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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CE IN presidente
Roberto Rivello consigliere
DR GI LA consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1580/2022 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difeso dagli avv.ti Carlo Sarasso, Aldo Martincich, Fabio Fantini, elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo difensore, in Aosta, via Torino, n. 7 appellante contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), difesi dall'avv. Elena Nelva Stellio, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore, in Aosta, Via Monte Vodice n. 16 appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «contrariis reiectis Parte_1
1 previe le declaratorie e gli accertamenti del caso;
previo espletamento dell'istruzione probatoria, quale richiesta da Parte appellante e quale disponenda ex officio; in totale riforma dell'appellata sentenza, voglia la Corte d'Appello di Torino: in primis,
• dichiarare l'avvenuta estinzione del processo instaurato con citazione notificata dal il 18.12.2020: estinzione seguita alla cancellazione di Parte_1
dal Registro delle Imprese ed alla mancata Parte_2 CP_1 riassunzione del giudizio dai tre mesi dall'interruzione (art. 305 c.p.c.);
• dichiarare, di conseguenza, l'invalidità/nullità degli atti e provvedimenti successivi al 29.12.2020, (data di scioglimento della società ) e così, Parte_2 in particolare, dell'impugnata sentenza, pronunciata dal Giudice il 22.11.2022;
• sempre in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Aosta, ma nell'ipotesi, in cui la Corte d'Appello ritenga e dichiari (in difformità a quanto prospettato e richiesto in primis dall'appellante) non estinto il procedimento avviato con citazione notificata il 18.12.2020 dal , Parte_1 voglia l'adita Corte torinese:
• accertare e dichiarare l'insussistenza in capo tanto a di Parte_2 [...]
quanto a e ex soci e CP_1 CP_1 Controparte_2 amministratori di detta società, del diritto ad immettere e mantenere (senza
l'assenso de ) nel muro divisorio tra la proprietà del Condominio (area Pt_1 verde/giardino) e quella sovrastante (sia/fosse quest'ultima di CP_1
e/o di e/o dei coniugi e/o di terzi) barbacani e Parte_2 CP_3 tubi e canaline e/o altre strutture e liquami, forieri di danni al e Parte_1 costituenti brutture indecorose da eliminare;
• condannare l'autore/responsabile di detti innesti abusivi al ripristino dello status quo ante ed alla rifusione al dei danni cagionati e da Parte_1 liquidarsi (anche) in via equitativa;
il tutto, provvedendo l'adíta Corte a:
a) ammettere prove per interrogatorio e testi: sui capitoli seguenti:
2
1. vero che l'innesto, nel muro che separa l'area giardino del Parte_1 da quella sovrastante, di barbacani, tubi, canaline, rivestimenti vari – opere tutte per cui è causa – è stato effettuato da maestranze/operai edili per incarico dato da e CP_1 CP_2
2. vero che detto incarico è stato affidato da e CP_1 CP_2 amministratori rappresentanti di di;
Parte_2 CP_1
3. vero che i costi delle opere, di cui sovra sono stati addebitati e contabilizzati a carico di di;
Parte_2 CP_1
4. vero che le voci di addebito e pagamento del corrispettivo degli interventi, di cui sovra sono state apposte nelle scritture contabili di di Parte_2 [...]
. CP_1
Testi: il titolare della ditta affidataria dei lavori e gli addetti (maestranze/operai) autori degli interventi sul muro, di cui sovra;
con riserva di indicare specificamente i dati anagrafici di detti testi;
controparti da interrogare:
- e CP_1
- CP_2
b) disporre C.T.U. volta a focalizzare per il Giudice la situazione, per cui è causa, evidenziando i dati relativi al muro divisorio ed alle opere – barbacani, tubi ecc. – realizzate da per cui è causa;
CP_3
c) disporre ispezione del luogo, ex artt. 118-258 c.p.c. per le verifiche menzionate innanzi (spec. supra sub b);
d) disporre l'esibizione anche anche ex art. 2711, c. 2 c.c. dei libri sociali/scritture contabili già di concernenti i rapporti e pagamenti Controparte_4 intercorsi con la ditta, che ha effettuato gli interventi, per cui è causa;
e) richiedere informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. in ordine alle opere, per cui è causa ed alla sussistenza o meno di istanze e/o provvedimenti amministrativi ad esse afferenti.
f) ammettere giuramento decisorio di controparte – ora deferito dal sotto Parte_1 condizione, id est per la contestabile ipotesi che l'adíta Corte d'Appello non abbia ad accogliere le istanze istruttorie innanzi formulate dall'appellante – sui Parte_1 seguenti articoli:
3 1: giuro – e giurando affermo – che l'innesto, nel muro che separa l'area giardino del
da quella sovrastante, di barbacani, tubi, canaline, rivestimenti vari – Parte_1 opere tutte per cui è causa – è stato effettuato da maestranze/operai edili per incarico dato da e CP_1 CP_2
2. giuro – e giurando affermo – che detto incarico è stato affidato da e CP_1 in proprio e non quali amministratori rappresentanti di di CP_2 Parte_2
; CP_1
3. giuro – e giurando affermo – che i costi delle opere, di cui sovra non sono stati addebitati e contabilizzati a carico di di;
Parte_2 CP_1
4. giuro – e giurando affermo – che le voci di addebito e pagamento del corrispettivo degli interventi, di cui sovra non sono state apposte nelle scritture contabili di Parte_2 di;
[...] CP_1 in ogni caso, con il favore per l'appellante di competenze, spese ed Parte_1 accessori tutti di causa, relativi ai due gradi di giudizio».
e hanno precisato queste Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa,
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dal Parte_1
come in atti rappresentato, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte di
[...] cui alla pregressa narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto di innanzi al Parte_1 Parte_2 CP_1
Tribunale di Aosta, assumendo che l'area verde condominiale sottostà a quella confinante di proprietà della convenuta e che sul muro di confine quest'ultima aveva inserito senza il consenso condominiale vari barbacani, dai quali fuoriescono acque e liquidi che colano lungo il muro e si riversano sull'area verde condominiale.
L'attore aveva altresì allegato che, a seguito delle richieste di rimessa in pristino, la convenuta aveva aggravato la situazione, in quanto aveva applicato sul muro una serie di tubi (o canaline), finalizzata verosimilmente a raccogliere acque e liquame defluenti dai barbacani e costituente un'autentica, insopportabile bruttura.
4 L'attore aveva dunque chiesto l'accertamento negativo del diritto della convenuta all'innesto dei barbacani e all'installazione dei tubi, la condanna della convenuta alla cessazione della turbativa e al ripristino del muro, l'applicazione di misure di coercizione indiretta, la condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in misura non inferiore ad euro 10.000,00, oltre agli accessori.
2. si era costituita in giudizio, rappresentando che, nella Controparte_1 pendenza del termine per la costituzione, di si era estinta Parte_2 CP_1 per scioglimento anticipato.
La convenuta aveva chiesto dichiararsi l'interruzione del processo.
3. Il 7 aprile 2021, l'attore aveva riassunto il processo, di modo da continuarlo nei confronti di e quali ex amministratori e Controparte_1 Controparte_2 soci di . Parte_2 CP_1
4. e si erano costituiti in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva, poiché il fondo confinante era di proprietà della prima e non della società estinta, la quale non ne aveva mai avuto la disponibilità, eccependo la nullità della citazione per vizi inerenti alla c.d. “editio actionis”, eccependo la decadenza dell'azione, se intesa come manutenzione del possesso, chiedendo il rigetto nel merito per carenza di prova della proprietà del muro.
5. Con sentenza n. 361/2022 del 22 novembre 2022, il Tribunale di Aosta ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva e ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
6. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di due Parte_1 motivi e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo e, in subordine, ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
e hanno chiesto il rigetto, anche in Controparte_1 Controparte_2 rito, dell'appello.
7. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione merita di essere vagliata in relazione a ciascun motivo.
5 2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'invalidità della sentenza perché pronunciata «in costanza di interruzione del processo e senza che ne sia stata ineccepibilmente riattivata la prosecuzione» (p. 7 cit. app.).
L'eccezione inammissibilità degli appellati non è fondata.
L'appellante ha in modo inequivoco espresso la volontà di ottenere l'integrale riforma della sentenza, perché il giudice di primo grado si è pronunciato nel merito, nonostante si fosse verificata una causa estintiva del processo.
L'eccezione è rigettata.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante ha dedotto l'estinzione del processo, in quanto non vi sarebbe stata una tempestiva prosecuzione ovvero riassunzione, «che è stata, peraltro, possibile formalizzare solo al di là del termine trimestrale quale letteralmente fissato dall'art. 305 c.p.c.» (p. 5 cit. app.).
La difesa dell'appellante si pone (singolarmente) contra se, perché è una censura ad una propria attività (cfr. art. 157, co. 3, c.p.c.).
La riassunzione fatta dall'appellante non è tardiva.
Dalla difesa sopra riportata, si evince che secondo l'appellante il termine di tre mesi per la riassunzione (o la prosecuzione) decorre dalla verificazione dell'evento interruttivo.
Diversamente, il termine decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo.
L'art. 305 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 159/1971 del 6 luglio 1971, nella parte in cui fa decorrere il termine trimestrale dall'interruzione e non dalla conoscenza dell'evento nell'ipotesi ex art. 299 c.p.c. (che è quella del caso in esame).
Ha rammentato la Corte di cassazione che «la morte della parte [cui va assimilata l'estinzione della società], qualora si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto
l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione […] per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. […] sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299
c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o
6 riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza» (Cass. civ., sez. III^, ord. 20 maggio 2025, n. 13414).
L'appellante è stato notiziato dell'estinzione della convenuta dalla comparsa di
[...]
il 1° aprile 2021. Controparte_1
Con nota scritta del 7 aprile 2021 e in vista della prima udienza del 13 aprile 2021,
l'appellante ha riassunto il processo.
Il giudice ha quindi fissato nuova udienza e assegnato termine per la notificazione.
Pertanto, al momento della riassunzione, era iniziato da pochi giorni a decorrere il termine di decadenza.
Quanto rappresentato corrisponde a quanto correttamente dedotto dagli appellati.
A seguito delle loro difese, l'appellante ha mutato impostazione, riconoscendo che la decorrenza opera dalla conoscenza.
Tuttavia, insistendo nella difesa contra se, l'appellante ha dedotto che la conoscenza
(legale) dell'evento poteva dirsi acquisita nel momento dell'iscrizione dell'estinzione della società nel registro delle imprese, quindi (ancora una volta) il 29 dicembre 2020.
Con questa impostazione, il momento della conoscenza finisce sempre a coincidere con quello della produzione dell'evento, con sostanziale inutilità del principio sotteso alla pronuncia costituzionale.
Sennonché, quella che l'appellante ha chiamato legale è al più una conoscenza di fatto.
La pubblicità dei fatti sul registro delle imprese può assumere sì diversi valori – costitutivi, dichiarativi, di mera notizia –, ma pur sempre rilevanti sul piano dei rapporti sostanziali.
La conoscenza di cui si tratta è invece quella avente ad oggetto un fatto processuale e quindi, perché rilevi sul piano processuale, è legale, se acquisita per mezzo di atti che hanno rilievo processuale.
L'atto che può fungere da mezzo di conoscenza è una dichiarazione, notificazione o certificazione, assistita da fede privilegiata, dell'evento interruttivo, quindi dell'evento non in sé, ma quale evento qualificato dagli effetti, quelli cioè che incidono sullo svolgimento di un determinato processo (per tutte, Cass. civ., sez. I^, ord. 29 maggio 2024, n. 15004).
7 Nel caso in esame, è stata la dichiarazione resa in giudizio dall'ex socia ad avere partecipato l'appellante della notizia dell'estinzione della società convenuta, come evento idoneo ad incidere sullo svolgimento del processo.
Il tentativo dell'appellante di accreditare all'iscrizione nel registro delle imprese una valida fonte di conoscenza dell'evento è vano perché in contrasto con il suo contegno.
Ci si chiede per quale ragione l'appellante abbia riassunto il processo, pur essendo
(in tesi) a conoscenza dell'estinzione della società dal 29 dicembre 2020.
La ragione non può certo essere ravvisata nell'interesse ad ottenere una censura per tardività e in ultima istanza una pronuncia di estinzione: l'appellante avrebbe ottenuto l'utilità attesa semplicemente rimanendo inerte, e così avrebbe anche evitato l'insorgenza della questione della tempestività dell'iniziativa.
L'irrazionalità del contegno dell'appellante è solo apparente.
Occorre assegnare alla vicenda la giusta lettura.
L'appellante ha sovrapposto la conoscibilità di un fatto alla conoscenza;
la seconda e non la prima interessa agli effetti di cui si tratta.
L'estinzione della società convenuta era per l'appellante conoscibile (di fatto), tramite la premurosa consultazione del registro delle imprese.
Sennonché, per omessa consultazione, l'appellante non aveva avuto conoscenza (di fatto) dell'estinzione della società convenuta: altrimenti non avrebbe riassunto il processo, subito dopo ad aver preso conoscenza (legale) dell'estinzione come evento interruttivo.
Il motivo è rigettato.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato accertato il difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del rapporto sul lato passivo), con ciò definendo la causa.
Il motivo è inammissibile per due ordini di ragione.
In primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante aveva chiesto esclusivamente che il processo fosse dichiarato estinto: «Parte attrice conclude chiedendo dichiararsi l'avvenuta estinzione del procedimento per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione di in data 1.4.2021, non provvedendosi sulle spese» (verbale CP_1
d'udienza del 22 novembre 2022).
L'appellante non aveva riproposto le domande originariamente avanzate.
Le domande devono intendersi rinunciate.
8 Il caso non è quello dell'omessa riproduzione di una domanda proposta in cumulo (o anche di una modifica riduttiva della domanda) in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appellante non solo aveva omesso la riproduzione di tutte le domande, ma le aveva inequivocabilmente sostituite dalla richiesta di declaratoria di estinzione.
La parte aveva manifestato in modo univoco la volontà attuale di non conseguire le utilità sottese alle domande in origine avanzate.
Anche la richiesta in punto di spese processuali è ulteriore indice che per la parte il processo si era risolutivamente arrestato per inattività delle parti (art. 310, u.c., c.p.c.).
A volere opinare diversamente, il motivo è ugualmente inammissibile.
L'appellante ha dedotto che il tribunale ha in modo acritico assunto come provata la titolarità del fondo confinante in capo ad un soggetto terzo.
Più precisamente, per l'appellante, «i dati catastali hanno (com'è noto) una semplice e gracile valenza indiziaria […] || Né valenza probatoria inconfutabile aveva – ed ha – la circostanza, anch'essa menzionata in sentenza dal Tribunale, che in un atto notarile del
1978 si menziona l'anzidetto immobile quale bene donato dal padre a » (pp. CP_1
7 s. cit. app.).
La critica è apodittica in contrasto all'art. 342 c.p.c. (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n. 20884).
Giova precisare che sulla natura del diritto azionato, l'appellante aveva dedotto che
«la creatasi situazione legittima il Condominio ad esperire le azioni a difesa della proprietà
e, così, in particolare quella negatoria» (p. 4 cit.), e aveva concluso, chiedendo di «accertare
e dichiarare l'insussistenza in capo a di del diritto: […]» (p. 6 Parte_2 CP_1 cit.).
L'appellante non ha contestato che il giudice di primo grado ha accertato la titolarità del lato passivo del rapporto, né ha dedotto errori di percezione, né, ancora, ha invocato un particolare grado della prova.
L'appellante non ha minimamente argomentato perché, nel caso deciso, quindi per quanto ivi asserito e provato, non fosse sufficiente, al fine di accertare la titolarità passiva del rapporto, l'evidenza data dal concorso delle risultanze catastali e dell'atto pubblico.
L'appellante non ha richiamato alcun asserto o documento a contrasto, il cui esame sarebbe stato pretermesso o malinteso dal giudice di primo grado e la cui considerazione corretta avrebbe imposto una decisione di segno contrario.
9 L'appellante ha inoltre assunto che, «quand'anche si abbia a ritenere che dell'unità immobiliare in questione è stata resa donataria dal padre, nulla esclude che CP_1 la stessa ne abbia conferito successivamente il godimento (se non la CP_1 proprietà) alla » (p. 8 cit. app.). Parte_2
L'asserto non costituisce certamente una critica alla sentenza.
L'appellante non ha lamentato che quanto rappresentato era emerso nel corso del processo e che il tribunale ha male inteso o pretermesso.
L'appellante avrebbe anche dovuto indicarne la fonte (atto o documento).
L'asserto è invece una mera supposizione.
L'appellante ha da ultimo dedotto che l'azione «non è stata intrapresa né proseguita sull'infungibile presupposto che la fosse “proprietaria” dell'immobile, di cui Parte_2 sovra. L'azione del Condominio è stata – ed è/sarà – volta ad ottenere la repressione in via giudiziale di condotte altrui – società e/o persone fisiche – lesive dei diritti condominiali e foriere di danni al Condominio» (p. 8 cit. app.).
Anche in questo caso l'appellante non ha precisato da dove risulta quanto assunto e non considerato dal giudice di primo grado.
Diversamente, si osserva che le difese in primo grado dell'appellante (v. anche solo le conclusioni in citazione), ivi compresa la riassunzione, indirizzata nei riguardi di «
[...]
e quali ex amministratori e soci di (p. 12 CP_1 Controparte_2 Parte_2 nota scritta 7 aprile 2021), erano strumentali a muovere un rimprovero verso la società estinta, per questo convenuta in giudizio.
Inoltre, va rilevato che gli appellati avevano allegato che il fondo non era stato nella disponibilità della società estinta (p. 6 comp. cost.).
L'appellante non aveva dedotto alcuna prova del contrario, dal momento che, dopo la prima udienza, trattata per iscritto, le parti avevano chiesto fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché, si osserva ulteriormente, quelle formulate negli atti introduttivi si erano consolidate.
L'impostazione diversa data alle difese di primo grado non può essere efficace, atteso che l'appellante non può invocare prove dedotte e non ammesse o dedotte e assunte, ma non considerate o male valutate dal giudice di primo grado.
Per questo, l'argomento non può assurgere a quella critica potenzialmente idonea a superare l'accertamento giudiziale impugnato.
Il motivo è rigettato (in rito).
10 4. L'inammissibilità del secondo motivo rende superflua l'istruzione probatoria.
Possono muoversi anche ulteriori censure.
La consulenza tecnica d'ufficio sollecitata – «affidare a C.T.U., che verifichi lo stato dei luoghi, per cui è causa, ne descriva le condizioni e ne prefiguri il ripristino dello status quo ante» (p. 11 cit. app.) – è all'evidenza esplorativa: l'appellante avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi del diritto azionato e anche suffragare le proprie deduzioni e richieste con riscontri documentali, come una perizia di parte, da sottoporre all'esame della controparte e del giudice, anche per il vaglio della serietà delle denunce.
La consulenza tecnica sarebbe dunque strumentale non a comprendere la corretta prospettazione, bensì, preliminarmente, ad acquisire gli elementi utili ad integrare attività di parte incomplete (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 31 marzo 2025, n. 8498).
Si farebbe della consulenza tecnica un improprio mezzo di prova.
Le prove orali, interrogatorio formale e testimonianza, sono state dedotte in appello per la prima volta e ingiustificatamente, con conseguente inammissibilità (art. 345, co. 3,
c.p.c.).
Nel precisare la seconda volta le conclusioni, l'appellante ha deferito giuramento decisorio.
La prova è inammissibile.
Giova trascrivere i primi due capitoli: «1: giuro – e giurando affermo – che l'innesto, nel muro che separa l'area giardino del da quella sovrastante, di Parte_1 barbacani, tubi, canaline, rivestimenti vari – opere tutte per cui è causa – è stato effettuato da maestranze/operai edili per incarico dato da e ||
2. giuro CP_1 CP_2
– e giurando affermo – che detto incarico è stato affidato da e CP_1 CP_2 in proprio e non quali amministratori rappresentanti di di ». Parte_2 CP_1
Il giuramento deve contenere la tesi difensiva avversaria (cfr. Cass. civ., sez. II^, ord.
17 luglio 2025, n. 19980).
Gli appellati non hanno mai assunto di avere incaricato personalmente qualcuno per realizzare le opere – sicché il giuramento verterebbe anche su circostanze nuove, con conseguente inammissibilità (in argomento, Cass. civ., sez. III^, sent. 19 ottobre 2015, n.
21073) – e si erano limitati ad eccepire l'estraneità della società convenuta e sul piano formale (perché il fondo è di proprietà dell'appellata) e sul piano sostanziale (perché la società non ne ha mai avuto la disponibilità).
11 Inoltre, in base alla (nuova) prospettiva assunta, l'appellante ha chiesto la condanna al ripristino non degli appellati, quali successori nel patrimonio della società estinta, ma di chiunque si riveli responsabile degli innesti, quindi degli appellati anche “in proprio”.
Allora, i capitoli in discorso non sono formulati in senso favorevole agli appellati: se giurano, si dichiarano autori indiretti degli innesti, e per l'effetto soccombono (anche solo rispetto ad un capo della decisione), mentre, se si sottraggono al giuramento, soccombono ugualmente (art. 239, co. 1, c.p.c.).
L'inammissibilità dei primi due capitoli si riverbera anche su quelli restanti («
3. giuro
– e giurando affermo – che i costi delle opere, di cui sovra non sono stati addebitati e contabilizzati a carico di di;
|| 4. giuro – e giurando affermo – Parte_2 CP_1 che le voci di addebito e pagamento del corrispettivo degli interventi, di cui sovra non sono state apposte nelle scritture contabili di di »). Parte_2 CP_1
Inoltre, il giuramento su questi ultimi capitoli non è connotato dalla decisorietà (in argomento, per tutte, Cass. civ. sez. II^, ord. 27 settembre 2024, n. 25866).
Il soggetto che ha sopportato il costo delle opere non è necessariamente responsabile delle conseguenze delle opere (si pensi al pagamento del terzo).
Nel precisare la seconda volta le conclusioni, l'appellante ha chiesto altresì di
«disporre ispezione del luogo, ex artt. 118-258 c.p.c. per le verifiche menzionate innanzi
(spec. supra sub b); || disporre l'esibizione anche […] ex art. 2711, c. 2 c.c. dei libri sociali/scritture contabili già di concernenti i rapporti e Controparte_4 pagamenti intercorsi con la ditta, che ha effettuato gli interventi, per cui è causa;
|| richiedere informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. in ordine alle opere, per cui è causa ed alla sussistenza o meno di istanze e/o provvedimenti amministrativi ad esse afferenti».
Per la definizione dell'appello, non occorre alcuna delle attività richieste o sollecitate.
L'istanza di ordine di esibizione è tra l'altro vietata perché formulata in appello senza alcuna giustificazione (art. 345, co. 3, c.p.c.).
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In assenza di dati utili, si può convenire con la valutazione dell'appellante circa la natura indeterminabile della causa.
12 Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime di pronta soluzione e le seconde sciolte anche solo tramite l'attività assertiva delle parti), trovano applicazione i parametri forensi minimi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi
(euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. L'appellante è responsabile agli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Ricorre l'elemento dell'integrale soccombenza.
Il comportamento processuale dell'appellante è accompagnato quantomeno da colpa grave (cfr. sulla necessità dell'elemento soggettivo, Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2018, n.
9915).
Ne costituiscono indice le ragioni del rigetto dei motivi.
Va inoltre evidenziato il contegno dell'appellante contrario al divieto di venire contra factum proprium.
Se è vero che gli estremi dell'estinzione del processo sono rilevabili d'ufficio, è altresì giusto rimarcare che l'appellante ha preteso di vanificare gli atti del processo [«dichiarare, di conseguenza, l'invalidità/nullità degli atti e provvedimenti successivi al 29.12.2020,
(data di scioglimento della società e così, in particolare, dell'impugnata Parte_2 sentenza, pronunciata dal Giudice il 22.11.2022»), deducendo la tardività della sua riassunzione.
Il fine ultimo dell'appellante appare quello di sottrarsi al rischio di dover rimborsare le spese processuali della controparte (art. 310, u.c., c.p.c.).
Allora, il fine poteva essere raggiunto con l'astensione dal compimento di attività.
La pretestuosità della difesa sta nel legittimare un'attività apparentemente priva di senso, quella cioè di riassumere il processo per denunciarne la tardività, e di tentare così di mutare la realtà: con l'atto in riassunzione l'appellante aveva manifestato la volontà di coltivare il processo nella consapevolezza di poterlo fare.
Inoltre, le difese dell'appellante sono contrassegnate dal carattere defatigatorio.
Con riguardo alla riassunzione, se nell'atto introduttivo, l'appellante ne ha dedotto la tardività, assumendo la decorrenza del termine di tre mesi dall'evento, con ciò ignorando (o volutamente omettendo di considerare) la dichiarazione di illegittimità costituzionale, solamente in seguito alla difesa avversaria, ha modificato l'impostazione,
13 valorizzando una forma di conoscenza dell'evento diversa da quella rilevante agli effetti processuali e finendo in concreto per dare spazio alla mera conoscibilità in luogo della conoscenza effettiva (l'appellante aveva ignorato l'estinzione della società convenuta sino alla denuncia dell'appellata, ex socia), al fine di insistere nel dimostrare la ricorrenza di un proprio errore.
Con riguardo alle prove, l'appellante ha cercato di recuperare poteri non esercitati in primo grado;
si rammenta che, all'esito della prima udienza, le parti avevano chiesto di precisare le conclusioni.
L'appellante ha dedotto prove orali (testimonianza e interrogatorio formale), senza indicare la benché minima ragione dell'impossibilità di averlo fatto prima.
Ancora una volta, a fronte delle difese della controparte, la quale correttamente ha eccepito la violazione del divieto di nova in appello, l'appellante si è avvalso in ultimo della prova sottratta al divieto, onerando la controparte di prendere posizione e obbligando il giudice a pronunciarsi su di essa, con ulteriore appesantimento del processo.
L'azione ha comportato un inutile dispendio di risorse processuali.
I doveri di lealtà e di probità processuali (art. 88, co. 1, c.p.c.), declinati nell'ambito di un processo giusto (art. 111, co. 1, Cost.), sono un possibile criterio di selezione del contenzioso giudiziale, e, come doveri di condotta, letti alla luce degli artt. 2 e 24, co. 1,
Cost., impongono non soltanto di non rappresentare il falso, ma anche di evitare la proposizione di cause inammissibili o del tutto infondate.
Con riguardo alla liquidazione della sanzione, il criterio preferibile è quello dell'entità delle spese processuali liquidate (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9915;
Corte cost., sent. 6 giugno 2019, n. 139).
È ammessa, quindi, una liquidazione calibrata sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, nel rispetto del criterio di giudizio della ragionevolezza.
Va considerata la pronta definizione delle difese modificative e di quelle integrative spiegate dall'appellante in questo grado di giudizio.
La sanzione è determinata nella misura della metà delle spese processuali, per la voce del compenso, che l'appellante è tenuto a rifondere agli appellati.
7. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
14
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di e Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Controparte_2
4.996,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al pagamento a favore di e Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.498,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; Controparte_2 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
DR GI LA
Il presidente
CE IN
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CE IN presidente
Roberto Rivello consigliere
DR GI LA consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1580/2022 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difeso dagli avv.ti Carlo Sarasso, Aldo Martincich, Fabio Fantini, elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo difensore, in Aosta, via Torino, n. 7 appellante contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), difesi dall'avv. Elena Nelva Stellio, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore, in Aosta, Via Monte Vodice n. 16 appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «contrariis reiectis Parte_1
1 previe le declaratorie e gli accertamenti del caso;
previo espletamento dell'istruzione probatoria, quale richiesta da Parte appellante e quale disponenda ex officio; in totale riforma dell'appellata sentenza, voglia la Corte d'Appello di Torino: in primis,
• dichiarare l'avvenuta estinzione del processo instaurato con citazione notificata dal il 18.12.2020: estinzione seguita alla cancellazione di Parte_1
dal Registro delle Imprese ed alla mancata Parte_2 CP_1 riassunzione del giudizio dai tre mesi dall'interruzione (art. 305 c.p.c.);
• dichiarare, di conseguenza, l'invalidità/nullità degli atti e provvedimenti successivi al 29.12.2020, (data di scioglimento della società ) e così, Parte_2 in particolare, dell'impugnata sentenza, pronunciata dal Giudice il 22.11.2022;
• sempre in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Aosta, ma nell'ipotesi, in cui la Corte d'Appello ritenga e dichiari (in difformità a quanto prospettato e richiesto in primis dall'appellante) non estinto il procedimento avviato con citazione notificata il 18.12.2020 dal , Parte_1 voglia l'adita Corte torinese:
• accertare e dichiarare l'insussistenza in capo tanto a di Parte_2 [...]
quanto a e ex soci e CP_1 CP_1 Controparte_2 amministratori di detta società, del diritto ad immettere e mantenere (senza
l'assenso de ) nel muro divisorio tra la proprietà del Condominio (area Pt_1 verde/giardino) e quella sovrastante (sia/fosse quest'ultima di CP_1
e/o di e/o dei coniugi e/o di terzi) barbacani e Parte_2 CP_3 tubi e canaline e/o altre strutture e liquami, forieri di danni al e Parte_1 costituenti brutture indecorose da eliminare;
• condannare l'autore/responsabile di detti innesti abusivi al ripristino dello status quo ante ed alla rifusione al dei danni cagionati e da Parte_1 liquidarsi (anche) in via equitativa;
il tutto, provvedendo l'adíta Corte a:
a) ammettere prove per interrogatorio e testi: sui capitoli seguenti:
2
1. vero che l'innesto, nel muro che separa l'area giardino del Parte_1 da quella sovrastante, di barbacani, tubi, canaline, rivestimenti vari – opere tutte per cui è causa – è stato effettuato da maestranze/operai edili per incarico dato da e CP_1 CP_2
2. vero che detto incarico è stato affidato da e CP_1 CP_2 amministratori rappresentanti di di;
Parte_2 CP_1
3. vero che i costi delle opere, di cui sovra sono stati addebitati e contabilizzati a carico di di;
Parte_2 CP_1
4. vero che le voci di addebito e pagamento del corrispettivo degli interventi, di cui sovra sono state apposte nelle scritture contabili di di Parte_2 [...]
. CP_1
Testi: il titolare della ditta affidataria dei lavori e gli addetti (maestranze/operai) autori degli interventi sul muro, di cui sovra;
con riserva di indicare specificamente i dati anagrafici di detti testi;
controparti da interrogare:
- e CP_1
- CP_2
b) disporre C.T.U. volta a focalizzare per il Giudice la situazione, per cui è causa, evidenziando i dati relativi al muro divisorio ed alle opere – barbacani, tubi ecc. – realizzate da per cui è causa;
CP_3
c) disporre ispezione del luogo, ex artt. 118-258 c.p.c. per le verifiche menzionate innanzi (spec. supra sub b);
d) disporre l'esibizione anche anche ex art. 2711, c. 2 c.c. dei libri sociali/scritture contabili già di concernenti i rapporti e pagamenti Controparte_4 intercorsi con la ditta, che ha effettuato gli interventi, per cui è causa;
e) richiedere informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. in ordine alle opere, per cui è causa ed alla sussistenza o meno di istanze e/o provvedimenti amministrativi ad esse afferenti.
f) ammettere giuramento decisorio di controparte – ora deferito dal sotto Parte_1 condizione, id est per la contestabile ipotesi che l'adíta Corte d'Appello non abbia ad accogliere le istanze istruttorie innanzi formulate dall'appellante – sui Parte_1 seguenti articoli:
3 1: giuro – e giurando affermo – che l'innesto, nel muro che separa l'area giardino del
da quella sovrastante, di barbacani, tubi, canaline, rivestimenti vari – Parte_1 opere tutte per cui è causa – è stato effettuato da maestranze/operai edili per incarico dato da e CP_1 CP_2
2. giuro – e giurando affermo – che detto incarico è stato affidato da e CP_1 in proprio e non quali amministratori rappresentanti di di CP_2 Parte_2
; CP_1
3. giuro – e giurando affermo – che i costi delle opere, di cui sovra non sono stati addebitati e contabilizzati a carico di di;
Parte_2 CP_1
4. giuro – e giurando affermo – che le voci di addebito e pagamento del corrispettivo degli interventi, di cui sovra non sono state apposte nelle scritture contabili di Parte_2 di;
[...] CP_1 in ogni caso, con il favore per l'appellante di competenze, spese ed Parte_1 accessori tutti di causa, relativi ai due gradi di giudizio».
e hanno precisato queste Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa,
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dal Parte_1
come in atti rappresentato, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte di
[...] cui alla pregressa narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto di innanzi al Parte_1 Parte_2 CP_1
Tribunale di Aosta, assumendo che l'area verde condominiale sottostà a quella confinante di proprietà della convenuta e che sul muro di confine quest'ultima aveva inserito senza il consenso condominiale vari barbacani, dai quali fuoriescono acque e liquidi che colano lungo il muro e si riversano sull'area verde condominiale.
L'attore aveva altresì allegato che, a seguito delle richieste di rimessa in pristino, la convenuta aveva aggravato la situazione, in quanto aveva applicato sul muro una serie di tubi (o canaline), finalizzata verosimilmente a raccogliere acque e liquame defluenti dai barbacani e costituente un'autentica, insopportabile bruttura.
4 L'attore aveva dunque chiesto l'accertamento negativo del diritto della convenuta all'innesto dei barbacani e all'installazione dei tubi, la condanna della convenuta alla cessazione della turbativa e al ripristino del muro, l'applicazione di misure di coercizione indiretta, la condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in misura non inferiore ad euro 10.000,00, oltre agli accessori.
2. si era costituita in giudizio, rappresentando che, nella Controparte_1 pendenza del termine per la costituzione, di si era estinta Parte_2 CP_1 per scioglimento anticipato.
La convenuta aveva chiesto dichiararsi l'interruzione del processo.
3. Il 7 aprile 2021, l'attore aveva riassunto il processo, di modo da continuarlo nei confronti di e quali ex amministratori e Controparte_1 Controparte_2 soci di . Parte_2 CP_1
4. e si erano costituiti in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva, poiché il fondo confinante era di proprietà della prima e non della società estinta, la quale non ne aveva mai avuto la disponibilità, eccependo la nullità della citazione per vizi inerenti alla c.d. “editio actionis”, eccependo la decadenza dell'azione, se intesa come manutenzione del possesso, chiedendo il rigetto nel merito per carenza di prova della proprietà del muro.
5. Con sentenza n. 361/2022 del 22 novembre 2022, il Tribunale di Aosta ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva e ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
6. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di due Parte_1 motivi e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo e, in subordine, ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
e hanno chiesto il rigetto, anche in Controparte_1 Controparte_2 rito, dell'appello.
7. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione merita di essere vagliata in relazione a ciascun motivo.
5 2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'invalidità della sentenza perché pronunciata «in costanza di interruzione del processo e senza che ne sia stata ineccepibilmente riattivata la prosecuzione» (p. 7 cit. app.).
L'eccezione inammissibilità degli appellati non è fondata.
L'appellante ha in modo inequivoco espresso la volontà di ottenere l'integrale riforma della sentenza, perché il giudice di primo grado si è pronunciato nel merito, nonostante si fosse verificata una causa estintiva del processo.
L'eccezione è rigettata.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante ha dedotto l'estinzione del processo, in quanto non vi sarebbe stata una tempestiva prosecuzione ovvero riassunzione, «che è stata, peraltro, possibile formalizzare solo al di là del termine trimestrale quale letteralmente fissato dall'art. 305 c.p.c.» (p. 5 cit. app.).
La difesa dell'appellante si pone (singolarmente) contra se, perché è una censura ad una propria attività (cfr. art. 157, co. 3, c.p.c.).
La riassunzione fatta dall'appellante non è tardiva.
Dalla difesa sopra riportata, si evince che secondo l'appellante il termine di tre mesi per la riassunzione (o la prosecuzione) decorre dalla verificazione dell'evento interruttivo.
Diversamente, il termine decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo.
L'art. 305 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 159/1971 del 6 luglio 1971, nella parte in cui fa decorrere il termine trimestrale dall'interruzione e non dalla conoscenza dell'evento nell'ipotesi ex art. 299 c.p.c. (che è quella del caso in esame).
Ha rammentato la Corte di cassazione che «la morte della parte [cui va assimilata l'estinzione della società], qualora si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto
l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione […] per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. […] sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299
c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o
6 riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza» (Cass. civ., sez. III^, ord. 20 maggio 2025, n. 13414).
L'appellante è stato notiziato dell'estinzione della convenuta dalla comparsa di
[...]
il 1° aprile 2021. Controparte_1
Con nota scritta del 7 aprile 2021 e in vista della prima udienza del 13 aprile 2021,
l'appellante ha riassunto il processo.
Il giudice ha quindi fissato nuova udienza e assegnato termine per la notificazione.
Pertanto, al momento della riassunzione, era iniziato da pochi giorni a decorrere il termine di decadenza.
Quanto rappresentato corrisponde a quanto correttamente dedotto dagli appellati.
A seguito delle loro difese, l'appellante ha mutato impostazione, riconoscendo che la decorrenza opera dalla conoscenza.
Tuttavia, insistendo nella difesa contra se, l'appellante ha dedotto che la conoscenza
(legale) dell'evento poteva dirsi acquisita nel momento dell'iscrizione dell'estinzione della società nel registro delle imprese, quindi (ancora una volta) il 29 dicembre 2020.
Con questa impostazione, il momento della conoscenza finisce sempre a coincidere con quello della produzione dell'evento, con sostanziale inutilità del principio sotteso alla pronuncia costituzionale.
Sennonché, quella che l'appellante ha chiamato legale è al più una conoscenza di fatto.
La pubblicità dei fatti sul registro delle imprese può assumere sì diversi valori – costitutivi, dichiarativi, di mera notizia –, ma pur sempre rilevanti sul piano dei rapporti sostanziali.
La conoscenza di cui si tratta è invece quella avente ad oggetto un fatto processuale e quindi, perché rilevi sul piano processuale, è legale, se acquisita per mezzo di atti che hanno rilievo processuale.
L'atto che può fungere da mezzo di conoscenza è una dichiarazione, notificazione o certificazione, assistita da fede privilegiata, dell'evento interruttivo, quindi dell'evento non in sé, ma quale evento qualificato dagli effetti, quelli cioè che incidono sullo svolgimento di un determinato processo (per tutte, Cass. civ., sez. I^, ord. 29 maggio 2024, n. 15004).
7 Nel caso in esame, è stata la dichiarazione resa in giudizio dall'ex socia ad avere partecipato l'appellante della notizia dell'estinzione della società convenuta, come evento idoneo ad incidere sullo svolgimento del processo.
Il tentativo dell'appellante di accreditare all'iscrizione nel registro delle imprese una valida fonte di conoscenza dell'evento è vano perché in contrasto con il suo contegno.
Ci si chiede per quale ragione l'appellante abbia riassunto il processo, pur essendo
(in tesi) a conoscenza dell'estinzione della società dal 29 dicembre 2020.
La ragione non può certo essere ravvisata nell'interesse ad ottenere una censura per tardività e in ultima istanza una pronuncia di estinzione: l'appellante avrebbe ottenuto l'utilità attesa semplicemente rimanendo inerte, e così avrebbe anche evitato l'insorgenza della questione della tempestività dell'iniziativa.
L'irrazionalità del contegno dell'appellante è solo apparente.
Occorre assegnare alla vicenda la giusta lettura.
L'appellante ha sovrapposto la conoscibilità di un fatto alla conoscenza;
la seconda e non la prima interessa agli effetti di cui si tratta.
L'estinzione della società convenuta era per l'appellante conoscibile (di fatto), tramite la premurosa consultazione del registro delle imprese.
Sennonché, per omessa consultazione, l'appellante non aveva avuto conoscenza (di fatto) dell'estinzione della società convenuta: altrimenti non avrebbe riassunto il processo, subito dopo ad aver preso conoscenza (legale) dell'estinzione come evento interruttivo.
Il motivo è rigettato.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato accertato il difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del rapporto sul lato passivo), con ciò definendo la causa.
Il motivo è inammissibile per due ordini di ragione.
In primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante aveva chiesto esclusivamente che il processo fosse dichiarato estinto: «Parte attrice conclude chiedendo dichiararsi l'avvenuta estinzione del procedimento per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione di in data 1.4.2021, non provvedendosi sulle spese» (verbale CP_1
d'udienza del 22 novembre 2022).
L'appellante non aveva riproposto le domande originariamente avanzate.
Le domande devono intendersi rinunciate.
8 Il caso non è quello dell'omessa riproduzione di una domanda proposta in cumulo (o anche di una modifica riduttiva della domanda) in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appellante non solo aveva omesso la riproduzione di tutte le domande, ma le aveva inequivocabilmente sostituite dalla richiesta di declaratoria di estinzione.
La parte aveva manifestato in modo univoco la volontà attuale di non conseguire le utilità sottese alle domande in origine avanzate.
Anche la richiesta in punto di spese processuali è ulteriore indice che per la parte il processo si era risolutivamente arrestato per inattività delle parti (art. 310, u.c., c.p.c.).
A volere opinare diversamente, il motivo è ugualmente inammissibile.
L'appellante ha dedotto che il tribunale ha in modo acritico assunto come provata la titolarità del fondo confinante in capo ad un soggetto terzo.
Più precisamente, per l'appellante, «i dati catastali hanno (com'è noto) una semplice e gracile valenza indiziaria […] || Né valenza probatoria inconfutabile aveva – ed ha – la circostanza, anch'essa menzionata in sentenza dal Tribunale, che in un atto notarile del
1978 si menziona l'anzidetto immobile quale bene donato dal padre a » (pp. CP_1
7 s. cit. app.).
La critica è apodittica in contrasto all'art. 342 c.p.c. (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n. 20884).
Giova precisare che sulla natura del diritto azionato, l'appellante aveva dedotto che
«la creatasi situazione legittima il Condominio ad esperire le azioni a difesa della proprietà
e, così, in particolare quella negatoria» (p. 4 cit.), e aveva concluso, chiedendo di «accertare
e dichiarare l'insussistenza in capo a di del diritto: […]» (p. 6 Parte_2 CP_1 cit.).
L'appellante non ha contestato che il giudice di primo grado ha accertato la titolarità del lato passivo del rapporto, né ha dedotto errori di percezione, né, ancora, ha invocato un particolare grado della prova.
L'appellante non ha minimamente argomentato perché, nel caso deciso, quindi per quanto ivi asserito e provato, non fosse sufficiente, al fine di accertare la titolarità passiva del rapporto, l'evidenza data dal concorso delle risultanze catastali e dell'atto pubblico.
L'appellante non ha richiamato alcun asserto o documento a contrasto, il cui esame sarebbe stato pretermesso o malinteso dal giudice di primo grado e la cui considerazione corretta avrebbe imposto una decisione di segno contrario.
9 L'appellante ha inoltre assunto che, «quand'anche si abbia a ritenere che dell'unità immobiliare in questione è stata resa donataria dal padre, nulla esclude che CP_1 la stessa ne abbia conferito successivamente il godimento (se non la CP_1 proprietà) alla » (p. 8 cit. app.). Parte_2
L'asserto non costituisce certamente una critica alla sentenza.
L'appellante non ha lamentato che quanto rappresentato era emerso nel corso del processo e che il tribunale ha male inteso o pretermesso.
L'appellante avrebbe anche dovuto indicarne la fonte (atto o documento).
L'asserto è invece una mera supposizione.
L'appellante ha da ultimo dedotto che l'azione «non è stata intrapresa né proseguita sull'infungibile presupposto che la fosse “proprietaria” dell'immobile, di cui Parte_2 sovra. L'azione del Condominio è stata – ed è/sarà – volta ad ottenere la repressione in via giudiziale di condotte altrui – società e/o persone fisiche – lesive dei diritti condominiali e foriere di danni al Condominio» (p. 8 cit. app.).
Anche in questo caso l'appellante non ha precisato da dove risulta quanto assunto e non considerato dal giudice di primo grado.
Diversamente, si osserva che le difese in primo grado dell'appellante (v. anche solo le conclusioni in citazione), ivi compresa la riassunzione, indirizzata nei riguardi di «
[...]
e quali ex amministratori e soci di (p. 12 CP_1 Controparte_2 Parte_2 nota scritta 7 aprile 2021), erano strumentali a muovere un rimprovero verso la società estinta, per questo convenuta in giudizio.
Inoltre, va rilevato che gli appellati avevano allegato che il fondo non era stato nella disponibilità della società estinta (p. 6 comp. cost.).
L'appellante non aveva dedotto alcuna prova del contrario, dal momento che, dopo la prima udienza, trattata per iscritto, le parti avevano chiesto fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché, si osserva ulteriormente, quelle formulate negli atti introduttivi si erano consolidate.
L'impostazione diversa data alle difese di primo grado non può essere efficace, atteso che l'appellante non può invocare prove dedotte e non ammesse o dedotte e assunte, ma non considerate o male valutate dal giudice di primo grado.
Per questo, l'argomento non può assurgere a quella critica potenzialmente idonea a superare l'accertamento giudiziale impugnato.
Il motivo è rigettato (in rito).
10 4. L'inammissibilità del secondo motivo rende superflua l'istruzione probatoria.
Possono muoversi anche ulteriori censure.
La consulenza tecnica d'ufficio sollecitata – «affidare a C.T.U., che verifichi lo stato dei luoghi, per cui è causa, ne descriva le condizioni e ne prefiguri il ripristino dello status quo ante» (p. 11 cit. app.) – è all'evidenza esplorativa: l'appellante avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi del diritto azionato e anche suffragare le proprie deduzioni e richieste con riscontri documentali, come una perizia di parte, da sottoporre all'esame della controparte e del giudice, anche per il vaglio della serietà delle denunce.
La consulenza tecnica sarebbe dunque strumentale non a comprendere la corretta prospettazione, bensì, preliminarmente, ad acquisire gli elementi utili ad integrare attività di parte incomplete (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 31 marzo 2025, n. 8498).
Si farebbe della consulenza tecnica un improprio mezzo di prova.
Le prove orali, interrogatorio formale e testimonianza, sono state dedotte in appello per la prima volta e ingiustificatamente, con conseguente inammissibilità (art. 345, co. 3,
c.p.c.).
Nel precisare la seconda volta le conclusioni, l'appellante ha deferito giuramento decisorio.
La prova è inammissibile.
Giova trascrivere i primi due capitoli: «1: giuro – e giurando affermo – che l'innesto, nel muro che separa l'area giardino del da quella sovrastante, di Parte_1 barbacani, tubi, canaline, rivestimenti vari – opere tutte per cui è causa – è stato effettuato da maestranze/operai edili per incarico dato da e ||
2. giuro CP_1 CP_2
– e giurando affermo – che detto incarico è stato affidato da e CP_1 CP_2 in proprio e non quali amministratori rappresentanti di di ». Parte_2 CP_1
Il giuramento deve contenere la tesi difensiva avversaria (cfr. Cass. civ., sez. II^, ord.
17 luglio 2025, n. 19980).
Gli appellati non hanno mai assunto di avere incaricato personalmente qualcuno per realizzare le opere – sicché il giuramento verterebbe anche su circostanze nuove, con conseguente inammissibilità (in argomento, Cass. civ., sez. III^, sent. 19 ottobre 2015, n.
21073) – e si erano limitati ad eccepire l'estraneità della società convenuta e sul piano formale (perché il fondo è di proprietà dell'appellata) e sul piano sostanziale (perché la società non ne ha mai avuto la disponibilità).
11 Inoltre, in base alla (nuova) prospettiva assunta, l'appellante ha chiesto la condanna al ripristino non degli appellati, quali successori nel patrimonio della società estinta, ma di chiunque si riveli responsabile degli innesti, quindi degli appellati anche “in proprio”.
Allora, i capitoli in discorso non sono formulati in senso favorevole agli appellati: se giurano, si dichiarano autori indiretti degli innesti, e per l'effetto soccombono (anche solo rispetto ad un capo della decisione), mentre, se si sottraggono al giuramento, soccombono ugualmente (art. 239, co. 1, c.p.c.).
L'inammissibilità dei primi due capitoli si riverbera anche su quelli restanti («
3. giuro
– e giurando affermo – che i costi delle opere, di cui sovra non sono stati addebitati e contabilizzati a carico di di;
|| 4. giuro – e giurando affermo – Parte_2 CP_1 che le voci di addebito e pagamento del corrispettivo degli interventi, di cui sovra non sono state apposte nelle scritture contabili di di »). Parte_2 CP_1
Inoltre, il giuramento su questi ultimi capitoli non è connotato dalla decisorietà (in argomento, per tutte, Cass. civ. sez. II^, ord. 27 settembre 2024, n. 25866).
Il soggetto che ha sopportato il costo delle opere non è necessariamente responsabile delle conseguenze delle opere (si pensi al pagamento del terzo).
Nel precisare la seconda volta le conclusioni, l'appellante ha chiesto altresì di
«disporre ispezione del luogo, ex artt. 118-258 c.p.c. per le verifiche menzionate innanzi
(spec. supra sub b); || disporre l'esibizione anche […] ex art. 2711, c. 2 c.c. dei libri sociali/scritture contabili già di concernenti i rapporti e Controparte_4 pagamenti intercorsi con la ditta, che ha effettuato gli interventi, per cui è causa;
|| richiedere informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. in ordine alle opere, per cui è causa ed alla sussistenza o meno di istanze e/o provvedimenti amministrativi ad esse afferenti».
Per la definizione dell'appello, non occorre alcuna delle attività richieste o sollecitate.
L'istanza di ordine di esibizione è tra l'altro vietata perché formulata in appello senza alcuna giustificazione (art. 345, co. 3, c.p.c.).
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In assenza di dati utili, si può convenire con la valutazione dell'appellante circa la natura indeterminabile della causa.
12 Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime di pronta soluzione e le seconde sciolte anche solo tramite l'attività assertiva delle parti), trovano applicazione i parametri forensi minimi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi
(euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. L'appellante è responsabile agli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Ricorre l'elemento dell'integrale soccombenza.
Il comportamento processuale dell'appellante è accompagnato quantomeno da colpa grave (cfr. sulla necessità dell'elemento soggettivo, Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2018, n.
9915).
Ne costituiscono indice le ragioni del rigetto dei motivi.
Va inoltre evidenziato il contegno dell'appellante contrario al divieto di venire contra factum proprium.
Se è vero che gli estremi dell'estinzione del processo sono rilevabili d'ufficio, è altresì giusto rimarcare che l'appellante ha preteso di vanificare gli atti del processo [«dichiarare, di conseguenza, l'invalidità/nullità degli atti e provvedimenti successivi al 29.12.2020,
(data di scioglimento della società e così, in particolare, dell'impugnata Parte_2 sentenza, pronunciata dal Giudice il 22.11.2022»), deducendo la tardività della sua riassunzione.
Il fine ultimo dell'appellante appare quello di sottrarsi al rischio di dover rimborsare le spese processuali della controparte (art. 310, u.c., c.p.c.).
Allora, il fine poteva essere raggiunto con l'astensione dal compimento di attività.
La pretestuosità della difesa sta nel legittimare un'attività apparentemente priva di senso, quella cioè di riassumere il processo per denunciarne la tardività, e di tentare così di mutare la realtà: con l'atto in riassunzione l'appellante aveva manifestato la volontà di coltivare il processo nella consapevolezza di poterlo fare.
Inoltre, le difese dell'appellante sono contrassegnate dal carattere defatigatorio.
Con riguardo alla riassunzione, se nell'atto introduttivo, l'appellante ne ha dedotto la tardività, assumendo la decorrenza del termine di tre mesi dall'evento, con ciò ignorando (o volutamente omettendo di considerare) la dichiarazione di illegittimità costituzionale, solamente in seguito alla difesa avversaria, ha modificato l'impostazione,
13 valorizzando una forma di conoscenza dell'evento diversa da quella rilevante agli effetti processuali e finendo in concreto per dare spazio alla mera conoscibilità in luogo della conoscenza effettiva (l'appellante aveva ignorato l'estinzione della società convenuta sino alla denuncia dell'appellata, ex socia), al fine di insistere nel dimostrare la ricorrenza di un proprio errore.
Con riguardo alle prove, l'appellante ha cercato di recuperare poteri non esercitati in primo grado;
si rammenta che, all'esito della prima udienza, le parti avevano chiesto di precisare le conclusioni.
L'appellante ha dedotto prove orali (testimonianza e interrogatorio formale), senza indicare la benché minima ragione dell'impossibilità di averlo fatto prima.
Ancora una volta, a fronte delle difese della controparte, la quale correttamente ha eccepito la violazione del divieto di nova in appello, l'appellante si è avvalso in ultimo della prova sottratta al divieto, onerando la controparte di prendere posizione e obbligando il giudice a pronunciarsi su di essa, con ulteriore appesantimento del processo.
L'azione ha comportato un inutile dispendio di risorse processuali.
I doveri di lealtà e di probità processuali (art. 88, co. 1, c.p.c.), declinati nell'ambito di un processo giusto (art. 111, co. 1, Cost.), sono un possibile criterio di selezione del contenzioso giudiziale, e, come doveri di condotta, letti alla luce degli artt. 2 e 24, co. 1,
Cost., impongono non soltanto di non rappresentare il falso, ma anche di evitare la proposizione di cause inammissibili o del tutto infondate.
Con riguardo alla liquidazione della sanzione, il criterio preferibile è quello dell'entità delle spese processuali liquidate (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9915;
Corte cost., sent. 6 giugno 2019, n. 139).
È ammessa, quindi, una liquidazione calibrata sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, nel rispetto del criterio di giudizio della ragionevolezza.
Va considerata la pronta definizione delle difese modificative e di quelle integrative spiegate dall'appellante in questo grado di giudizio.
La sanzione è determinata nella misura della metà delle spese processuali, per la voce del compenso, che l'appellante è tenuto a rifondere agli appellati.
7. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di e Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Controparte_2
4.996,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al pagamento a favore di e Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.498,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; Controparte_2 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
DR GI LA
Il presidente
CE IN
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