Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4710 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
01/04/2004 (C.F. ), entrambe in proprio e nella quali- C.F._2 tà di nipoti del Sig. , nato a [...] in data [...] Persona_1 ed ivi deceduto in data 01/07/2009, elettivamente domiciliate in Palermo,
Viale Lazio, n. 13 presso lo studio dell'Avv. D'Anca Michele, che le rappresen- ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marianna Zarbo per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, Via M. Stabile n. 182, è ope legis domiciliato;
– parte convenuta –
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/02/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. depositato in data
1
13/07/1985, era stato sottoposto a somministrazione di sangue ed emoderi- vati, a causa delle quali aveva contratto il virus dell'epatite C.
Negli anni la patologia era evoluta in cirrosi epatica per poi degenerare successivamente in epatocarcinoma, progredendo inesorabilmente fino al decesso avvenuto in data 01/07/2009, proprio a causa delle patologie con- tratte.
Parte ricorrente ha dedotto che il nesso causale tra le emotrasfusioni infet- te subite e l'epatopatia HCV – correlata ed il decesso dello stesso era stato accertato nella sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 5709/2019, pub- blicata il 30/12/2019 (doc. 2), passata in giudicato che, alla luce della
C.T.U. medico legale a firma della dott.ssa (doc.3), aveva Persona_2 condannato il al risarcimento dei danni non patrimo- Controparte_1 niali subiti iure proprio dai prossimi congiunti del Per_1
Le ricorrenti hanno, pertanto, invocato la responsabilità extracontrattuale del , per avere colposamente omesso di vigilare sulla Controparte_1 sicurezza del sangue e degli emoderivati, agendo iure proprio per il risarci- mento del danno sofferto a causa della prematura perdita del congiunto e della definitiva compromissione del rapporto parentale, tutelato dagli artt. 2,
29, 30 Cost.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il convenuto si è op- CP_1 posto all'accoglimento delle pretese delle ricorrenti, eccependone innanzitut- to la prescrizione per decorso del termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo in base alla legge allora vigente e decorrente dalla data del decesso.
Nel merito il ha contestato comunque la sussistenza degli ele- CP_1 menti costitutivi dell'illecito aquiliano, sotto il profilo causale, in ragione del- la possibile sussistenza di eventuali pregresse e concomitanti patologie che potessero aver concorso a determinare il decesso di , non- Persona_1 ché della mancata allegazione e prova delle circostanze fattuali che potessero dare luogo al configurarsi del danno non patrimoniale ed, in particolare, allo sconvolgimento di vita tale da integrare il danno parentale addotto.
La causa, istruita mediante acquisizione della produzione documentale of- ferta dalle parti, è stata assunta in decisione all'udienza del 12/02/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ., aggiunto dal D.lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149.
Questioni preliminari - L'eccezione di prescrizione
Ragioni di priorità logica impongono di dar conto dell'eccezione di prescri- zione sollevata dalla difesa erariale rispetto alle pretese formulate dalle ricor- renti iure proprio per il risarcimento del danno loro arrecato dal decesso del congiunto e dalla recisione del legale parentale con costui.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha affermato che la responsabilità del , per i danni Controparte_1 conseguenti ad infezioni da HIV ed epatite contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica nelle pratiche trasfusionali e sugli emoderivati, è inquadrabile nella fattispecie generale di cui all'art. 2043
c.c. e non in quella di cui all'art. 2050 c.c., sul rilievo che la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati
(riconosciuta nel D.M. Sanità 15.1.91 n. 19 come non esente da rischi e già indicata nella remota sentenza S.U. 19.6.36 con riferimento al sangue quale possibile veicolo di infezioni) non rende ovviamente pericolosa l'attività mini- steriale la cui funzione apicale è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica.
È stata invece pacificamente esclusa una responsabilità del a ti- CP_1 tolo contrattuale, a motivo della piena autonomia giuridica, rispetto allo Sta- to, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari. Tale rapporto contrattuale si in- staura, infatti, solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dalla giurispru- denza più recente viene considerato in termini autonomi dallo stesso rappor- to tra paziente e medico (fondato su “altro fatto idoneo” di cui all'art. 1173
c.c., cioè il contatto sociale) e qualificato come contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, cui il Ministero della Salute è completamente estra- neo (S.U. 576/08).
Dall'inquadramento della responsabilità del nel paradigma di CP_1 cui all'art. 2043 c.c. discende che il termine di prescrizione del diritto al ri- sarcimento del danno è regolato dall'art. 2947 c.c. per cui esso è, di regola, quinquennale e, tuttavia, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 2947, co. 3, c.c.).
Tale più lunga prescrizione si applica a condizione che il giudice civile ac- certi incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi
(Cass. S.U. 581/08; sez. I, 9928/2000).
Ed allora, essendo configurabile, rispetto alla condotta illecita che ha de- terminato la morte di , il reato di omicidio colposo, nei con- Persona_1 fronti della pretesa risarcitoria degli ricorrenti che hanno agito iure proprio opera la prescrizione di sei anni prevista dal comma primo dell'art. 157 c.p. nel testo vigente alla data dell'exitus (il nuovo regime della prescrizione pena- le è stato infatti introdotto dalla legge 5/12/2005 n. 251 c.d. legge Cirielli, pubblicata sulla G.U. del 7/12/2005 ed entrata in vigore il giorno successi- vo) e il dies a quo ai fini del decorso del termine coincide con quello dell'evento produttivo del danno lamentato dalle ricorrenti che va identificato nel decesso del congiunto.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia infatti a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui sarebbe impossibile re- trodatare l'exordium prescriptionis ad un momento anteriore alla morte con il rischio che il termine prescrizionale si compia prima del verificarsi dell'evento produttivo del danno di cui i congiunti della vittima reclamano il risarcimento.
Detto termine, iniziato in coincidenza della morte di Persona_1
(01/07/2009) è stato interrotto, dapprima, dalla diffida ad adempiere ricevu- ta dal in data 11/06/2015 e, quindi, dall'ulteriore diffida ad CP_1 adempiere ricevuta dalla parte convenuta in data 05/02/2019, delle quali il
Ministero non ha contestato la ricezione.
Pertanto, nella specie, al momento della proposizione del ricorso introdut- tivo del presente giudizio (12/04/2024) il termine di prescrizione non era an- cora perento, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta.
La responsabilità aquiliana del Controparte_1
Come anticipato, la pretesa risarcitoria delle ricorrenti si inscrive nel solco della responsabilità extracontrattuale imputabile al convenuto per CP_1 aver omesso di adottare tutte le misure di verifica e puntuale controllo, che pure al medesimo competevano in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (l. n. 592/1967; d.p.r. 1256/71; l. n. 833/78; l. n.
107/90; l. n. 210/92) sull'attività di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati, al fine di evitare la diffusione di sangue infet- to, produttivo dell'insorgenza di patologie virali, con danni alla salute nei pa- zienti sottoposti alla trasfusione.
Muovendo il caso di specie da un'ipotesi di responsabilità extracontrattua- le per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accerta- mento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono, in primo luogo, agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché alla col- pevolezza, espressa in termini di imputabilità e prevedibilità dell'evento.
Ebbene il nesso eziologico può dirsi provato tramite la consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti dalla parte ricorrente, disposta dal giudice nel pro- cedimento R.G. 1353/2016 Tribunale di Palermo, avente ad oggetto la ri- chiesta di risarcimento dei danni da emotrasfusioni nei confronti del
[...]
da parte del coniuge e dei figli di per i Parte_3 Persona_1 medesimi fatti di questo processo.
In particolare, il consulente d'ufficio, conducendo un'analisi a tutto campo sull'excursus clinico di , ha evidenziato che le emotrasfu- Persona_1 sioni ricevute durante il ricovero ospedaliero erano state la fonte di contagio del virus epatite C in quanto erano infette.
Nello specifico, il consulente è giunto a tale conclusione sia sulla base di una compiuta ricostruzione storica, dando atto del fatto che, prima del 1990, non vi erano controlli ed identificazione dei donatori, dello screening delle sacche di sangue e quindi una facile trasmissibilità del virus per facile repe- ribilità del serbatoio ematico dall'estero (paesi a rischio) o detenuti (con pos- sibili comportamenti a rischio) sia ponendo l'accento sul fatto che Per_1
non aveva posto in essere ulteriori comportamenti che avrebbero po-
[...] tuto comportare il rischio di contrazione del virus dell'epatite C.
Il C.T.U. ha, quindi, concluso affermando che “è possibile determinare la sussistenza del nesso di causalità tra la positività all'HCV, riferita nell'anno
1990, al signor e le emotrasfusioni praticate in occasione Persona_1 del ricovero del 13.7.1985 presso l'Ospedale di Partinico tenuto conto dell'omesso controllo attuato dal ”. Controparte_1
Sussiste, poi, anche il nesso causale tra la contrazione del virus e le cause di decesso di . Persona_1
Sebbene, invero, non vi sia evidenza documentale dell'evoluzione dell'affezione epatica in epatocarcinoma (dedotta da parte ricorrente e ritenu- ta sussistente dal C.T.U.), tuttavia, non v'è alcun elemento che contraddica il positivo giudizio circa l'esistenza del nesso causale tra la somministrazione di sangue ed emoderivati praticata al nel lontano 1985, il contagio Per_1 del virus HCV e la sua evoluzione cirrotica fino al decesso, non risultando che quest'ultimo sia stato esposto ad altri fricorrenti causali connotati da un rischio altrettanto elevato rispetto alla trasmissione del virus epatico (si con- sideri che “il virus dell'epatite C è considerato la principale causa di epatite
“non A non B” trasmessa per via parenterale, si stima intorno al 90% dei ca- si di epatite post trasfusionale, e la via di trasmissione statisticamente più importante è quella ematica” - pag. 18 della consulenza tecnica d'ufficio alle- gata da parte ricorrente) o fosse affetto da pregresse e concomitanti patologie che possano aver concorso a determinarne il decesso.
La progressiva riduzione dei casi di contagio in concomitanza con la diffu- sione dei test diagnostici per la rilevazione del virus sui campioni di sangue destinati alle trasfusioni, conferma l'incidenza statistica di tale modalità di trasmissione del contagio.
Pertanto, può affermarsi che contrasse il virus in occa- Persona_1 sione delle trasfusioni del 1985 e morì a causa della malattia e delle compli- cazioni conseguenti.
In ordine al profilo relativo all'imputabilità del fatto colposo al convenuto, la Suprema Corte ha affermato che, rispetto alla necessità di delimitare tem- poralmente la responsabilità omissiva colposa: “…non sussistono tre eventi lesivi – riferendosi alle patologie dell'HBC (epatite B), HIV e HCV (epatite C) – come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fe- gato) per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell'integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabi- lità del anche per il contagio degli altri due virus, che Controparte_1 non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene delle stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”
(Cass. S.U., sent. n. 581/2008)
Ne consegue che, essendo stato conosciuto il virus dell'HBC nell'anno
1978, come ormai risulta acclarato anche dalla comunità scientifica, da quella data certamente potrà imputarsi la responsabilità al Controparte_1
per non aver adottato tutte le misure imposte dalla legge idonee ad
[...] evitarne la diffusione, e ciò perché, qualora lo stesso si fosse correttamente attivato, tale comportamento doveroso avrebbe evitato pure la diffusione de- gli altri virus, ancorché non ancora conosciuti.
Ed è, dunque, questo l'obbligo per il quale si poteva pretendere l'adempimento e la cui omissione integra una condotta omissiva colposa ascrivibile all'ente. A tale stregua, deve ritenersi che il della Salute fosse tenuto a CP_1 controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normati- ve speciali più sopra indicate (v. Cass., S.U., sent. n. 581/2008).
Dai principi esposti in ultimo dalla Suprema Corte discende che, muoven- do il ragionamento sempre dal criterio del “più probabile che non” cui è in- formata la causalità omissiva nella materia civilistica, deve affermarsi che, qualora il avesse adottato il comportamento doveroso Controparte_1 esigibile, sulla base della normativa richiamata, vale a dire se avesse predi- sposto un adeguato sistema di controlli volti a sottoporre il donatore a test e ad inibire la cessione/commercializzazione di sangue nel caso di valori ema- tochimici alterati, ciò avrebbe in ogni caso evitato il diffondersi del contagio dei virus ancorché non ancora conosciuti dalla comunità scientifica.
In altri termini, era esigibile un comportamento di prevenzione e controllo e se questo fosse stato posto in essere, in conformità alle leges artis previste dalla normativa di settore richiamata, ciò avrebbe evitato il propagarsi delle infezioni.
Indi, in carenza di riscontri ed in assenza di altri fattori concorrenti di ri- schio, può ritenersi altamente probabile che, al momento della donazione non fossero state adeguatamente praticati i controlli necessari a prevenire il possibile contagio e che questo effettivamente avvenne nei modi e nei tempi descritti dalle ricorrenti.
Ne consegue che, perlomeno dal momento in cui la legge individuò nel il soggetto al quale conferire le competenze nella materia del controllo, pro- grammazione e sorveglianza dell'attività di produzione, diffusione e commer- cializzazione di plasma, è imputabile all'ente l'omissione colposa del control- lo, all'origine del contagio (anno 1967 con obbligo di adozione del piano pla- sma).
In particolare, il D.P.R. n. 1256/1971 contiene norme di dettaglio che con- fermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2, 3, 103, 112).
La legge n. 519/1973 attribuisce al compiti attivi a Controparte_1 tutela della salute pubblica, mentre la legge 23.12.1978 n. 833, che ha isti- tuito il servizio sanitario Nazionale riserva al , oltre al Controparte_1 ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati
(art. 6 lett. b, c), mentre l'art. 4, n. 6, conferma che la raccolta, il fraziona- mento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interes- se nazionale.
E ancora, il D.L. n. 443 del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d. "farmacosorveglianza" da parte del , che può Controparte_1 stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio.
Quindi, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emo- derivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazio- ne vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della Salute, ivi compresi quelli relativi all'at- tuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994.
Difatti, l'art. 46 d.p.r. 1256/1971, prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfu- sione ad altri ed anche la giurisprudenza ha dato conto come fosse ben noto già agli inizi degli anni 60' e 70' il rischio di trasmissione di epatite virale e la sussistenza, già all'epoca, di obblighi normativi relativi ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto, ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti, e già a parti- re dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1973 - era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma.
La sussistenza del contagio, il suo accertamento in sede giudiziale, unita- mente all'accertamento degli altri elementi dell'illecito aquiliano, importa l'affermazione della responsabilità del per avere omes- Controparte_1 so di esercitare siffatto controllo con comportamento che si pone all'origine dell'infezione contratta da , dalla quale è derivato il decesso Persona_1 di quest'ultimo, quale infausta conseguenza delle complicanze generate dall'ingravescenza della patologia e dall'indebolimento organico conseguito- ne.
Il danno risarcibile
Ravvisati – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti – tutti gli ele- menti costitutivi dell'illecito extracontrattuale delineato dall'art. 2043 cc., il va condannato a risarcire e Controparte_1 Parte_1 [...]
, nipoti della vittima, dei danni da costoro patiti in conseguen- CP_3 za della perdita del rapporto parentale intrattenuto col de cuius.
Spostando, a questo punto, l'analisi ai profili risarcitori e senza alcuna pretesa di poter ripercorrere in questa sede l'iter giurisprudenziale degli ul- timi decenni, va brevemente rammentato che la Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della per-sona di rango costi- tuzionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo di- rettamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenu- to nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e di- retta nel fatto dannoso.
Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti con- giunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la com- promissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plu- rioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. non- ché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno mo- rale (da identificare nel-la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, in- terne ed esterne, di vita quotidiana).
Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale cia- scuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensi- tà del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in gra- do di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vit- tima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di co- storo, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni cir- costanza del caso concreto, da allegare e provare ( anche presuntivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio (
Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.9231).
L'onere probatorio dell'effettività e consistenza della relazione parentale - rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'am- piezza e la profondità (ex multis, Cass. 7743/2020) - grava, dunque, sul danneggiato e tuttavia l'intensità del legame può valere come prova presunti- va del pregiudizio, essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fon- date sul normale atteggiarsi delle re-lazioni all'interno della famiglia, specie
(ma non solo) nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una pro- va deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentati- va.
Ebbene, nel caso di specie, incontestati la qualità delle ricorrenti di nipoti del nulla induce a dubitare della normalità della corrispondente Per_1 relazione affettiva.
Possono quindi presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco af- fetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo, secondo il criterio di regolarità logica dell'id quod plerumque accidit, che nella fattispecie può certamente operare in regione del rapporto di parentela esistente tra le ricorrenti e il deceduto.
Inoltre, nella fattispecie in esame, il particolare legame di affettività esi- stente tra il de cuius e le nipoti, appare provato dalle fotografie ritraenti quest'ultime insieme al nonno nei vari momenti di vita familiare, come com- pleanni, ricorrenze, eventi e pranzi di famiglia.
Venendo allora ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel fu- turo, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesi- stesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza mora- le, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di me-rito, nel caso di attribuzio- ne congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rap- porto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atte- so che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno pa- trimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le
Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spa-zio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costitui- sce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozio- ne ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972). Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla priva-zione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e pro-trarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssima- zione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri stan- dardizzati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizza- zione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità, dopo aver preso atto che le “tabelle di Milano” sono an- date nel tempo assumendo una “vocazione nazionale”, poiché recanti i pa- rametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trat- tamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost, le hanno elevate a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equita- tiva del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fatti- specie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn.
5243/14; 23778/14; 20895/14).
È vero, tuttavia, che i parametri previsti dalle tabelle milanesi, a motivo dell'ampiezza di ciascuna “forbice”, lasciavano al Giudice ampia discreziona- lità, esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste.
Per tale ragione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha mostrato prefe- renza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del super- stite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n. 10579; Cass.
Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005) e ha precisato che la Tabella che, allo stato, assolve alle summenzionate caratteristiche “risulta essere quella di Roma”
(Cass. civ. sez. III 29.9.2021 n.26300).
Non può tuttavia trascurarsi che, recentemente, anche il Tribunale di Mi- lano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
La tabella di Milano nella sua ultima versione (giugno 2024) per la quanti- ficazione di tale posta di danno, seguendo un “sistema a punto variabile”, prevede: (i) la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti per il caso di specie, tra cui: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e la presenza di altri familiari all'interno del nucleo familiare, nonché l'intensità della relazione affettiva;
(ii) la possibilità di ap- plicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della si- tuazione;
ed infine (iii) la possibilità di abbattimento del risarcimento fino al- la metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o il suo annullamento in caso di prova di as- senza di un vincolo effettivo.
Alla luce di tali indici, tenuto conto del valore del punto base di euro
1.698,00 previsto dalla citata Tabella per il nipote della vittima, nonché delle circostanze relative al caso di specie in merito a qualità ed intensità della re- lazione affettiva presumibile, si perviene – per entrambe le nipoti Parte_1
e - alla attribuzione ad entrambe di 28 punti che
[...] Parte_2 moltiplicati per il valore punto di € 1.698,00, comportano una quantificazio- ne del danno non patrimoniale pari ad euro € 47.544,00 in valori attuali.
Tale importo appare pienamente satisfattivo delle pretese azionate nel pre- sente giudizio, tenuto conto dell'assenza di prova – neppure a livello indizia- rio – di maggiori ripercussioni esistenziali del dolore provocato dalla perdita del nonno nonché del fatto, già valorizzato in seno alla sentenza di questo
Tribunale n. 5709/2019 del 30/12/2019, che aveva rag- Persona_1 giunto l'età di 79 anni al tempo di cui mancò all'affetto della nipoti e versava già in condizioni di salute assai compromesse e le ricorrenti, in tenerissima età (5 e 7 anni) al momento del decesso, avranno senz'altro trovato conforto e sostegno negli altri familiari superstiti.
Infine, le somma liquidate a tale titolo, una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso (01/07/2009), vanno poi rivalutate alla stre- gua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui so- no state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto il- lecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme inte- gralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risar- citorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Operati i conteggi alla luce dei suesposti principi, spetta a ciascuna ricor- rente l'importo di € 56.383,29, oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Le spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede accolte le domande ricor- rente, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/14 per le cause ricadenti nello scaglione di riferimento in relazio- ne al decisum, del coefficiente riduttivo del 30%, stante la serialità delle que- stioni sottoposte al Tribunale – sulle quali si registrano ormai orientamenti giurisprudenziali pressoché consolidati - e la semplicità dell'attività istrutto- ria, e dell'aumento del 30% di cui all'art. 4, co. 2.
Il relativo importo va distratto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei pro- curatori della parte vittoriosa, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, provvedendo nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni di- versa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del , in persona del Ministro pro
[...] Controparte_1 tempore, con il ricorso depositato il 12/04/2024, così decide: condanna il convenuto a corrispondere a favore di CP_1 Parte_1
e l'importo di € 56.340,58 ciascuna a titolo di
[...] Parte_2 danno non patrimoniale subito iure proprio, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1 nute dalle ricorrenti, liquidate in € 12.833,73 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M.
55/2014, nella misura del 15% dei compensi, importo che distrae in favore dei procuratori delle ricorrenti che ne hanno fatto espressa richiesta;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 05/03/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Luigi Vivacqua.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.