TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 4662/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. POZZANI ALESSANDRO) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
, c.f. (avv. DAMIOLI DARIA) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 3 marzo 2007, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Calcinato (atto n. 5 parte I). La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta ha presentato le medesime domande.
Su istanza della resistente, è stata disposta l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente. All'esito della produzione, la resistente non ha proposto domande nuove.
In data 14 novembre 2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale1 dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine non è semestrale, ma annuale, poiché non è intervenuta una vera e propria consensualizzazione, atteso che le conclusioni, pur convergenti nel merito, si divaricano sulle spese (la resistente ne ha chiesta la rifusione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 4662/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. POZZANI ALESSANDRO) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
, c.f. (avv. DAMIOLI DARIA) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 3 marzo 2007, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Calcinato (atto n. 5 parte I). La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta ha presentato le medesime domande.
Su istanza della resistente, è stata disposta l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente. All'esito della produzione, la resistente non ha proposto domande nuove.
In data 14 novembre 2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale1 dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine non è semestrale, ma annuale, poiché non è intervenuta una vera e propria consensualizzazione, atteso che le conclusioni, pur convergenti nel merito, si divaricano sulle spese (la resistente ne ha chiesta la rifusione).