Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 24/03/2026, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2026, proposto da
ZA AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Beacco, Gianluca Betti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Albanese, AN Cuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EC RO ON (Tef), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AN Rosi, Aleksandar Mitrovic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI LL, AR OL, TE SI, ED BU, AN GN, IT IL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- previa sospensione ovvero concessione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio - con tutti gli atti consequenziali, presupposti, preordinati e connessi ancorché non conosciuti:
a) della comunicazione email del 18.12.2025, ricevuta in pari data, a firma del prof. Biscari, nella parte in cui PoliMI anticipa l’esclusione dal progetto del ricorrente in quanto l’“incarico di ricercatore a tempo determinato presso il Politecnico di Milano è formalmente terminato a novembre e non è stato rinnovato. Pertanto, la sua affiliazione al Politecnico è cessata”;
b) delle successive comunicazioni, sempre a mezzo e_mail, del 7 e 22 gennaio 2026 nella parte in cui la PA comunica “il mancato conferimento del finanziamento” per assenza dei “requisiti di ammissibilità ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo attuativo tra EF e il Politecnico di Milano e dell’articolo 2 del Call for Ideas”;
c) occorrendo, ed in parte qua, dell’art.1 dell’Accordo attuativo tra EF e il Politecnico di Milano l’Accordo/Implementing Agreement EF–PoliMi (art. 1 e allegati), approvato con delibera del Senato Accademico del 21.7.2025 (res. 3.07) e del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2025, documento allo stato non noto;
d) occorrendo, ed in parte qua, dell’art. 2 del bando ““CALL FOR IDEAS FOR POSTDOCTORAL RESEARCH – EF PROGRAMME”;
e) della graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento, allo stato non conosciuta;
f) nonché per l’accertamento: del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria e del diritto del ricorrente alla riformulazione della graduatoria, con conseguente ricollocazione in termini di posizionamento e, per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni resistenti alla riformulazione della graduatoria;
g) con espressa riserva di proporre motivi aggiunti in seguito all’ostensione dei documenti da parte di PoliMI, nonché di proporre successiva azione di risarcimento del danno in ordine al mancato rinnovo del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e di EC RO ON (Tef);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Parte ricorrente ha impugnato, con istanza di sospensione cautelare, l’esclusione dal Programma di finanziamento post-dottorale promosso dalla EC RO ON [d’ora innanzi anche solo EF], fondazione no-profit fondata da Politecnico di Milano, Università Bocconi, ION e FSI e Camera di Commercio di Milano.
1.1. In fatto, il ricorrente deduce di aver sottoscritto un contratto da Ricercatore a tempo determinato (RTDa) con il Politecnico, con durata 14.11.2022–13.11.2025.
Con delibera del Senato Accademico del 21.7.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2025, PoliMI ha approvato la sottoscrizione di un Accordo Attuativo con la fondazione no-profit EC RO ON ( EF ) per il Programma Post-dottorale denominato EF .
Nel settembre 2025 PoliMi ha approvato il bando “CALL FOR IDEAS FOR POSTDOCTORAL RESEARCH – EF PROGRAMME”, volto a finanziare fino a otto progetti biennali in sei aree prioritarie, con finanziamento di € 80.000 annui, rinnovabile per ulteriori due anni previa valutazione positiva e destinato principalmente a sostenere il personale di ricerca, incluso il rinnovo del contratto dei Principal Investigator (PI) se necessario.
Il 2 ottobre 2025 il ricorrente ha presentato la propria candidatura nella tematica “Intelligenza Artificiale”, precisando il ruolo di RTDa e indicando nel budget l’intenzione di utilizzare il finanziamento per il rinnovo del proprio contratto, come previso dal Bando e dalle FAQ. Il 15 dicembre 2025 il progetto è stato valutato positivamente e inserito tra quelli selezionati.
Tuttavia, tre giorni dopo, gli è stata comunicata via email l’esclusione, motivata dal mancato rinnovo del contratto RTDa dopo la chiusura della procedura, sul presupposto che l’idoneità richiederebbe l’affiliazione al Politecnico per l’intera durata del progetto, incluso l’avvio. L’esclusione è stata poi confermata nelle email del 7 e 22 gennaio 2026, nonostante il ricorrente avesse dichiarato di voler utilizzare parte del finanziamento per prorogare il contratto, come sarebbe stato previsto dal bando.
Le comunicazioni sarebbero illegittime, in quanto rappresenterebbero una modifica postuma dei requisiti di ammissione, contraddicendo la lex specialis e l’autovincolo del Politecnico, creando contraddittorietà, incertezza e lesione dell’affidamento del ricorrente.
A sostegno del ricorso, viene formulato un unico ed articolato motivo, sintetizzabile come segue:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e/o dell’art. 3 del Bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’accordo attuativo; Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della L. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi. Violazione degli artt. 2 e 3 della Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità ed erroneità manifesta e perplessità. Violazione dei canoni di leale collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990. Sviamento. Eccesso di potere rispetto alle finalità del bando. Violazione dei principi di ragionevolezza e coerenza con gli obiettivi del bando. Contraddittorietà manifesta rispetto alle FAQ. Violazione del principio dell’auto-vincolo ”. Gli atti contestati si fonderebbero su un’interpretazione postuma e restrittiva dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dalle FAQ, introducendo condizioni non previste dalla lex specialis , in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e tutela dell’affidamento dei concorrenti.
2. Si è costituito il Politecnico resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito. Ciò in quanto la procedura oggetto di causa non costituirebbe un procedimento amministrativo avente ad oggetto una procedura di selezione pubblica; inoltre, la presunta lesione della sfera giuridica del ricorrente sarebbe avvenuta ad opera di EF, soggetto di diritto privato senza scopo di lucro.
Il ricorso sarebbe altresì infondato nel merito.
3. Si è costituita altresì la fondazione EF, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ed infine contestando nel merito quanto dedotto dal ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come per altro eccepito dall’Ateneo resistente.
5.1. Si premette che, come noto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va effettuato tenendo conto del criterio della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2024, n. 4649).
È altresì noto che, come rammentato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568, “ condizione ineludibile perché si configuri la giurisdizione amministrativa è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell’esercizio del potere in concreto, almeno in forma mediata o indiretta (sulla stessa linea si pongono le successive sentenze della Corte Costituzionale 5 febbraio 2010 n. 35 e 15 luglio 2016 n. 179) ”.
La giurisdizione del giudice amministrativo concerne infatti le ipotesi in cui la P.A. agisce in veste di autorità; la tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della P.A. spetta, invece, al giudice ordinario, laddove manchi un collegamento con l’esercizio del potere (Corte Cost., 204/2004).
5.2. Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto gli atti con i quali la proposta del ricorrente è stata esclusa dalla fase finale di assegnazione di un finanziamento nell’ambito del programma post-dottorale EF, promosso dalla EC RO ON.
A ben vedere, il giudizio non attiene all’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, non concernendo una procedura selettiva assimilabile ad un concorso pubblico o ad una procedura di evidenza pubblica.
Ciò in quanto, secondo quanto risulta dagli atti, il programma EF, dal quale il ricorrente è stato escluso, è promosso da una fondazione di diritto privato (EC RO ON), ed è disciplinato da un accordo attuativo tra soggetti (Politecnico e la stessa EF) operanti nell’ambito dell’autonomia negoziale, volto al finanziamento di progetti di ricerca attraverso strumenti tipici della collaborazione scientifica e del sostegno privato alla ricerca.
La Call oggetto del presente ricorso non appare infatti inquadrabile all’interno di un procedimento riconducibile all’esercizio di potestà pubblicistiche.
Come evidenziato da EF, la selezione dei progetti, le modalità di valutazione e l’individuazione dei beneficiari del finanziamento costituiscono scelte adottate dalla stessa Fondazione, soggetto di diritto privato privo di potestà autoritative.
In tale contesto, il Politecnico si è limitato ad “ospitare” un programma finanziato da EF, esercitando non prerogative pubblicistiche di stampo autoritativo, bensì mere funzioni di natura organizzativa e di supporto.
In tal senso, militano univocamente diverse circostanze.
Anzitutto, il finanziamento dei progetti è a carico di EF, la quale, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Attuativo (doc. 5 Politecnico) “ si impegna a versare l’importo necessario per finanziare il numero di progetti definito in base all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del presente Accordo ”.
Inoltre, l’art. 3 del medesimo Accordo Attuativo prevede, nelle parti di interesse, che:
a) EF determini “ il numero massimo di progetti finanziabili, le tematiche di ricerca prioritarie ed il relativo finanziamento massimo per ciascun anno solare ”;
b) “ il Politecnico si occupi, successivamente, di raccogliere le proposte di ricerca, per una valutazione preliminare delle candidature di progetti da sottoporre a EF. In particolare, Politecnico definirà il proprio processo di selezione, comunque in conformità con gli standard accademici ed in linea con le aree tematiche indicate da EF. All’esito di tale valutazione preliminare, Politecnico predisporrà una shortlist di progetti di ricerca da sottoporre alla valutazione finale da parte di EF ”;
c) “ EF comunicherà al Politecnico, tra le proposte visionate, quelle che intende finanziare per l’anno di riferimento; in tal modo, determinerà e comunicherà il numero effettivo di progetti finanziati ”.
Ad avviso del Collegio, le coordinate sopra esposte delineano una procedura gestita, nei suoi tratti essenziali di selezione della proposta ritenuta più conforme alle tematiche di ricerca individuate, da EF, soggetto di diritto privato non assimilabile ad una pubblica amministrazione, secondo cadenze non sovrapponibili a quelle di una procedura di selezione pubblica.
Nella procedura in parola il Politecnico si limita quindi a raccogliere le proposte e a svolgere una preselezione, lasciando a EF, fondazione privata, la scelta dei progetti da finanziare.
Le regole operative della selezione, per altro, derivano da un accordo attuativo che appare espressione dell’autonomia negoziale delle parti. Il Politecnico svolge, pertanto, un ruolo meramente organizzativo e strumentale.
Infine, i fondi finanziati non costituiscono risorse pubbliche, o comunque assoggettate ad una destinazione pubblicistica, trattandosi invece di somme impiegate da un ente privato (EF) per il perseguimento dei propri scopi statutari.
5.3. Ad avviso del Collegio, dunque, la natura giuridica del soggetto responsabile della procedura, e le caratteristiche della procedura stessa, portano univocamente a ritenere che la materia del contendere non involga l’esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche di una pubblica amministrazione.
6. Conseguentemente, alla luce delle premesse svolte, l’eccezione mossa da parte resistente merita accoglimento e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro i termini e con gli effetti stabiliti dall’art. 11 c.p.a.
7. Si ritengono sussistenti sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LL, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
AN PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PA | FA LL |
IL SEGRETARIO