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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4361/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 15722925 CATASTO-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 01 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta – il sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di contestazione n. CE69931/2025 notificato il 03 luglio 2025 avente per oggetto violazione delle norme tributarie ex art. 16 del D.Lgs. 472 del 1997 per complessivi
€.1.300,12.
Eccepisce la ricorrente la nullità dell'atto impugnato eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'erroneità dei presupposti di fatto, in quanto le unità immobiliari indicate non esisterebbero più essendo state demolite e ricostruite e che la pretesa di tardività non sussisterebbe perché l'immobile originario risaliva agli anni '30; l'unità non avrebbe subito variazioni fino alla SCIA del 24/06/2021 e che la variazione catastale del 2021 sarebbe stata presentata non per nuova consistenza ma per aggiornamento della planimetria mancante ed inoltre, essendo stato l'immobile costruito ante il 01 settembre 1967, non sarebbe comunque soggetto ad aggiornamenti;
il mancato dies a quo del termine dei 30 giorni non era computabile perché
l'immobile era “inagibile” o in lavorazione o non ancora servibile. Infine eccepisce la nullità della sanzione in quanto derivante da un mero lapsus calami materiale nell'indicazione nel docfa della data 21.01.2020 invece della data 21.01.2021 ovvero un mero errore materiale di digitazione dell'anno.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 ottobre 2025.
In data 28 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità dell'atto impugnato replicando compiutamente alle eccezioni sollevate dalla Parte ricorrente.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione occorre premettere che non vi è contestazione sul fatto che la dichiarazione di nuova costruzione/variazione n. CE7771 sia stata presentata il 26.01.2021 con indicazione della data del
21.01.2020 quale data di fine lavori.
Premesso quanto sopra appaiono infondate ed oltretutto contraddittorie le doglianze della Parte ricorrente.
Difatti la Parte ricorrente da un lato deduce di aver presentato la dichiarazione solo ai fini di aggiornare la planimetria dall'altro eccepisce l'erroneità dei presupposti di fatto, in quanto le unità immobiliari indicate non esisterebbero più essendo state demolite e ricostruite e che termine dei 30 giorni non era computabile perché
l'immobile era “inagibile” o in lavorazione o non ancora servibile mentre la dichiarazione del 26.01.2021 indica la data di “fine lavori”.
Infondata altresì è la doglianza inerente l''asserita “non necessità” della dichiarazione in quanto costruito prima del 01 gennaio 1967. Difatti, l'esenzione dagli obblighi catastali per immobili ante 1967 è applicabile solo se l'unità immobiliare non ha subito variazioni edilizie ovvero non è mutata la consistenza o non vi sono nuovi volumi o modifiche interne. Nel caso di specie, invece, come dichiarato dalla stessa Parte ricorrente, le unità immobiliari sono state demolite e ricostruite pertanto è necessaria la dichiarazione di nuova costruzione/variazione.
Anche il lapsus calami inerente l'errata indicazione dell'anno di riferimento non appare adeguatamente sostenuto da documentazione idonea a supportare la fine dei lavori in data 21.01.2021 e non in data
21.01.2020 quale ad esempio la presentazione di una SCIA di inizio lavori successiva al 21.01.2020 o la notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente o dal responsabile dei lavori e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere), o la fatture emesse dall'impresa che ha eseguito i lavori, o la dichiarazione del direttore dei lavori solo o comunque altri elementi idonei a sostenere il mero errore di battitura.
Anche l'eccezione inerente il difetto di motivazione è infondata. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere al ricorrente l'an ed il quantum della pretesa. In particolare riporta la norma violata, la fattispecie contestata nonché una sufficiente spiegazione dei fatti.
Il ricorso è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00 per compensi.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4361/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 15722925 CATASTO-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 01 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta – il sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di contestazione n. CE69931/2025 notificato il 03 luglio 2025 avente per oggetto violazione delle norme tributarie ex art. 16 del D.Lgs. 472 del 1997 per complessivi
€.1.300,12.
Eccepisce la ricorrente la nullità dell'atto impugnato eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'erroneità dei presupposti di fatto, in quanto le unità immobiliari indicate non esisterebbero più essendo state demolite e ricostruite e che la pretesa di tardività non sussisterebbe perché l'immobile originario risaliva agli anni '30; l'unità non avrebbe subito variazioni fino alla SCIA del 24/06/2021 e che la variazione catastale del 2021 sarebbe stata presentata non per nuova consistenza ma per aggiornamento della planimetria mancante ed inoltre, essendo stato l'immobile costruito ante il 01 settembre 1967, non sarebbe comunque soggetto ad aggiornamenti;
il mancato dies a quo del termine dei 30 giorni non era computabile perché
l'immobile era “inagibile” o in lavorazione o non ancora servibile. Infine eccepisce la nullità della sanzione in quanto derivante da un mero lapsus calami materiale nell'indicazione nel docfa della data 21.01.2020 invece della data 21.01.2021 ovvero un mero errore materiale di digitazione dell'anno.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 ottobre 2025.
In data 28 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità dell'atto impugnato replicando compiutamente alle eccezioni sollevate dalla Parte ricorrente.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione occorre premettere che non vi è contestazione sul fatto che la dichiarazione di nuova costruzione/variazione n. CE7771 sia stata presentata il 26.01.2021 con indicazione della data del
21.01.2020 quale data di fine lavori.
Premesso quanto sopra appaiono infondate ed oltretutto contraddittorie le doglianze della Parte ricorrente.
Difatti la Parte ricorrente da un lato deduce di aver presentato la dichiarazione solo ai fini di aggiornare la planimetria dall'altro eccepisce l'erroneità dei presupposti di fatto, in quanto le unità immobiliari indicate non esisterebbero più essendo state demolite e ricostruite e che termine dei 30 giorni non era computabile perché
l'immobile era “inagibile” o in lavorazione o non ancora servibile mentre la dichiarazione del 26.01.2021 indica la data di “fine lavori”.
Infondata altresì è la doglianza inerente l''asserita “non necessità” della dichiarazione in quanto costruito prima del 01 gennaio 1967. Difatti, l'esenzione dagli obblighi catastali per immobili ante 1967 è applicabile solo se l'unità immobiliare non ha subito variazioni edilizie ovvero non è mutata la consistenza o non vi sono nuovi volumi o modifiche interne. Nel caso di specie, invece, come dichiarato dalla stessa Parte ricorrente, le unità immobiliari sono state demolite e ricostruite pertanto è necessaria la dichiarazione di nuova costruzione/variazione.
Anche il lapsus calami inerente l'errata indicazione dell'anno di riferimento non appare adeguatamente sostenuto da documentazione idonea a supportare la fine dei lavori in data 21.01.2021 e non in data
21.01.2020 quale ad esempio la presentazione di una SCIA di inizio lavori successiva al 21.01.2020 o la notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente o dal responsabile dei lavori e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere), o la fatture emesse dall'impresa che ha eseguito i lavori, o la dichiarazione del direttore dei lavori solo o comunque altri elementi idonei a sostenere il mero errore di battitura.
Anche l'eccezione inerente il difetto di motivazione è infondata. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere al ricorrente l'an ed il quantum della pretesa. In particolare riporta la norma violata, la fattispecie contestata nonché una sufficiente spiegazione dei fatti.
Il ricorso è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00 per compensi.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il giudice