Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/06/2025, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2025, proposto da
RI LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 898/2023 pubbl. il 05/07/2023 RG n. 1462/2023 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 17 gennaio 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 898/2023 pubblicata in data 5 luglio 2023 nel ricorso RG n. 1462/2023, notificata ai fini esecutivi in data 30 agosto 2023, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Miur nel periodo dal 17.1.2019 al 8.6.2021, indicati in ricorso e per l’effetto condanna il Miur al pagamento, in sui favore, dell’importo di euro 3642,87 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi come per legge ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 21 gennaio 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO