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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 1 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8910 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto differenza TFS
TRA
RO NA, nata a [...] il [...]
elett.te dom.ta in Napoli alla via Diomede Carafa n.58, presso lo studio dell' avv. Luigi Vittorio, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
INPS in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'avv. Alessandra IA Ingala, da cui è rapp.to e difeso, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver ricevuto comunicazione dall'Inps di essere creditrice della somma di euro 11.198,19, a titolo di TFS e che, a seguito di richiesta di pagamento, l'I.N.P.S., in data 20.12.2023, ha versato in suo favore la somma di € 8.958,35. Asserisce di essere creditrice della residua somma di € 2.239,84.
Chiede quindi di accertare il suo diritto di credito con la condanna dell'Inps al pagamento della somma residua o, in alternativa, quello risultante di giustizia.
LA COSTITUZIONE DELL'INPS Si è costituito l'Inps, resistendo al ricorso e deducendone l'infondatezza. Precisa che sul trattamento di fine servizio intestato alla ricorrente, in sede di pagamento, era stato accantonato l'importo di € 11.198,19 in seguito a notifica di pignoramento, ad istanza dell'Avv AF e che, in seguito, pervenuta rinuncia a tale pignoramento, per non iscrizione a ruolo, prima di rimborsare alla ricorrente la somma sospesa, si è provveduto alla verifica, ex art 48bis DPR 602/73, con l'Agenzia alla Riscossione, provvedendosi ad accantonare il quinto, pari ad € 2.239,84, della somma sospesa di € 11.198,19 ed a liquidare la differenza di € 8.958,35, con valuta 20/12/2023, in favore dell'iscritta. Precisa che, in conseguenza all'interrogazione effettuata, l'Agente alla riscossione ha notificato all'indirizzo PEC della Direzione del Coordinamento Metropolitano l'ordine di pagamento diretto ex art 72bis e
48bis DRP 602/73 codice identificativo n. 71/2023/257275 e che con mandato del 9510500159 del 28/02/2024 valuta del 05/03/2024, l'Ufficio competente Inps ha già provveduto al versamento del quinto della somma accantonata per un totale di €. 2239, 84 in favore di ADER di Napoli.
Asserisce pertanto che il credito della ricorrente risulta integralmente soddisfatto e conclude per il rigetto del ricorso. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 12 novembre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza Dall'esame delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie documentali si evince che, a seguito del collocamento in quiescenza della ricorrente e della maturazione del suo diritto al pagamento del TFS, l'Inps ha provveduto a liquidare quanto dovuto e pagare l'importo liquidato, nel corso dell'anno 2016, sospendendo, tuttavia, il pagamento della somma di euro 11.198,19 in quanto vincolata per effetto di diversi pignoramenti presso terzi notificati all'Istituto previdenziale da creditori della ricorrente. Risulta, inoltre, che a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva esperita dal sig. AF DA IA nei confronti della ricorrente e con l'Inps come terzo, comunicata in data 23.11.2023 all'Istituto – come da estratto della corrispondenza nel fascicolo Inps - , l'Istituto previdenziale, prima di effettuare il pagamento, ha attivato la procedura prevista dall'art. 48 bis del DPR 603\1972, per verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da liquidare e che, avendo avuto tale controllo riscontro affermativo, non ha proceduto al pagamento e ha segnalato la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Risulta, quindi, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha emesso e notificato all'Inps l'ordine di pagamento diretto ex art 72bis e 48bis DRP 602/73 codice identificativo n. 71/2023/257275, versato in atti nel fascicolo Inps, per la somma ivi indicata e per le causali creditorie ivi specificate e che l'Inps, in esecuzione del predetto ordine, ha provveduto a versare all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma oggetto della presente causa, pari al quinto della somma accantonata per un totale di €. 2239, 84. Deve ritenersi che la condotta dell'Inps appare pienamente legittima, in quanto conforme alle disposizioni legali vigenti e doverosa in quanto esecuzione di ordine di pagamento esecutivo, sicché deve ritenersi non sussistente la pretesa creditoria azionata in giudizio. Irrilevante ai fini della decisione è il richiamo della normativa sul pagamento del TFS richiamate nelle note autorizzate dalla difesa della ricorrente, tenuto conto che la liquidazione dell'emolumento è avvenuta nell'anno 2016, salvo che per la somma sospesa in conseguenza della pendenza di procedure esecutive e che solo a novembre 2023 è stato rimosso il vincolo della procedura di pignoramento presso terzi, con attivazione di quella ex art. 48 bis.
Priva di pregio è, infine, la considerazione di parte istante nelle note autorizzate circa il venir meno dell'obbligo dell'Inps, tenuto conto che il termine per il pagamento di 60 giorni, ivi richiamato, risulta rispettato ove si consideri la data dell'ordine di pagamento 6..2.2024 e quella del mandato di pagamento Inps – 28.2\6.3.2024. Il ricorso va pertanto rigettato.
Si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate, in fatto e in diritto, nonché della condotta complessiva anche anteriore al giudizio tenuta dalle parti, risultando che l'Inps ha assunto ogni determinazione solo a seguito delle comunicazioni e solleciti di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Napoli 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 1 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8910 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto differenza TFS
TRA
RO NA, nata a [...] il [...]
elett.te dom.ta in Napoli alla via Diomede Carafa n.58, presso lo studio dell' avv. Luigi Vittorio, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
INPS in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'avv. Alessandra IA Ingala, da cui è rapp.to e difeso, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver ricevuto comunicazione dall'Inps di essere creditrice della somma di euro 11.198,19, a titolo di TFS e che, a seguito di richiesta di pagamento, l'I.N.P.S., in data 20.12.2023, ha versato in suo favore la somma di € 8.958,35. Asserisce di essere creditrice della residua somma di € 2.239,84.
Chiede quindi di accertare il suo diritto di credito con la condanna dell'Inps al pagamento della somma residua o, in alternativa, quello risultante di giustizia.
LA COSTITUZIONE DELL'INPS Si è costituito l'Inps, resistendo al ricorso e deducendone l'infondatezza. Precisa che sul trattamento di fine servizio intestato alla ricorrente, in sede di pagamento, era stato accantonato l'importo di € 11.198,19 in seguito a notifica di pignoramento, ad istanza dell'Avv AF e che, in seguito, pervenuta rinuncia a tale pignoramento, per non iscrizione a ruolo, prima di rimborsare alla ricorrente la somma sospesa, si è provveduto alla verifica, ex art 48bis DPR 602/73, con l'Agenzia alla Riscossione, provvedendosi ad accantonare il quinto, pari ad € 2.239,84, della somma sospesa di € 11.198,19 ed a liquidare la differenza di € 8.958,35, con valuta 20/12/2023, in favore dell'iscritta. Precisa che, in conseguenza all'interrogazione effettuata, l'Agente alla riscossione ha notificato all'indirizzo PEC della Direzione del Coordinamento Metropolitano l'ordine di pagamento diretto ex art 72bis e
48bis DRP 602/73 codice identificativo n. 71/2023/257275 e che con mandato del 9510500159 del 28/02/2024 valuta del 05/03/2024, l'Ufficio competente Inps ha già provveduto al versamento del quinto della somma accantonata per un totale di €. 2239, 84 in favore di ADER di Napoli.
Asserisce pertanto che il credito della ricorrente risulta integralmente soddisfatto e conclude per il rigetto del ricorso. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 12 novembre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza Dall'esame delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie documentali si evince che, a seguito del collocamento in quiescenza della ricorrente e della maturazione del suo diritto al pagamento del TFS, l'Inps ha provveduto a liquidare quanto dovuto e pagare l'importo liquidato, nel corso dell'anno 2016, sospendendo, tuttavia, il pagamento della somma di euro 11.198,19 in quanto vincolata per effetto di diversi pignoramenti presso terzi notificati all'Istituto previdenziale da creditori della ricorrente. Risulta, inoltre, che a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva esperita dal sig. AF DA IA nei confronti della ricorrente e con l'Inps come terzo, comunicata in data 23.11.2023 all'Istituto – come da estratto della corrispondenza nel fascicolo Inps - , l'Istituto previdenziale, prima di effettuare il pagamento, ha attivato la procedura prevista dall'art. 48 bis del DPR 603\1972, per verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da liquidare e che, avendo avuto tale controllo riscontro affermativo, non ha proceduto al pagamento e ha segnalato la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Risulta, quindi, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha emesso e notificato all'Inps l'ordine di pagamento diretto ex art 72bis e 48bis DRP 602/73 codice identificativo n. 71/2023/257275, versato in atti nel fascicolo Inps, per la somma ivi indicata e per le causali creditorie ivi specificate e che l'Inps, in esecuzione del predetto ordine, ha provveduto a versare all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma oggetto della presente causa, pari al quinto della somma accantonata per un totale di €. 2239, 84. Deve ritenersi che la condotta dell'Inps appare pienamente legittima, in quanto conforme alle disposizioni legali vigenti e doverosa in quanto esecuzione di ordine di pagamento esecutivo, sicché deve ritenersi non sussistente la pretesa creditoria azionata in giudizio. Irrilevante ai fini della decisione è il richiamo della normativa sul pagamento del TFS richiamate nelle note autorizzate dalla difesa della ricorrente, tenuto conto che la liquidazione dell'emolumento è avvenuta nell'anno 2016, salvo che per la somma sospesa in conseguenza della pendenza di procedure esecutive e che solo a novembre 2023 è stato rimosso il vincolo della procedura di pignoramento presso terzi, con attivazione di quella ex art. 48 bis.
Priva di pregio è, infine, la considerazione di parte istante nelle note autorizzate circa il venir meno dell'obbligo dell'Inps, tenuto conto che il termine per il pagamento di 60 giorni, ivi richiamato, risulta rispettato ove si consideri la data dell'ordine di pagamento 6..2.2024 e quella del mandato di pagamento Inps – 28.2\6.3.2024. Il ricorso va pertanto rigettato.
Si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate, in fatto e in diritto, nonché della condotta complessiva anche anteriore al giudizio tenuta dalle parti, risultando che l'Inps ha assunto ogni determinazione solo a seguito delle comunicazioni e solleciti di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Napoli 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo