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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3738/19 e vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4
(Avv. Simone Ciccotti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Massimo Cassella)
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22657/18 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22657/18 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed ha così statuito “ accoglie la domanda attorea e,
[...] per l'effetto, autorizza ad accettare in nome ed Controparte_1 in luogo di l'eredità di Parte_4 Persona_1 al solo fine di soddisfare il credito portato dalla sentenza n°14419/2002 e fino alla concorrenza di esso;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali…”.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto appello e hanno chiesto Parte_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in accoglimento del proposto gravame e dunque in integrale riforma della impugnata sentenza, dichiarare, gradatamente, inammissibile ed infondata ogni avversa domanda e per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato. Con vittoria di 2
spese di ambo i gradi di giudizio oltre alla maggiorazione per spese generali e alla rivalsa per IVA e CPA.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita CP_1 che ha domandato il rigetto dei motivi di appello, la
[...] conferma della sentenza, con spese di lite. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 12 dicembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Così come si narra negli atti (atto di citazione ), con il presente giudizio ha agito nei confronti degli Controparte_1 odierni appellanti – coniuge e figli del de cuius Per_1
– e premesso che vantava un credito nei confronti del
[...] convenuto in forza della sentenza passata Parte_4 in giudicato che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato tra le parti e condannato il convenuto al pagamento della somma di € Parte_4
100.000,00, che il debitore, imputato nel giudizio penale, non aveva adempiuto al pagamento del proprio debito, che era deceduto padre del debitore e che tra i Persona_1 chiamati alla successione vi erano, oltre la moglie i suoi tre figli tra cui , deduceva che era venuta a Parte_4 conoscenza che quest'ultimo aveva rinunciato all'eredità, con grave suo pregiudizio stante che nel patrimonio del de cuius vi erano vari immobili. Chiedeva, pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 524 c.c., che fosse autorizzata ad accettare l'eredità di n nome e luogo del rinunziante Persona_1 fino alla concorrenza del proprio credito, Parte_4 anche per danni ulteriori, interessi e spese legali.
Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto inammissibile la domanda svolta nella memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito della dedotta revoca della rinuncia, ritenendola nuova ed ulteriore rispetto alla domanda principale, comunque ammissibile e non rinunciata. Ha così accolto la domanda principale “perché non si è integrata la sopravvenuta carenza di interesse, considerando che l'intervenuta revoca della rinuncia è inoperante a seguito degli effetti retroattivi dell'accettazione pura e semplice che si è concretata nel decorso del termine di tre mesi dall'apertura della successione in favore degli altri coeredi compossessori dei beni ereditari ex art.485 c.c…il de cuius decedeva in data 30.9.2012 e
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i coeredi erano nel possesso dei beni erededitari. Nell'ambito dei tre mesi decorrenti dall'apertura della successione il Parte_4
prima rinunciava all'eredità del padre in data
[...]
14.11.2012 ma poi revocava la rinuncia di fatto accettando tacitamente l'eredità in data 6.12.2012 in ogni caso dopo la notifica dell'atto di citazione del 28.11.2012… gli altri coeredi compossessori dei beni ereditari fino al decorso del termine dei tre mesi……. hanno acquisito la qualità di eredi accettanti in forma pura e semplice con il decorso di tale termine senza richiedere inventario. Tale qualità tuttavia se si concreta in favore dei coeredi…essendo nel possesso dei beni ereditari con il decorso del termine breve… ha efficacia retroattiva con tutti gli effetti di legge compreso l'accrescimento. Questa condizione impedisce al chiamato rinunciante di dar effetto alla revoca della rinuncia che rimane inoperante nei confronti dei coeredi in possesso dei beni ereditari accettanti.. La domanda principale è altresì ammissibile sotto altro profilo. Si evidenzia che l'atto di revoca della rinuncia è sopraggiunto dopo la citazione della domanda attorea…In tal caso la domanda principale appare ammissibile sussistendo a quella data ancora gli effetti della rinuncia all'eredità presentata in cancelleria il 14.11.2012. Tale situazione ha consentito all'attore di mantenere ab origine la condizione processuale di creditore legittimato alla surroga essendo sopravvenuta la revoca ella rinuncia dopo che il giudizio era instaurato. Ciò premesso, nel merito, non vi è contestazione circa l'esistenza di un credito accertato con sentenza definitiva
……nella fattispecie in esame trova applicazione l'art.524 c.c. che abilita il creditore a surrogarsi nell'accettazione dell'eredità in luogo del debitore che ha rinunciato al fine di sottrarsi all'adempimento. Risulta documentalmente provato in epoca prossima alla sentenza di condanna… il debitore si era privato di immobili di sua proprietà trasferendoli a familiari. Quindi in esecuzione del medesimo disegno doloso con il fine di sottrarsi al pagamento…tali condotte… appaiono sintomatiche della volontà di non adempiere e di sottrarre ogni garanzia…Non ha quindi effetto in questo giudizio la revoca in questione che non può riverberare i suoi effetti sia nei confronti degli altri eredi accettanti e sia nei confronti dei creditori.
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Al creditore perciò non resta che agire in surroga dell'erede debitore non potendo avere effetto la revoca della rinuncia all'eredità.”. Gli appellanti hanno criticato la sentenza svolgendo le seguenti censure (cfr. pag. 9 appello) di seguito riportate ed esplicitate. Con la prima “Errata affermazione, in punto di fatto, che
fosse nel possesso dei beni in totale difetto Parte_4 di allegazione e prova. Violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.,c.. Riflessa violazione dell'art.485 c.c.., hanno argomentato che , contrariamente a quanto ritenuto in Parte_4 sentenza, non era stato nel possesso dei beni del padre, ma solo gli altri coeredi. Pertanto, “la sua rinuncia ha determinato, ipso facto, l'accrescimento della quota degli altri coeredi (invece nel possesso) proprio in ragione dell'efficacia ex tunc che l'accettazione determina. Sicchè, all'evidenza, la successiva revoca della rinuncia…è geneticamente priva di effetti ai sensi dell'art.525 c.c. o comunque ha perso ogni effetto con lo spirare del termine assegnato ex art.481 c.c.. Fermo restando che, seppure si opinasse nel senso contrario (e cioè che la revoca della rinuncia abbia comportato accettazione) in nessun modo potrebbe da ciò farsi scaturire la sussistenza dei presupposti per agire ex art.524 c.c.. In tale ipotesi, infatti, l'eredità sarebbe stata accettata. Nell'uno come nell'altro caso, dunque, non sarebbe consentito al creditore del chiamato accettare l'eredità per conto di quest'ultimo e nell'interesse proprio. “. Con la seconda, “Erronea valutazione della persistente vigenza della domanda proposta con l'atto di citazione una volta che la stessa era stata modificata con la memoria all'uopo autorizzata. Violazione dell'art.183, comma VI, c.p.c.”, hanno eccepito che la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo della lite che si fondava su un contenuto assertivo (richiesta di autorizzazione alla accettazione dell'eredità per conto del chiamato rinunciante) era incompatibile, o piuttosto confliggente, con il contenuto assertivo della domanda come modificata in corso di causa (accertamento dell'avvenuta accettazione). Doveva escludersi che potevano essere proposte due domande dalla stessa parte su presupposti fattuali tra loro incompatibili. Siccome la domanda originaria era stata modificata
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e, soprattutto, la modifica era intervenuta sulla scorta di un diverso sostrato fattuale verificatosi successivamente alla introduzione del giudizio, la domanda originaria era stata diversamente formulata. La sentenza doveva essere riformata con una pronuncia di rito che affermava da un lato “la non coltivazione della domanda nuova (peraltro inammissibile), come si evince dalle conclusioni precisate in prime cure e, dall'altro l'inammissibilità di quella originaria siccome modificata in corso di causa. “. Con la terza, “Errata applicazione del principio di necessaria relazione biunivoca tra domanda e sentenza avendo parte attrice chiesto che fosse accertata l'avvenuta accettazione della domanda ed invece essendo stato dichiarato l'opposto. Violazione dell'art.112 c.p.c.”, hanno contestatoche la sentenza di primo grado aveva pronunciato ultra petita e contra-petitum avendo il primo giudice accolto una domanda che, quanto meno in relazione al contenuto assertivo della sottostante deduzione, non trovava riscontro nella domanda attrice. L'attrice, alla stregua di circostanze sopravvenute alla notifica dell'atto di citazione, aveva formulato una domanda assertiva di una situazione – intervenuta accettazione dell'eredità dal parte del chiamato - mentre, invece, la sentenza aveva accolto la domanda affermando l'esatto contrario. Con la quarta, “Erronea valutazione della non revocabilità della rinuncia alla accettazione se non per effetto del già intervenuto acquisto della quota da altro dei chiamati.
Violazione dell'art.525 c.c.”, hanno asserito che la sentenza
“dopo avere assunto che la revoca della rinuncia non fosse più esercitabile a ragione della rilevata ostatività all'esercizio di tale opzione del fatto che si fossero, medio tempore, consolidate posizioni di accrescimento in capo ai coeredi - assume, nondimeno, che la quota ereditaria fosse, ancora, “giacente” e potesse, quindi, essere accettata, in surroga, dal creditore del chiamato…Unico limite, di efficacia, della revoca è, quindi, il verificarsi dell'accrescimento (ed a fortiori la cessione del diritto a terzi). Sulla scorta di tali, ineccepibili, considerazioni deve coerentemente addivenirsi alla conclusione che, alternativamente, ma ineluttabilmente, o la revoca è efficace, o la quota è stata acquisita da altri coeredi.”.
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Con la quinta, “Erronea valutazione della conseguente cessazione della materia del contendere o, comunque, del difetto di interesse. Violazione dell'art.100 c.p.c..”, hanno asserito che era erroneo quanto ritenuto dal Tribunale che la intervenuta revoca della rinuncia alla eredità non avesse comportato, comunque, la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda come formulata nell'atto introduttivo, poiché allorchè “ si introduca un giudizio fondato su un assunto fattuale che costituisce il presupposto per l'esercizio della azione giudiziale, il venir meno del primo elemento non può che determinare – e determina - la cessazione della materia del contendere e quindi il sopravvenuto difetto d'interesse.”. Con la sesta, “Erronea valutazione della possibilità di accettare per conto del rinunciante una volta determinatosi che egli, essendo decaduto per effetto dello spirare del termine assegnato mediante actio interrogatoria, aveva perso il diritto di accettare. Violazione dell'art.481 c.c..”, hanno lamentato che “il Tribunale non ha tenuto conto di una circostanza decisiva ai fini del decidere rappresentata dalla documentata definizione della procedura ex art.481 c.c. di actio interrogatoria promossa dalla parte attrice in prime cure (qui appellata) in pendenza del giudizio di primo grado. La Sig.ra infatti, ha ritenuto di avviare CP_1 una procedura finalizzata a determinare, alternativamente, l'accettazione da parte del Sig. ovvero la Parte_4 decadenza da tale facoltà. … il Giudice della volontaria giurisdizione ha assegnato il termine al Sig. Parte_4 il quale, tuttavia, lo ha fatto spirare inutilmente. Effetto, legale, dell'inutile spirare di tale termine è la “decadenza” dalla facoltà di accettare. Sicchè, inevitabilmente, la relativa quota si è definitivamente consolidata in capo agli odierni appellanti.”. L'appello non è fondato e deve essere respinto. Orbene, con l'atto di citazione, così come già indicato, l'attrice ha chiesto che fosse autorizzata ad accettare l'eredità di in luogo di al fine di Persona_1 Parte_4 soddisfare il proprio credito, la cui sussistenza in alcun modo è stata contestata. Con la memoria ex art. 183 comma Vi n. 1 c.p.c. ha rappresentato che, in virtù della circostanza, ovvero della revoca della rinuncia alla eredità in data 6.12.2012, emersa solo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo aveva
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“necessità di integrare le difese già svolte nei propri atti e scritti difensivi, cui comunque ci si riporta e le quali devono essere qui ritenute, trascritte e riportate integralmente. All'uopo sottopone all'adita Giustizia le seguenti ulteriori Conclusioni “ accertare e dichiarare che dichiarazione di revoca della rinuncia alla eredità, indicata in narrativa, posta in essere da Parte_4 costituisce accettazione di eredità da parte del
[...] medesimo della eredità del defunto padre Persona_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_4
è divenuto proprietario per successione del padre
[...] ella quota di 2/9 dei seguenti immobili…”. Persona_1
Tali le conclusioni formulate, chiaro quanto esplicitato di volere soltanto integrare le domande alla stregua dell'avvenuta conoscenza della revoca della rinuncia, nonché ribadito di riportarsi agli atti e scritti difensivi, non può ritenersi rinunciata la prima domanda proposta, posto che semmai quella ulteriore, a prescindere dall'ammissibilità o meno della stessa, eventualmente, sarebbe stato possibile esaminare solo a seguito dello scrutinio compiuto sulla efficacia della revoca intervenuta.
Dacchè, tutte le censure sul punto esplicitate nei motivi secondo, terzo e quinto sono da respingere. Ai sensi dell'art. dell'art. 524 c.c. “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti…". L'art. 525 c.c. dispone che “Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità'.”. Ora, sia in virtù della detta previsione normativa, da cui discende che avendo accettato gli altri coeredi l'eredità (eredi puri e semplici perché nel possesso dei beni ereditari e in assenza di inventario) – come ritenuto e non contestato - si è verificato in capo a questi ultimi l'accrescimento della quota del rinunziante stante la previsione di cui all'art. 522 c.c. (Cass. 8021/2012 “In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria
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una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile”), sia tenuto conto che la revoca è stata fatta successivamente all'introduzione del giudizio, circostanza questa rilevata e non contestata ai fini proprio dell'inefficacia dell'atto, la rinuncia doveva e deve essere considerata efficace, mentre la revoca priva di effetti. Né a tale conclusione osta l'essere stato, come asserito, attivato il procedimento ex art. 481 c.c. (“Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.”). Ciò perché è comunque derivato, avendo l'erede lasciato spirare il termine assegnato (cfr. Parte_4 pag. 17 appello), lo stesso effetto della rinuncia, ovvero la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte dell'erede, e conseguentemente la possibilità della creditrice di farsi autorizzare l'accettazione in sua vece (Cass. 33479/2021 “Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.”). L'ulteriore argomento esplicitato (cfr. pag. 16 appello) con il quale è stato evidenziato l'errore contenuto in sentenza, ovvero che, benché motivato che alla revoca della rinuncia osterebbe l'accrescimento in capo ai coeredi, è stata poi autorizzata l'accettazione da parte del creditore, va disatteso. Alla stregua del quadro normativo e anche dei principi di diritto riportati, a fronte della rinuncia da parte dell'erede, il creditore può proporre l'azione prevista ed essere autorizzare ad accettare in luogo del rinunciante, ma al solo fine di potere soddisfare il proprio credito sui beni ereditari, senza acquisire la qualità di erede.
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L'accrescimento della quota rinunciata in favore dei coeredi non si pone, quindi, in contrasto con la sussistenza del diritto del creditore di essere soddisfatto del credito, potendo al più rilevare con riguardo alla opponibilità o meno del credito (benchè giusto il disposto peraltro dell'art. 676 c.c. “I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.”), questione questa però non oggetto di alcuna domanda. Alla stregua dele ragioni tutte evidenziate deve ritenersi che correttamente è stata accolta la domanda come proposta in sede di atto introduttivo dalla parte attrice ed in conclusione l'appello deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza anche nel presente grado, in favore della parte appellata si Controparte_1 liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria media, considerata la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
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Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
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, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4
(Avv. Simone Ciccotti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Massimo Cassella)
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22657/18 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22657/18 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed ha così statuito “ accoglie la domanda attorea e,
[...] per l'effetto, autorizza ad accettare in nome ed Controparte_1 in luogo di l'eredità di Parte_4 Persona_1 al solo fine di soddisfare il credito portato dalla sentenza n°14419/2002 e fino alla concorrenza di esso;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali…”.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto appello e hanno chiesto Parte_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in accoglimento del proposto gravame e dunque in integrale riforma della impugnata sentenza, dichiarare, gradatamente, inammissibile ed infondata ogni avversa domanda e per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato. Con vittoria di 2
spese di ambo i gradi di giudizio oltre alla maggiorazione per spese generali e alla rivalsa per IVA e CPA.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita CP_1 che ha domandato il rigetto dei motivi di appello, la
[...] conferma della sentenza, con spese di lite. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 12 dicembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Così come si narra negli atti (atto di citazione ), con il presente giudizio ha agito nei confronti degli Controparte_1 odierni appellanti – coniuge e figli del de cuius Per_1
– e premesso che vantava un credito nei confronti del
[...] convenuto in forza della sentenza passata Parte_4 in giudicato che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato tra le parti e condannato il convenuto al pagamento della somma di € Parte_4
100.000,00, che il debitore, imputato nel giudizio penale, non aveva adempiuto al pagamento del proprio debito, che era deceduto padre del debitore e che tra i Persona_1 chiamati alla successione vi erano, oltre la moglie i suoi tre figli tra cui , deduceva che era venuta a Parte_4 conoscenza che quest'ultimo aveva rinunciato all'eredità, con grave suo pregiudizio stante che nel patrimonio del de cuius vi erano vari immobili. Chiedeva, pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 524 c.c., che fosse autorizzata ad accettare l'eredità di n nome e luogo del rinunziante Persona_1 fino alla concorrenza del proprio credito, Parte_4 anche per danni ulteriori, interessi e spese legali.
Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto inammissibile la domanda svolta nella memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito della dedotta revoca della rinuncia, ritenendola nuova ed ulteriore rispetto alla domanda principale, comunque ammissibile e non rinunciata. Ha così accolto la domanda principale “perché non si è integrata la sopravvenuta carenza di interesse, considerando che l'intervenuta revoca della rinuncia è inoperante a seguito degli effetti retroattivi dell'accettazione pura e semplice che si è concretata nel decorso del termine di tre mesi dall'apertura della successione in favore degli altri coeredi compossessori dei beni ereditari ex art.485 c.c…il de cuius decedeva in data 30.9.2012 e
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i coeredi erano nel possesso dei beni erededitari. Nell'ambito dei tre mesi decorrenti dall'apertura della successione il Parte_4
prima rinunciava all'eredità del padre in data
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14.11.2012 ma poi revocava la rinuncia di fatto accettando tacitamente l'eredità in data 6.12.2012 in ogni caso dopo la notifica dell'atto di citazione del 28.11.2012… gli altri coeredi compossessori dei beni ereditari fino al decorso del termine dei tre mesi……. hanno acquisito la qualità di eredi accettanti in forma pura e semplice con il decorso di tale termine senza richiedere inventario. Tale qualità tuttavia se si concreta in favore dei coeredi…essendo nel possesso dei beni ereditari con il decorso del termine breve… ha efficacia retroattiva con tutti gli effetti di legge compreso l'accrescimento. Questa condizione impedisce al chiamato rinunciante di dar effetto alla revoca della rinuncia che rimane inoperante nei confronti dei coeredi in possesso dei beni ereditari accettanti.. La domanda principale è altresì ammissibile sotto altro profilo. Si evidenzia che l'atto di revoca della rinuncia è sopraggiunto dopo la citazione della domanda attorea…In tal caso la domanda principale appare ammissibile sussistendo a quella data ancora gli effetti della rinuncia all'eredità presentata in cancelleria il 14.11.2012. Tale situazione ha consentito all'attore di mantenere ab origine la condizione processuale di creditore legittimato alla surroga essendo sopravvenuta la revoca ella rinuncia dopo che il giudizio era instaurato. Ciò premesso, nel merito, non vi è contestazione circa l'esistenza di un credito accertato con sentenza definitiva
……nella fattispecie in esame trova applicazione l'art.524 c.c. che abilita il creditore a surrogarsi nell'accettazione dell'eredità in luogo del debitore che ha rinunciato al fine di sottrarsi all'adempimento. Risulta documentalmente provato in epoca prossima alla sentenza di condanna… il debitore si era privato di immobili di sua proprietà trasferendoli a familiari. Quindi in esecuzione del medesimo disegno doloso con il fine di sottrarsi al pagamento…tali condotte… appaiono sintomatiche della volontà di non adempiere e di sottrarre ogni garanzia…Non ha quindi effetto in questo giudizio la revoca in questione che non può riverberare i suoi effetti sia nei confronti degli altri eredi accettanti e sia nei confronti dei creditori.
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Al creditore perciò non resta che agire in surroga dell'erede debitore non potendo avere effetto la revoca della rinuncia all'eredità.”. Gli appellanti hanno criticato la sentenza svolgendo le seguenti censure (cfr. pag. 9 appello) di seguito riportate ed esplicitate. Con la prima “Errata affermazione, in punto di fatto, che
fosse nel possesso dei beni in totale difetto Parte_4 di allegazione e prova. Violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.,c.. Riflessa violazione dell'art.485 c.c.., hanno argomentato che , contrariamente a quanto ritenuto in Parte_4 sentenza, non era stato nel possesso dei beni del padre, ma solo gli altri coeredi. Pertanto, “la sua rinuncia ha determinato, ipso facto, l'accrescimento della quota degli altri coeredi (invece nel possesso) proprio in ragione dell'efficacia ex tunc che l'accettazione determina. Sicchè, all'evidenza, la successiva revoca della rinuncia…è geneticamente priva di effetti ai sensi dell'art.525 c.c. o comunque ha perso ogni effetto con lo spirare del termine assegnato ex art.481 c.c.. Fermo restando che, seppure si opinasse nel senso contrario (e cioè che la revoca della rinuncia abbia comportato accettazione) in nessun modo potrebbe da ciò farsi scaturire la sussistenza dei presupposti per agire ex art.524 c.c.. In tale ipotesi, infatti, l'eredità sarebbe stata accettata. Nell'uno come nell'altro caso, dunque, non sarebbe consentito al creditore del chiamato accettare l'eredità per conto di quest'ultimo e nell'interesse proprio. “. Con la seconda, “Erronea valutazione della persistente vigenza della domanda proposta con l'atto di citazione una volta che la stessa era stata modificata con la memoria all'uopo autorizzata. Violazione dell'art.183, comma VI, c.p.c.”, hanno eccepito che la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo della lite che si fondava su un contenuto assertivo (richiesta di autorizzazione alla accettazione dell'eredità per conto del chiamato rinunciante) era incompatibile, o piuttosto confliggente, con il contenuto assertivo della domanda come modificata in corso di causa (accertamento dell'avvenuta accettazione). Doveva escludersi che potevano essere proposte due domande dalla stessa parte su presupposti fattuali tra loro incompatibili. Siccome la domanda originaria era stata modificata
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e, soprattutto, la modifica era intervenuta sulla scorta di un diverso sostrato fattuale verificatosi successivamente alla introduzione del giudizio, la domanda originaria era stata diversamente formulata. La sentenza doveva essere riformata con una pronuncia di rito che affermava da un lato “la non coltivazione della domanda nuova (peraltro inammissibile), come si evince dalle conclusioni precisate in prime cure e, dall'altro l'inammissibilità di quella originaria siccome modificata in corso di causa. “. Con la terza, “Errata applicazione del principio di necessaria relazione biunivoca tra domanda e sentenza avendo parte attrice chiesto che fosse accertata l'avvenuta accettazione della domanda ed invece essendo stato dichiarato l'opposto. Violazione dell'art.112 c.p.c.”, hanno contestatoche la sentenza di primo grado aveva pronunciato ultra petita e contra-petitum avendo il primo giudice accolto una domanda che, quanto meno in relazione al contenuto assertivo della sottostante deduzione, non trovava riscontro nella domanda attrice. L'attrice, alla stregua di circostanze sopravvenute alla notifica dell'atto di citazione, aveva formulato una domanda assertiva di una situazione – intervenuta accettazione dell'eredità dal parte del chiamato - mentre, invece, la sentenza aveva accolto la domanda affermando l'esatto contrario. Con la quarta, “Erronea valutazione della non revocabilità della rinuncia alla accettazione se non per effetto del già intervenuto acquisto della quota da altro dei chiamati.
Violazione dell'art.525 c.c.”, hanno asserito che la sentenza
“dopo avere assunto che la revoca della rinuncia non fosse più esercitabile a ragione della rilevata ostatività all'esercizio di tale opzione del fatto che si fossero, medio tempore, consolidate posizioni di accrescimento in capo ai coeredi - assume, nondimeno, che la quota ereditaria fosse, ancora, “giacente” e potesse, quindi, essere accettata, in surroga, dal creditore del chiamato…Unico limite, di efficacia, della revoca è, quindi, il verificarsi dell'accrescimento (ed a fortiori la cessione del diritto a terzi). Sulla scorta di tali, ineccepibili, considerazioni deve coerentemente addivenirsi alla conclusione che, alternativamente, ma ineluttabilmente, o la revoca è efficace, o la quota è stata acquisita da altri coeredi.”.
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Con la quinta, “Erronea valutazione della conseguente cessazione della materia del contendere o, comunque, del difetto di interesse. Violazione dell'art.100 c.p.c..”, hanno asserito che era erroneo quanto ritenuto dal Tribunale che la intervenuta revoca della rinuncia alla eredità non avesse comportato, comunque, la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda come formulata nell'atto introduttivo, poiché allorchè “ si introduca un giudizio fondato su un assunto fattuale che costituisce il presupposto per l'esercizio della azione giudiziale, il venir meno del primo elemento non può che determinare – e determina - la cessazione della materia del contendere e quindi il sopravvenuto difetto d'interesse.”. Con la sesta, “Erronea valutazione della possibilità di accettare per conto del rinunciante una volta determinatosi che egli, essendo decaduto per effetto dello spirare del termine assegnato mediante actio interrogatoria, aveva perso il diritto di accettare. Violazione dell'art.481 c.c..”, hanno lamentato che “il Tribunale non ha tenuto conto di una circostanza decisiva ai fini del decidere rappresentata dalla documentata definizione della procedura ex art.481 c.c. di actio interrogatoria promossa dalla parte attrice in prime cure (qui appellata) in pendenza del giudizio di primo grado. La Sig.ra infatti, ha ritenuto di avviare CP_1 una procedura finalizzata a determinare, alternativamente, l'accettazione da parte del Sig. ovvero la Parte_4 decadenza da tale facoltà. … il Giudice della volontaria giurisdizione ha assegnato il termine al Sig. Parte_4 il quale, tuttavia, lo ha fatto spirare inutilmente. Effetto, legale, dell'inutile spirare di tale termine è la “decadenza” dalla facoltà di accettare. Sicchè, inevitabilmente, la relativa quota si è definitivamente consolidata in capo agli odierni appellanti.”. L'appello non è fondato e deve essere respinto. Orbene, con l'atto di citazione, così come già indicato, l'attrice ha chiesto che fosse autorizzata ad accettare l'eredità di in luogo di al fine di Persona_1 Parte_4 soddisfare il proprio credito, la cui sussistenza in alcun modo è stata contestata. Con la memoria ex art. 183 comma Vi n. 1 c.p.c. ha rappresentato che, in virtù della circostanza, ovvero della revoca della rinuncia alla eredità in data 6.12.2012, emersa solo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo aveva
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“necessità di integrare le difese già svolte nei propri atti e scritti difensivi, cui comunque ci si riporta e le quali devono essere qui ritenute, trascritte e riportate integralmente. All'uopo sottopone all'adita Giustizia le seguenti ulteriori Conclusioni “ accertare e dichiarare che dichiarazione di revoca della rinuncia alla eredità, indicata in narrativa, posta in essere da Parte_4 costituisce accettazione di eredità da parte del
[...] medesimo della eredità del defunto padre Persona_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_4
è divenuto proprietario per successione del padre
[...] ella quota di 2/9 dei seguenti immobili…”. Persona_1
Tali le conclusioni formulate, chiaro quanto esplicitato di volere soltanto integrare le domande alla stregua dell'avvenuta conoscenza della revoca della rinuncia, nonché ribadito di riportarsi agli atti e scritti difensivi, non può ritenersi rinunciata la prima domanda proposta, posto che semmai quella ulteriore, a prescindere dall'ammissibilità o meno della stessa, eventualmente, sarebbe stato possibile esaminare solo a seguito dello scrutinio compiuto sulla efficacia della revoca intervenuta.
Dacchè, tutte le censure sul punto esplicitate nei motivi secondo, terzo e quinto sono da respingere. Ai sensi dell'art. dell'art. 524 c.c. “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti…". L'art. 525 c.c. dispone che “Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità'.”. Ora, sia in virtù della detta previsione normativa, da cui discende che avendo accettato gli altri coeredi l'eredità (eredi puri e semplici perché nel possesso dei beni ereditari e in assenza di inventario) – come ritenuto e non contestato - si è verificato in capo a questi ultimi l'accrescimento della quota del rinunziante stante la previsione di cui all'art. 522 c.c. (Cass. 8021/2012 “In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria
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una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile”), sia tenuto conto che la revoca è stata fatta successivamente all'introduzione del giudizio, circostanza questa rilevata e non contestata ai fini proprio dell'inefficacia dell'atto, la rinuncia doveva e deve essere considerata efficace, mentre la revoca priva di effetti. Né a tale conclusione osta l'essere stato, come asserito, attivato il procedimento ex art. 481 c.c. (“Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.”). Ciò perché è comunque derivato, avendo l'erede lasciato spirare il termine assegnato (cfr. Parte_4 pag. 17 appello), lo stesso effetto della rinuncia, ovvero la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte dell'erede, e conseguentemente la possibilità della creditrice di farsi autorizzare l'accettazione in sua vece (Cass. 33479/2021 “Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.”). L'ulteriore argomento esplicitato (cfr. pag. 16 appello) con il quale è stato evidenziato l'errore contenuto in sentenza, ovvero che, benché motivato che alla revoca della rinuncia osterebbe l'accrescimento in capo ai coeredi, è stata poi autorizzata l'accettazione da parte del creditore, va disatteso. Alla stregua del quadro normativo e anche dei principi di diritto riportati, a fronte della rinuncia da parte dell'erede, il creditore può proporre l'azione prevista ed essere autorizzare ad accettare in luogo del rinunciante, ma al solo fine di potere soddisfare il proprio credito sui beni ereditari, senza acquisire la qualità di erede.
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L'accrescimento della quota rinunciata in favore dei coeredi non si pone, quindi, in contrasto con la sussistenza del diritto del creditore di essere soddisfatto del credito, potendo al più rilevare con riguardo alla opponibilità o meno del credito (benchè giusto il disposto peraltro dell'art. 676 c.c. “I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.”), questione questa però non oggetto di alcuna domanda. Alla stregua dele ragioni tutte evidenziate deve ritenersi che correttamente è stata accolta la domanda come proposta in sede di atto introduttivo dalla parte attrice ed in conclusione l'appello deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza anche nel presente grado, in favore della parte appellata si Controparte_1 liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria media, considerata la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
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Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
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