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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 2981/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata il [...], in [...]. di Entre Rios) – Controparte_1
Argentina;
2. , nata il [...], in [...]. di Controparte_2
Rio Negro) – Argentina;
3. , nata il [...], in [...]. di Rio Parte_1
Negro) – Argentina;
rappresentate e difese dall'Avv. Emilio Varaldo;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 04/05/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda delle ricorrenti è infondata.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_3
Nel caso di specie, l'avo da cui dovrebbe muovere la discendenza iure sanguinis è
[...]
, originariamente di nazionalità italiana, essendo nato il [...], a [...], Persona_1 in provincia di Udine, all'epoca già territorio del Regno d'Italia, il quale, tuttavia, perdeva la cittadinanza all'esito di naturalizzazione volontaria in Argentina, avvenuta nel 1915.
Nella specie risulta applicabile, ratione temporis, l'art.8, punto 1, della Legge n. 555/1912, che statuiva la perdita della cittadinanza italiana per chi “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Le argomentazioni offerte dalle ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Differentemente che per la “Grande Naturalizzazione Brasiliana”, con cui, all'esito di decreto governativo del 1889, tutti i cittadini stranieri residenti in Brasile, acquisivano automaticamente la cittadinanza brasiliana, senza, tuttavia, perdere la cittadinanza italiana (come affermato della
Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022 – la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”), in Argentina non esisteva, e tuttora non esiste, alcun meccanismo di naturalizzazione automatica, essendo necessario instaurare un processo ove verificati da un Giudice i requisiti previsti dalla legge.
Pag. 1 di 2 La circostanza che la naturalizzazione è avvenuta di iniziativa dell'avo è confermata dal certificato in atti, in cui è segnato il Tribunale e il Giudice che hanno processato la domanda nonché la data
(06/04/1915) in cui questi ha prestato il giuramento di rito.
In definitiva, ha perso la cittadinanza italiana che non ha neanche Persona_1 trasmesso alla diretta discendente.
La di lui figlia, , infatti, nasceva in Argentina il 10/05/1909 e, all'epoca della Persona_2 naturalizzazione del padre, era ancora minore di età.
L' art. 12 della citata Legge n. 555/1912, stabiliva che “i figli minori non, emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17161/2023, a conferma del principio normativo, ha affermato che “i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera
e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011)”.
Per completezza, si evidenzia, altresì, che le istanti non hanno, comunque, dimostrato che la propria ascendente, incorsa nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, esercitato la facoltà di riacquisto del status civitatis, secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della L. n. 555/1912.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Trieste, 01 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 2 di 2
– Sezione Civile –
R.G. 2981/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata il [...], in [...]. di Entre Rios) – Controparte_1
Argentina;
2. , nata il [...], in [...]. di Controparte_2
Rio Negro) – Argentina;
3. , nata il [...], in [...]. di Rio Parte_1
Negro) – Argentina;
rappresentate e difese dall'Avv. Emilio Varaldo;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 04/05/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda delle ricorrenti è infondata.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_3
Nel caso di specie, l'avo da cui dovrebbe muovere la discendenza iure sanguinis è
[...]
, originariamente di nazionalità italiana, essendo nato il [...], a [...], Persona_1 in provincia di Udine, all'epoca già territorio del Regno d'Italia, il quale, tuttavia, perdeva la cittadinanza all'esito di naturalizzazione volontaria in Argentina, avvenuta nel 1915.
Nella specie risulta applicabile, ratione temporis, l'art.8, punto 1, della Legge n. 555/1912, che statuiva la perdita della cittadinanza italiana per chi “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Le argomentazioni offerte dalle ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Differentemente che per la “Grande Naturalizzazione Brasiliana”, con cui, all'esito di decreto governativo del 1889, tutti i cittadini stranieri residenti in Brasile, acquisivano automaticamente la cittadinanza brasiliana, senza, tuttavia, perdere la cittadinanza italiana (come affermato della
Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022 – la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”), in Argentina non esisteva, e tuttora non esiste, alcun meccanismo di naturalizzazione automatica, essendo necessario instaurare un processo ove verificati da un Giudice i requisiti previsti dalla legge.
Pag. 1 di 2 La circostanza che la naturalizzazione è avvenuta di iniziativa dell'avo è confermata dal certificato in atti, in cui è segnato il Tribunale e il Giudice che hanno processato la domanda nonché la data
(06/04/1915) in cui questi ha prestato il giuramento di rito.
In definitiva, ha perso la cittadinanza italiana che non ha neanche Persona_1 trasmesso alla diretta discendente.
La di lui figlia, , infatti, nasceva in Argentina il 10/05/1909 e, all'epoca della Persona_2 naturalizzazione del padre, era ancora minore di età.
L' art. 12 della citata Legge n. 555/1912, stabiliva che “i figli minori non, emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17161/2023, a conferma del principio normativo, ha affermato che “i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera
e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011)”.
Per completezza, si evidenzia, altresì, che le istanti non hanno, comunque, dimostrato che la propria ascendente, incorsa nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, esercitato la facoltà di riacquisto del status civitatis, secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della L. n. 555/1912.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Trieste, 01 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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