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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1403/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1403/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 6 novembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vittorio Ranieri (C.f. ), presso il cui studio, in LI (CZ), al Viale C.F._2
Cassiodoro 17, elettivamente domicilia,
E
(C.f. ), nato il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv.
CE CI (C.f. , presso il cui studio in Soverato (CZ), Via G. Bruno C.F._4
79, elettivamente domicilia,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 2 luglio 2025, i coniugi e premettevano Pt_1 CP_1 di avere contratto matrimonio concordatario in data 25 agosto 2001, a LI (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2001, al n. 5, parte II, Serie A, Uff. 1, e che dalla loro unione sono nati due figli: Vittorio, il 23.09.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
e il 7.03.2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di insanabili contrasti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) Il figlio per sua volontà resterà ad abitare con il sig. Persona_2 Controparte_1 mentre il figlio con la madre;
Persona_3 Parte_1
2) La casa familiare sita a LI in via Rosanna Benzi rimane di Proprietà del Sig. CP_1
al quale resterà interamente assegnata;
[...]
3) Il sig. verserà al figlio a titolo di mantenimento la Controparte_1 Persona_3 somma mensile di € 500,00 (€ cinquecento//zero zero), di spettanza al 50%, cumutativamente, di e di . Detta somma che sarà versata interamente, sul conto Parte_1 Persona_3 corrente del sig. (figlio) IBAN [...] Persona_3 anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'anno 2025. Il tutto con consenso e autorizzazione della espresse con Parte_1 la sola firma apposta al presente ricorso.
4) il sig. terrà a proprio carico in proporzione al proprio reddito le spese extra Controparte_1 assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Catanzaro e dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro in data 16 Maggio 2019 e quindi: le scelte di istruzione, educazione e salute relative al figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) devono essere sempre concordate dai genitori in concorso con lo stesso figlio maggiorenne. le scelte di istruzione, educazione e salute relative al figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) devono essere sempre concordate dai genitori in concorso con lo stesso figlio maggiorenne.
Si precisa che gli assegni familiari relativi al figlio vengono già liquidati direttamente dall' Per_1 in favore dello stesso, che ne ha prodotto richiesta. CP_2
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio e dunque da considerarsi spesa ordinaria quanto a quella che abbia carattere prevedibile e frequenza significativa.
Sono invece da considerarsi spese straordinarie (extra assegno) quelle oggettivamente imprevedibili che, presentino tutti e tre i seguenti requisiti:
1. occasionalità o sporadicità (requisito temporaneo),
2. gravosità (requisito quantitativo),
3. voluttuarietà (requisito funzionale).
Rassegna delle:
A. SPESE ORDINARIE: ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario:
1. vitto e mensa scolastica;
2. abbigliamento anche per i cambi di stagione;
3. contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze e consumi, tributi e spese condominiali ordinarie);
4. medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
5. spese per tasse scolastiche statali (eccetto quelle universitarie) e spese di cancelleria per la scuola ricorrenti nell'anno;
6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) se già esistenti nell'organizzazione familiare carburante;
7. ricarica cellulare;
8. uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
9. baby-sitter, pre-scuola e/o doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
1O. trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla cessazione della convivenza).
Rassegna delle:
B. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE da documentare e per le quali non è richiesta la previa concertazione: B1. Spese mediche
1. ticket sanitari dovuti in relazione a farmaci prescritti dal medico di base (ad eccezione di quelli da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SS\N, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
2. spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
3. spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
4. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es scarpe ortopediche, protesi integrative, occhiali o lenti a contatto se prescritti dal! o speciali sta) nei limiti di un costo medio di mercato;
5. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
6. spese sanitarie urgenti.
B2. Spese scolastiche e di istruzione:
1. Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
2. libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3. per le sole materie tecniche e/o artistiche, attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in Corso di anno (pc/tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato
(RRS);
4. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
5. corsi di recupero e lezioni private in caso, di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico se detta spesa necessaria dovrà essere sostenuta successivamente alla quantificazione dell'importo dovuto per il mantenimento ordinario.
B3. ALTRE SPESE:
I. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
II. spesa per la frequenza di centro ricreativo esti vo organizzato da scuole pubbliche o ente pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati o da Istituti religiosi senza fine dì lucro (es. oratori grest, campus).
C. SPESE EXTRA ASSEGNO da documentare e subordinate al consenso di entrambi i genitori ln via esemplificativa e non esaustiva, si possono indicare:
Cl. Spese medico sanitarie:
1. Esami, diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche trattamenti sanitari presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
2. spese per interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
3. cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche, in genere;
4. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private convenzionate;
5. cicli di psicoterapia e logopedia;
6. cure termali e fisioterapiche;
7. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
C2. Spese scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica:
1. Iscrizioni, rette, tasse e oneri di frequenza di scuole private;
2. iscrizione, rette, tasse, oneri di frequenza e materiali didattici per il conservatorio o scuole formative;
3. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (esempio lingue. informatica, attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
4. iscrizioni, rette, tasse ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e specializzazioni post-universitari;
5. ripetizioni salvo quanto previsto al punto B2.5;
6. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
7. viaggi studio e d 'istruzione organizzata dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola con pernottamento anche all'estero per motivi di studio;
8. corsi per l 'apprendimento delle lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura) e corsi di informatica;
9. centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). nonché conseguimento della patente presso autoscuola private;
10. attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
11. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA tutte le spese extra assegno per il mantenimento ordinario, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
MODALITÀ RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta (a mezzo WhatsApp, sms, e-mail, fax, pec, raccomanda a.r., etc.) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 gg, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa;
in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro cinque (5) giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto;
in difetto di risposta, il silenzio ad ogni effetto sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO e modalità di adempimento
I conteggi di "dare-avere" dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (WhatsApp, sms, e-mail, fax, pec, racco1nandata a.r. etc.), con i relativi giustificativi di spesa almeno quindici (15) gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente al versamento dell'assegno ordinario. le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad euro 300,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI
GENITORI
Le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà
(50%), salvo squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, nel qual caso saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
Sono altresì comprese nelle spese straordinarie i servizi pre-scuola, doposcuola, e servizio di baby sitter laddove, previo accordo, l 'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI: Il fondo “Maccisano”, in agro di LI, in Catasto al fl 20 pat.lle -1, -2 e 441 sub 1, resta in proprietà comune e indivisa tra i coniugi. Qualsiasi eventuale opera o lavoro che non abbia carattere di assoluta ed inderogabile urgenza dovrà essere previamente concordata tra i coniugi comproprietari;
La casa familiare, già di proprietà personale di , sit in LI Corso Da Controparte_1
Miccello, in Catasto alla partita 1003051, fl 11 mapp 517 sub 1101, rimarrà di proprietà e disponibilità esclusiva dello stesso. La signora lascerà la casa coniugale alla firma del Pt_1 presente ricorso nella versione definitivamente concordata tra i coniugi.
Anche il terreno agricolo “GRIA”, pervenuto in donazione al , in Catasto al Controparte_1 fl 13 part.lle 283,284, 334, rimarrà di esclusiva e piena proprietà e disponibilità dello stesso, costituendo esso bene personale.
L'autovettura Fiat Punto tg DY690EY rimarrà in piena proprietà e disponibilità di CP_1
; la Wolkswagen Golf tg GJ598ZV, cointestata con l'altro figlio
[...] Persona_2
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente), rimarrà di esclusiva e piena proprietà e disponibilità di e di;
Controparte_1 Persona_2
I coniugi ricorrenti danno atto di avere incassato una polizza vita per ciascuno e le operazioni di incasso sono integralmente condivise tra i coniugi stessi, che nulla hanno da eccepire sul punto, pur precisando che i premi assicurativi, relativi ad entrambe le polizze vita, sono stati sempre versati esclusivamente dal che nulla ha opposto all'incasso del relativo montante in Controparte_1 favore della , che ha inteso smobilizzarlo. Pt_1
Il trattore per lavori agricoli tg AY951N rimarrà in piena proprietà e disponibilità di CP_1
[...]
Il buono fruttifero del valore complessivo di € 13.839,46, intestato ad entrambi i coniugi, sarà smobilizzato in favore degli stessi nella misura del 50% ciascuno e l'incasso sarà operato autonomamente da ciascuno dei coniugi, essendo la stessa operazione prevista “con pari facoltà di rimborso”. Di detto buono fruttifero la metà, pari ad euro 6.919,73, è di spettanza della signora
, rispetto al cui incasso in favore della il nulla oppone ed anzi, alla Parte_1 Pt_1 CP_1 firma del presente atto, l'importo sopra cennato di euro 6.919,73 sarà versato immediatamente dal sull' IBAN della , che avrà cura di indicarlo tramite messaggio whatsapp o mail CP_1 Pt_1 ordinaria, anche, ove preferito, agli indirizzi del procuratore del CP_1
I coniugi ricorrenti si danno atto che la polizza vita emessa da n. 0020516022, Controparte_3 beneficiaria è stata dalla stessa smobilizzata e incassata, mentre la polizza vita Pt_1 Parte_1 emessa da n. 0020724150, beneficiario , è stata già Controparte_3 Controparte_1 incassata dal medesimo. Degli avvenuti incassi delle due cennate polizze vita, entrambi i CP_1 ricorrenti espressamente dichiarano di non aver nulla da contestare o eccepire e si dichiarano perfettamente e reciprocamente soddisfatti sul punto”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 6 novembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in LI (CZ), il 25 agosto 2001, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, Anno n. 2001, n.5, parte II, serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
), nata il [...] a [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.f. ), nato il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._3 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1403/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 6 novembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vittorio Ranieri (C.f. ), presso il cui studio, in LI (CZ), al Viale C.F._2
Cassiodoro 17, elettivamente domicilia,
E
(C.f. ), nato il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv.
CE CI (C.f. , presso il cui studio in Soverato (CZ), Via G. Bruno C.F._4
79, elettivamente domicilia,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 2 luglio 2025, i coniugi e premettevano Pt_1 CP_1 di avere contratto matrimonio concordatario in data 25 agosto 2001, a LI (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2001, al n. 5, parte II, Serie A, Uff. 1, e che dalla loro unione sono nati due figli: Vittorio, il 23.09.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
e il 7.03.2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di insanabili contrasti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) Il figlio per sua volontà resterà ad abitare con il sig. Persona_2 Controparte_1 mentre il figlio con la madre;
Persona_3 Parte_1
2) La casa familiare sita a LI in via Rosanna Benzi rimane di Proprietà del Sig. CP_1
al quale resterà interamente assegnata;
[...]
3) Il sig. verserà al figlio a titolo di mantenimento la Controparte_1 Persona_3 somma mensile di € 500,00 (€ cinquecento//zero zero), di spettanza al 50%, cumutativamente, di e di . Detta somma che sarà versata interamente, sul conto Parte_1 Persona_3 corrente del sig. (figlio) IBAN [...] Persona_3 anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'anno 2025. Il tutto con consenso e autorizzazione della espresse con Parte_1 la sola firma apposta al presente ricorso.
4) il sig. terrà a proprio carico in proporzione al proprio reddito le spese extra Controparte_1 assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Catanzaro e dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro in data 16 Maggio 2019 e quindi: le scelte di istruzione, educazione e salute relative al figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) devono essere sempre concordate dai genitori in concorso con lo stesso figlio maggiorenne. le scelte di istruzione, educazione e salute relative al figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) devono essere sempre concordate dai genitori in concorso con lo stesso figlio maggiorenne.
Si precisa che gli assegni familiari relativi al figlio vengono già liquidati direttamente dall' Per_1 in favore dello stesso, che ne ha prodotto richiesta. CP_2
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio e dunque da considerarsi spesa ordinaria quanto a quella che abbia carattere prevedibile e frequenza significativa.
Sono invece da considerarsi spese straordinarie (extra assegno) quelle oggettivamente imprevedibili che, presentino tutti e tre i seguenti requisiti:
1. occasionalità o sporadicità (requisito temporaneo),
2. gravosità (requisito quantitativo),
3. voluttuarietà (requisito funzionale).
Rassegna delle:
A. SPESE ORDINARIE: ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario:
1. vitto e mensa scolastica;
2. abbigliamento anche per i cambi di stagione;
3. contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze e consumi, tributi e spese condominiali ordinarie);
4. medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
5. spese per tasse scolastiche statali (eccetto quelle universitarie) e spese di cancelleria per la scuola ricorrenti nell'anno;
6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) se già esistenti nell'organizzazione familiare carburante;
7. ricarica cellulare;
8. uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
9. baby-sitter, pre-scuola e/o doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
1O. trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla cessazione della convivenza).
Rassegna delle:
B. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE da documentare e per le quali non è richiesta la previa concertazione: B1. Spese mediche
1. ticket sanitari dovuti in relazione a farmaci prescritti dal medico di base (ad eccezione di quelli da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SS\N, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
2. spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
3. spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
4. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es scarpe ortopediche, protesi integrative, occhiali o lenti a contatto se prescritti dal! o speciali sta) nei limiti di un costo medio di mercato;
5. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
6. spese sanitarie urgenti.
B2. Spese scolastiche e di istruzione:
1. Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
2. libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3. per le sole materie tecniche e/o artistiche, attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in Corso di anno (pc/tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato
(RRS);
4. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
5. corsi di recupero e lezioni private in caso, di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico se detta spesa necessaria dovrà essere sostenuta successivamente alla quantificazione dell'importo dovuto per il mantenimento ordinario.
B3. ALTRE SPESE:
I. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
II. spesa per la frequenza di centro ricreativo esti vo organizzato da scuole pubbliche o ente pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati o da Istituti religiosi senza fine dì lucro (es. oratori grest, campus).
C. SPESE EXTRA ASSEGNO da documentare e subordinate al consenso di entrambi i genitori ln via esemplificativa e non esaustiva, si possono indicare:
Cl. Spese medico sanitarie:
1. Esami, diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche trattamenti sanitari presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
2. spese per interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
3. cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche, in genere;
4. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private convenzionate;
5. cicli di psicoterapia e logopedia;
6. cure termali e fisioterapiche;
7. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
C2. Spese scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica:
1. Iscrizioni, rette, tasse e oneri di frequenza di scuole private;
2. iscrizione, rette, tasse, oneri di frequenza e materiali didattici per il conservatorio o scuole formative;
3. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (esempio lingue. informatica, attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
4. iscrizioni, rette, tasse ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e specializzazioni post-universitari;
5. ripetizioni salvo quanto previsto al punto B2.5;
6. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
7. viaggi studio e d 'istruzione organizzata dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola con pernottamento anche all'estero per motivi di studio;
8. corsi per l 'apprendimento delle lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura) e corsi di informatica;
9. centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). nonché conseguimento della patente presso autoscuola private;
10. attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
11. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA tutte le spese extra assegno per il mantenimento ordinario, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
MODALITÀ RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta (a mezzo WhatsApp, sms, e-mail, fax, pec, raccomanda a.r., etc.) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 gg, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa;
in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro cinque (5) giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto;
in difetto di risposta, il silenzio ad ogni effetto sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO e modalità di adempimento
I conteggi di "dare-avere" dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (WhatsApp, sms, e-mail, fax, pec, racco1nandata a.r. etc.), con i relativi giustificativi di spesa almeno quindici (15) gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente al versamento dell'assegno ordinario. le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad euro 300,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI
GENITORI
Le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà
(50%), salvo squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, nel qual caso saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
Sono altresì comprese nelle spese straordinarie i servizi pre-scuola, doposcuola, e servizio di baby sitter laddove, previo accordo, l 'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI: Il fondo “Maccisano”, in agro di LI, in Catasto al fl 20 pat.lle -1, -2 e 441 sub 1, resta in proprietà comune e indivisa tra i coniugi. Qualsiasi eventuale opera o lavoro che non abbia carattere di assoluta ed inderogabile urgenza dovrà essere previamente concordata tra i coniugi comproprietari;
La casa familiare, già di proprietà personale di , sit in LI Corso Da Controparte_1
Miccello, in Catasto alla partita 1003051, fl 11 mapp 517 sub 1101, rimarrà di proprietà e disponibilità esclusiva dello stesso. La signora lascerà la casa coniugale alla firma del Pt_1 presente ricorso nella versione definitivamente concordata tra i coniugi.
Anche il terreno agricolo “GRIA”, pervenuto in donazione al , in Catasto al Controparte_1 fl 13 part.lle 283,284, 334, rimarrà di esclusiva e piena proprietà e disponibilità dello stesso, costituendo esso bene personale.
L'autovettura Fiat Punto tg DY690EY rimarrà in piena proprietà e disponibilità di CP_1
; la Wolkswagen Golf tg GJ598ZV, cointestata con l'altro figlio
[...] Persona_2
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente), rimarrà di esclusiva e piena proprietà e disponibilità di e di;
Controparte_1 Persona_2
I coniugi ricorrenti danno atto di avere incassato una polizza vita per ciascuno e le operazioni di incasso sono integralmente condivise tra i coniugi stessi, che nulla hanno da eccepire sul punto, pur precisando che i premi assicurativi, relativi ad entrambe le polizze vita, sono stati sempre versati esclusivamente dal che nulla ha opposto all'incasso del relativo montante in Controparte_1 favore della , che ha inteso smobilizzarlo. Pt_1
Il trattore per lavori agricoli tg AY951N rimarrà in piena proprietà e disponibilità di CP_1
[...]
Il buono fruttifero del valore complessivo di € 13.839,46, intestato ad entrambi i coniugi, sarà smobilizzato in favore degli stessi nella misura del 50% ciascuno e l'incasso sarà operato autonomamente da ciascuno dei coniugi, essendo la stessa operazione prevista “con pari facoltà di rimborso”. Di detto buono fruttifero la metà, pari ad euro 6.919,73, è di spettanza della signora
, rispetto al cui incasso in favore della il nulla oppone ed anzi, alla Parte_1 Pt_1 CP_1 firma del presente atto, l'importo sopra cennato di euro 6.919,73 sarà versato immediatamente dal sull' IBAN della , che avrà cura di indicarlo tramite messaggio whatsapp o mail CP_1 Pt_1 ordinaria, anche, ove preferito, agli indirizzi del procuratore del CP_1
I coniugi ricorrenti si danno atto che la polizza vita emessa da n. 0020516022, Controparte_3 beneficiaria è stata dalla stessa smobilizzata e incassata, mentre la polizza vita Pt_1 Parte_1 emessa da n. 0020724150, beneficiario , è stata già Controparte_3 Controparte_1 incassata dal medesimo. Degli avvenuti incassi delle due cennate polizze vita, entrambi i CP_1 ricorrenti espressamente dichiarano di non aver nulla da contestare o eccepire e si dichiarano perfettamente e reciprocamente soddisfatti sul punto”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 6 novembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in LI (CZ), il 25 agosto 2001, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, Anno n. 2001, n.5, parte II, serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
), nata il [...] a [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.f. ), nato il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._3 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo