Art. 23. (( 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni. ))
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni. ))