto dal . Parte_1
Precisamente, il teste ha dichiarato: “ho visto che un'autovettura tipo berlina Tes_1
di colore scuro invadeva la corsia di marcia percorsa da me e, prima di me, da uno scooter e impattava quest'ultimo causandone la caduta;
in particolare lo scooter sbandò a causa dell'urto e poi andò ad urtare un'auto in sosta, una Ford focus, che si trovava parcheggiata sul lato destro e restringeva la corsia. dopo quest'urto il conducente .. cercava invano di mantenere l'equilibrio dello scooter…”. Il teste Di
GL: “... improvvisamente, nella curva, sopraggiungeva dalla direzione opposta, una vettura tipo berlina di colore scuro, che invadeva la corsia di marcia del ciclomotore che invano cercava di evitare l'impatto ma veniva urtato e sospinto contro una vettura in sosta sulla sua destra. In particolare, la berlina investe il ciclomotore sebbene questi avesse cercato di evitare impatto;
il conducente del ciclomotore sbandava ma riusciva a tenere l'equilibrio; tuttavia, la spinta della berlina gli faceva cambiare traiettoria per cui il ciclomotore impattava contro la vettura in sosta nella sua parte posteriore …”.
Dalle dichiarazioni su trascritte emerge, dunque, un cambio di traiettoria del
[...]
a seguito dell'urto subito ad opera della vettura non identificata, mentre il Pt_1
ha allegato di essersi spostato verso destra al fine di evitare l'urto contro Parte_1
il veicolo pirata e di aver poi impattato non già quest'ultimo, ma la vettura parcheggiata. La circostanza dell'impatto, riferita dai testi e non già dal (a nulla, Parte_1
ovviamente, rilevano le deduzioni dell'appellante nel presente grado), impatto tale, secondo quanto dichiarato dai testi, da sospingerlo contro l'auto in sosta, induce a ritenere non provato il coinvolgimento del veicolo pirata nella causazione del sinistro.
Va aggiunto che i medesimi danni al motociclo allegati dal in seno Parte_1
all'atto introduttivo del giudizio di primo grado – afferenti all'asse della ruota anteriore, forcella, cerchio anteriore, disco del freno, scudo, parafango, paravento - non sono causalmente riconducibili ad un urto conseguente ad un'invasione di corsia ad opera di vettura proveniente dal senso opposto di marcia, che avrebbe sospinto il ciclomotore sul lato destro della carreggiata, come dichiarato dai detti testi.
Tantomeno può ritenersi responsabile della causazione del sinistro la vettura parcheggiata.
Secondo le allegazioni di parte appellante, nel momento in cui l'auto investitrice intercettava la traiettoria del motociclo, questo non aveva alcun veicolo alla propria destra in sosta, essendo la Ford, su cui impattava, parcheggiata nella curva che seguiva il tratto di strada dove è avvenuto l'investimento.
Pacifico che un sinistro può essere causato anche da vettura in sosta, siccome anche il veicolo fermo può ostacolare o alterare la circolazione di altri veicoli, (cfr., fra le tante, Cass. civ., n. 27759/2017), dal momento che non può ritenersi provato il coinvolgimento del veicolo pirata secondo la dinamica dedotta in primo grado, non sussistono elementi per ritenere che l'impatto del ciclomotore contro la vettura in sosta sia causalmente riconducibile alla sola circostanza che la medesima vettura era parcheggiata in un tratto di strada in cui la sosta non era consentita;
in particolare, dal momento che non può ricondursi causalmente la perdita di controllo del motociclo, quale dedotta dallo stesso , all'invasione della corsia di marcia da parte Parte_1
di altro veicolo, non sussistono, alla luce degli elementi istruttori forniti, circostanze tali per affermare che la vettura in sosta abbia rappresentato un ostacolo per il transito del motociclo condotto dal , ostacolo tale da causarne l'impatto con la Parte_1
parte posteriore del medesimo veicolo. Alla luce di tali considerazioni, la domanda spiegata dal va rigettata. Parte_1
In conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, fondata è, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte dalle Controparte_1
in esecuzione della gravata sentenza. Precisamente, l'appellante incidentale ha
[...]
dedotto e provato di aver corrisposto l'importo di € 15.278,86, in esecuzione della gravata sentenza, come emerge dalla prodotta quietanza.
Sulle dette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto da Parte_1
va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto dalle Controparte_1
e, per l'effetto, va rigettata la domanda spiegata da .
[...] Parte_1
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento dei motivi di gravame articolati dal in punto di quantificazione dei danni e il restante Parte_1
motivo del gravame incidentale volto all'accertamento di un concorso di colpa a carico del veicolo parcheggiato in sosta vietata.
Stante la riforma della gravata sentenza nel rapporto tra e le Parte_1 CP_1
occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del in relazione ad entrambi i gradi di Parte_1
giudizio e il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello previsto per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum. Nel rapporto tra il e le spese del Parte_1 CP_4
grado di appello seguono la soccombenza di parte appellante, in virtù della quale anche le spese delle Ctu medica e tecnica vanno poste a carico del . Parte_1 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex Parte_1
art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata in data 11 - 17.06.2019, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto dalle e per Controparte_1
l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna da al pagamento, in favore delle Parte_1 Controparte_1
della somma di € 15.278,86, per la causale indicata in motivazione, oltre
[...]
interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
d) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, in Parte_1
favore di che liquida in € 8.469,00 per compenso, oltre rimborso CP_4
forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento in favore delle Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di
[...]
giudizio, in euro 7.616,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in relazione al grado di appello, in euro 355,50 per esborsi e in euro € 8.469,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone a carico del le spese di CTU liquidate in Parte_1
primo grado con separato decreto;
f) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1 a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo Genno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2947/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10795/2018, emessa dal Tribunale di Napoli –
Sezione Distaccata di Ischia a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
95050/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Antonio Frallicciardi (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti a margine della citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) nella qualità di impresa designata alla Controparte_1 P.IVA_1
gestione dei sinistri a carico del FGVS, in persona dei legali rappresentanti dottori e , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Piezzi Controparte_2 Controparte_3
(C.F: in virtù di procura alle liti per notar del C.F._3 Per_1
18.12.2014 - rep. 18690530367
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' (P. Iva: ) in Controparte_4 P.IVA_2
persona del procuratore ad negotia dottor in forza di procura speciale CP_5
per notaio di Bologna n. 84762/8413 del 16.12.2016, Persona_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Aniello De Ruberto (C.F.:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._4
della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E
, residente in [...] CP_6
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a incidente stradale
Conclusioni: per l'appellante: “… accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della
“berlina di colore scuro” che, proveniente da Barano d'Ischia, il 05/06/2011 alle ore
5,00 circa in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo
l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano
d'Ischia, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta, intercettava la medesima traiettoria di transito dell'attore, e faceva perdere a quest'ultimo il controllo del proprio motociclo e lo faceva impattare prima nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta CT111KV che impegnava la corsia di marcia dello stesso e dopo al suolo.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo Ford Fiesta tg.ta CT111KV, per avere, in data
05/06/2011, alle ore 5.00 circa, sostato la suddetta autovettura in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale
“Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, in totale violazione e spregio delle norme in materia di circolazione stradale, in curva in zona dove è vietata la sosta e creato intralcio alla circolazione, responsabilità ravvisabile nell'aver posto un ostacolo imprevisto ed inevitabile al transito del e Parte_1
nell'aver ridotto, con tale ostacolo, la corsia di marcia dello stesso.
3. Per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (danno biologico, ITT, ITP, morale, vita di relazione, Parte_1
esistenziale, danni patrimoniali, per perdita di chance, lucro cessante, nulla eccettuato o escluso) mediante pagamento dell'importo di euro 162.188,99, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
nonché condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di chance ossia consistente nel mancato imbarco sulla Compagnia di navigazione Grimaldi Lines con qualifica di I° ufficiale di marina, nonché nel disagio subito durante l'imbarco del 03/03/2012 con la Compagnia Grimaldi Lines con qualifica di II° ufficiale, nonché al rimborso delle spese mediche risultanti dall'allegata documentazione, danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ed in conseguenza delle risultanze istruttorie, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi diritti ed onorari del presente procedimento da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario …”; per l'appellata - appellante incidentale “… conclude per il Controparte_1
rigetto delle avverse impugnazioni e per l'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla n.q. FGVS, con vittoria di spese di lite. Chiede Controparte_1
assegnarsi la causa a sentenza… ”; per l'appellata “…conclude perché l'appello principale Controparte_4
e quello incidentale, per quanto di ragione, siano dichiarati inammissibili ed infondati e quindi rigettati, con vittoria di spese del presente grado di giudizio…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 21.01.2013 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia -, le n.q. di Controparte_1
impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS e la
[...]
e, premesso di essere proprietario del motociclo Honda SH tg.to Controparte_4 DT16964, assicurato presso la Agenzia di Ischia, numero di Controparte_7
polizza 00081905206473, esponeva che: in data 5.6.2011, alle ore 5,00 circa, si trovava a bordo del detto motociclo, in Barano d'Ischia alla via V. Di GL e improvvisamente, mentre effettuava una curva, un'autovettura tipo berlina, di colore scuro, sopraggiungeva a velocità elevata in discesa e, nell'affrontare il medesimo tratto curvilineo, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta;
che, con tale imprudente manovra, il conducente dell'auto berlina di colore scuro intercettava la medesima traiettoria di transito di esso istante, il quale, tentando di evitare l'impatto con la suddetta autovettura, si spostava verso destra cercando di non perdere il controllo del veicolo ma, non riuscendo a trovare idoneo spazio nella propria corsia, impattava nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta
CT111KV, assicurata con la , che impegnava la corsia di marcia Controparte_8
dello stesso;
dopo l'urto esso istante rovinava al suolo e perdeva i sensi;
la Ford
Fiesta era parcheggiata lungo il ciglio della strada suddetta, precisamente, in un tratto curvilineo cieco ed occupava la corsia di marcia di esso istante;
esso istante dopo l'urto perdeva i sensi e veniva soccorso da alcune persone del posto, che provvedevano a chiamare i soccorsi ed a prestare l'aiuto necessario sino all'arrivo di questi ultimi;
che esso istante veniva trasportato presso l'Ospedale A. Rizzoli di
Lacco Ameno dove gli riscontravano lesioni gravi e si rendeva necessario il ricovero in codice rosso presso una struttura adeguata in terraferma (Loreto Mare di Napoli); in seguito al sinistro, la P.G. del Commissariato di Ischia provvedeva a sottoporre a sequestro l'autovettura Ford Fiesta tg.ta CT111KV di proprietà di CP_6
nonché ad elevare allo stesso verbale di contravvenzione in quanto la suddetta autovettura, nel momento del sinistro, era parcheggiata in divieto di sosta in una curva cieca creando intralcio alla circolazione;
dopo l'urto, il ciclomotore di esso istante riportava ingenti danni all'asse della ruota anteriore, alla forcella, al cerchio anteriore, al disco del freno, allo scudo ed al parafango, alla marmitta, al paravento ed altri danni;
esso istante, in data 30.5.2011, aveva conseguito la licenza di 1° ufficiale di coperta e, in data 8.6.2012, proprio durante il ricovero ospedaliero, veniva convocato per un imbarco dalla società di navigazione Grimaldi Lines, imbarco mai avvenuto a causa delle condizioni psico-fisiche, perdendo l'opportunità di imbarcarsi con qualifica di 1° ufficiale di coperta con la società Grimaldi per i successivi mesi;
solo in data 3.3.2012 esso istante poteva perfezionare un nuovo rapporto di lavoro con la società di navigazione Grimaldi, ma esclusivamente con la qualifica di II° ufficiale e tale periodo di imbarco, per le condizioni psico-fisiche e per il grado in cui fu assunto (II ufficiale), era stato molto difficile e disagevole, indispensabile in quanto esso istante era da poco diventato padre di una bimba concepita pochi giorni prima dell'incidente e il giovane nucleo familiare necessitava di un reddito idoneo a vivere decorosamente;
esso istante, in data 4.6.2011 veniva a conoscenza, che aveva concepito un figlio con la compagna, e non era stato possibile Persona_3
partecipare alle prime settimane del concepimento, momento unico ed irripetibile nella vita di un giovane padre, in quanto il giorno successivo veniva ricoverato in seguito al sinistro, in stato di coma e si risvegliava dopo 17 giorni;
dalla dinamica del sinistro era evidente che la responsabilità era da ascriversi, in solido o per quanto di ragione, alla condotta del conducente dell'auto “tipo berlina di colore scuro” non identificato, il quale, invadendo la corsia di marcia opposta incrociava la traiettoria di guida di esso istante, regolarmente in transito nella propria corsia, facendolo rovinare al suolo dopo aver impattato contro la Ford Fiesta tg.ta CT111KV parcheggiata in divieto di sosta ed alla condotta del conducente dell'auto modello Ford Fiesta tg.ta
CT111KV che, sostando nella suddetta area, aveva rappresentato un ostacolo inevitabile per esso istante che transitava regolarmente nella sua corsia di marcia e tentava di evitare l'impatto con la berlina;
il conducente della “berlina di colore scuro” non era stato mai identificato nonostante avesse presentato “atto di denunzia- querela contro ignoti” del 30.7.2011 presso il Commissariato di P.S. di Ischia, procedimento conclusosi con richiesta di archiviazione;
esso istante, a seguito del sinistro, ebbe a patire un lungo periodo di ITT ed ITP ed era residuata un'invalidità permanente che, tenuto conto dell'età e delle gravi e particolari lesioni patite, nonché delle limitazioni funzionali quali ipoacusia dell'orecchio sinistro con perdita di circa 40 decibel alle frequenze da 500 a 3000 hz ed ipo-anosmia post - traumatica (perdita totale della percezione di odori e sapori) che aveva annullato la percezione di odori e sapori, era da valutare nella misura percentuale di punti non inferiori a 15% .
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo all'automobile “tipo berlina di colore scuro” non identificata e all'automobile Ford
Fiesta targata CT111KT nell'occasione in sosta vietata, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “
1. accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della “berlina di colore scuro che, proveniente da Barano d'Ischia, il
5.6.2010 alle ore 5,00 circa in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta, intercettava la medesima traiettoria di transito dell'attore, e faceva perdere a quest'ultimo il controllo del proprio motociclo e lo faceva impattare prima nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta CT111KV che impegnava la corsia di marcia dello stesso e dopo al suolo.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo
Ford Fiesta tg.ta CT111KV, per avere, in data 5.6.2011, alle ore 5.00 circa, sostato la suddetta autovettura in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione
Ischia-Barano d'Ischia, in totale violazione e spregio delle norme in materia di circolazione stradale, in curva in zona dove è vietata la sosta e creato intralcio alla circolazione, responsabilità ravvisabile nell'aver posto un ostacolo imprevisto ed inevitabile al transito del e nell'aver ridotto, con tale ostacolo, la corsia Parte_1
di marcia dello stesso.
3. Per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (danno biologico, ITT, ITP, morale, vita Parte_1
di relazione, esistenziale, danni patrimoniali, per perdita di chance, lucro cessante, nulla eccettuato o escluso) mediante pagamento dell'importo di euro 162.188,99, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
nonché condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di chance ossia consistente nel mancato imbarco sulla Compagnia di navigazione Grimaldi Lines con qualifica di I° ufficiale di marina, nonché nel disagio subito durante l'imbarco del 3.3.2012 con la Compagnia Grimaldi Lines con qualifica di II° ufficiale, nonché al rimborso delle spese mediche risultanti dall'allegata documentazione, danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ed in conseguenza delle risultanze istruttorie, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo …”.
Si costituivano le nella richiamata qualità, che Controparte_4
resistevano chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_4
e, in via subordinata, di dichiarare il concorso colposo del danneggiato e del conducente del veicolo non identificato nella determinazione del danno ex art. 1227
c.c., riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dei danni che dovesse essere riconosciuto all'attore.
Integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile anche ai sensi della L.
990/69, quale proprietario del veicolo Ford targato CT111KV, CP_6
venivano concessi i termini ex art. 1836 co. c.p.c.
Ammessa ed espletata prova per testi, all'esito, veniva ammessa CTU medico – legale nonché CTU tecnica per accertare le modalità del sinistro e stimare i danni occorsi al motociclo.
All'udienza del 12.12.2018, i procuratori costituiti discutevano la causa che ai sensi dell'art. 281 sexties c.p.c. veniva decisa dal Tribunale che così statuiva:
“1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte attrice.
2) Dichiara il concorso di colpa tra l'attore ed il proprietario dell'autovettura pirata.
3) Condanna la convenuta in persona del legale rapp.te CP_4 Controparte_1
p.t. al pagamento della somma di € 849,70 per ITT ed ITP, così come sopra indicato, il danno biologico in € 7.419,79 ed i danni tecnici in € 1.994,50. A tutte le somme vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione dalla domanda giudiziale al soddisfo.
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio così di seguito specificate: € 200,00 per spese vive, oltre ai compensi ex D.M. 55/14 € 2.617,50 il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi al legale di parte attorea dichiaratosi antistatario.
5) Pone le spese delle Ctu medica e tecnica al 50% in capo all'attore ed al 50% in capo alla convenuta . Controparte_4
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 12.12.2018, con citazione notificata in data 11 - 17.06.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 20.06.2019 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della “berlina di colore scuro” che, proveniente da Barano d'Ischia, il 05/06/2011 alle ore 5,00 circa in
Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, invadeva totalmente la corsia di marcia opposta, intercettava la medesima traiettoria di transito dell'attore, e faceva perdere a quest'ultimo il controllo del proprio motociclo e lo faceva impattare prima nella parte posteriore sinistra dell'autovettura modello Ford Fiesta tg.ta CT111KV che impegnava la corsia di marcia dello stesso e dopo al suolo.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo
Ford Fiesta tg.ta CT111KV, per avere, in data 05/06/2011, alle ore 5.00 circa, sostato la suddetta autovettura in Barano d'Ischia alla via V. Di GL nel tratto curvilineo subito dopo l'esercizio commerciale “Casamania” per chi proviene in direzione Ischia-Barano d'Ischia, in totale violazione e spregio delle norme in materia di circolazione stradale, in curva in zona dove è vietata la sosta e creato intralcio alla circolazione, responsabilità ravvisabile nell'aver posto un ostacolo imprevisto ed inevitabile al transito del e nell'aver ridotto, con tale Parte_1
ostacolo, la corsia di marcia dello stesso.
3. Per l'effetto, ,,,, condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (danno Parte_1
biologico, ITT, ITP, morale, vita di relazione, esistenziale, danni patrimoniali, per perdita di chance, lucro cessante, nulla eccettuato o escluso) mediante pagamento dell'importo di euro 162.188,99, il tutto coninteressi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
nonché condannare le convenute, in solido o per quanto di ragione, all'integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di chance ossia consistente nel mancato imbarco sulla Compagnia di navigazione Grimaldi Lines con qualifica di I° ufficiale di marina, nonché nel disagio subito durante l'imbarco del 03/03/2012 con la Compagnia Grimaldi Lines con qualifica di II° ufficiale, nonché al rimborso delle spese mediche risultanti dall'allegata documentazione, danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ed in conseguenza delle risultanze istruttorie, il tutto con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo…”.
Si costituivano le n.q. di impresa designata alla gestione dei Controparte_1
sinistri in carico al FGVS che resistevano al gravame chiedendone il rigetto e proponevano, nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… Accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza gravata e rigettando la domanda spiegata nel giudizio di primo grado dal sig. nei confronti della n.q. Parte_1 Controparte_1
FGVS siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. In linea gradata, riformare la sentenza impugnata dichiarando il concorso di colpa del sig. CP_6
nella produzione del sinistro, quantificando lo stesso in misura non inferiore
[...]
al 50% e riducendo l'importo del risarcimento da porre a carico della
[...]
n.q. FGVS. Conseguentemente, condannare il sig. CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore della n.q. FGVS della somma di euro Controparte_1 15.278,86, oltre interessi dalla percezione dell'indennizzo al saldo, ovvero dei differenti importi che dovessero risultare dovuti all'esito della decisione…”.
Si costituiva anche resistendo al gravame e chiedendone Controparte_4
il rigetto.
Alla prima udienza di comparizione del 22.11.2019 la causa veniva rinviata al
18.09.2020 per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 29.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024. depositava comparsa conclusionale il 27.8.2024, mentre Controparte_1 [...]
il 20.9.2024. Controparte_4
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 31.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 31.01.2025, la causa veniva riservata in decisione
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento della domanda attorea, così statuito: “…
Sulle eccezioni mosse da parte convenuta circa il ritardo con cui fu presentata querela contro ignoti secondo i dettati della Suprema Corte non può essere accolta:
“NEL CASO DI SINISTRO STRADALE CAUSATO DA VEICOLO NON
IDENTIFICATO, L'OMESSA DENUNCIA DELL'ACCADUTO ALL'AUTORITÀ DI
POLIZIA OD INQUIRENTE NON È SUFFICIENTE, IN SÉ, A RIGETTARE LA
DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA
DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA;
ALLO STESSO MODO, LA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA O QUERELA
CONTRO
IG NON VALE, IN SÉ STESSA, A DIMOSTRARE CHE IL SINISTRO
SIA SENZ'ALTRO ACCADUTO. ENTRAMBE LE SUDDETTE CIRCOSTANZE
POSSONO, AL PIÙ, COSTITUIRE MERI INDIZI DELL'EFFETTIVO
AVVERAMENTO DEL SINISTRO” (CASS. N. 20066/2013; CFR. ANCHE CASS. N.
18532/2007 E CASS. N. 23434/2014).
Nel corso del giudizio furono ascoltati tra gli altri testimoni i Sigg.ri Tes_1
e Di GL Vincenzo riferirono nella loro testimonianza di aver visto,
[...]
perché presenti sul posto, un'auto tipo berlina scura invadere la corsia opposta su cui transitava il motorino ed urtava il mezzo che, successivamente, andava ad impattare sull'auto Ford Focus parcheggiata ai margini della strada.
Solo successivamente intervenivano le forze dell'ordine che constavano che il motorino era ancora a terra sul selciato, spostato rispetto al momento dell'incidente, vi era anche il casco precedentemente indossato dal guidatore, circostanza confermata dai testi ascoltati. Gli altri testimoni riferivano i fatti de relato perché non presenti al momento dell'impatto.
Sul rapporto delle forze dell'ordine intervenute nella relazione non vi sono indicati segni di frenata sulla strada da parte della vettura sconosciuta.
Nel corso del giudizio veniva nominato un consulente tecnico, Dott. , Persona_4
che redigeva il proprio elaborato rappresentando che i danni subiti dall'attore erano indicati in ITT 10 giorni ITP al 75% cinque giorni ITP al 50% trenta giorni ITP 25% trenta giorni. Indicava quale danno biologico nell'ordine del 12/13%.
Il Consulente tecnico nominato per l'esame della valutazione delle modalità del sinistro, OM. , rappresentava che l'andamento Controparte_9
discendente del tratto di strada che va da Barano verso Ischia, percorsa dall'auto pirata, avrebbe potuto indurre il guidatore dell'auto ad affrontare, a velocità sostenuta, il tratto di strada invadendo la corsia opposta, tanto da obbligare il
[...]
, per evitare l'impatto, a spostarsi verso destra, per poi impattare con Pt_1
l'autovettura Ford Focus in sosta. Fatto sta che la restrizione della corsia di marcia da parte dell'auto in sosta, l'invasione della corsia di marcia dell'attore da parte dell'auto pirata ed il manto stradale umido, così come indicato nel rapporto della volante del Commissariato di Ischia, abbia potuto far perdere il controllo del mezzo al ed impattare con la Ford Focus presente in sosta vietata. I danni Parte_1
riportati dal motociclo furono accertati dal Ctu e quantificati in € 2.188,99.
Alla luce di tutte le circostanze di fatto e delle prove addotte va indicato che vi è stato un concorso di colpa tra il guidatore del motociclo e l'auto pirata di cui né l'attore né i testimoni né le indagini delle Forze dell'ordine sono riusciti ad individuare.
Pertanto, i danni occorsi all'attore devono essere pagati dall' Controparte_4
quale Fondo Garanzia Vittime della Strada e vanno liquidati al 50% rispetto
[...]
alle relative consulenze mediche e tecniche eseguite in corso di causa, né può essere riconosciuta la patologia denominata anosmia non accertata dalla consulenza medica d'ufficio.
I danni tecnici vanno liquidati anch'essi nella misura del 50 % e quindi pari ad €
1.994,50 dalla domanda giudiziale al soddisfo con rivalutazione monetaria.
I danni fisici vanno liquidati ITT 10 giorni € 468,80 ITP al 75% cinque giorni €
175,80 ITP al 50% trenta giorni € 703,20 ITP 25% trenta giorni € 351,60 per un totale complessivo di € 1.699,40 diviso al 50% si liquidano € 849,70. A tale somma vanno aggiunti gli interessi dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
La CTU indicava quale danno biologico il 12/13% ed in conseguenza del concorso di colpa accertato va ridotto alla metà pari al 6% per cui vanno liquidate € 7.419,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambe le Ctu vanno ripartite al 50% tra l'attore e la Convenuta quale F.G.V.S. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura del 50%”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante si duole della valutazione delle risultanze istruttorie, come operata dal Tribunale per affermare la responsabilità concorsuale della medesima nella causazione del sinistro. A sostegno, il deduce che Parte_1
il Tribunale ha individuato, quale fonte principale per l'accertamento della dinamica, la perizia tecnica incorrendo in un errore d'interpretazione, siccome se compiutamente valutata, anche unitamente alle dichiarazioni dei diversi testi escussi e alla documentazione fotografica allegata alla “Relazione di servizio della PS” (da cui si evince chiaramente che l'impatto tra il motociclo del e la Ford Parte_1
parcheggiata avveniva nella parte posteriore della autovettura), avrebbe condotto ad una diversa conclusione;
che infatti, erroneamente il Tribunale ha probabilmente ritenuto (senza che ciò fosse mai emerso dalle risultanze istruttorie) che esso istante, nel momento dell'impatto con l'auto pirata, si trovasse in un punto in cui la sua corsia di marcia era ristretta dall'auto FORD parcheggiata in curva, e quindi, ancora erroneamente, ha ritenuto che esso istante avesse invaso la corsia di marcia opposta o quantomeno si fosse spostato verso la corsia opposta;
solo tale dinamica, mai emersa nel corso del giudizio, avrebbe, probabilmente, giustificato un grado di responsabilità in capo ad esso istante;
infatti, i fatti di causa, in coerenza con quanto accertato dal
CTU hanno evidenziato che esso istante, nel momento in cui l'auto CP_9
investitrice intercettava la sua traiettoria e lo investiva, si trovava regolarmente in transito nella propria corsia di marcia, non aveva alcun veicolo alla propria destra in sosta, posto che la Ford, su cui impattava definitivamente, era parcheggiata nella curva che seguiva il tratto di strada dove è avvenuto l'investimento; particolarmente dalle dichiarazioni dei testi e è emerso che esso Testimone_2 Testimone_1
istante, dopo essere stato investito dall'auto Berlina, perdeva il controllo del motociclo e, solo successivamente, impattava sul paraurti posteriore dell'auto Ford;
che si volesse seguire il ragionamento errato del Tribunale, e quindi considerare che esso istante all'atto del sinistro avesse la corsia di marcia occupata dal veicolo in sosta (Ford), l'impatto tra i due veicoli (motociclo attoreo e Ford in divieto di sosta) non sarebbe avvenuto tra la ruota anteriore del motociclo ed il paraurti posteriore della Ford bensì i due predetti veicoli si sarebbero urtati almeno sulla fiancata, circostanza non emersa in corso di causa;
anche il proprietario del veicolo in sosta, su strada pubblica, non è esente da responsabilità per il sinistro stradale;
il Tribunale è incorso in errore di valutazione non ritenendo superata in capo ad esso istante la presunzione di cui all'art. 2054, 2° Comma, C.C., seppur esso istante avesse tentato in tutti modi di evitare l'auto investitrice, di mantenere il controllo del proprio motociclo ma invano;
circostanza concorsuale unitamente alla condotta del conducente dell'auto pirata, nella causazione del sinistro, è riscontrabile esclusivamente nella condotta negligente del proprietario della Ford Focus parcheggiata in divieto di sosta;
che tale condotta ha impedito ad esso istante di avere spazio maggiore ed idoneo nella propria corsia al fine di evitare l'impatto; che, infatti, il teste ha riferito: “dopo quest'urto il conducente … cercava invano Tes_1
di mantenere l'equilibrio dello scooter ...” e il teste Di GL ha riferito: “... in particolare. La berlina investe il ciclomotore sebbene questi avesse cercato di evitare impatto;
il conducente del ciclomotore sbandava ma riusciva a tenere l'equilibrio; tuttavia, la spinta della berlina gli faceva cambiare traiettoria per cui il ciclomotore impattava contro la vettura in sosta nella sua parte posteriore …”.
Parte appellante conclude chiedendo che venga dichiarata la responsabilità concorsuale del conducente dell'auto berlina di colore scuro rimasta “non identificata” e del proprietario della Ford Tg. CT111KV.
Dal suo canto, le con il primo motivo del gravame proposto in via Controparte_1
incidentale, criticano la decisione del Tribunale di ritenere provata l'impossibilità incolpevole dell'identificazione del veicolo pirata, siccome la denuncia presentata dal
è tardiva, generica e non indica i testi presenti al sinistro. Le Parte_1 CP_1
assumono, poi, che la complessiva disamina dell'istruttoria effettuata dal
[...]
Tribunale è sommaria e superficiale, non essendo emersi in corso di causa elementi probatori atti ad avvalorare la tesi della presenza sui luoghi di un pirata della strada e della sua responsabilità nella produzione del sinistro;
che i testi e Di GL, Tes_1
rilasciando dichiarazioni assolutamente identiche, hanno descritto un evento completamente diverso da quello narrato nell'atto di citazione;
che, invero, secondo le dichiarazioni dei predetti, l'auto non identificata invadeva la corsia di marcia percorsa dal a bordo del proprio motociclo e lo urtava sbalzandolo Parte_1
contro l'auto Ford ferma in sosta;
invece, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è affermato che il non cadeva al suolo ma tentava di evitare l'urto Parte_1
spostandosi sulla destra e successivamente impattava contro l'auto Ford Focus ferma in divieto di sosta;
a detta del teste, però, l'urto con l'auto pirata vi fu e fu anche violento, al punto che “lo scooter sbandò a causa dell'urto e poi andò ad urtare un'auto in sosta, una Ford Focus, che si trovava parcheggiata sul lato destro e restringeva la corsia”; le due descrizioni dei fatti non coincidono, dal momento che un conto è lo spostamento effettuato volontariamente per evitare l'urto descritto nella citazione, altro è il violento impatto che sospinge il motociclo contro l'auto in sosta descritto dal testimone;
le dichiarazioni dei testimoni, oltre a contraddire gli assunti contenuti in citazione, risultano anche incompatibili con i danni accertati sul veicolo attoreo dal ctu tecnico nominato dal Tribunale;
se, infatti, vi fosse effettivamente stato l'urto con l'auto pirata di cui fanno menzione i testimoni, l'impatto avrebbe dovuto concretizzarsi sulla parte sinistra del motorino, in modo da spingere lo stesso verso il lato destro, come precisato dal e dal Di GL;
analizzando i danni Tes_1
riportati dallo scooter si evince che gli stessi sono tutti localizzati al lato destro ed alla parte anteriore e sono conseguenza dell'impatto contro l'auto Ford e della successiva caduta al suolo;
tanto dimostra che i testimoni non sono attendibili e che il sinistro non si è verificato con le modalità dagli stessi descritti e non è imputabile al conducente di un veicolo non identificato.
Le concludono chiedendo che venga accertata l'assenza di prova in ordine CP_1
alla imputabilità dell'evento al conducente di un veicolo sconosciuto ed alla oggettiva impossibilità della sua identificazione.
§ 6.
I detti gravami vanno valutati congiuntamente, siccome mirano a una riforma della gravata sentenza in punto di responsabilità del sinistro, che secondo il va Parte_1
imputata al veicolo parcheggiato, oltre a quello non identificato, mentre secondo le non va ricondotta a quest'ultimo. CP_1
Il motivo proposto dal è infondato, mentre merita accoglimento quello Parte_1
avanzato dalle CP_1 In seno agli atti difensivi di primo grado – cfr. in particolare pag. 2 e 5 dell'atto introduttivo - il , nel narrare la dinamica del sinistro, riferisce di aver Parte_1
impattato esclusivamente la vettura parcheggiata a seguito dell'invasione della corsia di marcia dal medesimo percorsa ad opera del veicolo non identificato;
l'invasione della corsia, invece, secondo le allegazioni dell'istante, lo hanno indotto, proprio al fine di evitare l'impatto, a spostarsi verso destra, impattando di conseguenza la vettura parcheggiata in un tratto di strada ove la sosta non era consentita.
Ciò posto, gli unici testi che hanno dichiarato di aver assistito all'incidente, come evidenziato dalle Generali, hanno riferito expressis verbis di un urto tra il veicolo pirata e il motociclo condotto dal . Parte_1
Precisamente, il teste ha dichiarato: “ho visto che un'autovettura tipo berlina Tes_1
di colore scuro invadeva la corsia di marcia percorsa da me e, prima di me, da uno scooter e impattava quest'ultimo causandone la caduta;
in particolare lo scooter sbandò a causa dell'urto e poi andò ad urtare un'auto in sosta, una Ford focus, che si trovava parcheggiata sul lato destro e restringeva la corsia. dopo quest'urto il conducente .. cercava invano di mantenere l'equilibrio dello scooter…”. Il teste Di
GL: “... improvvisamente, nella curva, sopraggiungeva dalla direzione opposta, una vettura tipo berlina di colore scuro, che invadeva la corsia di marcia del ciclomotore che invano cercava di evitare l'impatto ma veniva urtato e sospinto contro una vettura in sosta sulla sua destra. In particolare, la berlina investe il ciclomotore sebbene questi avesse cercato di evitare impatto;
il conducente del ciclomotore sbandava ma riusciva a tenere l'equilibrio; tuttavia, la spinta della berlina gli faceva cambiare traiettoria per cui il ciclomotore impattava contro la vettura in sosta nella sua parte posteriore …”.
Dalle dichiarazioni su trascritte emerge, dunque, un cambio di traiettoria del
[...]
a seguito dell'urto subito ad opera della vettura non identificata, mentre il Pt_1
ha allegato di essersi spostato verso destra al fine di evitare l'urto contro Parte_1
il veicolo pirata e di aver poi impattato non già quest'ultimo, ma la vettura parcheggiata. La circostanza dell'impatto, riferita dai testi e non già dal (a nulla, Parte_1
ovviamente, rilevano le deduzioni dell'appellante nel presente grado), impatto tale, secondo quanto dichiarato dai testi, da sospingerlo contro l'auto in sosta, induce a ritenere non provato il coinvolgimento del veicolo pirata nella causazione del sinistro.
Va aggiunto che i medesimi danni al motociclo allegati dal in seno Parte_1
all'atto introduttivo del giudizio di primo grado – afferenti all'asse della ruota anteriore, forcella, cerchio anteriore, disco del freno, scudo, parafango, paravento - non sono causalmente riconducibili ad un urto conseguente ad un'invasione di corsia ad opera di vettura proveniente dal senso opposto di marcia, che avrebbe sospinto il ciclomotore sul lato destro della carreggiata, come dichiarato dai detti testi.
Tantomeno può ritenersi responsabile della causazione del sinistro la vettura parcheggiata.
Secondo le allegazioni di parte appellante, nel momento in cui l'auto investitrice intercettava la traiettoria del motociclo, questo non aveva alcun veicolo alla propria destra in sosta, essendo la Ford, su cui impattava, parcheggiata nella curva che seguiva il tratto di strada dove è avvenuto l'investimento.
Pacifico che un sinistro può essere causato anche da vettura in sosta, siccome anche il veicolo fermo può ostacolare o alterare la circolazione di altri veicoli, (cfr., fra le tante, Cass. civ., n. 27759/2017), dal momento che non può ritenersi provato il coinvolgimento del veicolo pirata secondo la dinamica dedotta in primo grado, non sussistono elementi per ritenere che l'impatto del ciclomotore contro la vettura in sosta sia causalmente riconducibile alla sola circostanza che la medesima vettura era parcheggiata in un tratto di strada in cui la sosta non era consentita;
in particolare, dal momento che non può ricondursi causalmente la perdita di controllo del motociclo, quale dedotta dallo stesso , all'invasione della corsia di marcia da parte Parte_1
di altro veicolo, non sussistono, alla luce degli elementi istruttori forniti, circostanze tali per affermare che la vettura in sosta abbia rappresentato un ostacolo per il transito del motociclo condotto dal , ostacolo tale da causarne l'impatto con la Parte_1
parte posteriore del medesimo veicolo. Alla luce di tali considerazioni, la domanda spiegata dal va rigettata. Parte_1
In conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, fondata è, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte dalle Controparte_1
in esecuzione della gravata sentenza. Precisamente, l'appellante incidentale ha
[...]
dedotto e provato di aver corrisposto l'importo di € 15.278,86, in esecuzione della gravata sentenza, come emerge dalla prodotta quietanza.
Sulle dette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto da Parte_1
va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto dalle Controparte_1
e, per l'effetto, va rigettata la domanda spiegata da .
[...] Parte_1
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento dei motivi di gravame articolati dal in punto di quantificazione dei danni e il restante Parte_1
motivo del gravame incidentale volto all'accertamento di un concorso di colpa a carico del veicolo parcheggiato in sosta vietata.
Stante la riforma della gravata sentenza nel rapporto tra e le Parte_1 CP_1
occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del in relazione ad entrambi i gradi di Parte_1
giudizio e il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello previsto per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum. Nel rapporto tra il e le spese del Parte_1 CP_4
grado di appello seguono la soccombenza di parte appellante, in virtù della quale anche le spese delle Ctu medica e tecnica vanno poste a carico del . Parte_1 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex Parte_1
art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata in data 11 - 17.06.2019, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto dalle e per Controparte_1
l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna da al pagamento, in favore delle Parte_1 Controparte_1
della somma di € 15.278,86, per la causale indicata in motivazione, oltre
[...]
interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
d) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, in Parte_1
favore di che liquida in € 8.469,00 per compenso, oltre rimborso CP_4
forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento in favore delle Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di
[...]
giudizio, in euro 7.616,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in relazione al grado di appello, in euro 355,50 per esborsi e in euro € 8.469,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone a carico del le spese di CTU liquidate in Parte_1
primo grado con separato decreto;
f) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1 a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo Genno