Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 22236/23 riservata in decisione all'udienza del 06.03.2025 vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 P.IVA_1 mandato in atti dall'Avv. Gabriele Rinaldi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Risorgimento n. 69;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
[...] proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Parte_2
Napoli, avverso i verbali di accertamento per violazione di norme del CdS, tutti (asseritamente) notificati in data 5.10.2021:
-n. SCV0006693030 redatto il 11.08.2021 di € 195,96;
-n. SCV0006741330 redatto il 22.09.2021 di € 184,48;
-n. SCV0006687348 redatto il 9.08.2021 di € 195,96;
- n. SCV0006687284 redatto il 9.08.2021 di € 195,96; elevati dalla Polizia Stradale – Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma, per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.s., atteso che l'autovettura di sua proprietà, tg. GD287VK, superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità percorrendo la Tangenziale di Napoli A56.
A sostegno della opposizione dedusse la nullità dei verbali per le ragioni indicate in ricorso.
Con la sentenza n. 16256/2023 pubblicata in data 29.03.2023, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la opposizione.
Per quel che rileva, il GdP osservava che il ricorrente non aveva depositato la notifica dei verbali opposti, per cui non risultava dimostrata la tempestività del ricorso (30 gg. dalla notifica).
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituito il che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_2
Non si è costituita la Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia della ritualmente Controparte_1 citata e non costituitasi.
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello.
Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché
l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”.
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 26.10.2023 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
(avvenuta in data 29.03.2023), tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (vedi art. 1 legge n. 742 del 07.10.1969).
*****
Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il DP avrebbe effettuato una errata applicazione degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 546/92. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per l'esibizione della relata di notifica del verbale, e non avrebbe tenuto conto:
I) della documentazione in atti, da cui poteva desumersi la tempestività della proposizione del ricorso;
II) della contumacia dei resistenti.
L'appellante aggiunge, altresì, che la sentenza di primo grado appare affetta da nullità insanabile, nella parte in cui il Giudice indica in maniera errata che parte opposta è la Controparte_1 anziché il di Roma, ed indica erroneamente la data di iscrizione Controparte_4 della causa a ruolo.
L'appello è infondato. Nel documento pdf di 45 pagine depositato nel presente grado di appello come “produzione di primo grado” non c'è nessun atto che dimostri che i verbali opposti furono notificati il 5.10.2021. Peraltro, l'appellante non ha neppure chiarito da quale preciso atto inserito nel predetto doc. pdf dovrebbe trarsi la prova della data di notifica. Infatti, la relativa deduzione è assolutamente generica (cfr. pag. 4 dell'appello desumere la prova della tempestività del ricorso>>). Solo con la memoria depositata il 3.4.2024, l'appellante ha precisato che la prova della tempestività del ricorso si trarrebbe dai documenti 3 e 4 depositati nel presente grado. In particolare, il documento 3 (attestato rilasciato da ) dimostrerebbe che le CP_5 raccomandate contenenti i verbali opposti furono consegnate il 5.10.2021. Il documento 4, invece, proverebbe che il ricorso in opposizione fu spedito a mezzo posta il 29.10.2021.
E tuttavia tale chiarimento non giova all'appellante.
Premesso che entrambi i documenti 3 e 4 non furono depositati in primo grado, appare decisivo il rilievo che non c'è prova che le raccomandate oggetto dell'attestato di (doc. 3),
CP_5 consegnate il 5.10.2021, siano quelle contenenti i verbali opposti. E ciò perché lo stesso attestato precisa che si tratta di raccomandate spedite l'1.10.2021, mentre -dalle relate di notifica dei verbali opposti- si evince che il messo notificatore dichiarò che la notifica veniva eseguita in data 23.9.2021 (che deve intendersi come data di consegna dell'atto a ). Lo scarto di sette giorni tra la
CP_5 data di consegna a , risultante dalla relata di notifica (23.9.2021), e quella di spedizione
CP_5 al destinatario , risultante dalla certificazione di (1.10.2021), non consente di Pt_1 CP_5 ritenere, con ragionevole certezza, che si tratti delle stesse raccomandate. Peraltro, l'appellante ha depositato la mail di risposta con cui riscontrò la richiesta di
CP_5 ottenere gli esisti di spedizione dei plichi, ma non ha depositato la richiesta inoltrata a .
CP_5
Pertanto, anche per questa ragione, non può dirsi fornita la prova della data di ricezione dei verbali opposti. Per quanto detto, la doglianza sub I) è manifestamente infondata.
Viceversa, la doglianza sub II), non solo è irrilevante ai fini della prova della notifica ma, anzi, conforta la correttezza della decisione del primo giudice.
Infatti, proprio perché i resistenti erano contumaci, la circostanza (dedotta in ricorso) che i verbali erano stati notificati il 5.10.2021, non poteva dirsi provata neppure in virtù del principio di non contestazione che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., trova applicazione solo se la controparte sia costituita. Per il resto, appare incomprensibile il riferimento che l'appellante fa agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 546/92 che riguardano il processo tributario. Nella fattispecie di causa, invece, trova applicazione l'art. 7 D. Lg. n. 150/2011 che dice espressamente che l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al giudice di pace, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale stesso.
Peraltro, il citato art. 7, al comma 5, chiarisce anche che la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato. Di conseguenza, essendo pacifico che i verbali furono elevati dalla Polizia Stradale, appare infondata anche la doglianza dell'appellante, secondo cui la parte opposta non sarebbe la , ma il CP_1
la . Controparte_4 CP_4 Infine, è privo di rilievo l'errore del primo giudice, circa la data di iscrizione della causa a ruolo. Per quanto detto, l'appello va rigettato.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. Parte_1
16256/2023 pubblicata in data 29.03.2023;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma
[...] del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli il 31.3.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore