Articolo 43 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 agosto 1908
Art. 43.

Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni della Calabria per fornirsi di acqua potabile di cui al secondo comma del citato art. 42 ed all'art. 41 della presente legge, sara' provveduto mediante apposito stanziamento da fissarsi, per orni esercizio finanziario a decorrere da quello 1908-909, con la legge annuale del bilancio.

Il periodo di ammortamento dei mutui che saranno contratti dai Comuni stessi, non potra' essere mai inferiore ai 35 anni.

Per l'esercizio finanziario 1908-909 lo stanziamento, per provvedere alla spesa di cui al primo comma del presente articolo, e' fissato in L. 100,000, con prelevamento per L. 50,000 dal fondo di riserva, inscritto al capitolo 254 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908
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