Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 21/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8776 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 11775 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Raffaella Moio e Angela Di
Bonito, presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale è elettivamente domiciliato convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all' assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, a seguito di revoca della suddetta prestazione disposta dall' con comunicazione del 21.11.2022. CP_2
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato l' 11.04.2024, ha proposto rituale
prestazione richiesta dalla data della revisione, o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando l'erroneità e la superficialità dell'elaborato peritale con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza delle riscontrate patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Disposta una rinnovazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte, il consulente è pervenuto alla medesima diagnosi già espressa dal precedente ausiliare, confermando quindi che non si riscontrano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il secondo consulente ha invero descritto ed analizzato le mansioni svolte dal ricorrente dal
1 gennaio 2000 e fino al 2021, epoca in cui ha avuto un primo episodio di IMA, seguito da un secondo nel 2023, allorquando è stato esonerato dal guidare, svolgendo l'orario di lavoro in magazzino e spostando pacchi dai 10 ai 15 Kg, per come riferito dal ricorrente.
Ebbene il ctu, analizzando le attuali condizioni cliniche del ricorrete ha riscontrato
“Attualmente, paz. asintomatico con discreto compenso emodinamico, toni ritmici, pause libere, PA=130/70, FC=63 bpm, SpO2= 98%in a.a., h= 165, Kg=87. No diabete, ex fumatore. All'accesso peritale del 23 dicembre 2024 il paziente è in discreto compenso emodinamico, assenza di edemi declivi e/o reperto umido al torace, FE=40-45% (II Classe
NYHA).”
Sulla base di tale analisi, l'ausiliare non ha dunque ritenuto attualmente sussistente una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente, all'esito del quale non è stato riscontrato un peggioramento del quadro patologico, né una valutazione difforme da quella espressa nell'ATPO.
Le conclusioni del ctu, cui non risultano osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie da questo Giudicante.
Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giustizia, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc allegata agli atti.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che la capacità di lavoro del ricorrente non è ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della Legge 222/84;
b) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separati decreti.
Napoli 21.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)