Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA 1 01 7182 IN NOME EL P OL LA CORT SUR EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 2418/99 Dn. 16543Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere- Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere- Ud.21/03/01 Dott. Paolo STILE - ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che 10 rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
1355 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 161/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 23/03/98 R.G.N. 3536/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso introduttivo proposto innanzi al Pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, l'attuale ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della SpA Ferrovie dello Stato, e di essere stato collocato in quiescenza, nella vigenza del C.C.N.L. 1990/92 dei Ferrovieri, a seguito di domanda per prepensionamento, ai sensi della legge 141/1990, la quale prevede un aumento di servizio fino a sette anni, valevole come servizio effettivoffettivo utile ai fini della misura della pensione e della indennità di buonuscita. Chiedeva l'accertamento del proprio diritto a veder riliquidata la indennità di buonuscita computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti nell'arco del triennio di riferimento, dal CCNL 1990/1992, e maturati in epoca successiva alla cessazione del rapporto. M Il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Trani, con la impugnata sentenza, rigettava l'appello proposto dal lavoratore, confermando la decisione pretorile. Osservava il giudice di appello che l'art 96 del C.C.N.L. 90/92, laddove prevede che i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dalla applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto, comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale, si riferisce esclusivamente al 1 - trattamento pensionistico a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, e non anche alla indennità di buonuscita, mancando ogni riferimento a quest'ultimo istituto. Tale interpretazione, rilevava ancora il Tribunale, trova conforto nell'art 14 della legge n.829/1973, richiamata dal 3° comma dell'art 96 del C.C.N.L. 90/92, il quale ricollega il calcolo della indennità di buonuscita all'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, per tale dovendosi intendere quello maturato all'atto della cessazione del rapporto, insensibile pertanto a vicende retributive intervenute e maturate in momenti successivi. Il giudice del gravame rilevava ancora che l'aumento di servizio previsto dalla legge 141/90 determina un corrispondente incremento del numero degli anni su cui calcolare la indennità di buonuscita, ma non incide sul principio della indifferenza della indennità di buonuscita (ancorata -secondo M quanto previsto dall'art 14 legge 829/1973- all'ultimo stipendio effettivamente percepito) rispetto a fatti successivi al momento di cessazione del rapporto, quali gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo 90/92. Ayverso tale decisione il dipendente in epigrafe propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Le Ferrovie dello Stato S.p.A. resistono con controricorso. 2 き MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi -da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 1363 e ss. cc ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), nonché violazione dell'art. 12 delle preleggi e falsa interpretazione dell'art. 1 della legge n. 141 del 1990 (art.360 n.3 c.p.c.). In particolare, sostiene il ricorrente che l'espressione “ultimo stipendio” di cui alla norma in questione e su cui il Tribunale non si sarebbe neppure soffermato deve essere interpretata, in presenza di aumenti stipendiali a regime, come ultimo stipendio che risulterebbe acquisito dopo la cessazione del rapporto, alle date di decorrenza degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL 90/92, e cioè quale stipendio integrato dagli importi dei suddetti aumenti stipendiali, e non come ultimo stipendio corrisposto. Precisa al riguardo il ricorrente che anche il T.U. 1092/1973 all'art 43 M utilizza l'espressione “ultimo stipendio” con riferimento alla pensione, e che ciononostante si è ripetutamente affermata la computabilità degli aumenti stipendiali in questione della determinazione del trattamento pensionistico. Le censure non meritano accoglimento. Non solo l'inequivocabile dato letterale, ma altresì la natura stessa della indennità di buonuscita, e la sua disciplina, evidenziano la infondatezza della tesi interpretativa proposta. L'art. 14 della legge 829/73 statuisce che a titolo di indennità di buonuscita compete “la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile ..." 3 L' “ultimo stipendio", nel significato e con la funzione, espressamente attribuitigli dalla norma di legge in questione, di parametro per la quantificazione di una prestazione che matura all'atto della cessazione del rapporto e che va immediatamente liquidata e corrisposta, in ciò esaurendosi, non può che essere inteso quale "ultimo stipendio" spettante prima della cessazione stessa. Peraltro il concetto stesso di stipendio spettante, sia esso il primo o l'ultimo, presuppone la permanenza e la contestuale esistenza del rapporto di lavoro, per cui il riferimento ad uno stipendio che sarebbe maturato in un momento in cui il rapporto era già cessato appare affermazione intimamente contraddittoria. La infondatezza della tesi del ricorrente appare peraltro confermata dalla considerazione che, come è noto, l'indennità di buonuscita -al pari di M quanto previsto per indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e și dipendenti degli enti locali - veniva erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica;
la sua misura veniva determinata dalla legge, e la stessa legge pone l'obbligo a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro - di versare all'ente un contributo proporzionale alla retribuzione, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'Opafs, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e la normativa che regolava contributi e prestazione era quella di cui alla legge 829/73. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle Ferrovie, dal momento che l'art. 21 ultimo comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 4 sanci che, fino a quando non fosse stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge. Solo a decorrere dal 1° giugno 1994 (art. 1 comma quarantatre della legge 24 dicembre 1993 n. 537) l'Opafs è stata soppressa e le prestazioni da questa erogate sono state attribuite funzionalmente alle Ferrovie dello Stato spa, subentrante nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. Peraltro l'art. 13 D.L. primo aprile 1995 n. 98, conv. in legge 30 maggio 1995 n. 204, ha poi previsto che il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. L'Opafs erogava la indennità di buonuscita (ex art. 2 della legge 829/73) ed inçamerava le entrate previste nell'art. 36 della stessa legge. M Le disponibilità economiche per l'erogazione dell'indennità di buonuscita provenivano all'Opera dai versamenti a carico sia dei dipendenti sia delle Ferrovie dello Stato (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto e dal contributo a carico delle Ferrovie. Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche art. 34 della legge 829/73), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, vige il principio di corrispondenza trą contributi versati e indennità di buonuscita dovuta. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la disposizione di cui all'articolo unico, comma 5, della legge 7 giugno 1990 n. 141 in tema di prepensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, costituisce conferma della operatività di tale principio 5 Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al comma 2, attribuisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale sią ai fini della pensione sia ai fini dell'indennità di buonuscita. Poiché in tal modo l'Opafs dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior numero di anni riconosciuti, senza però ricevere la provvista, la normativa in esame dispone che siano le Ferrovie ad erogare all'Opera il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipendente, “sulla base dell'ultima retribuzione imponibile", ossia sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. 1Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" (art. 14) sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, perché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, immancabilmente, lo squilibrio finanziario della gestione. Poiché è pacifico che all'Opafs non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivi alla cessazione del rapporto (che quindi non erano “in godimento”, non essendo mai stati di fatto percepiti dal dipendente), gli stessi non sono computabili nella indennità di buonuscita. Può a questo punto aggiungersi che quand'anche risultasse l'esistenza di una disciplina contrattuale affermativa dell'integrale computo nella indennità di buonuscita di tutti gli aumenti futuri previsti al momento di stipulazione del contratto, la previsione contrattuale non poteva comunque 6 alterare la regola, stabilita dalla legge, della corrispondenza tra contributi versati e misura della prestazione (v. Cass.5 dicembre 1998 n.12363). Deve infine evidenziarsi la inconferenza del richiamo, effettuato dal ricorrente, alla normativa di cui al T.U. 1092/73, che disciplina la pensione. Il trattamento pensionistico costituisce una erogazione periodica continuativa, ed il riferimento all' “ultimo stipendio", in tale normativa contenuto, attiene al momento della determinazione della pensione inizialmente corrisposta, coincidente con il momento di cessazione del rapporto (e rispetto a tale momento, anche in questo caso, l' "ultimo stipendio" va inteso quale stipendio ultimo spettante). Ma proprio in quanto prestazione periodica, con funzione sostitutiva dello stipendio, nulla impedisce di prevedere la possibilità, nel corso del tempo, di incrementi del relativo importo periodico, eventualmente attraverso l'aggancio M dell'importo stesso ad aumenti salariali. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene la nullità della costituzione della SpA Ferrovie dello Stato nel giudizio di merito, in quanto l'amministratore delegato, legale rappresentante, nel nominare il procuratore speciale, conferendogli la rappresentanza processuale in tutti i giudizi nell'ambito dell'area territoriale, aveva ecceduto dai propri poteri. Infatti il consiglio di amministrazione, con propria delibera, aveva limitato il potere del legale rappresentante di delegare a terzi la rappresentanza solo in relazione a singoli giudizi. La doglianza è infondata. Le società per azioni, per ragioni di certezza nei rapporti giuridici, agiscono nei rapporti esterni unicamente tramite il loro rappresentante legale, che ne 7 esprime da solo la volontà, senza bisogno di giustificazione dei poteri specifici per i singoli atti ed in forza della qualità appunto di legale rapresentante. Proprio in relazione a ciò, ed in attuazione della direttiva CEE 9/3/1968 n 151 (finalizzata alla radicale semplificazione delle relazioni giuridiche con la totale identificazione della società di capitali con il rappresentante designato), il legislatore (art 5 DPR 29/12/1969 n. 1127), nel procedere alla riforma dell'art 2384 cc, ha statuito che “Gli amministratori che hanno larepresentanza della società possonocompiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi...." Trattandosi di limitazioni non opponibili ai terzi, in quanto atti interni alla M società, ne consegue che i terzi, in quanto estranei al rapporto fra amministratore legale rappresentante e società, non sono legittimati a far valere dette limitazioni, che non incidono sulla efficacia e validità dell'atto compiuto dal legale rappresentante in eventuale violazione delle stesse, ma possono dar luogo soltanto ad azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore legale rappresentante (Cass. n.11615/2000; Cass.Cass. 4563/1998; Cass 12420/1995; Cass. 12741/1992). La doglianza in esame è peraltro infondata anche in fatto. Occorre al riguardo ricordare come le Sezioni Unite della Corte, con sentenza 4666 del 1998, abbiano posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle 8 Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, “presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore di essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la medesima sentenza è stato inoltre sottolineato che “l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità M dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa”. Sulla base di tali osservazioni, che il Collegio condivide e fa proprie, deve evidenziarsi che la procura in contestazione, che conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, non ha ad oggetto un indiscriminato, ma riguarda, per contro, un numero conferimento determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore di competenza del procuratore, sicché non ne risulta comunque la violazione alla regola interna, posta dal Consiglio di 9 A Amministrazione, della possibilità di delega nella rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in ! dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in £ 51000 oltre £ 1.200.000 per onorari. Così deciso in Roma il 21/3//2001. Il Consigliere-est. Il residente Pell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 MAG. 2001 I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A IL CANCELLIERE L 5 T T , R O . A B A ' S N I L E D L P 3 E S A 7 I D - T N I 8 S - G S O 1 O N P 1 E M A S I E D I A G E A , D G O O E E T R L T T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 10