Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04182/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4182 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NF AE e AT MA RA, rispettivamente nelle qualità di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Indirizzo e di componente del Consiglio di Indirizzo della "Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli", rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Eduardo Savarese e Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio degli avvocati Eduardo Savarese e Alessandro Barbieri in Napoli alla Via Posillipo n. 9 (Palazzo Donn’Anna);
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
AR IO DA, nella qualità di Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo, non costituito in giudizio;
NE NE MA UI, ZO RD e LE VA, nella qualità di membri del Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli”, rappresentati e difesi dagli avvocati EP Ceceri e Massimo Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Napoli alla Piazza Municipio (Palazzo San Giacomo);
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo)
1) del Decreto del Ministro della Cultura del 5 agosto 2025, n. 277, recante nomina del Sovrintendente della “Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli”, notificato in data 7 agosto 2025 alla Fondazione Teatro di San Carlo;
2) ove occorra, del verbale redatto da tre consiglieri del Consiglio di Indirizzo recante proposta di nomina del Sovrintendente, datato 4 agosto 2025;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
(quanto ai motivi aggiunti depositati l’8/10/2025)
4) del Decreto Ministeriale del 28 agosto 2025 n. 293, successivamente comunicato, recante nuova nomina del medesimo Soprintendente;
5) del verbale del Consiglio di Indirizzo del 26.08.2025, con cui tre membri del Consiglio hanno proceduto a convalidare/rinnovare la proposta di nomina del medesimo Soprintendente;
6) nonché, ove lesivo degli interessi dei ricorrenti, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il verbale del Collegio dei Revisori del 21 agosto 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di NE NE MA UI, ZO RD e LE VA;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. EP SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La "Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli", ente di prioritario interesse nazionale, opera per la diffusione e l’educazione musicale e per lo sviluppo professionale degli artisti, soprattutto attraverso la realizzazione in Italia o all’estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale, di concerti e di balletti e la gestione del Teatro di San Carlo.
In base al suo Statuto, ne è Presidente il Sindaco di Napoli ed è governata dal Consiglio di Indirizzo, formato dallo stesso Sindaco che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da uno della Città Metropolitana e da due membri di nomina governativa.
Il Sovrintendente, unico organo di gestione della Fondazione, è nominato dal Ministero della Cultura, su proposta del Consiglio di Indirizzo, ed è scelto “ tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili ” (art. 17, co. 3, dello Statuto).
Con il decreto del 5 agosto 2025 n. 277 il Ministro della Cultura nominava il M° IO DA AR Sovrintendente della Fondazione, sulla scorta della designazione del 4 agosto 2025 del Consiglio di Indirizzo, riunitosi a maggioranza.
I componenti dissenzienti del Consiglio hanno impugnato il decreto con il ricorso introduttivo.
Viene osservato che il Presidente, per inderogabili impegni, aveva provveduto a disdire la riunione convocata per il 4 agosto 2025, la quale non poteva quindi tenersi, mentre ciò nonostante tre consiglieri, riunitisi ugualmente, redigevano una proposta di nomina del Sovrintendente, trasmettendo il verbale al Ministro della Cultura, che vi si conformava.
È quindi contestata la legittimità della nomina, mancando una valida e formale deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo, non surrogabile dal verbale redatto dai tre consiglieri “autoconvocatisi” e trasmesso al Ministero.
Si sono costituiti in giudizio per resistere il Ministero della Cultura e i membri del Consiglio di Indirizzo che avevano approvato la proposta.
È intervenuto ad adiuvandum il Comune di Napoli.
Con i motivi aggiunti è stato impugnato il successivo decreto del Ministro della Cultura, adottato il 28 agosto 2025 con il n. 293, che ha rinominato il Soprintendente, sulla base della nuova identica proposta formulata dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione, nella riunione del 26 agosto 2025.
È in tal caso dedotto che il Ministro non avrebbe potuto assumere a presupposto della nomina la proposta del Consiglio di Indirizzo, formulata senza che l’argomento fosse all’ordine del giorno, inoltre in assenza di alcuna motivazione e, in particolare, senza dar conto dei criteri adottati e della valutazione dei profili degli altri candidati.
All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.
Le parti hanno prodotto documentazione e memorie.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, essendo venuta meno l’utilità che deriverebbe dall’annullamento dell’atto, in quanto l’originario decreto del Ministro della Cultura è stato privato di effetti e sostituito con il provvedimento successivamente emesso, sul quale deve concentrarsi l’esame.
Ciò posto, vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dalla difesa dei controinteressati.
Quanto alla giurisdizione, risulta che della questione è stato interessato il Giudice civile, contestandosi da parte degli stessi ricorrenti la validità della deliberazione assunta dall’organo della Fondazione, sotto i profili della regolare convocazione del Consiglio di Indirizzo e della determinatezza o determinabilità dell’oggetto della delibera.
La controversia all’esame si pone sotto altro versante, incentrandosi sulla nomina del Sovrintendente rimessa al Ministero della Cultura e impugnandone il decreto, di tal che è attratta nella giurisdizione amministrativa, in base alla regola dettata dall’art. 7 c.p.a., venendo in rilievo la contestazione di un potere amministrativo.
L’eccezione di difetto di giurisdizione va dunque respinta.
Ugualmente va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione o di interesse, prospettata considerando che i ricorrenti, non rivestendo la qualità di aspiranti all’incarico di Sovrintendente, non sarebbero legittimati a contestare la nomina, né si sarebbe prodotta alcuna lesione della loro sfera giuridica.
Sennonché, la posizione di componenti dissenzienti del Consiglio di Indirizzo qualifica i ricorrenti e fonda la loro legittimazione a promuovere l’impugnativa, patrocinando la necessità che alla nomina del Sovrintendente si pervenga attraverso altre auspicate modalità e tendendo al soddisfacimento di un precipuo differenziato interesse, quali membri del Consiglio.
Nel merito, le censure articolate con i motivi aggiunti non possono essere condivise.
Con il primo motivo si afferma che la proposta di nomina del Sovrintendente non era all’ordine del giorno, ad oggetto “ Decreto di nomina n. 277 del 5 agosto 2025. Determinazioni ”.
Sulla base di ciò, si sostiene che non confluiva nell’ordine del giorno il rinnovo o la convalida della proposta, che avrebbe potuto trovare spazio con il consenso unanime dei presenti, mancando il quale il Consiglio doveva circoscrivere la propria attività alle valutazioni conseguenti a quel primo decreto di nomina, non rimosso né sospeso in sede giudiziale (tant’è che il Presidente sottoponeva ai consiglieri la necessità di predisporre il contratto con il Sovrintendente).
La censura presta il fianco a un eccessivo formalismo, sottraendo all’organo collegiale il potere di determinarsi nuovamente sulla questione, da intendersi compresa all’ordine del giorno, attenendo pur sempre alla nomina del Sovrintendente, oggetto del precedente decreto oggetto della discussione.
Come emerge dal verbale della seduta del 26 agosto 2025 n. 82, dopo l’allontanamento dei consiglieri dissenzienti, si è manifestata la volontà dei componenti di convalidare o rinnovare la proposta di nomina da sottoporre al Ministro.
Tenuto conto di quanto detto, tale volontà non può dirsi malamente formata, dovendosi reputare che l’ordine del giorno consentisse di ribadire la precedente proposta rivolta al Ministero.
Tra i principi dell’azione amministrativa deve essere annoverato quello che privilegia la definizione e il superamento in tempi rapidi delle problematiche che possono interessarne l’operato, tanto da consentire di pervenire sollecitamente alla risoluzione di questioni controverse.
Venendo al caso di specie, accedendo alla tesi di parte ricorrente secondo cui la prima proposta non poteva ritenersi validamente formata – essendo stata disdetta quella riunione del 4 agosto e neppure la proposta esternata in una delibera, ma resa con un verbale sottoscritto dai consiglieri autoconvocatisi –, ne discende che il riesame dei membri del Consiglio di Indirizzo e la conferma della stessa proposta assolve all’esigenza di emendare l’atto del vizio e conservarne gli effetti, con modalità ammissibile e corrispondente all’esigenza di garantire l’economicità dell’azione amministrativa (cfr., sul principio, Cons. Stato - sez. VI, 27/4/2021 n. 3385, p. 7: “ La dottrina pubblicistica ha sempre ritenuto ammissibile il fenomeno della «convalescenza» dell’atto amministrativo. La possibilità per l’Amministrazione di concludere il riesame del proprio operato con una decisione di carattere conservativo trova fondamento nel principio generale di economicità e conservazione dei valori giuridici e nella garanzia del buon andamento dell’agire amministrativo ”).
Con il secondo motivo è addebitata alla censurata proposta la mancanza di un’approfondita motivazione ed è imputato, altresì, al Ministro di aver qualificato l’atto come nuova proposta che, per essere tale, avrebbe dovuto contenere non la sola conferma del nome ma una rinnovata valutazione, fondata sulla comparazione di tutte le candidature.
Il difetto di motivazione e di istruttoria è dedotto con il terzo motivo, lamentando in sintesi la violazione della procedura che avrebbe dovuto condurre ad una migliore valutazione di tutte le candidature.
Anche tali censure non possono essere condivise.
La formazione della volontà dell’organo collegiale è retta dal principio della maggioranza ed è escluso che i suoi membri siano tenuti a rendere una compiuta ed estesa motivazione delle ragioni della personale scelta.
Diversamente dalla selezione del candidato ad un incarico sulla base di precostituiti criteri di valutazione (massimamente nel caso delle procedure concorsuali, sfocianti in una graduatoria), nel caso di scelta fiduciaria rimessa a un organo collegiale la determinazione assunta è resa con il voto dei componenti che esprimono la maggioranza del consesso.
Quanto al merito della loro scelta, quest’ultima è legittimamente operata ove risulti che i componenti hanno tenuto conto dei titoli e dei curriculum dei candidati, non occorrendo che gli stessi debbano giocoforza estrinsecare le modalità della scelta, essendo insito nel voto espresso la valutazione della maggiore bontà del profilo del candidato prescelto.
Nella specie, i componenti del Consiglio di Indirizzo dichiarano di aver esaminato i curriculum pervenuti (cfr. il verbale del 26 agosto 2025 n. 82) e non sono ravvisabili nella preferenza accordata al RO AR indizi di un’abnorme valutazione, essendone indiscusse le qualità artistiche e professionali, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti.
La stessa giurisprudenza amministrativa che si è occupata del tema non ha omesso di rilevare che, nel caso di nomina fiduciaria, “ non occorre una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, con conseguente motivazione puntuale e specifica, come se si trattasse di un procedimento concorsuale: il provvedimento di nomina piuttosto deve dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire ” (Cons. Stato - sez. V, 15/11/2016 n. 4718).
In altri termini, in questi casi l’onere di motivazione è assolto attraverso l’espressione del voto, che risulta reso sulla base della valutazione dei curriculum, lasciando emergere che la scelta è stata operata in favore del candidato ritenuto maggiormente meritevole, nell’esercizio di una discrezionalità sindacabile unicamente laddove emergano indici sintomatici di una palese illegittimità, per essere stato privilegiato un candidato che possegga requisiti manifestamente carenti o sproporzionatamente valutati rispetto ad altro candidato.
Per le considerazioni che precedono, va dunque dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e vanno respinti i motivi aggiunti.
Per la connotazione della vicenda e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti della parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AL, Presidente
EP SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP SI | EN AL |
IL SEGRETARIO