Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2129/2024 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. LENTINI Parte_1 C.F._1
GRAZIANO ILARIA e dell'avv. ASSANTE DI CUPILLO FABIANA
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DEODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva che in data 31.12.2023 gli veniva notificato avviso di addebito n. 371 2023 0016051512000, con il quale l' richiedeva CP_1
il pagamento della somma complessiva di euro 4.337,61 relativamente a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2016; che in data 30.11.2022 Controparte_2
gli era stato notificato a mezzo pec avviso bonario dal quale si evinceva che l'importo dovuto era pari ad € 2.517,36 per contributi nonchè € 1.510,42 per sanzioni per evasione calcolate ai sensi dell'art.116 comma 8 lett.b) della legge 388/2000 ed € 305,72 per interessi e ciò in quanto il reddito dichiarato per l'anno 2016 derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni pari ad €.10.489, 00 non era stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore degli Enti o Casse Professionali.
L'istante assumeva tuttavia che le somme non erano dovute in quanto aveva provveduto in data
30.11.2022, ossia nei termini espressamente previsti dalla legge, a presentare una integrazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2016 per cui , richiamandosi a precedente del Tribunale di Napoli relativo ad altra annualità, evidenziava la non debenza delle sanzioni richieste dovendosi
Pertanto , eccepita la nullità dell'avviso di addebito e in particolare delle sanzioni applicate dall' , chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o CP_1 infondatezza dell'atto impugnato per tutti i motivi sopra esposti e di annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge. Vinte le spese di lite.
Si costituiva l chiedendo con varie argomentazioni in fatto e in diritto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta trattazione cartolare , all'esito dell'acquisizione delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Ritiene il giudicante di aderire , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , all'orientamento espresso da questo stesso Tribunale ( sentenza Giudice Ruoppolo 8.11.2022 ) resa in analoga fattispecie , tra le stesse parti riferita a diversa annualità, condividendo integralmente le motivazioni espresse qui richiamate.
La contestazione del ricorrente ha ad oggetto non la debenza dei contributi per l'anno 2016 ma all'applicazione delle sanzioni nella misura richiesta dall' . CP_1
Invero dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo e dalla documentazione versata in atti da parte istante, risulta che il ricorrente ha presentato, in data 30.11.2022, una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016, con la quale regolarizzava la propria posizione contributiva e fiscale, compilando, in particolare, il riquadro RR per la dichiarazione dei contributi previdenziali dovuti. Tale dichiarazione integrativa risulta presentata nei termini di legge e CP_ comporta il riconoscimento della pretesa creditoria dell' nell'an, dovendosi ritenere dovuta la CP_ contribuzione alla Gestione separata per il periodo e i redditi dichiarati.
La medesima dichiarazione integrativa risulta presentata , come ammesso dallo stesso ricorrente, per l'annualità in questione (2016) in data coeva ( 30.11.2022) alla comunicazione dell'iscrizione
CP_ di ufficio fatta dall' con l'avviso bonario del 18.11.2022 ; pertanto in linea con quanto statuito nella sentenza sopra richiamata ( Tribunale Lavoro 8.11.2022) “… ciò induce a ravvisare, nel caso in esame, la sussistenza di un'ipotesi di omissione contributiva – configurabile nel caso di omesso o ritardato il versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e non di un'ipotesi di evasione contributiva, ravvisabile nel caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro o altro contribuente, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate e i redditi assoggettati a contribuzione. CP_ Ne consegue l'illegittimità della pretesa azionata dall' con l'avviso di addebito impugnato in questa sede, in relazione agli importi richiesti a titolo di sanzioni civili, in quanto calcolati in applicazione del disposto di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n.
388- riferito ad evasione - e non in applicazione del disposto della lettera a) del predetto articolo di legge – riferito all'omissione.
In accoglimento del ricorso, deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità della pretesa creditoria CP_ in relazione alle sanzioni civili richieste, con conseguente annullamento in parte qua dell'avviso di addebito impugnato, dovendo ritenere dovute le sanzioni per l'ipotesi più lieve di omissione contributiva.
In ordine alle spese di lite tenuto conto che la dichiarazione integrativa , ancorchè nei termini , è stata presentata non in epoca anteriore all'avviso bonario inviato legittimamente dall' , CP_1
appaiono sussistere i presupposti per la compensazione alla metà delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
CP_ in accoglimento del ricorso dichiara illegittima la pretesa quanto agli importi delle sanzioni civili richieste, con annullamento in parte qua dell'avviso di addebito impugnato;
CP_ compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in euro 600,00 per compensi oltre spese di C.U. versato , spese generali , IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Così deciso in Napoli,15/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella