Decreto cautelare 17 novembre 2025
Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 12/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14078 del 2025, proposto da
OF SI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Danilo Granata ed Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, EZ Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’esito della prova scritta svolta il 22.10.2025 inerente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) per come pubblicato il 29/10/2025 sul Portale InPA con avviso di pari data, nelle parti di interesse;
2) della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’inidoneità della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e. l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; f. le FAQ pubblicate il 4 agosto 2025, ove necessario; e. la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; f. la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; g. l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; h. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa al successivo step;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di EZ Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente TA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,25/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti nn. 17 – di logica – e 24 – di diritto - (tutti con risposta sbagliata, perciò con penalità e mancata attribuzione del punteggio positivo) alla stessa somministrati in data 22.10.2025 mediante la proposizione dei seguenti motivi di diritto: “1. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; 2. Difetto di motivazione; 3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; 5. Violazione della par condicio concorsorum; 6. Ingiustizia grave e manifesta” ;
- in particolare, quanto al quesito 17 [così formulato: “Un'enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono contando tutte le pagine nell'intervallo fra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo volume?” : 1600; 1800 (risposta data dalla ricorrente); 2400
(risposta indicata come esatta dall’Amministrazione], si assume: “una lettura naturale del linguaggio porta a interpretare “intervallo” non come uno spazio fisico fra le copertine ma come un intervallo nel senso numerico o concettuale, ciò è ciò che si trova tra due estremi esclusi. Se si ragiona così, il lettore pensa che l’ultima pagina del volume 5 (pagina 600) e la prima pagina del volume 8 (pagina 1) non abbiano pagine al loro interno che vadano conteggiate, perché sono estremi dell’intervallo e come tali non aggiungono ulteriori pagine” ;
- quanto al quesito 24 [così formulato: “In base alla Costituzione italiana, art. 111, la giurisdizione si attua mediante:” il giusto processo (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); il regolare processo (risposta data dalla ricorrente); il corretto processo], si sostiene che le opzioni “regolare processo” e “corretto processo” presenterebbero una sostanziale equivalenza semantica
rispetto al concetto costituzionale di giusto processo e, di conseguenza, non potrebbero essere
considerate risposte oggettivamente errate;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, di EZ e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” , EZ PA è l’Ente di cui la Commissione Ripam si avvale nell’espletamento della procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del bando, occupandosi anche dell’evasione delle eventuali richieste di accesso da parte dei candidati;
Ritenuto che nel merito il ricorso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato, quanto al quesito 17, che l’unica risposta possibile secondo criteri di logica è quella individuata come corretta dall’Amministrazione, partendo dalla disposizione dei volumi dell'enciclopedia all'interno della libreria, con il dorso rivolto verso l’esterno e, perciò, con la prima pagina posizionata verso destra e l'ultima invece verso sinistra, e dalla composizione stessa dell'enciclopedia, come precisato nel quesito: 8 volumi in totale, ciascuno lungo 600 pagine: in tal modo si contano tutte le pagine dei volumi dal quinto (l’ultima pagina, come indicato nel quesito, è quella a sinistra del volume) all’ottavo (la prima pagina, come indicato nel quesito, è quella più a destra), per un totale di 1600 pagine;
Considerato, quanto al quesito 24, che, tenuto conto che i quesiti di diritto sono volti ad accertare la conoscenza in materia da parte dei candidati e che quindi, ove sia richiamata una disposizione normativa, la risposta corretta non può che essere quella ivi rinvenibile, senza che vi sia alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione, nella specie la risposta corretta non poteva che essere giusto processo, atteso che solo tale locuzione è riportata nell’art. 111 Cost. e non possono valere gli eventuali sinonimi;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia infondato e debba quindi essere respinto;
che le spese seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, da imputarsi in parti uguali alle Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
TA IC, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA IC |
IL SEGRETARIO