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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5222 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24645/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da: DA DA WA AL NS (C.F: C.F._1 assistito e difeso dall'avvocato BENAMATI CHIARA con studio in VIA MACEDONIO MELLONI, 8 20129 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) Parte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUIONI PER LA PARTE ATTRICE (rassegnate all'udienza del 24.06.2025)
Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a CASTELLEONE (CR) il 09/06/2008 con rito civile (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di A.2008 -N.12 -P. 1.) Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.07.2024 Parte_2
ha chiesto la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, lo
[...] scioglimento del matrimonio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 24.06.2025 (celebrata a seguito di rinvii necessitati da esigenze di perfezionamento della notifica) il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta e ha proceduto della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, il difensore di parte attrice parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha evidenziato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati e ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ha inviato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre 10 anni) e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e Parte_2 Parte_1 diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
e che hanno contratto matrimonio a
[...] Parte_1
CASTELLEONE (CR) il 09/06/2008 con rito civile (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di A.2008 -N.12 -P. 1.) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelleone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 25/06/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da: DA DA WA AL NS (C.F: C.F._1 assistito e difeso dall'avvocato BENAMATI CHIARA con studio in VIA MACEDONIO MELLONI, 8 20129 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) Parte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUIONI PER LA PARTE ATTRICE (rassegnate all'udienza del 24.06.2025)
Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a CASTELLEONE (CR) il 09/06/2008 con rito civile (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di A.2008 -N.12 -P. 1.) Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.07.2024 Parte_2
ha chiesto la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, lo
[...] scioglimento del matrimonio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 24.06.2025 (celebrata a seguito di rinvii necessitati da esigenze di perfezionamento della notifica) il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta e ha proceduto della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, il difensore di parte attrice parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha evidenziato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati e ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ha inviato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre 10 anni) e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e Parte_2 Parte_1 diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
e che hanno contratto matrimonio a
[...] Parte_1
CASTELLEONE (CR) il 09/06/2008 con rito civile (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di A.2008 -N.12 -P. 1.) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelleone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 25/06/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato