Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 684
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere al ricorrente l'an ed il quantum della pretesa, riportando la norma violata, la fattispecie contestata nonché una sufficiente spiegazione dei fatti.

  • Rigettato
    Erroneità dei presupposti di fatto

    Le doglianze sono infondate e contraddittorie. Da un lato si deduce la presentazione della dichiarazione solo per aggiornare la planimetria, dall'altro si eccepisce l'erroneità dei presupposti di fatto e la non necessità della dichiarazione. La demolizione e ricostruzione delle unità immobiliari rende necessaria la dichiarazione di nuova costruzione/variazione. L'esenzione per immobili ante 1967 è applicabile solo se l'unità immobiliare non ha subito variazioni edilizie.

  • Rigettato
    Mancato dies a quo del termine dei 30 giorni

    La dichiarazione del 26.01.2021 indica la data di “fine lavori”, contraddicendo l'eccezione di inagibilità o in lavorazione.

  • Rigettato
    Nullità della sanzione per lapsus calami

    L'asserito lapsus calami non è adeguatamente sostenuto da documentazione idonea a supportare la fine dei lavori in data 21.01.2021 e non in data 21.01.2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 684
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 684
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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