TAR Milano, sez. V, sentenza breve 24/03/2026, n. 1387
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Sentenza breve 24 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi relativi alla procedura di selezione

    Il Collegio ha ritenuto che la controversia non attiene all'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma riguarda una procedura promossa da una fondazione di diritto privato (EC RO ON) per il finanziamento di progetti di ricerca, con il Politecnico che svolge un ruolo meramente organizzativo e strumentale. Pertanto, la materia del contendere non involge l'esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche di una pubblica amministrazione.

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    Il Collegio ha ritenuto che la controversia non attiene all'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma riguarda una procedura promossa da una fondazione di diritto privato (EC RO ON) per il finanziamento di progetti di ricerca, con il Politecnico che svolge un ruolo meramente organizzativo e strumentale. Pertanto, la materia del contendere non involge l'esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche di una pubblica amministrazione.

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    Il Collegio ha ritenuto che la controversia non attiene all'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma riguarda una procedura promossa da una fondazione di diritto privato (EC RO ON) per il finanziamento di progetti di ricerca, con il Politecnico che svolge un ruolo meramente organizzativo e strumentale. Pertanto, la materia del contendere non involge l'esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche di una pubblica amministrazione.

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    Il Collegio ha ritenuto che la controversia non attiene all'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma riguarda una procedura promossa da una fondazione di diritto privato (EC RO ON) per il finanziamento di progetti di ricerca, con il Politecnico che svolge un ruolo meramente organizzativo e strumentale. Pertanto, la materia del contendere non involge l'esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche di una pubblica amministrazione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia non coinvolga l'esercizio di poteri pubblicistici da parte di una pubblica amministrazione, ma una procedura gestita da un ente privato.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia non coinvolga l'esercizio di poteri pubblicistici da parte di una pubblica amministrazione, ma una procedura gestita da un ente privato.

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    Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia non coinvolga l'esercizio di poteri pubblicistici da parte di una pubblica amministrazione, ma una procedura gestita da un ente privato.

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    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza breve 24/03/2026, n. 1387
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1387
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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