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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2991 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) in persona del Vicedirettore Generale Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Ditolve, giusta procura generale alle liti (rep. n. 54368 - raccolta n. 15494, Notaio ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso la Filiale della Società ubicata in Potenza alla via
Grippo snc;
Attrice-Opponente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Melfi al Viale Savoia n.45, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Convenuto-opposto
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 804/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 26/10/2020, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 39.264,43 oltre interessi come per legge e spese della procedura di ingiunzione, per rimborso di n. 5 buoni postali fruttiferi. L'opponente, in via principale chiedeva di
“revocare e dichiarare privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 804 emesso dal
Tribunale di Potenza in data 26 ottobre 2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. Nel merito, a sostegno dell'opposizione, deduceva che il rimborso dei buoni fruttiferi poteva senz'altro ricondursi alla comunione di credito, quindi, è tenuta Parte_1
ad uniformarsi ad una serie di obblighi ed a svolgere accertamenti prima di pagare somme agli eredi. Innanzitutto, è inibito al cointestatario superstite o al singolo erede, disgiuntamente, di conseguire la riscossione dei buoni postali fruttiferi e dei libretti;
la clausola – pari facoltà di rimborso – prevede un vincolo di solidarietà attiva tra tutti i creditori sicché ciascuno può chiedere il rimborso, tuttavia detta clausola, secondo l'opponente, esplica i suoi effetti tra i contitolari e solo se in vita. Pertanto, stante il decesso di uno dei contitolari dei rapporti il rimborso può essere effettuato solo dopo aver accertato la piena legittimità del richiedente ad ottenere in via esclusiva la liquidazione.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/04/2021 si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo “-in via preliminare CP_1 concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta ed al fine di non pregiudicare ulteriormente le ragioni del che da circa un anno non riesce ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli CP_1
e maturato negli oltre 20 anni di durata dei buoni postali fruttiferi a lui cointestati;
- nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata e pretestuosa confermando il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel merito, ha sostenuto che l'opponente continua ad applicare un Parte_1
principio, quello della impossibilità di riscuotere l'intero importo dei buoni recanti la clausola pari facoltà di rimborso da parte dei cointestatari nel caso di morte dell'altro intestatario, che è stato abbondantemente superato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha reiteratamente affermato come nel caso di deposito bancario intestato a più persone, vi sia la facoltà di compiere sino alla estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, realizzandosi una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei due cointestatari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro,
l'adempimento dell'intero saldo e l'adempimento così conseguito libera la CP_2 anche verso gli eredi dell'altro contitolare, principio applicabile anche nel caso di buoni fruttiferi cointestati come nella fattispecie. 3) In corso di causa, il G.I. con ordinanza del 17/11/2021 concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 804/2020 e concedeva i termini ex art. 183 co. VI cpc.
La causa istruita mediante allegazioni documentali in data 26/09/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI,
04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale
Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57;
Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007
n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010 secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto ed in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento … anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento – per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione,
o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni – gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'esatto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio.
5) non ha contestato nel presente procedimento, l'an dell'altrui diritto Parte_1 ma solo il quomodo, lamentando l'integrazione dei presupposti di legge e, in particolare, la necessità di tutelare ulteriori aventi diritto alla predetta liquidazione;
aventi diritto, tuttavia, solo eventuali, non risultando nel caso di specie né dedotte, né,
a fortiori, documentate ulteriori istanze di liquidazione ovvero di opposizione all'altrui rimborso promananti da tali soggetti (allo stato solo ipotetici).
Ai sensi dell'art. 1292 c.c., in presenza di con clausola P.F.R. che, Controparte_3
come noto, costituiscono titoli di legittimazione e abilitano tutti i cointestatari possessori del titolo, in via solidale tra loro ad ottenere, alle scadenze previste, il rimborso del valore prestabilito del titolo” ciascuno degli intestatari ha diritto ad ottenere l adempimento dell'intera obbligazione e, una volta conseguito per intero l'adempimento da uno solo dei creditori, ciò in ogni caso libera il debitore, in questo caso , verso tutti gli altri creditori cointestatari. Tale clausola costituisce Parte_1 vera e propria obbligazione contrattuale, alla quale l'intermediario non si può sottrarre, né si può ritenere che tale solidarietà, relativa alla contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali (v. Cass. n. 16683/2020) venga ipso iure meno con il decesso di uno dei cointestatari, atteso che la solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, come nei depositi bancari o di libretti di risparmio, sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Cass. civ., 29 ottobre 2002, n. 15231; Trib. Savona, 20 novembre 2017),
e ciò perché nel caso di decesso di uno dei cointestatari, nei diritti del cointestatario defunto subentrano i suoi eredi in comunione tra loro, ma non si modifica il rapporto sussistente con gli altri creditori cointestatari viventi e con il debitore della prestazione e pertanto il cointestatario rimasto in vita ha sempre diritto al rimborso dell'intero valore del titolo (Corte App. Milano 2020).
5.1) Detta disciplina è derogata dall'art. art. 187 del D.P.R. 256/1989, ove in tema di libretti di risparmio postali, si sancisce, al contrario della disciplina generale, che il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola delle pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. La quaestio iuris che allora si pone è stabilire se tale disposizione derogatoria, dettata per i soli libretti postali di risparmio, trovi applicazione anche per i Buoni Fruttiferi, e ciò, in virtù del richiamo di cui all'art. 203
D.P.R., ove, si stabilisce che “le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente Titolo VI”.
5.2) La risposta deve essere sicuramente negativa, in quanto il principio derogatorio dell'art. 203 del citato DPR non integra un rinvio esplicito ed essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e sempre in quanto applicabile e che non sia diversamente disposto, quindi, essendo una norma limitativa di diritti deve essere interpretata in modo restrittivo ai casi specificamente previsti e non può essere estesa a fattispecie diverse, atteso che proprio in tema di buoni fruttiferi postali, sia nel caso in cui tutti i cointestatari siano viventi, sia nel caso in cui uno di questi sia deceduto, siano sempre rimborsabili a vista.
5.3) Nella fattispecie l'opposto agisce non iure successionis, ma iure proprio, quale cointestatario dei buoni fruttiferi, provvisti della clausola p.f.r., che, come tale, consente di qualificare l'obbligazione a cui i predetti buoni hanno dato luogo in termini di obbligazione solidale attiva e pertanto facendo valere una posizione creditoria non modificata dall'altrui decesso, essendo evidente che nella presente controversia non viene in considerazione l'esigibilità di un credito ereditario (Trib. Novara 2020).
5.4) A lume di quanto precede è evidente che l'art. 203 DPR 256/1989 non consente di neutralizzare o ridimensionare l'operatività della clausola pari facoltà di rimborso e la relativa facoltà di ciascun contitolare di riscuotere il titolo per l'intero importo anche senza il consenso degli altri contitolari, e ciò perché “la clausola predetta secondo l'orientamento preferibile nonché prevalente in giurisprudenza, non perde la propria operatività per il solo fatto del decesso di uno dei cointestatari, atteso che in capo agli altri cointestatari permane il diritto di chiedere e ottenere la riscossione dell'intero importo a vista, senza che a ciò si renda necessario l'espletamento di pratiche successorie né la quietanza degli altri aventi diritto” (Trib. Torino 2020).
Tale interpretazione è pienamente coerente con la peculiare natura dei buoni fruttiferi i quali, a differenza dei libretti di risparmio, sono titoli di legittimazione (Cass. civ. sent. n. 27209/2005) ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (Cass. Sez. Un. N. 3963/2019), sicché, avendo per scopo quello di identificare l'avente diritto ad una prestazione, è evidente che ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, significherebbe vanificare la funzione che l'ordinamento ha ad essi assegnato.
6) Né, infine, a fronte della pacifica decisività di tutto quanto precede, può ritenersi che all'istanza liquidatoria del cointestatario si oppongano ragioni afferenti la tutela di ulteriori ed eventuali aventi diritto e, in particolare, dei chiamati all'eredità del cointestatario deceduto;
e ciò perché, se, come detto, il rapporto di solidarietà attiva è situazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari e se, pertanto, l'intervenuto decesso non modifica il rapporto sussistente con gli altri creditori cointestatari viventi e con il debitore della prestazione, è allora evidente che il cointestatario rimasto in vita abbia sempre diritto a pretendere il rimborso dell'intero valore del titolo senza la necessità di alcuna richiesta congiunta degli eredi del cointestatario defunto, così come non avrebbe avuto necessità della richiesta congiunta di quest'ultimo, qualora fosse stato ancora in vita;
analogamente gli eredi del cointestatario defunto, congiuntamente tra loro, avrebbero diritto ad ottenere il rimborso dell'intero valore del titolo, senza necessità però della richiesta congiunta del cointestatario rimasto in vita ( Trib. Novara
2020, cit., e Corte App. Milano 2020).
A tanto consegue che, l'intermediario si libererà nei confronti del creditore versando l'intero dovuto recante dai buoni, in omaggio alla disciplina generale in tema di obbligazioni solidali attive ex art. 1292 c.c. e che, per altro verso, non può costituire valido motivo di opposizione alla richiesta di liquidazione del cointestatario di CP_4
munito di clausola P.F.R la necessità di salvaguardare i rapporti interni tra contitolari, trattandosi di sfera che esula dal sindacato dell'intermediario.
Anche perché la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa, i quali, potranno agire nei confronti del cointestatario che abbia riscosso l'importo dei Buoni per ottenere la ripetizione della quota di loro spettanza, senza necessità di instaurare alcun litisconsorzio (Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 640 e da ultimo, Cass. civ., 20 novembre 2017, n. 27417 e Cass. civ., Sez. un., 29 novembre 2007, n. 24657).
7) In conclusione, l'opposizione proposta dalla parte attrice-opponente va rigettata essendo infondata sia in fatto che in diritto.
8) Quanto poi alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi, stante la controvertibilità delle questioni trattate, per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2991/2020 R.G. promossa da (attrice-opponente) contro (convenuto- Parte_1 CP_1
opposto), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 804/2020, emesso dal
Tribunale di Potenza in data 26/10/2020;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, in data 04/01/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante