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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16507/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/10/1981 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SPADARO AMALIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
OGGETTO: indennità NASPI
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, parte ricorrente come in epigrafe, premesso di aver presentato in data 27.10.2021 domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento CP_ della c.d. indennità di disoccupazione NAspI, rigettata dall' in data 04.08.2022 con la seguente motivazione “LA S.V. NON HA - PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione della relativa CP_1 prestazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1 Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva la decadenza dal diritto nonché l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 con la trattazione scritta la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti. CP_ Preliminarmente, va accolta l'eccezione preliminare dell' e rilevata l'intervenuta decadenza annuale (rilevabile anche d'ufficio trattandosi di termini dettati a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle decisioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici - cfr. Cass. 12141/98), prescritta dall'art. 47 del DPR n.
639/70, così come modificato dall'art. 4 legge n. 438/1992 e dalla l. 111/11.
La normativa richiamata, infatti, ha previsto dei ridotti termini di decadenza di 3 anni (per le controversie in materia di trattamenti pensionistici) e di 1 anno (per le prestazioni CP_ temporanee in genere erogate dall' ).
L'art. 47 del D.P.R. 639/1970 statuisce, in particolare, che, “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile” (comma 1), precisando che, “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_1 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma
2), mentre, “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma” (comma 3).
Il termine di decadenza annuale è, quindi, previsto “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89”. L'art. 24 citato, nello specificare quali tipi di gestioni rientrano nella “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, fa riferimento specifico anche ai trattamenti economici di malattia, disoccupazione e “ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”.
Alla luce di tale quadro normativo, all'azione giudiziaria volta ad ottenere l'invocata indennità di disoccupazione NASPI deve applicarsi il termine di decadenza annuale, in quanto si è in presenza di una prestazione di natura previdenziale a carattere temporaneo.
2 Circa la natura di tale termine decadenziale, inoltre, deve precisarsi che, con la legge n.
166/91, il legislatore è intervenuto a dare una interpretazione autentica della norma, stabilendo che i termini di cui all'art. 47 debbono ritenersi posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione, determinandosi, di conseguenza, l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale (c.d. decadenza sostanziale). La giurisprudenza della S. C. ha altresì chiarito che ad impedire il compiersi del termine di decadenza è sufficiente il semplice deposito del ricorso, senza che sia necessaria, allo stesso fine, anche la notifica dell'atto CP_ introduttivo all' (cfr. Cass. 5189/01).
Alla luce del portato delle disposizioni normative appena richiamate si ricava, dunque, che il predetto termine decadenziale (triennale o annuale) inizia a decorrere, alternativamente, dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento (esplicito o implicito) di reiezione dell'istanza da parte dell'Ente, ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per l'adozione della suddetta decisione, o, ancora, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, tenuto conto della data di presentazione della richiesta della prestazione formulata.
Appare, a questo punto, utile rammentare che il procedimento amministrativo previdenziale si svolge secondo le seguenti cadenze temporali: una volta presentata la domanda amministrativa da parte del richiedente, è tenuto ad adottare il CP_1 provvedimento decisorio entro 120 giorni, altrimenti la domanda deve intendersi respinta;
avverso il rigetto (implicito o esplicito) dell'Ente, l'assicurato può poi proporre ricorso nel termine di 90 giorni innanzi al Comitato OV , il quale dovrà decidere entro CP_1 ulteriori 90 giorni;
spirato anche tale ulteriore termine, il ricorso amministrativo deve intendersi definitivamente rigettato.
Ne consegue che il dies a quo triennale o annuale stabilito dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970 potrà iniziare a decorrere: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, qualora l'adozione del provvedimento sia intervenuta tempestivamente avverso un ricorso amministrativo proposto nei termini;
b) in caso di mancata o tardiva decisione sul ricorso, dal 91° giorno successivo alla presentazione del reclamo medesimo, sempre purché questo sia stato tempestivamente inoltrato;
c) in ipotesi di omesso o ritardato ricorso amministrativo, dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3 Va anche puntualizzato che, secondo oramai pacifica giurisprudenza, i termini di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrono, in ogni caso, dalla scadenza del termine di 300 giorni prescritto “per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, sia nel caso di presentazione tardiva del ricorso, sia nel caso in cui CP_1 non si pronunci sull'istanza dell'assicurato, sia nel caso di provvedimento mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile (così Cass. S.U.
12718/09). Resta fermo che, per costante orientamento interpretativo della Suprema
Corte, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria di cui all'art. 47 del D.P.R.
639/1970 è istituto di ordine pubblico, in quanto dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato (cfr., tra le molte, Cass. 8657/17, 3990/16, 18528/11 e
6331/14).
Ora, nella vicenda di specie, secondo quanto allegato in ricorso dalla stessa ricorrente, e come peraltro confermato dalla stessa produzione documentale versata in atti, l'istante risulta aver presentato domanda amministrativa per richiedere le spettanze oggetto di causa, ossia l'indennità NASpI, in data 27.10.2021. A tale domanda ha fatto seguito il provvedimento di rigetto dell'Ente del 4.8.2022 (doc. ric.). Detto provvedimento è stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente in via amministrativa con ricorso del
12.10.2022 (cfr. doc. ric., nonché deduzioni attoree).
Ne discende, in ragione di quanto più sopra evidenziato che, con riferimento alla vicenda in esame, il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 47 del
D.P.R. 639/1970 deve essere identificato nel 91° giorno successivo alla proposizione ricorso in via amministrativa, ossia a decorre dal 11.01.2023, momento a partire dal quale deve computarsi il termine annuale (posta la natura delle spettanze oggetto di causa) perentorio per l'introduzione del contenzioso giurisdizionale, che conseguentemente doveva essere azionato entro il 11.1.2024.
Considerato per converso che l'odierno ricorso è stato depositato solo in data 30.12.2024, lo stesso risulta dunque tardivamente proposto.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso è da reputarsi tardivo, con conseguente decadenza dall'azione incardinata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Va, quindi, dichiarata la inammissibilità del ricorso.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura minima e tenendo conto delle sole fasi effettivamente svolte, trattandosi di giudizio definito con una pronuncia in rito ed essendo stata trattata un'unica questione
P. Q. M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 854,00 oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, IVA e CPA se dovute.
Si comunichi
Aversa, 25.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16507/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/10/1981 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SPADARO AMALIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
OGGETTO: indennità NASPI
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, parte ricorrente come in epigrafe, premesso di aver presentato in data 27.10.2021 domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento CP_ della c.d. indennità di disoccupazione NAspI, rigettata dall' in data 04.08.2022 con la seguente motivazione “LA S.V. NON HA - PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione della relativa CP_1 prestazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1 Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva la decadenza dal diritto nonché l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 con la trattazione scritta la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti. CP_ Preliminarmente, va accolta l'eccezione preliminare dell' e rilevata l'intervenuta decadenza annuale (rilevabile anche d'ufficio trattandosi di termini dettati a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle decisioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici - cfr. Cass. 12141/98), prescritta dall'art. 47 del DPR n.
639/70, così come modificato dall'art. 4 legge n. 438/1992 e dalla l. 111/11.
La normativa richiamata, infatti, ha previsto dei ridotti termini di decadenza di 3 anni (per le controversie in materia di trattamenti pensionistici) e di 1 anno (per le prestazioni CP_ temporanee in genere erogate dall' ).
L'art. 47 del D.P.R. 639/1970 statuisce, in particolare, che, “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile” (comma 1), precisando che, “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_1 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma
2), mentre, “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma” (comma 3).
Il termine di decadenza annuale è, quindi, previsto “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89”. L'art. 24 citato, nello specificare quali tipi di gestioni rientrano nella “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, fa riferimento specifico anche ai trattamenti economici di malattia, disoccupazione e “ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”.
Alla luce di tale quadro normativo, all'azione giudiziaria volta ad ottenere l'invocata indennità di disoccupazione NASPI deve applicarsi il termine di decadenza annuale, in quanto si è in presenza di una prestazione di natura previdenziale a carattere temporaneo.
2 Circa la natura di tale termine decadenziale, inoltre, deve precisarsi che, con la legge n.
166/91, il legislatore è intervenuto a dare una interpretazione autentica della norma, stabilendo che i termini di cui all'art. 47 debbono ritenersi posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione, determinandosi, di conseguenza, l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale (c.d. decadenza sostanziale). La giurisprudenza della S. C. ha altresì chiarito che ad impedire il compiersi del termine di decadenza è sufficiente il semplice deposito del ricorso, senza che sia necessaria, allo stesso fine, anche la notifica dell'atto CP_ introduttivo all' (cfr. Cass. 5189/01).
Alla luce del portato delle disposizioni normative appena richiamate si ricava, dunque, che il predetto termine decadenziale (triennale o annuale) inizia a decorrere, alternativamente, dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento (esplicito o implicito) di reiezione dell'istanza da parte dell'Ente, ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per l'adozione della suddetta decisione, o, ancora, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, tenuto conto della data di presentazione della richiesta della prestazione formulata.
Appare, a questo punto, utile rammentare che il procedimento amministrativo previdenziale si svolge secondo le seguenti cadenze temporali: una volta presentata la domanda amministrativa da parte del richiedente, è tenuto ad adottare il CP_1 provvedimento decisorio entro 120 giorni, altrimenti la domanda deve intendersi respinta;
avverso il rigetto (implicito o esplicito) dell'Ente, l'assicurato può poi proporre ricorso nel termine di 90 giorni innanzi al Comitato OV , il quale dovrà decidere entro CP_1 ulteriori 90 giorni;
spirato anche tale ulteriore termine, il ricorso amministrativo deve intendersi definitivamente rigettato.
Ne consegue che il dies a quo triennale o annuale stabilito dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970 potrà iniziare a decorrere: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, qualora l'adozione del provvedimento sia intervenuta tempestivamente avverso un ricorso amministrativo proposto nei termini;
b) in caso di mancata o tardiva decisione sul ricorso, dal 91° giorno successivo alla presentazione del reclamo medesimo, sempre purché questo sia stato tempestivamente inoltrato;
c) in ipotesi di omesso o ritardato ricorso amministrativo, dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3 Va anche puntualizzato che, secondo oramai pacifica giurisprudenza, i termini di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrono, in ogni caso, dalla scadenza del termine di 300 giorni prescritto “per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, sia nel caso di presentazione tardiva del ricorso, sia nel caso in cui CP_1 non si pronunci sull'istanza dell'assicurato, sia nel caso di provvedimento mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile (così Cass. S.U.
12718/09). Resta fermo che, per costante orientamento interpretativo della Suprema
Corte, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria di cui all'art. 47 del D.P.R.
639/1970 è istituto di ordine pubblico, in quanto dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato (cfr., tra le molte, Cass. 8657/17, 3990/16, 18528/11 e
6331/14).
Ora, nella vicenda di specie, secondo quanto allegato in ricorso dalla stessa ricorrente, e come peraltro confermato dalla stessa produzione documentale versata in atti, l'istante risulta aver presentato domanda amministrativa per richiedere le spettanze oggetto di causa, ossia l'indennità NASpI, in data 27.10.2021. A tale domanda ha fatto seguito il provvedimento di rigetto dell'Ente del 4.8.2022 (doc. ric.). Detto provvedimento è stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente in via amministrativa con ricorso del
12.10.2022 (cfr. doc. ric., nonché deduzioni attoree).
Ne discende, in ragione di quanto più sopra evidenziato che, con riferimento alla vicenda in esame, il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 47 del
D.P.R. 639/1970 deve essere identificato nel 91° giorno successivo alla proposizione ricorso in via amministrativa, ossia a decorre dal 11.01.2023, momento a partire dal quale deve computarsi il termine annuale (posta la natura delle spettanze oggetto di causa) perentorio per l'introduzione del contenzioso giurisdizionale, che conseguentemente doveva essere azionato entro il 11.1.2024.
Considerato per converso che l'odierno ricorso è stato depositato solo in data 30.12.2024, lo stesso risulta dunque tardivamente proposto.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso è da reputarsi tardivo, con conseguente decadenza dall'azione incardinata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Va, quindi, dichiarata la inammissibilità del ricorso.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura minima e tenendo conto delle sole fasi effettivamente svolte, trattandosi di giudizio definito con una pronuncia in rito ed essendo stata trattata un'unica questione
P. Q. M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 854,00 oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, IVA e CPA se dovute.
Si comunichi
Aversa, 25.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo
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