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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2022
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] res.te in Carmagnola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Genta
e Giuseppina Aversa, giusta procura in atti, presso lo studio delle quali, in Carmagnola via Rossini 19 è altresì elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di:
_1 nato a [...] il [...], residente in Carmagnola, rappresentato e difeso dall'avv.to Cristina
Banchio, giusta procura in atti, presso lo studio della quale, in Carmagnola via Cantù 3, è altresì elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA pagina 1 di 7 trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, reictis contrariis e previe le declaratorie del caso;
-Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
-Dichiarare tenuto e condannare il signor a versare alla NO _1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 1.200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Confermare l'importo di € 600,00 mensili stabilito nell'ordinanza presidenziale a carico del signor
a titolo di contributo al mantenimento della IG , maggiorenne ma non _1 Per_1 economicamente indipendente;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Dichiarare tenuto e condannare il signor a contribuire nella misura del 70% alle _1 spese scolastiche, mediche, sportive e comunque straordinarie, effettuate nell'interesse della IG
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale, composta da piano terreno e piano primo alla NO , unitamente a mobili ed arredi;
Respingere ogni altra domanda avversaria Parte_1
Col favore delle spese per parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.; 2. assegnare la casa coniugale alla sig.ra fino a quando la IG Parte_1 maggiorenne, ma non completamente autosufficiente, vivrà con la predetta, limitandone Per_1 l'assegnazione all'appartamento posto al primo piano;
3. porre a carico del sig. a titolo di _1 concorso nel mantenimento della IG , maggiorenne ma non completamente autosufficiente, Per_1 un assegno mensile di €. 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare direttamente alla IG maggiorenne;
4. respingere la domanda di condanna al versamento di un assegno mensile per il mantenimento della sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
5. in via meramente subordinata, nella denegata e non auspicata ipotesi di accoglimento della domanda di mantenimento della sig.ra determinarne Pt_1 l'importo nella misura di €. 300,00 mensili. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposata con in data 10.10.1986; essere, da detta unione, nati i figli _1
, nato il [...] e deceduto l'11.6.2006 in un incidente aereo, nato il [...] e Per_2 _3
, nata il [...] ed affetta da sclerosi multipla;
aver il marito sempre lavorato quale panettiere Per_1 nella impresa individuale di famiglia – esercizio di panetteria -; avere lei stessa stabilmente e continuativamente adiuvato il marito in detta attività oltrechè nella gestione del patrimonio immobiliare comune e personale del marito e nella gestione, totale, della famiglia e dei figli, senza mai ricevere alcuna forma di retribuzione;
essere il figlio economicamente autosufficiente e la IG _3 Per_1 studentessa universitaria;
non avere alcuna occupazione stabile ma esercitare occasionalmente l'attività di promoter, nonché riscuotere la quota parte dei canoni di locazione degli immobili comuni;
aver il marito concesso in locazione i locali adibiti a panetteria ove di fatto continua a svolgere la attività di panettiere;
essere la affectio maritalis venuta meno a causa del comportamento del marito che si era pagina 2 di 7 sempre ed esclusivamente dedicato al lavoro in assenza di alcun momento di dialogo o condivisione col resto della famiglia;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 l'assegnazione a sé, quale convivente con la IG , della casa coniugale, la posizione, a carico Per_1 del marito, di assegno di separazione pari ad euro 1000,00 mensili oltre a contributo di mantenimento della IG pari ad euro 1000,00 mensili oltre 70% concorso delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio dichiarando che l'esercizio di panetteria, ereditato dal padre, era _1 costituito in impresa familiare in titolarità alla moglie per il 49% e ad esso per il 51%, di aver _1 inoltre versato gli oneri contributivi a favore della moglie sino all'anno 2018 nonostante la di lei cessazione di ogni attività a far tempo dal 2013, di aver il figlio gestito la panetteria sino al _3
2021 allorchè l'esercizio era ceduto a terzi estranei alla famiglia;
precisando di essersi sempre occupato della famiglia che invece la moglie trascurava;
di aver anche aiutato economicamente i figli;
di essersi sempre la moglie trattenuta la totalità dei canoni di locazione degli immobili in comproprietà per circa euro 2170,00 mensili consegnando al marito solo euro 170,00 mensili;
concordando quanto alla richiesta pronuncia di separazione con assegnazione alla moglie, convivente con la IG , della Per_1 casa già familiare, chiedendo rigettarsi la concessione di assegno a favore della moglie e contenersi in euro 400,00 mensili il contributo a favore della IG oltre 50% concorso spese spese straordinarie sostenende nell'interesse della stessa. All'esito della udienza presidenziale (nella quale la dichiarava di percepire euro 1080,00 lordi Pt_1 annui a titolo di canoni di locazione degli immobili in comproprietà oltre euro 1500 annui circa per lo svolgimento di attività di promoter, mentre lo dichiarava di percepire, dai 12 immobili in _1 proprietà esclusiva, circa euro 69500,00 annui comprensivi dei canoni che non sono stati percepiti, e di essere disponibile a versare in favore della IG euro 600,00 mensili), il Presidente Per_1 autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla moglie convivente con la IG la casa Per_1 coniugale, e poneva a carico dello contributo di mantenimento della IG pari ad euro 600,00 _1 mensili oltre 50% concorso spese spese straordinarie sostenende nell'interesse della stessa ed assegno di separazione pari ad euro 300,00 mensili.
Concessi i termini di trattazione, tentata la conciliazione della lite e svolta istruttoria orale, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2. Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge.
pagina 3 di 7 Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017)
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi
l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni particolari in punto tenore di vita, sostenendo la ricorrente – né contestando il resistente – di aver sempre lavorato nei locali della panetteria, costituita in impresa familiare, senza ricevere retribuzione e peraltro risultando intestataria, con il marito, di 7 immobili posti a reddito siti in Carmagnola.
Entrambi i coniugi risultano inoltre, allo stato, privi di redditi da lavoro (risultando contestata e non documentata l'allegazione di parte ricorrente, di cui in memoria conclusionale, attestante lo svolgimento, da parte dello di attività di panettiere presso altro forno) ma titolari di patrimonio _1 immobiliare posto a reddito.
La dichiara di percepire circa euro 1080,00 mensili lordi a titolo di canoni di locazione, già Pt_1 calcolati pro quota, dei 7 immobili in comproprietà col marito, dal CUD 2022 risulta titolare di un reddito imponibile pari ad euro 1085,00 e nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 dichiara un reddito imponibile pari ad euro 3950,00 (docc. 17 memoria 11.5.2023, 3 memoria 17.10.2023); lo risulta proprietario esclusivo di circa 23 fabbricati oltre 2 terreni in Carmagnola, acquisiti per _1 via ereditaria, oltre che comproprietario con la moglie dei 7 immobili parimenti in Carmagnola, (cfr. documentazione catastale in atti), dichiara, in sede di udienza presidenziale, di percepire circa euro
69500,00 annui comprensivi dei canoni che non sono stati percepiti (da leggersi nel senso che molti inquilini sono morosi e alcuni appartamenti in concreto restano sfitti) cui deve aggiungersi il canone di locazione della panetteria percependo dal 2023 per euro 1000 mensili (come dichiarato dallo _1
pagina 4 di 7 ancora a verbale di udienza del 24.5.2022), nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 dichiara un reddito imponibile pari ad euro 10679,00 (doc. 17 comparsa di costituzione). La allega di dover pagare le utenze domestiche, lo di essere gravato da esborsi per Pt_1 _1
316,15 mensili per restituzione finanziamento già in favore del figlio con scadenza dicembre Per_2
2026 (circostanza non documentata, all'uopo non parendo significativo il doc. 2, ma non contestata),
355,00 a titolo rateo restituzione mutuo , con scadenza gennaio 2027 (circostanza solo parzialmente documentata sub 4 e non contestata), euro 308, mensili a titolo di contributi INPS per sé. Precisa inoltre di aver pagato euro 9775,00 a titolo di IMU nel 2021 (doc. 13). A parte ogni considerazione circa la scarsa verosimiglianza dell'allegazione per cui lo _1 coadiuvando i nuovi titolari della panetteria (come dallo stesso ammesso) non percepirebbe, per tale attività (dallo ritenuta occasionale) alcuna retribuzione, deve senz'altro ravvisarsi una _1 difformità reddituale tra i coniugi, se non altro rappresentata dalla notevole difformità delle entrate determinate dal patrimonio immobiliare. Considerato ciò, rilevato che, per quanto già detto, non vi sono allegazioni particolari circa il tenore di vita, che deve comunque ritenersi tale da garantire una vita dignitosa, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata del matrimonio, ritiene equo il
Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 500,00 oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
3. Sull'assegno di mantenimento della IG maggiorenne Le parti allegano concordemente, nelle memorie conclusive, che la IG , nata nel 1997, si è Per_1 laureata in Giurisprudenza nell'anno 2024 e svolge attualmente tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art 73 legge 98/2013. La madre dichiara, nell'atto introduttivo, che la IG svolgeva attività di commessa con compenso pari ad euro 300,00 mensili ed in forza di contratto a tempo determinato, e, nella comparsa conclusiva di replica, che lavora a chiamata per una società interinale che la convoca per sostituzioni di qualche ora.
Il padre allega che la IG ha sempre lavorato percependo euro 300,00 mensili circa e che ha percepito, a seguito della morte del fratello, ed a titolo di risarcimento, euro 40.000,00 (ed ancora che ne percepirà ulteriori 230.000,oo).
Le parti concordano poi circa la sussistenza di problemi di salute della IG (ricondotti dalla madre, nel ricorso introduttivo, in una forma di sclerosi multipla), peraltro non documentati (sul punto insiste il solo doc. 8 att che fa riferimento ad una sospetta malattia demielinizzante, inoltre la stessa madre allega che prevede la prossima piena indipendenza economica della IG, cfr. comparsa conclusionale). Nel caso di specie può dunque ritenersi che la IG abbia lodevolmente proseguito il corso di studi, altresì impegnandosi in attività compatibili con lo stesso, e di per sé inidonee a garantirne la indipendenza economica.
Persiste, pertanto, il di lei diritto al mantenimento.
Le parti concordano, del resto, nel senso della non autosufficienza economica della IG discutendo solo sulla entità dell'assegno. E' altresì pacifica e non contestata la convivenza della IG con la madre con conseguente legittimazione della madre alla richiesta di assegno: che deve essere versato in suo favore e non, evidentemente, in favore della IG in difetto di domanda da parte della IG maggiorenne (il principio, pur pacifico, è stato affermato da Cass. 27308/22). Valutate le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti di cui si è detto al punto 2, tenuto conto della età della IG e delle sue presumibili esigenze, ritiene dunque il Collegio di stabilire in euro
400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT il contributo al mantenimento della IG da porsi a carico del pagina 5 di 7 padre e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, contributo cui adde, stante la già rilevata disparità delle disponibilità economiche delle parti, la posizione a carico del padre delle spese straordinarie sostenende nell'interesse della IG, e da computarsi ex Protocollo d'intesa Tribunale di
Asti 7.7.2017, in ragione del 70%.
4. Sulla assegnazione della casa familiare
Le parti assumono concordemente la convivenza della IG con la madre nella casa coniugale. Per_1
Chiedono altresì concordemente l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in conformità al disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. ritenuto pacificamente applicabile anche nel caso di figli conviventi maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La casa familiare si trova, per allegazione comune, in Carmagnola vicolo Costa 2. Nell'atto di citazione la parte ricorrente precisa che la casa coniugale è posta, in particolare, al primo piano, mentre al piano terra vi è un alloggio indipendente attualmente inutilizzato, rileva che il coniuge ben avrebbe potuto trasferirsi al piano terra.
In sede di udienza presidenziale il marito dichiara che si sarebbe trasferito nell'appartamento posto al di sotto della abitazione familiare.
La parte ricorrente, in quella sede, non svolge alcuna contestazione, Con memoria 19.7.2022 la parte ricorrente modifica le proprie allegazione e sostiene invece che l'appartamento posto al piano di sotto era destinato ad uso ufficio, camera del figlio , Per_2 lavanderia, locali utilizzati per il cambio degli armadi.
Con memoria 9.9.2022 la parte resistente precisa che, pur avendo un'unica identificazione catastale, si tratta di appartamenti distinti, privi di collegamenti interni, con ingressi indipendenti posti in indirizzi diversi, l'uno in vicolo Costa 2, l'altro in via del Porto 166, che l'appartamento posto al piano terra era sempre stato utilizzato dai di lui genitori, e rimasto vuoto a seguito del ricovero della madre in una struttura residenziale, che la casa coniugale deve intendersi corrispondente all'abitazione sita al piano primo.
I testi e , entrambi professionisti in qualche modo occupatisi Testimone_1 Testimone_2 dell'immobile sito al piano terreno, l'uno nel 2019 e l'altro nel 2021, affermano entrambi che si trattava di abitazione evidentemente non utilizzata e – – vuota e con impianto di riscaldamento Tes_2 scarico.
Il teste che conduce in locazioni i locali già adibiti a panetteria da ottobre 2021, posti Tes_3 _1 in via Carmagnola alla via del Porto 164, e dunque di fianco all'ingresso della abitazione posta al piano terra, ha dichiarato che le persiane sono sempre chiuse e che, recatosi in una occasione con lo _1 all'interno dell'appartamento, aveva l'impressione che non fosse utilizzato essendovi disordine ed oggetti accatastati. E' ben vero che la teste dichiara che detto appartamento era utilizzato quale ripostiglio, Tes_4 lavanderia, stanza con computer e pratiche varie , ricordo scatoloni in cui si vedevano fatture e documenti della panetteria, nonché la stanza del figlio , deceduto nel 2016, ed altresì Per_2 riconosce le foto sub docc 12 e 13 att raffiguranti materiali vari accatastati alla rinfusa, ma è vero altresì che tale dichiarazione, considerata nel contesto, ed alla luce delle stesse, inequivoche, dichiarazioni della parte ricorrente, non vale, di per sé, a far ritenere provato che l'appartamento al piano terreno , pacificamente non comunicante con quello al piano primo – la circostanza non è contestata –, fosse asservito al suddetto appartamento posto al piano primo piuttosto che all'esercizio di panetteria posto di fianco (anche la posizione della stanza del figlio non pare significativa non conoscendosi la risalenza di tale collocazione che ben avrebbe essersi verificata solo con l'età adulta e dunque per esigenze di autonomia).
pagina 6 di 7 Ciò premesso si ritiene che l'assegnazione debba essere limitata all'appartamento sito al piano primo.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
La reciproca soccombenza in ordine a parte delle domande proposte (della parte ricorrente in punto assegnazione della casa familiare e ammontare del contributo di mantenimento della IG, della parte resistente in punto contributo al mantenimento della moglie e ammontare del concorso al pagamento delle spese straordinarie sostenende nell'interesse della IG) e le conclusioni congiunte in punto status, inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale di e sposatisi in Carmagnola in Parte_1 CP_2 data 19.10.1986, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, assegna alla moglie la casa familiare sita in Carmagnola vicolo Costa 2, limitatamente al piano primo, dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, euro 400,00 a _1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della IG oltre aggiornamento ISTAT, ed oltre al 70% Per_1 delle spese straordinarie sostenende nell'interesse della IG da calcolarsi ex Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017; dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, euro 500,00 oltre _1 Parte_1 rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento, compensa interamente tra le parti le spese di lite,
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
La Giudice relatore La Presidente
Elga Bulgarelli Ombretta Salvetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2022
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] res.te in Carmagnola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Genta
e Giuseppina Aversa, giusta procura in atti, presso lo studio delle quali, in Carmagnola via Rossini 19 è altresì elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di:
_1 nato a [...] il [...], residente in Carmagnola, rappresentato e difeso dall'avv.to Cristina
Banchio, giusta procura in atti, presso lo studio della quale, in Carmagnola via Cantù 3, è altresì elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA pagina 1 di 7 trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, reictis contrariis e previe le declaratorie del caso;
-Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
-Dichiarare tenuto e condannare il signor a versare alla NO _1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 1.200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Confermare l'importo di € 600,00 mensili stabilito nell'ordinanza presidenziale a carico del signor
a titolo di contributo al mantenimento della IG , maggiorenne ma non _1 Per_1 economicamente indipendente;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Dichiarare tenuto e condannare il signor a contribuire nella misura del 70% alle _1 spese scolastiche, mediche, sportive e comunque straordinarie, effettuate nell'interesse della IG
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale, composta da piano terreno e piano primo alla NO , unitamente a mobili ed arredi;
Respingere ogni altra domanda avversaria Parte_1
Col favore delle spese per parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.; 2. assegnare la casa coniugale alla sig.ra fino a quando la IG Parte_1 maggiorenne, ma non completamente autosufficiente, vivrà con la predetta, limitandone Per_1 l'assegnazione all'appartamento posto al primo piano;
3. porre a carico del sig. a titolo di _1 concorso nel mantenimento della IG , maggiorenne ma non completamente autosufficiente, Per_1 un assegno mensile di €. 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare direttamente alla IG maggiorenne;
4. respingere la domanda di condanna al versamento di un assegno mensile per il mantenimento della sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
5. in via meramente subordinata, nella denegata e non auspicata ipotesi di accoglimento della domanda di mantenimento della sig.ra determinarne Pt_1 l'importo nella misura di €. 300,00 mensili. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposata con in data 10.10.1986; essere, da detta unione, nati i figli _1
, nato il [...] e deceduto l'11.6.2006 in un incidente aereo, nato il [...] e Per_2 _3
, nata il [...] ed affetta da sclerosi multipla;
aver il marito sempre lavorato quale panettiere Per_1 nella impresa individuale di famiglia – esercizio di panetteria -; avere lei stessa stabilmente e continuativamente adiuvato il marito in detta attività oltrechè nella gestione del patrimonio immobiliare comune e personale del marito e nella gestione, totale, della famiglia e dei figli, senza mai ricevere alcuna forma di retribuzione;
essere il figlio economicamente autosufficiente e la IG _3 Per_1 studentessa universitaria;
non avere alcuna occupazione stabile ma esercitare occasionalmente l'attività di promoter, nonché riscuotere la quota parte dei canoni di locazione degli immobili comuni;
aver il marito concesso in locazione i locali adibiti a panetteria ove di fatto continua a svolgere la attività di panettiere;
essere la affectio maritalis venuta meno a causa del comportamento del marito che si era pagina 2 di 7 sempre ed esclusivamente dedicato al lavoro in assenza di alcun momento di dialogo o condivisione col resto della famiglia;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 l'assegnazione a sé, quale convivente con la IG , della casa coniugale, la posizione, a carico Per_1 del marito, di assegno di separazione pari ad euro 1000,00 mensili oltre a contributo di mantenimento della IG pari ad euro 1000,00 mensili oltre 70% concorso delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio dichiarando che l'esercizio di panetteria, ereditato dal padre, era _1 costituito in impresa familiare in titolarità alla moglie per il 49% e ad esso per il 51%, di aver _1 inoltre versato gli oneri contributivi a favore della moglie sino all'anno 2018 nonostante la di lei cessazione di ogni attività a far tempo dal 2013, di aver il figlio gestito la panetteria sino al _3
2021 allorchè l'esercizio era ceduto a terzi estranei alla famiglia;
precisando di essersi sempre occupato della famiglia che invece la moglie trascurava;
di aver anche aiutato economicamente i figli;
di essersi sempre la moglie trattenuta la totalità dei canoni di locazione degli immobili in comproprietà per circa euro 2170,00 mensili consegnando al marito solo euro 170,00 mensili;
concordando quanto alla richiesta pronuncia di separazione con assegnazione alla moglie, convivente con la IG , della Per_1 casa già familiare, chiedendo rigettarsi la concessione di assegno a favore della moglie e contenersi in euro 400,00 mensili il contributo a favore della IG oltre 50% concorso spese spese straordinarie sostenende nell'interesse della stessa. All'esito della udienza presidenziale (nella quale la dichiarava di percepire euro 1080,00 lordi Pt_1 annui a titolo di canoni di locazione degli immobili in comproprietà oltre euro 1500 annui circa per lo svolgimento di attività di promoter, mentre lo dichiarava di percepire, dai 12 immobili in _1 proprietà esclusiva, circa euro 69500,00 annui comprensivi dei canoni che non sono stati percepiti, e di essere disponibile a versare in favore della IG euro 600,00 mensili), il Presidente Per_1 autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla moglie convivente con la IG la casa Per_1 coniugale, e poneva a carico dello contributo di mantenimento della IG pari ad euro 600,00 _1 mensili oltre 50% concorso spese spese straordinarie sostenende nell'interesse della stessa ed assegno di separazione pari ad euro 300,00 mensili.
Concessi i termini di trattazione, tentata la conciliazione della lite e svolta istruttoria orale, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2. Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge.
pagina 3 di 7 Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017)
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi
l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni particolari in punto tenore di vita, sostenendo la ricorrente – né contestando il resistente – di aver sempre lavorato nei locali della panetteria, costituita in impresa familiare, senza ricevere retribuzione e peraltro risultando intestataria, con il marito, di 7 immobili posti a reddito siti in Carmagnola.
Entrambi i coniugi risultano inoltre, allo stato, privi di redditi da lavoro (risultando contestata e non documentata l'allegazione di parte ricorrente, di cui in memoria conclusionale, attestante lo svolgimento, da parte dello di attività di panettiere presso altro forno) ma titolari di patrimonio _1 immobiliare posto a reddito.
La dichiara di percepire circa euro 1080,00 mensili lordi a titolo di canoni di locazione, già Pt_1 calcolati pro quota, dei 7 immobili in comproprietà col marito, dal CUD 2022 risulta titolare di un reddito imponibile pari ad euro 1085,00 e nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 dichiara un reddito imponibile pari ad euro 3950,00 (docc. 17 memoria 11.5.2023, 3 memoria 17.10.2023); lo risulta proprietario esclusivo di circa 23 fabbricati oltre 2 terreni in Carmagnola, acquisiti per _1 via ereditaria, oltre che comproprietario con la moglie dei 7 immobili parimenti in Carmagnola, (cfr. documentazione catastale in atti), dichiara, in sede di udienza presidenziale, di percepire circa euro
69500,00 annui comprensivi dei canoni che non sono stati percepiti (da leggersi nel senso che molti inquilini sono morosi e alcuni appartamenti in concreto restano sfitti) cui deve aggiungersi il canone di locazione della panetteria percependo dal 2023 per euro 1000 mensili (come dichiarato dallo _1
pagina 4 di 7 ancora a verbale di udienza del 24.5.2022), nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 dichiara un reddito imponibile pari ad euro 10679,00 (doc. 17 comparsa di costituzione). La allega di dover pagare le utenze domestiche, lo di essere gravato da esborsi per Pt_1 _1
316,15 mensili per restituzione finanziamento già in favore del figlio con scadenza dicembre Per_2
2026 (circostanza non documentata, all'uopo non parendo significativo il doc. 2, ma non contestata),
355,00 a titolo rateo restituzione mutuo , con scadenza gennaio 2027 (circostanza solo parzialmente documentata sub 4 e non contestata), euro 308, mensili a titolo di contributi INPS per sé. Precisa inoltre di aver pagato euro 9775,00 a titolo di IMU nel 2021 (doc. 13). A parte ogni considerazione circa la scarsa verosimiglianza dell'allegazione per cui lo _1 coadiuvando i nuovi titolari della panetteria (come dallo stesso ammesso) non percepirebbe, per tale attività (dallo ritenuta occasionale) alcuna retribuzione, deve senz'altro ravvisarsi una _1 difformità reddituale tra i coniugi, se non altro rappresentata dalla notevole difformità delle entrate determinate dal patrimonio immobiliare. Considerato ciò, rilevato che, per quanto già detto, non vi sono allegazioni particolari circa il tenore di vita, che deve comunque ritenersi tale da garantire una vita dignitosa, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata del matrimonio, ritiene equo il
Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 500,00 oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
3. Sull'assegno di mantenimento della IG maggiorenne Le parti allegano concordemente, nelle memorie conclusive, che la IG , nata nel 1997, si è Per_1 laureata in Giurisprudenza nell'anno 2024 e svolge attualmente tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art 73 legge 98/2013. La madre dichiara, nell'atto introduttivo, che la IG svolgeva attività di commessa con compenso pari ad euro 300,00 mensili ed in forza di contratto a tempo determinato, e, nella comparsa conclusiva di replica, che lavora a chiamata per una società interinale che la convoca per sostituzioni di qualche ora.
Il padre allega che la IG ha sempre lavorato percependo euro 300,00 mensili circa e che ha percepito, a seguito della morte del fratello, ed a titolo di risarcimento, euro 40.000,00 (ed ancora che ne percepirà ulteriori 230.000,oo).
Le parti concordano poi circa la sussistenza di problemi di salute della IG (ricondotti dalla madre, nel ricorso introduttivo, in una forma di sclerosi multipla), peraltro non documentati (sul punto insiste il solo doc. 8 att che fa riferimento ad una sospetta malattia demielinizzante, inoltre la stessa madre allega che prevede la prossima piena indipendenza economica della IG, cfr. comparsa conclusionale). Nel caso di specie può dunque ritenersi che la IG abbia lodevolmente proseguito il corso di studi, altresì impegnandosi in attività compatibili con lo stesso, e di per sé inidonee a garantirne la indipendenza economica.
Persiste, pertanto, il di lei diritto al mantenimento.
Le parti concordano, del resto, nel senso della non autosufficienza economica della IG discutendo solo sulla entità dell'assegno. E' altresì pacifica e non contestata la convivenza della IG con la madre con conseguente legittimazione della madre alla richiesta di assegno: che deve essere versato in suo favore e non, evidentemente, in favore della IG in difetto di domanda da parte della IG maggiorenne (il principio, pur pacifico, è stato affermato da Cass. 27308/22). Valutate le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti di cui si è detto al punto 2, tenuto conto della età della IG e delle sue presumibili esigenze, ritiene dunque il Collegio di stabilire in euro
400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT il contributo al mantenimento della IG da porsi a carico del pagina 5 di 7 padre e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, contributo cui adde, stante la già rilevata disparità delle disponibilità economiche delle parti, la posizione a carico del padre delle spese straordinarie sostenende nell'interesse della IG, e da computarsi ex Protocollo d'intesa Tribunale di
Asti 7.7.2017, in ragione del 70%.
4. Sulla assegnazione della casa familiare
Le parti assumono concordemente la convivenza della IG con la madre nella casa coniugale. Per_1
Chiedono altresì concordemente l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in conformità al disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. ritenuto pacificamente applicabile anche nel caso di figli conviventi maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La casa familiare si trova, per allegazione comune, in Carmagnola vicolo Costa 2. Nell'atto di citazione la parte ricorrente precisa che la casa coniugale è posta, in particolare, al primo piano, mentre al piano terra vi è un alloggio indipendente attualmente inutilizzato, rileva che il coniuge ben avrebbe potuto trasferirsi al piano terra.
In sede di udienza presidenziale il marito dichiara che si sarebbe trasferito nell'appartamento posto al di sotto della abitazione familiare.
La parte ricorrente, in quella sede, non svolge alcuna contestazione, Con memoria 19.7.2022 la parte ricorrente modifica le proprie allegazione e sostiene invece che l'appartamento posto al piano di sotto era destinato ad uso ufficio, camera del figlio , Per_2 lavanderia, locali utilizzati per il cambio degli armadi.
Con memoria 9.9.2022 la parte resistente precisa che, pur avendo un'unica identificazione catastale, si tratta di appartamenti distinti, privi di collegamenti interni, con ingressi indipendenti posti in indirizzi diversi, l'uno in vicolo Costa 2, l'altro in via del Porto 166, che l'appartamento posto al piano terra era sempre stato utilizzato dai di lui genitori, e rimasto vuoto a seguito del ricovero della madre in una struttura residenziale, che la casa coniugale deve intendersi corrispondente all'abitazione sita al piano primo.
I testi e , entrambi professionisti in qualche modo occupatisi Testimone_1 Testimone_2 dell'immobile sito al piano terreno, l'uno nel 2019 e l'altro nel 2021, affermano entrambi che si trattava di abitazione evidentemente non utilizzata e – – vuota e con impianto di riscaldamento Tes_2 scarico.
Il teste che conduce in locazioni i locali già adibiti a panetteria da ottobre 2021, posti Tes_3 _1 in via Carmagnola alla via del Porto 164, e dunque di fianco all'ingresso della abitazione posta al piano terra, ha dichiarato che le persiane sono sempre chiuse e che, recatosi in una occasione con lo _1 all'interno dell'appartamento, aveva l'impressione che non fosse utilizzato essendovi disordine ed oggetti accatastati. E' ben vero che la teste dichiara che detto appartamento era utilizzato quale ripostiglio, Tes_4 lavanderia, stanza con computer e pratiche varie , ricordo scatoloni in cui si vedevano fatture e documenti della panetteria, nonché la stanza del figlio , deceduto nel 2016, ed altresì Per_2 riconosce le foto sub docc 12 e 13 att raffiguranti materiali vari accatastati alla rinfusa, ma è vero altresì che tale dichiarazione, considerata nel contesto, ed alla luce delle stesse, inequivoche, dichiarazioni della parte ricorrente, non vale, di per sé, a far ritenere provato che l'appartamento al piano terreno , pacificamente non comunicante con quello al piano primo – la circostanza non è contestata –, fosse asservito al suddetto appartamento posto al piano primo piuttosto che all'esercizio di panetteria posto di fianco (anche la posizione della stanza del figlio non pare significativa non conoscendosi la risalenza di tale collocazione che ben avrebbe essersi verificata solo con l'età adulta e dunque per esigenze di autonomia).
pagina 6 di 7 Ciò premesso si ritiene che l'assegnazione debba essere limitata all'appartamento sito al piano primo.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
La reciproca soccombenza in ordine a parte delle domande proposte (della parte ricorrente in punto assegnazione della casa familiare e ammontare del contributo di mantenimento della IG, della parte resistente in punto contributo al mantenimento della moglie e ammontare del concorso al pagamento delle spese straordinarie sostenende nell'interesse della IG) e le conclusioni congiunte in punto status, inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale di e sposatisi in Carmagnola in Parte_1 CP_2 data 19.10.1986, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, assegna alla moglie la casa familiare sita in Carmagnola vicolo Costa 2, limitatamente al piano primo, dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, euro 400,00 a _1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della IG oltre aggiornamento ISTAT, ed oltre al 70% Per_1 delle spese straordinarie sostenende nell'interesse della IG da calcolarsi ex Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017; dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, euro 500,00 oltre _1 Parte_1 rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento, compensa interamente tra le parti le spese di lite,
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
La Giudice relatore La Presidente
Elga Bulgarelli Ombretta Salvetti
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