TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2301/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERISOLI FRANCESCA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERISOLI FRANCESCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERGONZONI Parte_2 C.F._2
ROSARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BERGONZONI ROSARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3-7-2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli nato a Porretta Terme in [...] Persona_1
26.04.2009 ed nata a [...] in data [...]; cessata la convivenza, le parti CP_1 intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto con le modifiche concordemente apportate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del pagina 1 di 3 3.7.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)I figli ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 CP_1 prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Castel Maggiore (Bo), in via Lame n. 47;
2)i figli ed vedranno il papà a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica Per_1 CP_1 pomeriggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni, scolastici e non, dei due ragazzi. Nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con la mamma, il padre terrà con sé e il mercoledì pomeriggio;
CP_1 Per_1
3) viene fatta salva la possibilità dei genitori di effettuare modifiche a tale calendario, in base agli impegni lavorativi di entrambi ed in base ai vari impegni dei due figli, inoltre si precisa che il IG. Pt_1 potrà comunque vedere e tenere con sé i due minori anche al di fuori di quanto previsto nel presente atto, previo accordo con la madre;
4)nelle festività natalizie, ed trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il Per_1 CP_1 giorno di Natale con l'altro genitore, il Capodanno con un genitore e l'epifania con l'altro, il giorno di
Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
gli altri giorni festivi verranno suddivisi tra i genitori in base ai loro impegni lavorativi e tenendo conto dei desideri dei due ragazzi;
5)durante le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, assieme al papà, in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio precedente;
6)Il IG. si impegna a versare alla IG.ra entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli ed , la somma di € 500,00; le spese straordinarie, come stabilite Per_1 CP_1 dal Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, saranno divise al 50%;
7)l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra al 100% già a fare data dal mese di dicembre Pt_2
2024; il sig. ha già provveduto ad effettuare la variazione presso l'INPS; Pt_1
8) le parti concordemente stabiliscono che il residuo debito della mensa che il IG. si è impegnato Pt_1
a versare, ad oggi ammontante ad € 700,00 (poiché 300,00€ sono già stati versati alla IG.ra , Pt_2 verrà pagato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario direttamente alla mensa creditrice entro la fine del corrente mese di luglio 2025;
pagina 2 di 3 9)L'autovettura C3 targata CT144RN, di proprietà del IG. ma in uso alla IG.ra rimarrà Pt_1 Pt_2 nella disponibilità della RA previo passaggio di proprietà della vettura, le cui spese saranno poste a carico della stessa (si precisa che la RA potrà beneficiare della classe di merito del IG. ; Pt_1
10)le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del documento di identità e/o documenti validi per l'espatrio e/o passaporto proprio e dei figli.
11)le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle condizioni di cui al presente atto.
12)le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
13)nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2301/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERISOLI FRANCESCA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERISOLI FRANCESCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERGONZONI Parte_2 C.F._2
ROSARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BERGONZONI ROSARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3-7-2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli nato a Porretta Terme in [...] Persona_1
26.04.2009 ed nata a [...] in data [...]; cessata la convivenza, le parti CP_1 intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto con le modifiche concordemente apportate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del pagina 1 di 3 3.7.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)I figli ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 CP_1 prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Castel Maggiore (Bo), in via Lame n. 47;
2)i figli ed vedranno il papà a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica Per_1 CP_1 pomeriggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni, scolastici e non, dei due ragazzi. Nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con la mamma, il padre terrà con sé e il mercoledì pomeriggio;
CP_1 Per_1
3) viene fatta salva la possibilità dei genitori di effettuare modifiche a tale calendario, in base agli impegni lavorativi di entrambi ed in base ai vari impegni dei due figli, inoltre si precisa che il IG. Pt_1 potrà comunque vedere e tenere con sé i due minori anche al di fuori di quanto previsto nel presente atto, previo accordo con la madre;
4)nelle festività natalizie, ed trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il Per_1 CP_1 giorno di Natale con l'altro genitore, il Capodanno con un genitore e l'epifania con l'altro, il giorno di
Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
gli altri giorni festivi verranno suddivisi tra i genitori in base ai loro impegni lavorativi e tenendo conto dei desideri dei due ragazzi;
5)durante le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, assieme al papà, in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio precedente;
6)Il IG. si impegna a versare alla IG.ra entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli ed , la somma di € 500,00; le spese straordinarie, come stabilite Per_1 CP_1 dal Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, saranno divise al 50%;
7)l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra al 100% già a fare data dal mese di dicembre Pt_2
2024; il sig. ha già provveduto ad effettuare la variazione presso l'INPS; Pt_1
8) le parti concordemente stabiliscono che il residuo debito della mensa che il IG. si è impegnato Pt_1
a versare, ad oggi ammontante ad € 700,00 (poiché 300,00€ sono già stati versati alla IG.ra , Pt_2 verrà pagato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario direttamente alla mensa creditrice entro la fine del corrente mese di luglio 2025;
pagina 2 di 3 9)L'autovettura C3 targata CT144RN, di proprietà del IG. ma in uso alla IG.ra rimarrà Pt_1 Pt_2 nella disponibilità della RA previo passaggio di proprietà della vettura, le cui spese saranno poste a carico della stessa (si precisa che la RA potrà beneficiare della classe di merito del IG. ; Pt_1
10)le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del documento di identità e/o documenti validi per l'espatrio e/o passaporto proprio e dei figli.
11)le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle condizioni di cui al presente atto.
12)le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
13)nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3